Unione europea

La pandemia da Covid-19 è stata all’origine, sia in Italia che in Germania, di ampi dibattiti tra scienziati, studiosi di molteplici discipline e opinione pubblica. La politica ha certamente svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza sanitaria: in Italia la salute “pubblica” è stata tutelata attraverso la adozione di una ampia gamma di atti normativi, tuttavia non sempre idonei a garantire una tutela unitaria. In Germania l’emergenza è stata gestita con (più) successo, fatta eccezione per alcuni problemi emersi nel coordinamento tra Bund e Länder nella lotta al virus. Questo scritto analizzerà, in chiave comparativa, il rapporto tra potere politico e scienza nella definizione delle politiche per combattere l’emergenza sanitaria, concentrandosi sull’impatto di tali politiche all’interno delle Università.

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L’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, pubblicato il 26 dicembre, mantiene l’accesso al mercato dell’UE da parte del Regno Unito e viceversa, ma in misura molto minore rispetto a quanto garantito dal diritto dell’Unione europea. L’approccio del governo Johnson ai negoziati ha portato ad un trattato che manca delle principali garanzie di certezza del diritto offerte dal diritto dell’Unione con i concetti di applicazione uniforme, effetto diretto, primato e interpretazione conforme. La Brexit sta creando molti più perdenti che vincitori.

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L'accordo di recesso, che regola lo status dei cittadini stabilitisi prima del 1° febbraio 2020, garantisce il mantenimento ad vitam dei diritti di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e viceversa per i cittadini britannici stabilitisi nell'UE. Se ci saranno uno o più altri accordi vincolanti sul libero scambio e altre questioni tra il Regno Unito e l'UE che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 per evitare un "hard Brexit" molto dannoso dipende da variabili che sfuggono alla razionalità e sono quindi imprevedibili.

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Nella recente sentenza del giugno 2020 nella causa C-378/19 (Prezident Slovenskej republiky), la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sul tema della ‘indipendenza’ delle Autorità di regolamentazione. In particolare, deve fornire risposta alla domanda se possa considerarsi ‘indipendente un’Autorità di nomina (e revoca) governativa ovvero un’Autorità ai cui procedimenti di fissazione dei prezzi partecipino rappresentanti dei Ministeri nazionali. Quindi, conseguentemente, la Corte deve valutare se possa considerarsi legittima la normativa slovacca di attuazione della Direttiva 2009/72/CE relativa al mercato interno dell’energia, con particolare riguardo all’art. 35 della stessa Direttiva, che disciplina appunto la designazione e la garanzia dell’indipendenza dell’Autorità di regolamentazione. La Corte conclude che, in attuazione del principio di autonomia istituzionale, secondo cui, inter alia, agli Stati membri possono definire i loro assetti organizzativi, la normativa nazionale in questione, non può essere considerata di per sé illegittima, purché vengano rispettati tutti i requisiti di garanzia previsti dalla Direttiva al fine di assicurare l’indipendenza dell’Autorità. In altre parole, la nomina (e revoca) governativa e la partecipazione ministeriale al procedimento di fissazione dei prezzi non inficiano ex se il requisito dell’indipendenza. Ad ogni modo, i criteri con cui questa nomina e revoca vengono effettuate devono essere tali da non compromettere l’obiettivo di integrazione dello specifico mercato, garantendo appunto l’indipendenza in concreto del regolatore. Questa sentenza, pur essendo di fatto in linea con la giurisprudenza precedente (anche se la Corte non si pronuncia sulla legittimità della scelta nazionale, ma rimanda la valutazione al giudice del rinvio), che lascia agli Stati membri ampi margini di scelta relativi alle modalità di organizzazione e di attribuzione dei poteri delle Autorità indipendenti, salvo il rispetto di requisiti minimi di garanzia volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi della normativa considerata, ci fornisce l’occasione per soffermarci sul tema dell’autonomia istituzionale nell’ambito dello specifico settore delle Autorità indipendenti e per svolgere alcune riflessioni conclusive.

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Il contributo analizza la sentenza T-778/16 del Tribunale di primo grado dell’Unione Europea invalidante la Decisione (UE) 2017/1283 che aveva condannato Apple Inc. a dover versare nella casse del fisco irlandese circa 13 miliardi di tasse non pagate a seguito di due “tax ruling”, uno del 1991 e uno del 2007, stipulati tra le Autorità fiscali irlandesi e Apple al fine di definire la base imponibile delle due società controllate ASI e AOE site sul territorio irlandese. L’analisi, oltre a mettere in luce i motivi che hanno condotto il Tribunale ad annullare la decisione, si concluderà con una breve riflessione sulle conseguenze che la sentenza potrebbe avere sulla politica, iniziata dall’Unione europea nel 2014, di lotta contro le pratiche fiscali aggressive adottate da alcuni Stati membri.

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L’annullamento d’ufficio degli atti della P.A. concorre con la funzione giurisdizionale a garantire l’effet utile. Da qui la funzionalizzazione dell’autonomia procedurale al principio di effettività delle norme UE. Ciò, tuttavia, non può andare a detrimento del principio comunitario della certezza del diritto (e della tutela del legittimo affidamento). Donde, la necessità di risolvere il conflitto tra la certezza e la giustizia attraverso una sintesi dei contrapposti interessi tramite il principio di proporzionalità conformato al principio di legalità.

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Mentre il mantenimento dei diritti acquisiti dai cittadini UE residenti nel Regno Unito (e viceversa) prima del recesso è garantito dall’Accordo sul recesso firmato a gennaio, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, il futuro delle relazioni tra UE e Regno Unito dipende del risultato dei negoziati in corso. Negoziati il cui esito rimane molto incerto, data la difficoltà di pervenire ad un accordo di libero scambio e sulla pesca; e data la recente iniziativa britannica di un disegno di legge presentato dal governo britannico stesso come un inadempimento parziale all’Accordo di recesso per quanto riguarda la circolazione delle merci tra Irlanda del Nord e UE. La tattica negoziale dell'attuale governo britannico - e in particolare del suo leader - è diventata però chiara: si tratta di mostrare i muscoli in vista del braccio di ferro che si terrà nelle prossime settimane. Sicché, in verità, un accordo commerciale equo e reciprocamente vantaggioso, e che al tempo stesso mantenga la pace sul fronte irlandese, duramente conquistata, è ancora possibile.

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Lo scorso 8 aprile la Commissione UE ha pubblicato una Raccomandazione relativa ai principi da seguire nella redazione delle linee guida da utilizzare nello sviluppo delle nuove tecnologie digitali che stanno sorgendo nei diversi Stati Membri per contrastare l'emergenza da Covid-19 (“toolbox”).

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Questo articolo analizza la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ha affermato l'ultra vires del PSPP (Public Sector Purchase Programme) adottato dalla BCE (Banca centrale europea). L'autore intraprende un'analisi approfondita del rapporto tra la Corte di giustizia europea (CGUE) e le corti costituzionali degli Stati membri, toccando anche i principi fondamentali del diritto dell'UE alla base di tale cooperazione giudiziaria, che è una delle caratteristiche principali dell'architettura giudiziaria dell'Unione. Tale analisi porta alla conclusione che la Corte costituzionale tedesca ha frainteso, tra l'altro, i principi di attribuzione e proporzionalità e ha minacciato le fondamenta stesse dell'ordinamento giuridico dell'UE, della sua integrità e autonomia, sostituendo la cooperazione giudiziaria con il confronto giudiziario e ignorando il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e il principio di leale cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri. Inoltre, la decisione della Corte costituzionale tedesca sfida le competenze esclusive conferite alla Corte di giustizia dai trattati, minando così il principio di legalità alla base del diritto dell'Unione europea. Mette inoltre seriamente a rischio l'indipendenza della BCE e del SEBC, inclusa la Bundesbank, nello svolgimento dei loro compiti nel campo della politica monetaria. Alcune parole finali sono dedicate ad una valutazione delle conseguenze immediate del giudizio, nonché dei possibili modi per superarlo.

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La sentenza della Corte costituzionale tedesca era necessariamente prevedibile, ma era stata oggetto di una lunga preparazione: sin dalle sue sentenze di Maastricht e del Trattato di Lisbona, il BVerfG aveva infatti posto le basi per la motivazione nel caso Weiss. Le basi del ragionamento sono due: i motivi di ricorso e gli argomenti oggetto di causa. Nel complesso, si possono criticare le debolezze di ragionamento della decisione, al punto che il BVerfG cade in ultra vires. In termini di teoria giuridica, la sentenza rimette all'ordine del giorno un dibattito fondamentale, vale a dire il monismo contro il pluralismo.

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