Giustizia

Con la pronuncia 2 BvR 547/21, il Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale tedesco ha respinto l’istanza d’urgenza volta a impedire l’entrata in vigore della legge federale di ratifica della «Decisione sulle risorse proprie» adottata dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea nel dicembre 2020. Al tempo stesso, però, il Tribunale ha dichiarato ammissibile e non manifestamente infondato il ricorso diretto di costituzionalità presentato insieme all’istanza. Sebbene l’ipotesi appaia improbabile, in futuro la pronuncia relativa a quest’ultimo potrebbe portare i Giudici costituzionali tedeschi a rilevare una violazione della c.d. identità costituzionale (così come discendente dall’interpretazione dell’art. 79, 3° comma della Legge fondamentale tedesca), con serie conseguenze per la partecipazione della Repubblica federale tedesca al processo di integrazione sovranazionale.

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Il Consiglio di Stato francese ha categoricamente respinto la tesi che i tribunali degli Stati membri, in particolare le loro corti supreme (o costituzionali) sarebbero autorizzati a controllare un eventuale “ultra vires” delle Istituzioni europee. La stesura della sentenza è un modo implicito di riconoscere - diversamente da quanto ha fatto la Corte costituzionale federale tedesca nel caso Weiss e la dottrina sulle nozioni di identità costituzionale e di tutela della sicurezza nazionale - che esiste un monopolio della Corte di giustizia UE nell’interpretazione autentica del Trattato. La pronunzia richiama altresì quella giurisprudenza (classica) del Conseil d’Etat che può essere considerata come la versione francese della dottrina dei controlimiti; e che si riferisce al fatto che solo se esiste nel diritto dell’Unione un diritto fondamentale che corrisponda a quello garantito dal diritto costituzionale francese può essere applicato il diritto dell’Unione e la giurisprudenza della sua Corte.

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La Corte costituzionale tedesca, a seguito di un ricorso proposto da duemila cittadini tedeschi, ha statuito che, in attesa della sua decisione finale, il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, non possa promulgare la legge relativa alla Decisione sulle risorse proprie che consente alla Commissione europea di emettere obbligazioni sui mercati per finanziare il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility-RRF). Decisione che era già stata approvata dal Bundestag e dal Bundesrat. I ricorrenti sostengono che il modo in cui il RFF è finanziato viola l'obbligo dell'UE di mantenere un bilancio in pareggio e considerano l'emissione prevista come una "violazione flagrante del trattato UE", vale a dire dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Non è la prima volta, e probabilmente non sarà l'ultima, che il Bundesverfassungsgericht mette in questione e testa i limiti delle competenze europee e il rapporto tra sovranità costituzionale tedesca ed europea. È stato così con le sentenze Solange, nei decenni del 1970 e 80; nell'esaminare la costituzionalità della legge che ha ratificato il trattato di Maastricht nel 1992 e nella valutazione della legge che ha ratificato il trattato di Lisbona nel 2009; e, last but not the least, l'anno scorso, la Corte ha contestato il Public Sector Purchase Programme (PSPP) della Banca centrale europea, avvalendosi dei poteri conferiti dai trattati esclusivamente alla Corte di giustizia dell'UE e minacciando così le fondamenta stesse di un ordinamento giuridico di integrazione costruito in oltre 70 anni. Senza la Decisione sulle risorse proprie, che deve essere approvata da tutti gli Stati membri, la Commissione non sarà in grado di emettere le obbligazioni necessarie per finanziare la RRF. Per evitare di aggiungere una grave crisi economica a quella pandemica, aggravata in Europa dalle carenze nella gestione da parte della Commissione europea dell'acquisto dei vaccini, il Bundesverfassungsgericht dovrebbe fornire con urgenza una risposta. In un certo senso, la Corte costituzionale tedesca si è posta, nelle questioni europee, come il difensore di un rigido nazionalismo costituzionale, incompatibile con l'impegno della Germania per l'integrazione europea. Sicché, ancora una volta, a lungo termine il futuro dell'Unione europea sarà deciso dalla risposta a breve termine della Corte costituzionale tedesca.

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Il contributo vuole analizzare la sentenza C-367/19 con la quale la Corte di Giustizia si è espressa sull’annoso problema che affligge il sistema degli appalti pubblici: le offerte degli operatori economici pari a € 0 e il fondamento giuridico della loro esclusione. Il caso trattato dalla Corte riguarda il rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici slovena sulla possibilità di fondare il provvedimento di esclusione di un’offerta pari a € 0 sull’articolo 2, par. 1, § 5, della direttiva 2014/24/UE.

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I campi nei quali l’Unione Europea opera tramite la cd. esecuzione diretta sono in costante aumento e le questioni concernenti le conseguenze dei vizi procedurali stanno acquisendo una rilevanza sempre maggiore. Dallo studio della giurisprudenza sembra emergere che vi sono ipotesi in cui a fronte di vizi nelle procedure amministrative i giudici tendano a dichiarare l’irrilevanza degli errori, o ritengano gli stessi passibili di correzione. Con il presente contributo si procederà ad una analisi della giurisprudenza europea avente ad oggetto la valutazione di irrilevanza ovvero la correzione delle violazioni delle norme procedimentali. Nelle valutazioni effettuate dalle Corti, esse tendono a valutare: se il provvedimento oggetto di impugnazione esiti allo svolgimento di attività vincolata o discrezionale e quale sia il suo contenuto sostanziale; quale sia il significato, “il peso”, della norma violata e quanto effettivamente grave sia la violazione fonte del vizio procedurale; se le conseguenze degli errori “rendano effettivamente giustizia” a tutti gli interessi coinvolti nella procedura amministrativa e, infine, quali ripercussioni possano produrre le proprie decisioni sugli errori procedurali sulle ulteriori e future, decisioni dell’amministrazione. La comparazione tra le soluzioni individuate dalla Corti europee e quelle previste in alcuni degli Stati membri mostra che gli organi giurisdizionali dell’UE non si ispirano ad un modello specifico, ma tendono a rifarsi a criteri simili a quelli adottati nei vari Paesi aderenti all’Unione.

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banchi di scuola

Con il decreto n. 446 del 17 settembre 2020 il Tar Piemonte, sezione prima, ha rigettato la richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, presentata contro il decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte del 9 settembre 2020, n. 95 con il quale è stato stabilito l’obbligo per le scuole di verificare che le famiglie degli alunni procedano alla misurazione della temperatura corporea, prima dell’inizio dell’attività didattica.

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Il contributo analizza la sentenza T-778/16 del Tribunale di primo grado dell’Unione Europea invalidante la Decisione (UE) 2017/1283 che aveva condannato Apple Inc. a dover versare nella casse del fisco irlandese circa 13 miliardi di tasse non pagate a seguito di due “tax ruling”, uno del 1991 e uno del 2007, stipulati tra le Autorità fiscali irlandesi e Apple al fine di definire la base imponibile delle due società controllate ASI e AOE site sul territorio irlandese. L’analisi, oltre a mettere in luce i motivi che hanno condotto il Tribunale ad annullare la decisione, si concluderà con una breve riflessione sulle conseguenze che la sentenza potrebbe avere sulla politica, iniziata dall’Unione europea nel 2014, di lotta contro le pratiche fiscali aggressive adottate da alcuni Stati membri.

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Nell’articolo si affronta il tema riguardante l’individuazione dell’indirizzo pec delle amministrazioni pubbliche, valido per la notificazione degli atti giudiziari. Innanzitutto si illustra la normativa - complessa, non coordinata e poco chiara - che disciplina la materia relativa al domicilio digitale delle P.A. per la ricezione delle notifiche di atti giudiziari. Si esamina, inoltre, la giurisprudenza, ancora oscillante, che si è formata in argomento e si indicano i casi, nei quali la notifica del ricorso ad un indirizzo pec dell’amministrazione diverso da quello all’uopo previsto debba essere ritenuta pienamente valida ed efficace, e le ragioni giuridiche che stanno alla base di tale orientamento.

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Con sentenza n. 1274 del 03 luglio 2020, il TAR Milano ha chiarito che non costituisce attività di servizio pubblico l’individuazione, con avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica, se il Comune non ha espresso l’intento politico di soddisfare il bisogno, proprio dei suoi amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino mediante l’uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel; ciò in quanto manca il momento fondamentale dell’ “assunzione”, espressione di una scelta politica, che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del pubblico servizio.

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Gli autori presentano la loro proposta, scritta in forma di Position Paper, per la creazione di una Camera Mista alla Corte di Giustizia, come mezzo, in parte, per far fronte alle questioni evidenziate dalla sentenza Weiss del 5 Maggio, della Corte Costituzionale tedesca. Questa Camera, composta da componenti in carica della Corte di Giustizia dell’Unione europea accanto a giudici delle Corti costituzionali degli stati membri, avrebbe giurisdizione nel risolvere, in ultima istanza, i conflitti di competenza tra l’Unione e i suoi Stati Membri.

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