Amministrazione digitale

Sin dall’adozione della Carta dei diritti fondamentali, nel contesto dell’Unione europea la c.d. “buona amministrazione” è caratterizzata come un nuovo diritto fondamentale della persona: il diritto ad una buona amministrazione, così come scritto e dettagliato nell’articolo 41 della Carta. Quanto ai suoi specifici contenuti, vi è un’evidente corrispondenza con quanto previsto dall’articolo 97 della Costituzione italiana, rispetto all’esigenza di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Si tratta di due principi la cui migliore espressione è rappresentata dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo: ed è proprio in questa prospettiva che si evidenzia il ruolo fondamentale che possono svolgere, oggi, le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel contesto della pubblica amministrazione, anche e soprattutto nella prospettiva di potere svolgere un’adeguata e sollecita istruttoria del procedimento amministrativo.

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L’autocertificazione è uno dei principali strumenti finalizzati alla semplificazione amministrativa e, in particolare, alla sburocratizzazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in quanto finalizzata alla riduzione degli oneri a carico dei cittadini. La materia, che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche legislative, in Italia è stata, di recente, profondamente innovata dalle misure adottate a seguito della situazione di emergenza causata dal Coronavirus, che hanno esteso l’ambito di applicazione del principio anche ai rapporti tra privati. Nonostante i numerosi cambiamenti normativi, tuttavia, la potenziale semplificazione che dovrebbe derivare dall’autocertificazione è ancora fortemente limitata in Italia. Si vedrà quindi come l’autocertificazione – strumento nato per alleggerire l’onere burocratico sui cittadini – invece di rappresentare l’equilibrio tra garanzia, controllo e semplificazione, in alcuni casi abbia prodotto nuovi e pesanti oneri burocratici a danno dei privati, deviando totalmente dallo scopo per il quale l’istituto stesso sarebbe destinato.

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La pronuncia C-761/18 P si origina dall’appello contro l’ordinanza del Tribunale T-421/17 proposto da parte della professoressa Päivi Leino-Sanberg. La ricorrente aveva, infatti, presentato ricorso contro il diniego di accesso da parte del Parlamento europeo relativo al contenuto dei “triloghi” già oggetto, a loro volta, della nota causa De Capitani T-540/15. La sentenza in commento permette, dunque, di operare riflessioni generali sull’interesse ad agire in materia di accesso, nonché le conseguenze giuridiche della pubblicazione in rete di documenti da parte di “terzi”. Di conseguenza, porta ad interrogarsi sul rapporto tra «trasparenza amministrativa» e «diritto di accesso ad Internet» ai tempi dell’amministrazione digitale.

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Il contributo analizza alcune criticità nelle modalità di affidamento della realizzazione dei sistemi di prenotazione telematica dei vaccini anti covid-19. In particolare, si sottolinea come l’affidamento a società in house non si sia rivelato idoneo a consentire di far fronte alla situazione emergenziale, criticandosi altresì il mancato ricorso all’istituto del riuso. Il commento conclude suggerendo in che modo l’emergenza sanitaria in corso avrebbe invece potuto indurre a valorizzare contributi virtuosi da parte di operatori privati.

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Il governo Draghi si è insediato in un momento in cui il mercato del lavoro, caratterizzato dall'influenza decisiva delle tecnologie informatiche e da un alto grado di mobilità, sta subendo grandi cambiamenti. L'emergere della pandemia, in corso da quasi un anno al momento del giuramento del governo Draghi, ha colpito il mercato del lavoro con la distruzione di posti di lavoro e la mancata creazione di nuovi, accentuando allo stesso tempo il processo di cambiamento in corso (informatica, mobilità). Il fenomeno è sovranazionale, e l'Unione Europea sta agendo su due livelli: affrontando l'emergenza (SURE, iniziativa Giovani, EU Next Generation, ecc.) e intervenendo sulla base di una strategia incentrata sugli investimenti nelle tecnologie informatiche. Sono queste tecnologie che stanno cambiando i processi produttivi e le modalità di svolgimento dei mestieri e delle professioni, rimodellando il mercato del lavoro e rendendo necessario l'aggiornamento e il profilo informatico dei lavoratori e creando una forte asimmetria tra i lavoratori e le loro prospettive occupazionali. Il discorso del premier e il programma di governo tengono conto di questo problema: da un lato hanno annunciato riforme dell'assegno di riallocazione e dei centri per l'impiego, dall'altro parlano di rafforzamento delle infrastrutture (banda larga, 5G) e della trasversalità della transizione digitale. Tutto ciò sembra appropriato. La speranza è che tutto questo venga fatto nel contesto strategico europeo e che il mercato del lavoro diventi il perno onnipresente della transizione trasversale.

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I punti essenziali del ragionamento sviluppato in questo articolo sono: il Covid-19 ha messo in evidenza il ruolo svolto dall'amministrazione come ponte nel confronto (conflittuale) tra il potere della scienza e il potere politico; l'emergenza sanitaria ha messo in luce l'importanza del funzionamento delle istituzioni parlamentari per la difesa della democrazia dato che il potere esecutivo (oggettivamente) ha il sopravvento. L'amministrazione del Parlamento europeo è un caso di studio molto interessante in questo senso perché è riuscita a far fronte all'emergenza grazie a diversi fattori; l'EPA ha attuato negli ultimi anni un programma di digitalizzazione strutturale del Parlamento europeo. Infine, l'EPA ha lavorato per attivare una capacità amministrativa per gestire le "misure senza precedenti" che si sono dovute adottare: tale capacità è stata raggiunta realizzando le azioni nel rigoroso quadro della governance del Parlamento europeo e sotto il suo controllo permanente.

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Semaforo

Alla luce delle numerose misure restrittive adottate in Italia, come in molti altri paesi, per contenere l’epidemia di SARS-CoV-2, gli autori esaminano i termini entro i quali l’uso dell’App Immuni potrebbe essere qualificato come condizione legittimante per lo svolgimento di attività a rischio di contagio al fine di dare maggiore effettività alle misure di contenimento dell’epidemia e, quindi, meglio calibrare le limitazioni alle libertà personali. In questa prospettiva, l’attenzione degli autori si concentra sull’analisi del funzionamento dell’app Immuni, specie in un’ottica di protezione dei dati personali ed alla luce dell’analisi delle norme europee in materia, analizzate anche attraverso il prisma del principio di proporzionalità.

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Dall’anno 2009 ad oggi gli enti locali – e, più in generale, le pubbliche amministrazioni italiane – hanno visto progressivamente accrescere gli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti la pubblicazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di documenti amministrativi ed informazioni relativi alla propria organizzazione ed attività. Lo scritto, prendendo le mosse da una sanzione del Garante della Privacy – avente ad oggetto l’illecito trattamento, on line, di dati personali – esamina e pone in correlazione la quantità di questi obblighi di pubblicazione e trasparenza, ed il loro esatto adempimento in termini di rispetto della vigente disciplina normativa in materia di privacy, con la formazione ICT del personale deputato ad assolvere i medesimi obblighi. La percentuale e le caratteristiche del personale che ha ricevuto una adeguata formazione ICT – in specie con riferimento alla età media dei dipendenti in questione – costituisce un evidente indicatore previsionale della loro capacità di assolvere a questi obblighi di pubblicazione e trasparenza, senza che ciò avvenga in violazione del diritto alla privacy dei soggetti interessati dai documenti e dalle informazioni pubblicate on line.

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Il D.L. n. 174/2012 ha ulteriormente dettagliato i controlli interni negli Enti locali previsti dal D.Lgs. n. 286/1999, prevedendo una fase preventiva e una successiva del controllo di regolarità amministrativa. In base all’articolo 147-bis TUEL, il controllo successivo è un controllo interno, effettuato a campione, sotto la direzione del Segretario comunale. Temporalmente, si colloca nella fase successiva alla formazione dell’atto e dev’essere assicurato secondo principi generali di revisione aziendale nonché secondo modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente. Gli atti interessati da questa tipologia di controllo sono: le determinazioni di impegno di spesa, gli atti d’accertamento dell’entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e altri atti amministrativi. Il controllo esercitato sui singoli atti deve riguardare non solo la legittimità, ma anche l'economicità dell'operazione nel suo complesso: tuttavia, i principi di matrice contabile non integrano propriamente la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto lo stesso risulta concentrato alla sola regolarità amministrativa e non anche contabile delle determinazioni, dei contratti e degli atti sottoposti a controllo. In base al comma 3 dell’articolo 147-bis, i risultati emersi dall’attività del controllo devono essere trasmessi periodicamente, a cura del Segretario comunale, a una serie di soggetti qualificati: agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ai Revisori dei conti, al Consiglio comunale e ai i vari responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità, anomalie e criticità, con cui il Segretario propone ipotesi di soluzione. Il processo del controllo successivo potrebbe trarre vantaggio da una propria digital transformation, poiché ad oggi lo stesso si esplica attraverso un doppio binario cartaceo-digitale: si potrebbe, quindi, ipotizzare lo sviluppo di una piattaforma informatica ad hoc. I benefici che potrebbe apportare la digitalizzazione a tale processo sono molteplici: si potrebbe addivenire ad una dematerializzazione e progressiva digitalizzazione della procedura di controllo e inoltre le informazioni, afferenti tutte al medesimo Ente, riuscirebbero a integrarsi meglio, ottimizzando i dati già acquisiti, evitando duplicazioni nelle richieste documentali e consentendo una svolta green.

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Nell’articolo si affronta il tema riguardante l’individuazione dell’indirizzo pec delle amministrazioni pubbliche, valido per la notificazione degli atti giudiziari. Innanzitutto si illustra la normativa - complessa, non coordinata e poco chiara - che disciplina la materia relativa al domicilio digitale delle P.A. per la ricezione delle notifiche di atti giudiziari. Si esamina, inoltre, la giurisprudenza, ancora oscillante, che si è formata in argomento e si indicano i casi, nei quali la notifica del ricorso ad un indirizzo pec dell’amministrazione diverso da quello all’uopo previsto debba essere ritenuta pienamente valida ed efficace, e le ragioni giuridiche che stanno alla base di tale orientamento.

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