La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive

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3/2022

La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive

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Con legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 è stato attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell’interesse delle future generazioni); è stato, inoltre previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Per la prima volta, quindi, la tutela degli animali viene menzionata nel testo costituzionale, peraltro nell’ambito della parte dedicata ai ‘principi fondamentali’; il testo presenta alcuni evidenti limiti, ciononostante, questa riforma è un indubbio passo in avanti con riguardo alla tutela giuridica degli animali, in linea con le esperienze di altri Paesi dell’Unione europea (e non solo), nonché con il diritto eurounitario.


Animal protection in the Constitution: reflections and perspectives
With constitutional law n. 1 of 11 February 2022, the Republic is assigned the task of protecting the environment, biodiversity, and ecosystems (including in the interests of future generations). State law has to regulate the methods and forms of animal protection. For the first time, the protection of animals is mentioned in the constitutional text and, significantly, that protection is in the part dedicated to 'fundamental principles'. The text has some limitations. Nevertheless, this reform represents a step forward in line with the experiences of other countries of the European Union (and beyond), as well as with European Union law.

1.Riforma della Costituzione e tutela degli animali

La recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell’interesse delle future generazioni).

Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini (debba disciplinare) i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti).

Già ad una prima lettura del testo, appaiono evidenti alcuni limiti della formulazione; viene, infatti, evitato di definire gli animali come ‘esseri senzienti’; inoltre, si distingue, da una parte, la tutela dell’ambiente e della biodiversità e, dall’altra, la tutela degli animali, in relazione alla quale si prevede una riserva di legge statale, con una formula ambigua che potrebbe trovare forse migliore collocazione nell’ambito dell’art. 117 della Costituzione[1].

Questo approccio sembrerebbe sminuire il senso dell’inserimento della tutela degli animali nel testo costituzionale; ciononostante, ad avviso di chi scrive, la riforma del 2022 rappresenta un indubbio e fondamentale passo in avanti, che ci pone in linea con le esperienze di altri Paesi dell’Unione europea[2] (e non solo)[3], nonché con il diritto eurounitario.

Innanzitutto, non deve dimenticarsi che la tutela degli animali viene menzionata nell’ambito dei principi fondamentali della nostra Costituzione e, quindi, viene individuata come valore fondante giuridico ed etico del nostro vivere civile[4], la cui revisione può avvenire solo in senso migliorativo ed ampliativo[5].

Inoltre, il nuovo articolo 9, operando la suddetta distinzione concettuale tra la tutela degli animali e quella dell’ambiente[6]/biodiversità[7], si conforma perfettamente al testo dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; quest’articolo, introdotto con la riforma di Lisbona, impone a Stati membri ed Unione di tenere pienamente conto, nell’ambito delle rispettive competenze, del benessere degli animali, qualificati come ‘esseri senzienti’.

Sicché, l’animale deve essere tutelato nella sua individualità, come titolare di specifici interessi[8] e naturaliter non può essere considerato come ‘cosa’.

In altre parole, la tutela dell’animale, a differenza (per esempio) della tutela dell’ambiente, viene concepita come una tutela diretta, ossia non legata al soddisfacimento di interessi umani, ovvero alla realizzazione di diritti (fondamentali); come è stato efficacemente chiarito in dottrina, infatti, «l’interesse che motiva la questione ecologistica è, in generale rappresentato da un interesse degli esseri umani stessi, le condizioni di vita dei quali possono essere determinate dall’emergenza ecologica. (…) Gli animali non umani vengono presi in considerazione non come soggetti, ma come oggetti (…) e, quindi, come genere e come specie e non come individui»[9].

È evidente, quindi, che con l’inserimento degli animali in Costituzione viene effettuato un enorme salto teorico, poiché viene garantita tutela[10] costituzionale a dei ‘soggetti senzienti non-umani’[11] e viene previsto che la tutela sia un ‘dovere’[12] della Repubblica; ad ogni modo, stante anche le ambiguità testuali evidenziate, rimane da domandarsi l’effetto che concretamente questa novità potrà avere sulla tutela giuridica degli animali, soprattutto quando questa entra in conflitto con interessi umani.

Non deve dimenticarsi, peraltro, che nel nostro Codice civile ancora gli animali sono considerati, seppure in via indiretta, come ‘cose’[13]; gli stessi sono, poi, delle ‘merci’ nell’ambito del contesto euro-unitario[14], dato che possono essere oggetto di transazioni commerciali e possono avere un valore economico (Commissione c. Repubblica italiana)[15].

Al fine di tentare una seppure prematura risposta a questo interrogativo, è interessante notare che anche la previsione dell’art. 13 TFUE ha sollevato dubbi interpretativi[16] e critiche, soprattutto riguardo all’effettiva portata dei cambiamenti che avrebbe potuto determinare[17], come verrà evidenziato nel prossimo paragrafo.

2. La tutela degli animali nel TFUE: dubbi e prospettive

L’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, introduce in via diretta il tema della tutela degli animali nell’ambito del testo ‘costituzionale’ europeo, prevedendo che: «nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (…)».

La dottrina chiamata a fornire dei chiarimenti sulla portata giuridica del nuovo articolo, specifica, prima di tutto, che lo stesso non attribuisce una competenza all’Unione[18] per legiferare in materia e la relativa formulazione appare generica, poiché non viene chiarito cosa debba intendersi per ‘benessere degli animali’[19], ovvero per ‘essere senziente’, e nemmeno se la tutela del benessere degli animali debba prevalere su altri obiettivi ed interessi che con la stessa possano entrare in conflitto.

Ancora, lo stesso articolo sembrerebbe prevedere dei limiti di applicabilità, riguardando la formulazione e l’attuazione di alcune politiche; deve rilevarsi, però, che la politica del ‘mercato interno’ (appunto uno degli ambiti considerati) ha, di fatto, una portata generale, dato che rappresenta, come è noto, il cuore della costruzione europea (articolo 26, n. 1 TFUE).

Inoltre, il secondo alinea dell’art. 13 prevede un’eccezione, poiché richiede il rispetto delle «disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

La dottrina, pur riconoscendone i limiti, sottolinea l’importanza dell’art. 13 e chiarisce, tra le altre cose, che, in effetti, lo stesso rappresenta più che un punto di arrivo «una vera e propria base di partenza per dare impulso alla costituzionalizzazione del diritto degli animal[20].

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul valore dell’art. 13 nell’ambito dell’ordinamento europeo, in primis, ha qualificato la tutela del benessere animale come un «obiettivo legittimo di interesse generale» (sia dell’Unione che degli Stati membri), per poi utilizzarlo come strumento atto a giustificare delle interpretazioni della normativa europea, volte al favorire la protezione degli animali nel bilanciamento con altri interessi[21].

Sicché, secondo la Corte, il benessere animale è un interesse o meglio un valore[22] che deve essere considerato e non può essere sacrificato, in linea di principio, ad ogni interesse umano, sia esso economico o di altro tipo; la ponderazione tra i vari interessi deve avvenire sulla base del principio di proporzionalità[23].

Particolarmente interessanti, in questo senso, sono una serie di sentenze[24] riguardanti il rapporto tra la pratica religiosa delle macellazioni rituali e la normativa europea che tutela gli animali al momento dell’abbattimento, secondo la quale, l’animale deve essere preventivamente stordito. La Corte esclude, per esempio, che una norma nazionale che impone uno stordimento reversibile sia da considerarsi contraria alla libertà religiosa, anche se viola, almeno secondo i rappresentanti delle religioni considerate, il precetto in base al quale la macellazione deve avvenire senza stordimento[25].

Questa posizione della Corte, secondo cui l’interesse al benessere animale, ed in particolare alla relativa vita e salute, non possa essere ex se sottordinato all’interesse umano sembra essere perfettamente in linea con il disposto dell’art. 36 TFUE che individua gli interessi che possono giustificare dei limiti all’applicazione della normativa in materia di libera circolazione delle merci.

Viene, infatti, previsto che «le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali (…)».

In altre parole, l’interesse economico alla libera circolazione può trovare un limite non solo fondato sulla tutela di altri interessi umani (compreso quello alla preservazione dei vegetali, ossia la tutela della flora e della biodiversità), ma anche sulla vita e salute degli animali[26].

Oltre che rappresentare un interesse limite all’applicazione delle norme in materia di libera circolazione, già a partire dalla fine degli anni Ottanta, la Corte aveva anche chiarito che la tutela della salute o della vita degli animali «costituisce un di interesse di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze». In questo senso, per esempio, nell’ambito della sentenza Regno Unito c. Consiglio[27], aveva specificato che: «il perseguimento delle finalità della politica agricola comune (..) non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela (…) della salute o della vita (…) degli animali».

C’è da dire ancora che il tema della tutela degli animali e del loro benessere rappresenta una costante nell’ambito del diritto europeo a partire dagli anni Settanta, quando appunto vengono sottoscritte le prime Convenzioni internazionali, che riguardano gli animali oggetto di sfruttamento economico[28], i cosiddetti animali da compagnia[29] e gli animali selvatici[30]. Nel corso del tempo, si sono poi susseguiti svariati interventi normativi[31] e giurisprudenziali[32], volti a promuovere il miglioramento delle condizioni di vista degli animali in diversi settori.

L’art. 13 TFUE si inserisce quindi nell’ambito di questo percorso che vede una sempre maggiore sensibilità sociale e giuridica verso il modo in cui vengono trattati gli animali e indica anche attraverso l’attività interpretativa della Corte una serie di punti fermi a livello ‘costituzionale’.

3. Note conclusive.

La recente riforma della Costituzione testimonia ancora una volta il crescente interesse del nostro legislatore per il tema della tutela giuridica degli animali, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza e del sentire collettivo.

La questione si presenta di particolare delicatezza e complessità, poiché vengono in rilievo problematiche economiche, etiche, culturali, relative alla salute pubblica, nonché alla tutela dei consumatori.

Il testo della riforma rispecchia questa complessità ed ha una natura evidentemente compromissoria che rappresenta, non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, in una prospettiva secondo cui la tutela del benessere degli animali, della loro salute e vita, è un interesse autonomo che deve essere tenuto in considerazione e necessariamente ponderato con altri interessi e anche diritti umani.

In questo senso, peraltro si è posto il giudice amministrativo in alcune pronunce recenti; a titolo d’esempio, la Sezione terza del Consiglio di Stato[33], nell’ambito di una causa riguardante la richiesta di annullamento di un provvedimento extra ordinem, con cui il Presidente della provincia di Trento e Bolzano avena disposto la captivazione permanente di un orso bruno, conclude appunto che l’interesse alla tutela della pubblica incolumità e la tutela dell’interesse dell’animale ad una vita piena e dignitosa debbano essere adeguatamente bilanciati, nel rispetto del principio di proporzionalità e sul presupposto che qualunque potere extra ordinem debba avere effetti temporanei ed il relativo esercizio non possa rappresentare la sede per il bilanciamento di questi interessi, bilanciamento che deve avvenire, invece, secondo le prescrizioni normative di settore e attraverso l’utilizzo dei soggetti competenti a valutare le esigenze specifiche della specie animale considerata.

Ancora. Nell’ambito di una causa in cui veniva richiesto l’annullamento dei provvedimenti mediante i quali l’amministrazione competente aveva ordinato l’abbattimento di alcuni capi bufalini, al fine di tutelare l’interesse pubblico al contenimento del contagio e all’eradicazione della brucellosi, ancora la Sezione terza del Consiglio di Stato[34] ritiene di non condividere la posizione del TAR, in base alla quale gli unici due interessi in gioco sarebbero stati quello della salute pubblica e quello dell’operatore economico proprietario dei capi di bestiame, ma al contrario debba essere considerato anche l’interesse dell’animale.

In maniera diretta ed esplicita, il Collegio ricorda come il benessere degli animali sia protetto a livello nazionale ed eurounitario ove, in particolare, è inteso come un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione ovvero un valore condiviso nell’Unione europea sancito ora dall’art. 13. Argomenta, quindi, come il valore della vita degli animali non possa essere sacrificato senza adeguata ponderazione – ispirata a rigorosa valutazione del principio di precauzione e che, nel bilanciamento tra il diritto al benessere dell’animale – da intendersi come valore fondamentale in re ipsa – e il bene supremo della salute pubblica, nel caso di specie, questa non possa prevalere ex se, ma appunto debba essere bilanciata con siffatto valore; sicché, conclude per l’accoglimento del ricorso in quanto non risulta adeguatamente valutata ed istruita la possibilità di salvaguardare la salute pubblica mediante misure rispettose del principio di precauzione e tuttavia diverse dall’abbattimento degli animali.

In conclusione, quindi sia a livello europeo, che nazionale il benessere degli animali, è riconosciuto come un valore da tutelare ed un interesse pubblico che deve essere ponderato e non può essere sacrificato sic et simpliciter, ma solo a seguito di una valutazione di necessità e proporzionalità[35], la quale evidentemente non può prescindere da un dato di fondo ormai assodato: gli animali non sono ‘cose’ ma esseri ‘senzienti’.

Se dal piano della teoria ci spostiamo alla pratica, ossia al diritto positivo italiano è evidente come la linea evolutiva non potrà che essere caratterizzata da una riconsiderazione[36] di tutte quelle normative che subordinano in linea di principio l’interesse animale a quello umano, ne compromettono il benessere, la salute e financo la vita senza che questo sia necessario e proporzionato alla tutela di un interesse umano essenziale (vita, salute), tentando quindi un nuovo bilanciamento di interessi che tenga conto appunto della novità costituzionale, ma anche del mutato sentire collettivo.

  1. In effetti, l’originario articolo 3 del Disegno di legge di riforma prevedeva di sostituire la lettera s) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
  2. In particolare, la Costituzione tedesca prevede un articolo (20 a – introdotto nel 2002) secondo cui, tenendo in considerazione gli interessi delle future generazioni, lo Stato federale deve proteggere le basi naturali della vita e gli animali, attraverso un’azione legislativa, esecutiva e giudiziaria nel rispetto delle previsioni costituzionali («Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen ebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung»). Sulla stessa linea, la Costituzione lussemburghese, art. 11 bis.
  3. La Costituzione indiana, tra le altre cose, inibisce gli atti di crudeltà verso gli animali e promuove la tutela degli animali selvatici e degli uccelli.
  4. C. Mortati, Costituzione, in Enc. dir., vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 168.
  5. Vedi anche la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007.
  6. In argomento. Cfr., M.V. Ferroni, La protezione degli animali nell’ambiente, in P. Dell’anno e E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. III, Cedam Padova, 2015, p. 447.
  7. Sul rapporto tra la tutela della biodiversità e l’interesse alla tutela della salute a e della vita umana, cfr., C. Napolitano, Covid-19 e biodiversità: termini di un legame difficile, in Questa Rivista, 2, 2020, p. 75.
  8. In argomento, cfr., F.P. Traisci e F, Fontanarosa, I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare, in L. Scaffardi e V. Zeno Zencovich (a cura di), Cibo e diritto. Una prospettiva comparata, vol.2, Roma Tre-press, 2020, p. 853, 875.
  9. V. Pocar, Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Laterza, Bari 1998, p. 6.
  10. Sul termine ‘tutela’ degli animali, la dottrina ha sottolineato come lo stesso significhi: «a) loro protezione dalla prepotenza e crudeltà umana, b) incentivazione del loro esprimere liberamente le proprie diversificate originalità e capacità». L. Lombardi Vallauri, Gli animali in Costituzione: Senato e LAV 9.3.22, relazione presentata al Convegno, Animali in Costituzione: cosa cambia, cosa dovrà cambiare, 9 marzo 2022 Roma, Senato della Repubblica, in https://www.lav.it/.
  11. Sulla soggettività animale, cfr., F. Rescigno, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Giappichelli, Torino 2005; C.M. Mazzoni, La questione dei diritti degli animali, in S. Castiglione e L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, in S. Rodotà e P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Giuffrè, Milano, 2011, p. 281.
  12. È interessante notare che, secondo parte della dottrina, anche il fatto di avere previsto, con la precedente riforma costituzionale del 2001, come ambito di competenza esclusiva dello Stato la ‘tutela della concorrenza’, avrebbe individuato la stessa concorrenza come valore costituzionale da tutelare e da promuovere. G. Corso, La tutela della concorrenza come limite della potestà legislativa (delle regioni e dello Stato), in Diritto pubblico, 2002, p. 980.
  13. E. Battelli, La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma, in Cultura e diritti, 1/2, 2018, p. 35; G. Spoto, Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele, in Cultura e diritti, 1/2, 2018, p. 61.
  14. Cfr., in argomento, K. Sowery, Sentient beings and tradable products: the curious constitutional status of animals under Union law, in Common market law review, 55, 1 2018, p. 55.
  15. Sentenza della Corte del 1 luglio 1969, Commissione c. Repubblica italiana, C- 24/68, EU:C:1969:29.
  16. B. Driessen, Fundamental animal rights in European law, in European public law, 23, 3, 2017, p. 547; D. Ryland e A. Nurse, Mainstreaming after Lisbon: advancing animal welfare in the EU internal market, in European energy and environmental law review, 22, 3, 2015, p. 101.
  17. M. Kotzur, Article 13-horizontal clause: protection of animals, in R. Geiger, D.E. Khan e M. Kotzur (diretto da), European Union Treaties, Beck/Hart, München, 2013, p. 225; F9; E. Sirsi, Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto agrario, 2, 2011, p. 220.
  18. T.M. Moschetta, La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell’Unione europea, in Cultura e Diritti, 1/2, 2018, p. 121.
  19. A questo proposito, si noti come la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13 novembre 1987, indichi (art. 3) i principi di base per il benessere degli animali: «1 Nessuno deve causare ad un animale da compagnia dolore, sofferenza o angoscia. 2 Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia». Sul concetto di benessere degli animali, cfr., D. Fraser, Understanding animal welfare. The science in its cultural context, Blackwell, Chichester, 2008.
  20. F. Barzanti, La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, in Diritto dell’Unione europea, 1, 13, p. 49, 72.
  21. Sentenza del 3 dicembre 2015, C-301/14, Pfotenhilfe Ungarn, EU:C:2015:793.
  22. Come viene chiarito dall’ Avvocato Generale M. Bobek «nel diritto dell’Unione, sia a livello di diritto primario che di diritto derivato, è presente una manifesta dichiarazione di valore da parte dell’Unione, che può essere intesa nel senso che fornisce un orientamento interpretativo. Tuttavia, come avviene per altri valori, il benessere degli animali non è assoluto (…), ma deve essere ponderato con altri obiettivi (….) » Conclusioni relative alla causa European Federation for Cosmetic Ingredients, C-592/14, presentate il 17 marzo 2016, EU:C:2016:179, par. 21.
  23. Sul principio di proporzionalità, cfr., inter alia, D.U. Galetta, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019, 6, p. 907
  24. Cfr., sentenza del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e altri, C-426/16, EU:C:2018:335.
  25. Sentenza del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri, C-336/19, EU:C:2020:1031. Per un commento, ci sia consentito rinviare a M. Lottini, I principi di sussidiarietà e proporzionalità ‘salvano’ gli animali fiamminghi da una morte lenta e dolorosa. La macellazione rituale senza stordimento ed il diritto UE, in Federalismi.it, 7, 2021, p. 140.
  26. Nella sentenza Holdijk, del 1° aprile 1982, C-141/81, EU:C:1982:122, la Corte deve pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto europeo della normativa olandese che impone specifiche dimensioni dei box dove sono tenuti vitelli da ingrasso. Secondo i ricorrenti (imputati in un processo penale per aver contravvenuto alle disposizioni nazionali) la normativa olandese avrebbe un effetto restrittivo sulle esportazioni (misura ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa) e, quindi, sarebbe contraria alla libera circolazione delle merci (ma anche alle norme relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine). Infatti, la stessa imporrebbe ai produttori olandesi condizioni più onerose di quelle imposte ai produttori di altri Stati membri. La Corte conclude per la compatibilità della norma con la libera circolazione delle merci e con le norme in materia di organizzazione comune mercato delle carni, poiché la stessa si applica indistintamente ai vitelli destinati al mercato nazionale e quelli all’esportazione. La Corte specifica, poi, che un’interpretazione diversa sarebbe incompatibile con l’interesse che la comunità nutre per la salute e la protezione degli animali, interesse provato dall’art. 36 CE del Trattato (ora 36 TFUE) e dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (par. 13). In altre parole, la Corte pur non ritendendo la normativa nazionale in contrasto con il diritto europeo, e quindi non sussistendo la necessità di giustificarla, ritiene comunque di voler richiamare l’art. 36 e di affermare che la salute e la protezione degli animali costituiscono un interesse della Comunità degno di protezione. Sulla stessa linea, l’Avvocato Generale Slynn, nelle sue Conclusioni presentate il 4 marzo 1982, il quale, pur ritendendo la normativa nazionale legittima, sente l’esigenza di pronunciarsi sul tema del benessere degli animali e di fornirne una interpretazione estensiva dell’art. 36 che riguarda in realtà la vita e la salute degli animali (e non il loro benessere). Infatti, secondo l’Avvocato Generale anche se salute e benessere sono due concetti diversi ed il secondo può comprendere cose irrilevanti per il primo, «vi è chiaramente una zona in cui essi coincidono o sono interdipendenti». Conclusioni presentate il 1° aprile 1982, EU:C:1982:82, 1319.
  27. Sentenza del 23 febbraio 1988, Regno Unito c. Consiglio, C-131/86, EU:C:1988:86.
  28. Convenzione europea Sulla protezione degli animali negli allevamenti, 10 marzo 1976.
  29. Convenzione europea Per la protezione degli animali da compagnia, 13 novembre 1987; Convenzione europea Sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale, 6 novembre 2003, che sia applica a tutti gli animali, prescindendo dal fatto che siano o meno oggetto di sfruttamento economico.
  30. Convenzione Relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, 19 settembre 1979.
  31. Per un elenco completo delle iniziative comunitarie in materia di rinvia al sito della Commissione europea ed in particolare alla pagina: http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/strategy. Ad ogni modo, per fare alcuni esempi, possiamo indicare: la protezione degli animali negli allevamenti, (Direttiva n. 98/58 del 20 luglio 1998); la protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento n. 1/2005 del 22 dicembre 2004); la protezione degli animali durante l’abbattimento (Regolamento n. 1099/2009 del 24 settembre 2009); la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Direttiva n. 2010/63 del 22 settembre 2010). Ma anche il divieto di commercializzazione e di importazione nell’Unione e l’esportazione fuori dall’Unione di pellicce di cane e di gatto (Regolamento n. 1523/2007 dell’11 dicembre 2007); la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Regolamento n. 338/97 del 9 dicembre 1996); il divieto di effettuare sperimentazioni sugli animali per testare i prodotti cosmetici (Regolamento n. 1223/2009).
  32. Solo a titolo d’esempio, cfr., le sentenze: del 28 luglio 2016, Masterrind, C-469/14, EU:C:2016:609; 16 luglio 2009, Rubach, C-344/08, EU:C:2009:482; del 4 settembre 2014, Sofia Zoo, C-532/13, EU:C:2014:2140.
  33. Consiglio di Stato, Sezione III, 3 novembre 2021, n. 7366.
  34. Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza del 9 dicembre 2021, n. 6625.
  35. In argomento, cfr., F. Rescigno, I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l’antispecismo giuridico e la soggettività animale, in L. Scaffardi e V. Zeno Zencovich (a cura di), Cibo e diritto. Una prospettiva comparata, vol.2, Roma Tre-press, 2020, p. 829.
  36. Secondo Lombardi Vallauri, «tutto questo suggerisce, anzi impone, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi ordinarie di protezione degli animali, compresi gli articoli 544 bis e seguenti del Codice penale». L. Lombardi Vallauri, Gli animali in Costituzione: Senato e LAV 9.3.22, relazione presentata al Convegno, Animali in Costituzione: cosa cambia, cosa dovrà cambiare, 9 marzo 2022 Roma, Senato della Repubblica, p. 1, in https://www.lav.it/.

Micaela Lottini

Associate Professor of Administrative Law at the University of Roma Tre