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Nell’articolo si affronta il tema riguardante l’individuazione dell’indirizzo pec delle amministrazioni pubbliche, valido per la notificazione degli atti giudiziari. Innanzitutto si illustra la normativa - complessa, non coordinata e poco chiara - che disciplina la materia relativa al domicilio digitale delle P.A. per la ricezione delle notifiche di atti giudiziari. Si esamina, inoltre, la giurisprudenza, ancora oscillante, che si è formata in argomento e si indicano i casi, nei quali la notifica del ricorso ad un indirizzo pec dell’amministrazione diverso da quello all’uopo previsto debba essere ritenuta pienamente valida ed efficace, e le ragioni giuridiche che stanno alla base di tale orientamento.

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Questo articolo analizza la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ha affermato l'ultra vires del PSPP (Public Sector Purchase Programme) adottato dalla BCE (Banca centrale europea). L'autore intraprende un'analisi approfondita del rapporto tra la Corte di giustizia europea (CGUE) e le corti costituzionali degli Stati membri, toccando anche i principi fondamentali del diritto dell'UE alla base di tale cooperazione giudiziaria, che è una delle caratteristiche principali dell'architettura giudiziaria dell'Unione. Tale analisi porta alla conclusione che la Corte costituzionale tedesca ha frainteso, tra l'altro, i principi di attribuzione e proporzionalità e ha minacciato le fondamenta stesse dell'ordinamento giuridico dell'UE, della sua integrità e autonomia, sostituendo la cooperazione giudiziaria con il confronto giudiziario e ignorando il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e il principio di leale cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri. Inoltre, la decisione della Corte costituzionale tedesca sfida le competenze esclusive conferite alla Corte di giustizia dai trattati, minando così il principio di legalità alla base del diritto dell'Unione europea. Mette inoltre seriamente a rischio l'indipendenza della BCE e del SEBC, inclusa la Bundesbank, nello svolgimento dei loro compiti nel campo della politica monetaria. Alcune parole finali sono dedicate ad una valutazione delle conseguenze immediate del giudizio, nonché dei possibili modi per superarlo.

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La sentenza della Corte costituzionale tedesca era necessariamente prevedibile, ma era stata oggetto di una lunga preparazione: sin dalle sue sentenze di Maastricht e del Trattato di Lisbona, il BVerfG aveva infatti posto le basi per la motivazione nel caso Weiss. Le basi del ragionamento sono due: i motivi di ricorso e gli argomenti oggetto di causa. Nel complesso, si possono criticare le debolezze di ragionamento della decisione, al punto che il BVerfG cade in ultra vires. In termini di teoria giuridica, la sentenza rimette all'ordine del giorno un dibattito fondamentale, vale a dire il monismo contro il pluralismo.

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Gli autori presentano la loro proposta, scritta in forma di Position Paper, per la creazione di una Camera Mista alla Corte di Giustizia, come mezzo, in parte, per far fronte alle questioni evidenziate dalla sentenza Weiss del 5 Maggio, della Corte Costituzionale tedesca. Questa Camera, composta da componenti in carica della Corte di Giustizia dell’Unione europea accanto a giudici delle Corti costituzionali degli stati membri, avrebbe giurisdizione nel risolvere, in ultima istanza, i conflitti di competenza tra l’Unione e i suoi Stati Membri.

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Qualche settimana fa, abbiamo pubblicato una proposta, nella forma di un Position Paper, per la creazione di una Camera Mista alla Corte di Giustizia, come mezzo, in parte, per affrontare le questioni evidenziate dalla sentenza Weiss del 5 Maggio, della Corte Costituzionale tedesca. Questa Camera, composta da componenti in carica della Corte di Giustizia dell’Unione europea accanto a giudici delle Corti costituzionali degli Stati membri, avrebbe giurisdizione nel risolvere, in ultima istanza, i conflitti di competenza tra l’Unione e i suoi Stati Membri. Tutti i dettagli possono essere letti qui, nel Position Paper originale (ripubblicato su CERIDAP.eu). La proposta ha sollevato un vivace dibattito e prodotto commenti costruttivi e critiche da colleghi e amici da più parti. Siamo onorati dell’attenzione ricevuta e il miglior modo per riconoscere i nostri critici è fornire risposte motivate ai loro commenti. Abbiamo ricevuto due tipi di osservazioni: macro e micro-osservazioni. Le macro-critiche riguardano la convenienza della proposta e i suoi difetti generali in lato senso. Queste sono critiche di principio che meritano, dunque, una risposta di principio. Sul micro-livello abbiamo ricevuto dettagliate domande su specifici aspetti della proposta, mettendo in discussione un punto particolare qua o là. Risponderemo, dunque, alla maggior parte delle osservazioni sollevate. Termineremo con una descrizione più elaborata di alcuni aspetti procedurali della nostra proposta, che prenderà in considerazione diversi commenti che abbiamo ricevuto.

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L’art. 6 bis della legge n. 241/1990 disciplina il conflitto di interessi nell’esercizio del potere amministrativo; detta norma, tuttavia, non fornisce una definizione di conflitto di interessi “procedimentale” e non delimita la natura dell’interesse che impone al funzionario agente l’obbligo di astensione. Nel presente studio si analizzano gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi in ordine alla predetta nozione in esame e si tenta di individuare il campo di applicazione dell’istituto.

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Il destino delle spiagge, nell’approssimarsi della piena stagione estiva, può essere un argomento di interesse che ripropone interrogativi insoluti dal punto di vista del rapporto, spesso pieno di contraddizioni, tra diritto amministrativo nazionale e principi dell’ordinamento europeo. Vi è dunque la necessità di dettare disposizioni chiare e precise per permettere lo svolgimento della stagione estiva in tutta sicurezza, sia per gli operatori sia per i turisti, ricordando anche la necessità di superare l’inerzia del legislatore per quanto riguarda il riordino della materia relativamente all’assegnazione dei titoli concessori in scadenza, sulla base dei principi di evidenza pubblica stabiliti dai Trattati europei e dalla Direttiva servizi (123/2006/CE) nel cui campo di applicazione rientrano le concessioni demaniali marittime (lacuali e fluviali). L’emergenza potrebbe dunque rappresentare il momento propizio per adottare misure che tengano conto delle situazioni specifiche al fine di tutelare anche il legittimo affidamento dei titolari delle concessioni, sempre nel rispetto di quanto già affermato dai giudici europei a seguito del un rinvio pregiudiziale in cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e sig. Melis. Altresì, sulla base delle disposizioni suggerite dai comitati di tecnici per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio da Covid19 che interessano direttamente anche il settore balneare, si possono operare delle riflessioni sull’ “amministrazione dell'emergenza”. Le decisioni necessarie a fronteggiare la crisi debbono sicuramente essere ispirate dal principio di precauzione, ma debbono anche rispettare il principio di proporzionalità di modo da limitare ricadute inadeguate su altri interessi, tra cui le ripercussioni sulla tenuta del mercato unico europeo (dei servizi).

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Questo articolo analizza la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca, nella quale il PSPP (Public Sector Purchase Programme) adottato dalla Banca Centrale Europea (BCE) viene considerato ultre vires. L’autore intraprende una analisi approfondita della relazione che intercorre tra la Corte di Giustizia europea e le Corti costituzionali degli Stati membri, toccando anche i principi fondamentali del diritto dell'Unione su cui si fonda tale cooperazione giudiziaria, che rappresenta una delle caratteristiche principali dell'architettura giudiziaria dell'Unione. Tale analisi giunge alla conclusione che la Corte costituzionale tedesca ha frainteso, tra l'altro, i principi di attribuzione e proporzionalità e ha minacciato le fondamenta stesse dell'ordinamento giuridico dell'UE, la sua integrità e autonomia, sostituendo la cooperazione giudiziaria con il confronto giudiziario e ignorando il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati, nonché il principio di leale cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri. Inoltre, la decisione della Corte costituzionale tedesca sfida le competenze esclusive conferite alla Corte di giustizia dai trattati, minando così lo Stato di diritto nel cuore dell'Unione europea. Mette inoltre seriamente a rischio l'indipendenza della BCE e del SEBC, compresa la Bundesbank, nello svolgimento dei loro compiti nel campo della politica monetaria. Alcune parole finali sono dedicate ad una valutazione delle conseguenze immediate del giudizio, nonché ai possibili modi per superarlo.

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L’articolo propone nuove forme partecipative e di finanziamento delle opere pubbliche che assicurino il coinvolgimento della popolazione interessata grazie alle soluzioni rese possibili dalla blockchain, onde realizzare un’amministrazione innovativa e sostenibile motore di nuove opportunità finanziarie. Il contributo parte dalla considerazione che il finanziamento delle iniziative pubbliche interessa da vicino amministrazioni e cittadini, sia nella loro veste di fruitori delle stesse, sia quali contribuenti. La città è così intesa quale laboratorio di innovazione, ove soluzioni virtuose possono essere sperimentate ed implementate mantenendo un collegamento stretto e vicino alla popolazione. A tal fine vengono proposte soluzioni concrete per un finanziamento delle infrastrutture pubbliche innovativo, tracciabile e sostenibile, poiché attivato con i nuovi strumenti sviluppati su blockchain.

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La sentenza 5 maggio 2020 del Zweiter Senat del Bundesverfassungsgericht, nella misura in cui esprime la pretesa del giudice costituzionale tedesco di valutare la legalità delle decisioni della BCE sulla base dei principi di attribuzione e di proporzionalità è più che discutibile in punto di diritto. Inoltre essa è estremamente pericolosa: e non solo perché implica che il Zweiter Senat, in ultima analisi, rifiuta, sulla base del principio democratico e del controllo delle competenze dell’Unione, l’uniformità di applicazione del diritto dell’Unione. Ma anche perché essa appare come la lampante dimostrazione di una forma di “bullismo culturale” lamentato ormai da più parti; e che emerge in maniera lampante nel ragionamento svolto sulla proporzionalità. È un atteggiamento questo che, nella contingenza causata dall’emergenza COVID-19, potrebbe avere conseguenze davvero tragiche per il futuro dell’Unione.

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