Trasparenza e libertà d’informazione: il caso dell’Austria

Tags: , ,

1/2023

Trasparenza e libertà d’informazione: il caso dell’Austria

Tags: , ,

Nel 2025 il segreto d’ufficio austriaco, sancito dall’articolo 20, comma 3, della Costituzione federale (B-VG) e quindi di rango costituzionale, celebrerà il suo centenario. Dal 1987, affiancato dall’obbligo di informazione di cui all’articolo 20, comma 4, B-VG, garantisce la tutela delle informazioni acquisite dalla Pubblica amministrazione nella comunicazione con i cittadini. Nell’ottica di un’amministrazione trasparente, dall’inizio del millennio sono stati compiuti diversi tentativi per sostituire il segreto d’ufficio con la libertà d’informazione, al fine di realizzare uno “Stato trasparente”. Tuttavia, nonostante l’elevato grado di digitalizzazione dell’amministrazione austriaca, la strada per raggiungere questo obiettivo è ancora lunga.


Transparency and freedom of information: the case of Austria
In 2025, the obligation for Austrian public officials to maintain confidentiality about all facts of which they have obtained knowledge exclusively from their official activity, enshrined in Article 20 (3) of the Federal Constitutional Law (B-VG) and thus of constitutional status, will celebrate its centenary. Since 1987, flanked by an obligation to impart information pursuant to Article 20 (4) B-VG, it guarantees the protection of information acquired by the public administration when communicating with citizens. With a view to a transparent administration, several attempts have been made since the beginning of the millennium to replace official secrecy with freedom of information in order to achieve a “transparent state”. However, despite the high degree of digitalization of the Austrian public administration, the path to this goal remains still challenging.

Sommario. 1. Considerazioni introduttive; – 2. Il silenzio d’ufficio come regola; 3. Un’apertura verso la trasparenza: l’obbligo di fornire informazioni; – 4. Verso la trasparenza tramite uno «Stato di vetro»; – 5. Riflessioni conclusive

1. Considerazioni introduttive

Nell’esercizio delle proprie funzioni la Pubblica amministrazione acquisisce un’enorme mole di informazioni, di natura e dai contenuti tra loro diversissimi, e che richiedono di frequente cautele nel relativo uso e diffusione[1]. Questa segretezza in parte “intrinseca” all’ambito proprio dell’attività amministrativa si pone però in tensione con il necessario controllo della Pubblica amministrazione da parte dei cittadini, che rappresenta a sua volta un elemento centrale in uno Stato democratico. Infatti, la trasparenza dell’azione amministrativa, finanziata con il denaro del contribuente, e l’accesso alle informazioni sulle attività della Pubblica amministrazione anche da parte del singolo, costituiscono nella percezione odierna un elemento portante dello Stato di diritto.

In questo contesto, l’approccio austriaco al trattamento delle informazioni da parte della Pubblica amministrazione può essere definito affatto come particolare[2]. Infatti, tale ordinamento è caratterizzato da un segreto d’ufficio disciplinato a livello costituzionale. Già nel 1925 la Costituzione federale austriaca (B-VG) prevedeva, caso più unico che raro, all’articolo 20, comma 3, B-VG[3], l’obbligo di tutti gli organi amministrativi federali, dei Länder e comunali di mantenere riservati tutti i fatti di cui essi venivano a conoscenza nell’ambito della loro attività autoritativa, concretizzando dunque l’obbligo ad un «silenzio d’ufficio»[4].

Nel sottolineare che l’Austria è l’unico paese europeo in cui il segreto d’ufficio gode di rango costituzionale, la dottrina evidenzia la conseguente scarsa trasparenza dell’attività della Pubblica amministrazione e l’accesso carente alle informazioni sull’attività amministrativa[5]. Si dimentica, però, che già nel 1987 il segreto d’ufficio è stato affiancato da un diritto all’informazione ancorato anch’esso a livello costituzionale, all’articolo 20, comma 4, B-VG, mentre il suo ambito di applicazione è stato ristretto da un’elencazione tassativa degli interessi pubblici che possono giustificarlo[6].

2. Il silenzio d’ufficio come regola

Nella sua formulazione originaria, il comma terzo dell’articolo 20 B-VG[7] sottoponeva a riservatezza ogni fatto o informazione acquisiti dalla Pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni, da tutelare nell’interesse di un ente pubblico territoriale o anche di un privato. Si determinava in tal modo un ambito di applicazione molto ampio dell’obbligo di mantenere il silenzio degli organi amministrativi. L’articolo 20, comma 3, B-VG, poneva dunque il silenzio o la riservatezza come regola generale e l’informazione come un atto volontario della pubblica amministrazione[8].

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso il dibattito pubblico si è indirizzato con sempre maggiore insistenza verso un’attività amministrativa più trasparente da cui è scaturita, nel 1987, una novella costituzionale in materia[9]. La novella ha introdotto un elenco tassativo di interessi pubblici che possono giustificare il silenzio d’ufficio. Inoltre, ha integrato l’articolo 20 B-VG con un quarto comma, affiancando all’obbligo di riservatezza il dovere della pubblica amministrazione di fornire informazioni.

Il disposto costituzionale novellato prevede che il segreto d’ufficio possa operare nell’interesse del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, della difesa nazionale e delle relazioni estere, dell’interesse economico di un ente pubblico, nonché dell’attività preparatoria di una decisione della Pubblica amministrazione. Ma il segreto d’ufficio opera anche nei casi in cui la riservatezza corrisponde a un interesse preponderante delle parti private coinvolte, per esempio per tutelare un segreto commerciale.

Il silenzio d’ufficio si applica, salvo che la legge non disponga diversamente[10]. Uno di questi casi è disciplinato al § 17, comma 1, della Legge generale sul procedimento amministrativo[11], che attribuisce (esclusivamente) alle parti di un procedimento amministrativo un diritto di accesso agli atti[12] che in via approssimativa corrisponde al diritto di accesso previsto in Italia dalla l. n. 241/1990. Questo accesso può essere limitato se l’informazione comporta un danno a interessi (giuridici e non) di una delle parti del procedimento o di terzi (per esempio interessi di natura economica)[13] o mette a repentaglio l’attività amministrativa oppure lo scopo del procedimento (per esempio nel caso di informazioni suscettibili di compromettere un processo penale)[14].

L’obbligo di mantenere il silenzio d’ufficio riguarda sia l’esercizio di poteri pubblici sia l’attività posta in essere con gli strumenti di diritto privato (la cd. Privatwirtschaftsverwaltung)[15] e copre una moltitudine di informazioni che possono essere contenute per esempio in documenti o in esternazioni orali o anche solo intenzioni desunte da colloqui[16]. Dalla norma costituzionale non deriva, però, un diritto dei soggetti interessati al mantenimento della riservatezza, ma solo un obbligo per l’amministrazione[17].

3. Un’apertura verso la trasparenza: l’obbligo di fornire informazioni

Oltre a limitare il segreto d’ufficio, la novella costituzionale del 1987 ha introdotto all’articolo 20 B-VG il menzionato comma 4. Esso impone a tutti gli organi dell’amministrazione federale, dei Länder e comunale, nonché di altri enti pubblici, di fornire informazioni su questioni di loro competenza. L’obiettivo della disciplina è di definire l’obbligo di informazione come regola e l’obbligo al silenzio d’ufficio come eccezione.

La Corte costituzionale ha statuito che l’obbligo di informazione non fosse qualificabile come un diritto soggettivo, alla stregua del diritto di accesso agli atti di cui al § 17 AVG, desumendo invece dall’articolo 20, comma 4, B-VG, un obbligo per il legislatore di disciplinare tale diritto soggettivo[18]. Il riparto delle competenze tra la Federazione e Länder in materia di legislazione attuativa è alquanto complesso, in quanto l’originaria intenzione di affidare tale disciplina unicamente alla Federazione per garantirne l’uniformità è sfociata in un compromesso in senso federalista[19] che attribuisce al legislatore federale la disciplina di dettaglio della normativa destinata agli organi federali e all’amministrazione federale, nonché la legislazione di principio nei confronti dei Länder. A loro volta, i Länder hanno il potere di legiferare nei confronti dei propri organi e degli organi comunali nonché dell’amministrazione dei Länder.

In attuazione del comma 4 dell’articolo 20 B-VG, nel 1987 sono state promulgate la legge federale sull’obbligo di informazione[20] degli organi federali e la legge quadro sull’obbligo di informazione[21], nonché le rispettive leggi a livello dei Länder[22] che non si discostano nella sostanza dal modello federale[23]. In particolare, la legge federale prevede un termine di otto settimane[24] entro il quale l’obbligo di informazione deve essere osservato e l’informazione richiesta fornita dalla Pubblica amministrazione, a meno che non vi si contrapponga un obbligo alla riservatezza[25]. Inoltre, le informazioni devono essere fornite solo nella misura in cui non pregiudichino in modo sostanziale lo svolgimento degli altri compiti dell’amministrazione[26] Di conseguenza, la pubblica amministrazione deve procedere a una valutazione degli interessi coinvolti e non esiste un obbligo assoluto di fornire le informazioni, a cui sia correlato un diritto illimitato all’informazione[27]. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione si rifiuti di mettere a disposizione le informazioni richieste, l’interessato può richiedere il rilascio di un provvedimento amministrativo di diniego[28], impugnabile dinanzi ai tribunali amministrativi dei Länder o al tribunale amministrativo federale, secondo l’articolo 130, comma 1, B-VG[29]. A loro volta, le decisioni dei tribunali amministrativi possono essere impugnate dinanzi alla Corte amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, articolo 113, comma 1, n. 1, B-VG) oppure dinanzi alla Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof, articolo 114, comma 1, B-VG)[30].

Va sottolineato che, accanto al diritto all’informazione appena delineato, l’ordinamento austriaco conosce altre ipotesi di diritto all’informazione, in particolare in attuazione di obblighi europei e internazionali[31], per esempio in materia ambientale[32]. Altri impulsi che hanno contribuito all’apertura dell’ordinamento verso una maggiore trasparenza dei pubblici poteri e dunque verso la libertà di informazione sono riconducibili alla giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 10 CEDU (libertà di espressione), in quanto la CEDU ha rango costituzionale nell’ordinamento austriaco[33].

Mentre l’elenco tassativo degli interessi pubblici a cui si richiama l’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio impedisce al legislatore di allargarne l’ambito di applicazione, nell’ambito della disciplina attuativa dell’articolo 20, comma 4, B-VG, il legislatore può ampliare i casi di accesso alle informazioni detenute dalla Pubblica amministrazione. Va comunque ricordato che la trasparenza, inerente all’obbligo della Pubblica amministrazione di informare i cittadini, si pone in naturale tensione con il diritto alla tutela della privacy, materia in cui l’ordinamento austriaco vanta una normativa sin dagli anni ’70 del secolo scorso[34].

4. Verso la trasparenza tramite uno «Stato di vetro»

Dopo la novella costituzionale del 1987 si sono registrati vari tentativi, andati a vuoto, di rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa sviluppando non solo il diritto di accesso alle informazioni, ma anche ampliando l’attività divulgativa della Pubblica amministrazione[35]. Il tema si ripresenta con forza nel programma di coalizione del governo austriaco tra il Partito popolare austriaco e i Verdi per la corrente legislatura 2020-2024[36]. Uno degli obiettivi della coalizione è l’aumento della trasparenza nel settore pubblico[37], ritenuta una dei fattori decisivi di una società democratica, allo scopo dichiarato di passare dal «cittadino di vetro» allo «Stato di vetro»[38]. Fra le misure dirette a realizzare tale svolta, accanto a una semplificazione del complesso riparto delle competenze fra Federazione e Länder [39], ad una «banca dati per la trasparenza» in materia di sovvenzioni[40] e a misure dirette ad assicurare un finanziamento pubblico trasparente dei partiti (ivi incluso un tetto per le donazioni)[41], spicca un pacchetto di misure diretto a realizzare la libertà di informazione mediante l’introduzione nella Costituzione federale, non solo di un diritto soggettivo giustiziabile, ma anche di un obbligo di divulgazione per la Pubblica amministrazione, accanto all’eliminazione del segreto d’ufficio[42].

Nel 2021 il governo ha presentato una proposta per una legge federale sulla libertà di informazione[43], i cui punti centrali sono l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 20 B-VG e l’introduzione a livello costituzionale di un diritto all’accesso alle informazioni non solo nei confronti della Pubblica amministrazione, ma anche degli organi legislativi e della giustizia amministrativa, allo scopo di fare della trasparenza dello Stato la regola e di relegare la segretezza al ruolo dell’eccezione[44]. Essa prevede altresì un obbligo per gli organi amministrativi, legislativi e giurisdizionali di pubblicare tutte le informazioni di interesse generale per renderle accessibile a tutti, come per esempio contratti o studi finanziati con denaro pubblico[45], imponendo in questo modo un’ampia attività divulgativa. Questa attività divulgativa dovrebbe essere realizzata tramite una banca dati per la trasparenza ancora da istituire. Il diritto di accedere alle informazioni viene costruito come diritto soggettivo a carattere generale, da definire con maggiore precisione a livello legislativo e da rendere azionabile dinanzi al giudice. Inoltre, il diritto di accesso non dovrà essere qualificato da un interesse diretto e concreto, bensì sarà libero, anche se non illimitato. Oltre alla possibilità di restringere l’accesso nel caso di abusi da parte dei cittadini[46], l’accesso alle informazioni può essere negato se sussiste un interesse prevalente alla segretezza in base a una valutazione dell’organo amministrativo adito, il quale di regola deve reagire entro quattro settimane dalla richiesta. La definizione degli interessi che giustificherebbero il mantenimento della riservatezza sulle informazioni richiama il catalogo di cui all’attuale comma 3 dell’articolo 20 B-VG, cambiando poco o nulla sotto questo profilo. È previsto un termine di quattro settimane per evadere una richiesta e un termine di due mesi entro il quale il giudice amministrativo deve pronunciarsi.

Durante l’iter delle consultazioni parlamentari[47] si sono levate varie voci critiche, che hanno lamentato, in particolare, la mancanza di un’autorità indipendente di vigilanza sul rispetto delle regole sulla libertà di informazione alla stregua del garante della privacy[48]. Si sono inoltre poste in risalto le difficoltà in cui incorreranno gli enti di piccole dimensioni nell’effettuare la necessaria valutazione in merito alla sussistenza o meno di un interesse prevalente alla riservatezza o alla divulgazione, oltre ai relativi maggiori oneri gravanti sull’attività amministrativa[49].

5. Riflessioni conclusive

Se la proposta di legge federale del 2021 sarà approvata (o una delle altre proposte pendenti nel Parlamento austriaco)[50], essa costituirà un passo decisivo verso un cambiamento paradigmatico: la segretezza delle informazioni acquisite e detenute dalla Pubblica amministrazione diventerà l’eccezione e la trasparenza e l’accesso alle informazioni la regola. Il bilanciamento fra le esigenze della Pubblica amministrazione a un’attività efficiente sostenuta dalla riservatezza di determinate informazioni da un lato, e la trasparenza e la controllabilità della sua azione dall’altro, sembrano fare pendere l’ago della bilancia a favore del secondo elemento. Senza dubbio, una tale disciplina produrrà un cambiamento nella percezione del rapporto fra i cittadini e la Pubblica amministrazione che non potrà essere attuato senza investire nelle risorse umane, nella loro formazione e forma mentis. L’Austria è, però, anche ad un livello avanzato nella digitalizzazione della P.A., in quanto già nel 2004 una legge federale[51] ha stabilito le linee generali per lo svolgimento in forma elettronica dell’attività amministrativa[52] che spazia da procedure digitalizzate, alla fattura digitale sino alla notifica di atti e documenti amministrativi in via digitale. Inoltre, è in atto un’ampia politica in materia di Open Data Government[53]. Alla fine del 2022 la libertà di informazione comunque non sembra essere al centro del dibattito politico che pare bloccato dalle critiche mosse a livello sub-statale. Ciò fa presagire che il cammino verso un cambiamento paradigmatico, dal segreto d’ufficio alla trasparenza e alla libertà d’informazione, sia ancora lungo.

  1. Il contributo si basa anche su riflessioni contenute in E. Happacher, Il segreto d’ufficio nella Costituzione austriaca: dalla riservatezza assoluta alla libertà d’informazione, in corso di pubblicazione su Percorsi costituzionali.
  2. Cfr. P. Bußjäger, Der Status quo: Amtsverschwiegenheit und Informationsrecht, in M. Bertel, E. Happacher, A. Simonati (a cura di), Die transparente Verwaltung in Österreich und Italien, nap, Wien, 2019, 43.
  3. Cfr. BGBl 1925/268. Sulla genesi storica vedasi B. Wieser, Art. 20/3, in K. Korinek, M. Holoubek et al. (a cura di), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Loseblattsammlung, Springer, Wien, 2001, nn. 1-2.
  4. La terminologia si orienta alla traduzione del B-VG di F. Palermo, “Codice” di diritto costituzionale austriaco: Costituzione federale, legge costituzionale finanziaria, legge fondamentale sui diritti dei cittadini, Cedam, Padova, 1998, 58.
  5. Cfr. per esempio C. Fuchs, Informationsfreiheit neu, in Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit, ZVG 2020, 486-487; F. Lehne, Mehr Transparenz? – Ausgewählte Probleme der verfassungsrechtlichen Informationsfreiheit, in Zeitschrift für Informationsrecht, ZIIR 2015, 367-368.
  6. BGBl n. 285/1987.
  7. Cfr. B. Wieser, Art. 20/3, cit., nn. 1-2.
  8. Cfr. B. Wieser, Art. 20/3, cit., n. 2.
  9. Cfr. la novella costituzionale BGBl n. 285/1987.
  10. Sull’ambito di applicazione dell’obbligo al silenzio d’ufficio vedasi di recente A. Forster, Art.20 B-VG, in A. Kahl, L. Khakzadeh, S. Schmid, Kommentar zum Bundesverfassungsrecht B-VG und Grundrechte, Jan Schramek Verlag, Vienna, 2021, 444-465, in particolare 462-465.
  11. BGBl n. 51/1991.
  12. Sul diritto di accesso agli atti cfr., in generale, J. Hengstschläger e D. Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht, VI ed., facultas, Vienna, 2018, 114-118.
  13. Cfr. J. Hengstschläger e D. Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht, cit., 117.
  14. Cfr. J. Hengstschläger e D. Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht, cit., 117. Gli autori mettono in rilievo la frammentazione casistica della giurisprudenza in materia.
  15. La distinzione rileva in quanto nel caso di attività con gli strumenti del diritto privato la Federazione e i Länder non devono rispettare il riparto di competenze definito dalla Costituzione federale in materia amministrativa e di conseguenza possono agire in tutte le materie, per esempio attraverso il finanziamento di attività economiche, cfr. T. Öhlinger e H. Eberhard, Verfassungsrecht, XIII edizione, facultas, Vienna, 2022, pp. 122- 124.
  16. Cfr. B. Wieser, Art. 20/3, cit., n. 21.
  17. VfSlg 7455/1974; cfr. B. Wieser, Art. 20/3, cit., nn. 37-38.
  18. VfSlg 12838/1991.
  19. Cfr. P. Bußjäger, Der Status quo, cit., 45-46.
  20. BGBl n. 287/1987: Auskunftspflichtgesetz. Una traduzione in inglese è reperibile a https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1987_287 (01.12.2022).
  21. BGBl n. 286/1987: Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz.
  22. Cfr. B. Wieser, Art. 20/4, in K. Korinek, M. Holoubek et al. (a cura di), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Loseblattsammlung, Springer, Wien, 2001, n.5.
  23. Cfr. P. Bußjäger, Der Status quo, cit., 48.
  24. § 3 Auskunftspflichtgesetz.
  25. § 1, co. 1, Auskunftspflichtgesetz. L’informazione può anche essere fornita nella forma di accesso agli atti di un procedimento di cui al § 17 AVG: cfr. B. Wieser, Art. 20/4, cit., n.29.
  26. § 1, co. 2, Auskunftspflichtgesetz.
  27. Sui motivi di diniego cfr. B. Wieser, Art. 20/4, cit., nn. 34-54.
  28. Cfr. § 4 Auskunftspflichtgesetz.
  29. Ciò vale a partire dell‘entrata in vigore della novella costituzionale BGBl I 51/2012, che ha introdotto nell’articolo 130 B-VG i tribunali amministrativi di prima istanza a livello dei Länder e a livello federale, attribuendo loro in generale la competenza di decidere sui rimedi contro i provvedimenti amministrativi o l’inerzia della Pubblica amministrazione (Säumnisbeschwerde). La tutela in via amministrativa rimane solo per i comuni (art. 132, comma 5, B-VG) e deve essere disciplinata fondamentalmente dal legislatore del Land (articolo 115, comma 2 B-VG) nonché per dei casi particolari, cfr. sui rimedi giurisdizionali in generale J. Hengstschläger e D. Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht, cit., 538-539.
  30. J. Hengstschläger e D. Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht, cit., 539.
  31. Cfr., in proposito, F. Koppensteiner, Transparenz im Unionsrecht, ein Überblick, in M. Bertel, E. Happacher, A. Simonati (a cura di), Die transparente Verwaltung, cit., 1-43.
  32. BGBl n. 495/1993: Umweltinformationsgesetz.
  33. Cfr. sugli sviluppi in materia M. Bertel, Die Informationsfreiheit in der Zukunft, in M. Bertel, E. Happacher, A. Simonati (a cura di), Die transparente Verwaltung, cit., 59-79.
  34. Cfr. P. Bußjäger, Der Status quo, cit., 48.
  35. Per esempio nel 2014, su cui A. Posch, B-VG-Novelle zur Informationsfreiheit – staatliches Handeln transparenter, in Jahrbuch Öffentliches Recht 2015, 121-136.
  36. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020-2024, Vienna 2020, reperibile in https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html (11.12.2022).
  37. Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 6.
  38. Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 10.
  39. Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 10.
  40. Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 15.
  41. Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 18-20.
  42. Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 17-18. Sulle proposte governative in materia, cfr. C. Fuchs, Informationsfreiheit neu in Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 7, 2020, 486-494.
  43. 95/ME XXVII GP, reperibile in https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00095/index.shtml (12.12.2022). Sul disegno di legge governativo cfr. M. Tischitz, Was bringt das geplante Informationsfreiheitsgesetz?, in RFG, 2, 2021, 77- 83.
  44. Cfr. Erläuternde Bemerkungen zu 95/ME XXVII GP, Allgemeiner Teil.
  45. Quest’ultimo obbiettivo è stato trasposto in un nuovo comma 5 dell’articolo 20 B-VG (BGBl I n. 141/2022) che entra in vigore il 1° gennaio 2023 e obbliga tutti gli organi a cui sono affidati lo svolgimento di compiti dell’amministrazione federale, dei Länder e comunale a pubblicare studi, pareri e sondaggi indicando anche i relativi costi, sempre che non sia necessaria la loro segretezza per proteggere gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 20 B-VG. La novella costituzionale accenna a uno dei maggiori scandali che dal 2021 sta scuotendo l’Austria e ha portato tra l’altro alla dimissione di componenti del governo federale per sondaggi manipolati.
  46. Si possono per esempio immaginare casi in cui i cittadini ripetutamente richiedano informazioni uguali, cfr. anche B. Wieser, Art. 20/4, cit., n. 47 sugli abusi in materia di obbligo di informazione secondo l’attuale articolo 20, comma 4, B-VG.
  47. Cfr. le osservazioni presentate nell’ambito della consultazione pubblica sul sito del Parlamento austriaco in https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00095/index.shtml#tab-Stellungnahmen (12.12.2022).
  48. Nel programma di governo era previsto di affidare all’autorità competente in materia di tutela dei dati personali il compito di consulenza e di sostegno per la Pubblica amministrazione, Cfr. Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich, cit., 17. Cfr. per esempio le osservazioni di Transparency International (reperibile in https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_85170/index.shtml) o di Access Info Europe, reperibili in https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_85202/index.shtml (12.12.2022).
  49. Cfr. per esempio le osservazioni da parte dell’associazione dei comuni austriaci (Österreichischer Gemeindenbund) (29/SN-95/ME XXVII. GP), reperibile in https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_78246/index.shtml (12.12.2022).
  50. Cfr. le iniziative parlamentari 453/A XXVII GP del 22 aprile 2020, 61/A XXVII GP del 13.11.2019 e 25/A XXVII GP del 23 ottobre 2019, tutte reperibili in https://www.parlament.gv.at/PAKT/RGES/ (12.12.2022).
  51. BGBl I n. 10/2004. V. sul punto F. Merli, Automated Decision-Making Systems in Austrian Administrative Law, in CERIDAP, 2023.
  52. Cfr. l’elenco reperibile in https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/e_government.html (12.12.2022).
  53. Cfr. il sito https://www.data.gv.at/ (12.12.2022).

Esther Happacher

Full Professor of Public Law, University of Innsbruck - Institute of Italian Law.