Unione europea

Gli autori presentano la loro proposta, scritta in forma di Position Paper, per la creazione di una Camera Mista alla Corte di Giustizia, come mezzo, in parte, per far fronte alle questioni evidenziate dalla sentenza Weiss del 5 Maggio, della Corte Costituzionale tedesca. Questa Camera, composta da componenti in carica della Corte di Giustizia dell’Unione europea accanto a giudici delle Corti costituzionali degli stati membri, avrebbe giurisdizione nel risolvere, in ultima istanza, i conflitti di competenza tra l’Unione e i suoi Stati Membri.

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Qualche settimana fa, abbiamo pubblicato una proposta, nella forma di un Position Paper, per la creazione di una Camera Mista alla Corte di Giustizia, come mezzo, in parte, per affrontare le questioni evidenziate dalla sentenza Weiss del 5 Maggio, della Corte Costituzionale tedesca. Questa Camera, composta da componenti in carica della Corte di Giustizia dell’Unione europea accanto a giudici delle Corti costituzionali degli Stati membri, avrebbe giurisdizione nel risolvere, in ultima istanza, i conflitti di competenza tra l’Unione e i suoi Stati Membri. Tutti i dettagli possono essere letti qui, nel Position Paper originale (ripubblicato su CERIDAP.eu). La proposta ha sollevato un vivace dibattito e prodotto commenti costruttivi e critiche da colleghi e amici da più parti. Siamo onorati dell’attenzione ricevuta e il miglior modo per riconoscere i nostri critici è fornire risposte motivate ai loro commenti. Abbiamo ricevuto due tipi di osservazioni: macro e micro-osservazioni. Le macro-critiche riguardano la convenienza della proposta e i suoi difetti generali in lato senso. Queste sono critiche di principio che meritano, dunque, una risposta di principio. Sul micro-livello abbiamo ricevuto dettagliate domande su specifici aspetti della proposta, mettendo in discussione un punto particolare qua o là. Risponderemo, dunque, alla maggior parte delle osservazioni sollevate. Termineremo con una descrizione più elaborata di alcuni aspetti procedurali della nostra proposta, che prenderà in considerazione diversi commenti che abbiamo ricevuto.

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Dal punto di vista del diritto dell’Unione europea è la prima volta che il BVerfG mette in atto la sua minaccia di non attuare le decisioni della Corte di giustizia UE, già contenuta già in diverse sue precedenti sentenze e, in particolare, nella sua sentenza sul Trattato di Lisbona del 2009. L’argomentare dei giudici di Karlsruhe rivela, tuttavia, lacune e veri propri errori in diritto. Qui di seguito farò dunque riferimento, anzitutto, agli errori giuridici a mio parere più rilevanti (par. II). Dirò poi brevemente anche delle conseguenze delle violazioni del diritto UE da parte della Germania che la sentenza implica (par. III).

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La direttiva 50/2009 ha istituito una rapida procedura di ammissione per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, ma a più di dieci anni dalla sua adozione i risultati sperati non sono stati conseguiti e si è manifestata in maniera sempre più pressante la necessità di una riforma. La Germania è stata l’unico Stato europeo ad aver sfruttato le potenzialità dello strumento della Blue Card. Dall’analisi dei dati emerge che nel successo tedesco ha giocato un ruolo fondamentale il sistema universitario e la capacità del Paese di attirare studenti internazionali. La maggior parte dei titolari di Carta Blu è infatti entrata nel Paese con un visto per motivi di studio ed ha successivamente convertito il proprio titolo di soggiorno.

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Il destino delle spiagge, nell’approssimarsi della piena stagione estiva, può essere un argomento di interesse che ripropone interrogativi insoluti dal punto di vista del rapporto, spesso pieno di contraddizioni, tra diritto amministrativo nazionale e principi dell’ordinamento europeo. Vi è dunque la necessità di dettare disposizioni chiare e precise per permettere lo svolgimento della stagione estiva in tutta sicurezza, sia per gli operatori sia per i turisti, ricordando anche la necessità di superare l’inerzia del legislatore per quanto riguarda il riordino della materia relativamente all’assegnazione dei titoli concessori in scadenza, sulla base dei principi di evidenza pubblica stabiliti dai Trattati europei e dalla Direttiva servizi (123/2006/CE) nel cui campo di applicazione rientrano le concessioni demaniali marittime (lacuali e fluviali). L’emergenza potrebbe dunque rappresentare il momento propizio per adottare misure che tengano conto delle situazioni specifiche al fine di tutelare anche il legittimo affidamento dei titolari delle concessioni, sempre nel rispetto di quanto già affermato dai giudici europei a seguito del un rinvio pregiudiziale in cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e sig. Melis. Altresì, sulla base delle disposizioni suggerite dai comitati di tecnici per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio da Covid19 che interessano direttamente anche il settore balneare, si possono operare delle riflessioni sull’ “amministrazione dell'emergenza”. Le decisioni necessarie a fronteggiare la crisi debbono sicuramente essere ispirate dal principio di precauzione, ma debbono anche rispettare il principio di proporzionalità di modo da limitare ricadute inadeguate su altri interessi, tra cui le ripercussioni sulla tenuta del mercato unico europeo (dei servizi).

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Questo articolo analizza la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca, nella quale il PSPP (Public Sector Purchase Programme) adottato dalla Banca Centrale Europea (BCE) viene considerato ultre vires. L’autore intraprende una analisi approfondita della relazione che intercorre tra la Corte di Giustizia europea e le Corti costituzionali degli Stati membri, toccando anche i principi fondamentali del diritto dell'Unione su cui si fonda tale cooperazione giudiziaria, che rappresenta una delle caratteristiche principali dell'architettura giudiziaria dell'Unione. Tale analisi giunge alla conclusione che la Corte costituzionale tedesca ha frainteso, tra l'altro, i principi di attribuzione e proporzionalità e ha minacciato le fondamenta stesse dell'ordinamento giuridico dell'UE, la sua integrità e autonomia, sostituendo la cooperazione giudiziaria con il confronto giudiziario e ignorando il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati, nonché il principio di leale cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri. Inoltre, la decisione della Corte costituzionale tedesca sfida le competenze esclusive conferite alla Corte di giustizia dai trattati, minando così lo Stato di diritto nel cuore dell'Unione europea. Mette inoltre seriamente a rischio l'indipendenza della BCE e del SEBC, compresa la Bundesbank, nello svolgimento dei loro compiti nel campo della politica monetaria. Alcune parole finali sono dedicate ad una valutazione delle conseguenze immediate del giudizio, nonché ai possibili modi per superarlo.

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La sentenza 5 maggio 2020 del Zweiter Senat del Bundesverfassungsgericht, nella misura in cui esprime la pretesa del giudice costituzionale tedesco di valutare la legalità delle decisioni della BCE sulla base dei principi di attribuzione e di proporzionalità è più che discutibile in punto di diritto. Inoltre essa è estremamente pericolosa: e non solo perché implica che il Zweiter Senat, in ultima analisi, rifiuta, sulla base del principio democratico e del controllo delle competenze dell’Unione, l’uniformità di applicazione del diritto dell’Unione. Ma anche perché essa appare come la lampante dimostrazione di una forma di “bullismo culturale” lamentato ormai da più parti; e che emerge in maniera lampante nel ragionamento svolto sulla proporzionalità. È un atteggiamento questo che, nella contingenza causata dall’emergenza COVID-19, potrebbe avere conseguenze davvero tragiche per il futuro dell’Unione.

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Il ragionamento dei giudici della Corte Costituzionale tedesca per proibire alla Bundesbank di comprare titoli di Sato sul mercato secondario se la BCE non dimostra entro tre mesi la proporzionalità delle sue decisioni nell’ambito del programma PSPP non è sostenibile. I giudici, che dimostrano un’arroganza intellettuale infondata nella loro pretesa ad interpretare il diritto dell’Unione europea, fanno invece errori evidenti nell’applicare il principio di proporzionalità alla delimitazione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Essi sbagliano anche dal punto di vista metodologico nella loro applicazione del principio di proporzionalità alle decisioni della BCE, mettendo invece in evidenza i loro pregiudizi in materia di politica monetaria ed economica.

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amministrazione bilanciamento libertà pandemia

Con la sentenza del 15 aprile 2020, 1 BvR 828/20, il Tribunale costituzionale federale tedesco ha stabilito che l’amministrazione comunale della cittadina di Giessen debba valutare nuovamente la richiesta di autorizzazione a svolgere una manifestazione in luogo pubblico, presentata da un cittadino tedesco e già respinta dalla stessa amministrazione, alla luce delle considerazioni sull’esercizio della discrezionalità amministrativa svolte dal Tribunale stesso. Secondo il Giudice costituzionale, in casi quali quello di specie, la discrezionalità amministrativa va infatti esercitata anzitutto allo scopo di proteggere diritti che, altrimenti, un provvedimento amministrativo potrebbe comprimere al punto da renderne impossibile l’esercizio.

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Coronavirus mascherina Duomo Milano

In questa nota vengono presentate risposte ad alcune domande sul rapporto tra Unione Europea e Italia in questo primo periodo di crisi provocato dalla pandemia del coronavirus.

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