Giustizia

Qualche settimana fa, abbiamo pubblicato una proposta, nella forma di un Position Paper, per la creazione di una Camera Mista alla Corte di Giustizia, come mezzo, in parte, per affrontare le questioni evidenziate dalla sentenza Weiss del 5 Maggio, della Corte Costituzionale tedesca. Questa Camera, composta da componenti in carica della Corte di Giustizia dell’Unione europea accanto a giudici delle Corti costituzionali degli Stati membri, avrebbe giurisdizione nel risolvere, in ultima istanza, i conflitti di competenza tra l’Unione e i suoi Stati Membri. Tutti i dettagli possono essere letti qui, nel Position Paper originale (ripubblicato su CERIDAP.eu). La proposta ha sollevato un vivace dibattito e prodotto commenti costruttivi e critiche da colleghi e amici da più parti. Siamo onorati dell’attenzione ricevuta e il miglior modo per riconoscere i nostri critici è fornire risposte motivate ai loro commenti. Abbiamo ricevuto due tipi di osservazioni: macro e micro-osservazioni. Le macro-critiche riguardano la convenienza della proposta e i suoi difetti generali in lato senso. Queste sono critiche di principio che meritano, dunque, una risposta di principio. Sul micro-livello abbiamo ricevuto dettagliate domande su specifici aspetti della proposta, mettendo in discussione un punto particolare qua o là. Risponderemo, dunque, alla maggior parte delle osservazioni sollevate. Termineremo con una descrizione più elaborata di alcuni aspetti procedurali della nostra proposta, che prenderà in considerazione diversi commenti che abbiamo ricevuto.

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Il presente contributo esamina il decreto n. 1135 dell’8 giugno 2020, con cui il T.A.R. Campania, sez. V, ha accolto, in via cautelare, la richiesta di sospendere l’efficacia delle ordinanze del Sindaco di Napoli n. 248 del 29.05.2020 e n. 249 del 04.06.2020, le quali hanno determinato, da una parte, una disciplina derogatoria in riferimento agli orari degli esercizi di somministrazione, già sottoposti a regolamentazione regionale, e dall’altra un ampliamento in tema di concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, che trovano invece disciplina nel vigente regolamento comunale “Dehors”.

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La Corte Costituzionale ribadisce l’obbligo per il Governo di attenersi ai limiti della legge delegata, dichiarando l’incostituzionalità non solo della norma sollevata dal Giudice rimettente ma anche di quelle strettamente conseguenziali a quella contestata. La sentenza approfondisce la natura del danno all’immagine della pubblica amministrazione come danno conseguenza e non relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione così come costituita dalla norma rimessa al giudizio costituzionale.

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Con ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, va interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale per discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale.

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Il presente contributo analizza il decreto n. 634/2020, con cui il Presidente della Prima Sezione del T.A.R. Lombardia, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., ha sospeso provvisoriamente l’Ordinanza della regione Lombardia n. 528/2020, limitatamente alla parte in cui si autorizzano gli operatori commerciali al dettaglio a consegnare a domicilio qualsiasi merce, in quanto ritenuta lesiva del diritto alla salute dei lavoratori.

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Porti sicuri

Con il decreto n. 3066 del 23 aprile 2020 il Tar Lazio, sez. III, ha respinto in via cautelare la richiesta di sospendere l’efficacia del decreto interministeriale del 7 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che, a causa dell’emergenza Covid-19, i porti italiani non rappresentano più un “Place of safety” ai sensi della convezione SAR.

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Coronavirus uscita diritti fondamentali

Il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciato con decreto n. 2028 del 17 aprile 2020 dichiarando l’inammissibilità dell’appello cautelare promosso avverso il decreto n. 122/2020, con cui il Presidente della Prima Sezione del T.A.R. per la Sardegna non ha concesso la sospensione degli effetti di due ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco di Pula (Cagliari), che impongono maggiori limitazioni alle libertà fondamentali delle persone rispetto a quanto previsto a livello nazionale e regionale.

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amministrazione bilanciamento libertà pandemia

Con la sentenza del 15 aprile 2020, 1 BvR 828/20, il Tribunale costituzionale federale tedesco ha stabilito che l’amministrazione comunale della cittadina di Giessen debba valutare nuovamente la richiesta di autorizzazione a svolgere una manifestazione in luogo pubblico, presentata da un cittadino tedesco e già respinta dalla stessa amministrazione, alla luce delle considerazioni sull’esercizio della discrezionalità amministrativa svolte dal Tribunale stesso. Secondo il Giudice costituzionale, in casi quali quello di specie, la discrezionalità amministrativa va infatti esercitata anzitutto allo scopo di proteggere diritti che, altrimenti, un provvedimento amministrativo potrebbe comprimere al punto da renderne impossibile l’esercizio.

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Con il decreto n. 31 emesso il 10 aprile 2020 il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta tutela cautelare monocratica avverso l’ordinanza contingibile e urgente n.7/PC emessa dal Presidente della Regione il 3 aprile 2020 recante misure di contenimento alla pandemia più rigorose rispetto a quelle nazionali, tra cui la chiusura degli esercizi commerciali nella giornata di domenica.

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diffusione virus velocità

Durante l’emergenza Covid è emersa con forza l’importanza della raccolta di dati pubblici di qualità, della loro rielaborazione a fini informativi e della loro tempestiva diffusione. In questo contributo si analizzano le peculiari azioni giudiziarie promosse da Codacons al fine di sollecitare il rilascio di dati, e così, in particolare, sono brevemente commentati i decreti presidenziali nn. 2299/2020 e 2346/2020 del T.A.R. Lazio e n. 01841/2020 del Consiglio di Stato.

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