Green pass europeo: cooperazione e nuove tecnologie nel mercato unico

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1/2022

Green pass europeo: cooperazione e nuove tecnologie nel mercato unico

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Con il Regolamento (UE) 2021/953 è stato previsto il quadro di riferimento volto al rilascio di un certificato europeo digitale per facilitare gli spostamenti tra Stati membri, garantendo delle condizioni minime di sicurezza sanitaria data la corrente situazione pandemica. Il nuovo meccanismo, testimonia (tra le altre cose) un processo in atto da alcuni anni, in relazione al quale la cooperazione amministrativa, strumento di governance del mercato unico e volano dell’integrazione europea, non può che fondarsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie, le quali da mezzi di semplificazione ed efficientamento, ne costituiscono ora elemento essenziale.


European Green Pass: Cooperation and New Technologies in the Single Market
With Regulation (EU) 2021/953, a common framework for an EU Digital COVID certificate was established to facilitate free movement between member States during the current pandemic, guaranteeing minimum health safety conditions. The new mechanism testifies (among other things) to a process that has been underway for some years, in relation to which administrative cooperation, as an instrument for governing the single market and a driving force for European integration, can only be based on the use of new technologies, which now constitute an essential element.

1. Premessa

Il 14 giugno 2021 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 953[1] per definire il quadro relativo al rilascio, verifica e accettazione del certificato COVID digitale dell’Unione europea (c.d. “green pass” europeo).

Come è noto, una delle questioni giuridiche maggiormente significative e complesse riguardanti il rapporto tra il processo di integrazione europea e le misure[2] imposte dagli Stati per fronteggiare la crisi pandemica, è rappresentato proprio dal vulnus[3] che queste ultime determinano al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, diritti che costituiscono attributi fondamentali della cittadinanza europea[4] (nonché, evidentemente, un prerequisito per lo svolgimento delle più svariate attività lavorative ed economiche).

Le suddette misure limitative, protratte nel tempo, seppure giustificate dalla gravità della situazione sanitaria, rischiano di mettere in crisi, in ultima analisi, lo stesso processo di integrazione, peraltro, nell’ambito di un clima politico già fortemente sotto stress a causa della traumatica uscita della Gran Bretagna dall’Unione.

Per questo motivo, al fine di tentare il contemperamento fra le esigenze di tutela della salute pubblica e quelle della stessa esistenza dell’Unione europea, il 13 ottobre 2020, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione n. 2020/1475[5], per introdurre un approccio coordinato alle limitazioni della libertà di circolazione imposte per contrastare la diffusione del virus, approccio riguardante l’applicazione di criteri e soglie comuni, una mappatura delle zone a rischio, ecc.

Nel documento si ribadisce, poi, che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, attuate per fronteggiare la pandemia, devono basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico e devono essere applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità[6] e la non discriminazione.

In altre parole, le misure adottate devono essere strettamente limitate nella portata e nel tempo e non devono andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica.

Nell’ambito di questo contesto, evidenze medico/scientifiche hanno rilevato che coloro i quali siano stati vaccinati, o abbiano avuto di recente un risultato negativo ad un test per la COVID-19, ovvero siano guarite nei sei mesi precedenti, comportano un rischio ridotto di contagio.

Sicché, queste categorie di persone che, appunto non costituiscono un “rischio significativo” per la salute pubblica, in linea di principio, potrebbero non essere soggette a restrizioni della circolazione, non essendo siffatte restrizioni “necessarie” a conseguire l’obiettivo di tutelare la salute pubblica.

Di qui l’esigenza di creare un quadro giuridico che consenta l’individuazione condivisa a livello europeo dei soggetti “a basso rischio”, nei confronti dei quali è possibile ridurre le misure limitative della libertà di circolazione, in modo da contemperare le esigenze di tutela della salute e quella dell’integrazione europea, appunto nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Per questi motivi, il 17 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta[7] di Regolamento (poi adottato il 21 giugno) per stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e la mutua accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE – c.d. “green pass”), che possano attestare la caratteristica di “basso rischio” del titolare dello stesso certificato e facilitare, quindi, la libera circolazione transfrontaliera. La base giuridica della proposta regolamentare (e poi del successivo Regolamento) è rappresentata sia dall’ art. 114 par. 1 TFUE, quale misura armonizzativa volta a favorire l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (art. 26 TFUE), nonché dall’art. 21 par. 2 TFUE, quale azione necessaria per raggiungere l’obiettivo di garantire il diritto di ogni cittadino di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art.21 par. 1 TFUE).

2. Il “green pass” europeo e la rete eHealth

Il Regolamento (UE) 2021/953 prevede un meccanismo di reciproco riconoscimento transfrontaliero dei certificati rilasciati dalle autorità dei singoli Stati membri, certificati dei quali, evidentemente, devono essere garantiti la sicurezza, l’autenticità, la validità e l’integrità, nonché la relativa conformità con il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

A questo fine, alla base del sistema, viene posta[8] la già esistente rete di assistenza sanitaria online (eHealth), istituita a norma dell’art. 14 della Direttiva 2011/24/UE (sui diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera)[9] e attuata con la Decisione della Commissione n. 2019/1765[10], che, appunto, indica le regole per la costituzione, il funzionamento e la gestione della rete.

La eHealth[11] viene individuata dalla summenzionata Decisione (art. 2. 1 a) quale rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri e che persegue gli obiettivi di migliorare lo scambio transfrontaliero di dati sanitari e di conseguire l’interoperabilità tecnica, semantica e organizzativa tra i sistemi nazionali di assistenza sanitaria online[12]; il relativo lavoro si basa sulle priorità individuate nel piano di lavoro pluriennale 2018-2021[13].

Con riguardo al “green pass” la rete eHealth, ha pubblicato[14] specifiche tecniche dettagliate che descrivono i meccanismi per il riconoscimento e l’interoperabilità reciproci dei certificati di vaccinazione, guarigione e test (formati, gateway, codice a barre bidimensionale, applicazioni, governance dei certificati a chiave pubblica, ecc.). Le specifiche tecniche sono state ufficialmente adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione del 28 giugno 2021[15].

I lavori sono stati condotti dalla rete eHealth in collaborazione con agenzie dell’UE, il comitato per la sicurezza sanitaria, l’Organizzazione mondiale della sanità ed altre istituzioni.

Il modello del “green pass” europeo si fonda, quindi, sulla cooperazione amministrativa a diversi livelli e secondo diversi schemi, tra cui evidentemente quello del mutuo riconoscimento in attuazione del principio di equivalenza[16], riconoscimento che viene facilitato e consentito dalla condivisione di una base tecnico/scientifico/giuridica comune. Questo complesso meccanismo, come abbiamo detto, è fondato sulla cooperazione che rappresenta ormai uno dei modelli della nuova governance europea alla base del processo di integrazione, nella sua dimensione più moderna che prevede l’utilizzo delle tecnologie informatiche, e l’adozione di certificazioni digitali ed interoperabili.

3.Cooperazione amministrativa, strumenti informatici e certificati digitali

La cooperazione amministrativa[17], da un paio di decenni, è alla base della nuova governance del mercato europeo[18]. Gli strumenti e le modalità di cooperazione sono spesso indicati nelle normative secondarie, basti pensare alla Direttiva servizi[19], che dedica alla questione un apposito Titolo, ma anche alla normativa in materia di mutuo riconoscimento dei diplomi[20], ecc.

Ad ogni modo, la cooperazione ha anche una dimensione generale, a partire dall’art. 4.3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), che impone all’Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, ma soprattutto dall’articolo 197 TFEU titolato, appunto, “cooperazione amministrativa”, che, per un verso, definisce l’attuazione “effettiva” del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri come “essenziale” e come “questione di interesse comune”, per altro verso, prevede che l’Unione possa sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa

(facilitando lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici ovvero sostenendo programmi di formazione).

A ben vedere, il concetto di cooperazione amministrativa ha diversi significati e sfaccettature. Le pubbliche amministrazioni possono cooperare in vari modi: attraverso il mutuo riconoscimento[21] dei propri atti, documenti, certificazioni, lo scambio di informazioni, la mutua assistenza nell’esercizio dell’attività, ecc.

In questo contesto, le amministrazioni nazionali sono chiamate ad interagire tra loro in modi diversi: costituiscono reti di cooperazione e coordinamento[22], in cui condividono informazioni o forniscono assistenza reciproca, le loro decisioni sono adottate con il contributo formale o informale delle autorità di altri Stati membri[23], ecc. Le pubbliche amministrazioni nazionali interagiscono anche con la Commissione europea, in quanto cooperano e condividono competenze nell’applicazione del diritto europeo.

Data l’importanza della cooperazione amministrativa per favorire l’integrazione del mercato interno, sono state avanzate diverse iniziative volte facilitare la corretta applicazione del diritto dell’UE da un “punto di vista amministrativo” e per supportare le amministrazioni nazionali nell’adempimento dei loro obblighi cooperativi[24]. Questi strumenti si avvalgono delle opportunità offerte dall’informatica.

Per esempio, dal 2007, l’Internal Market Information System (IMI)[25], in alcuni settori del mercato interno, collega autorità nazionali, regionali e locali, in una dimensione transfrontaliera, consentendo loro di comunicare velocemente e facilmente. Il sistema ha come scopo di favorire l’attuazione di alcune normative europee, attraverso lo scambio di informazioni, consentendo un’attività amministrativa più efficace ed efficiente attraverso il superamento delle barriere linguistiche e tecniche.

Allo stesso modo, la European professional card (EPC)[26], un documento elettronico rilasciato tramite IMI a professionisti interessati a lavorare in un altro Stato membro, facilita il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La EPC è stata introdotta con la Direttiva 2005/36/CE (come emendata dalla Direttiva 2013/55/UE)[27], che, come è noto, stabilisce le regole in base alle quali uno Stato membro, qualora subordini l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata al possesso di una specifica qualifica professionale, deve riconoscere le qualifiche professionali ottenute negli altri Stati membri, al fine di consentire ai titolari delle predette qualifiche di accedere ed esercitare tale professione nel suo territorio, in via permanente (stabilimento) o temporaneo (prestazione di servizi – mobilità temporanea), sia come lavoratore autonomo che subordinato.

La tessera professionale europea è uno strumento volto a semplificare le procedure per valutare se un professionista soddisfa tutte le condizioni necessarie per fornire servizi in uno Stato membro ospitante su base temporanea e occasionale o per riconoscere le qualifiche professionali per lo stabilimento.

Ciò considerato, il meccanismo EPC è un certificato elettronico volto a provare che il professionista ha superato tutti i controlli amministrativi necessari o che le qualifiche professionali sono state riconosciute dal Paese ospitante.

La procedura è supportata dal sistema di informazione del mercato interno (IMI), attraverso il quale cooperano le autorità competenti e attraverso il quale viene rilasciato il certificato.

Evidentemente, il principio di cooperazione (amministrativa) è ormai ritenuto cruciale per la corretta applicazione del diritto europeo, ma è anche il principio stesso attorno al quale ruotano altre iniziative, avviate per fornire un’alternativa alle Corti per garantire una tutela effettiva ai cittadini (e imprese) europei nei confronti delle amministrazioni nazionali.

In particolare, si fa riferimento alla rete SOLVIT[28], istituita nel 2002, al fine di risolvere controversie transfrontaliere[29] tra cittadini o imprese da una parte e amministrazioni nazionali dall’altra, con riguardo alla corretta attuazione delle regole del mercato interno[30].

SOLVIT è concepito per fornire un sistema rapido ed economico, sebbene non vincolante, per la risoluzione delle controversie. Il suo funzionamento si basa sulla cooperazione reciproca[31] tra i diversi livelli di amministrazione: i Centri nazionali partecipanti alla rete, l’amministrazione nazionale che avrebbe violato il diritto dell’UE e che alla fine prende la decisione finale, la Commissione europea.

Il sistema presuppone una rete informatica di collegamento che consente la cooperazione tra i Centri SOLVIT e con i richiedenti, che appunto possono inoltrare la richiesta tramite il sito internet gestito (come l’intera rete) dalla Commissione europea.

4. Conclusioni

Con il Regolamento (UE) 2021/953, è stato previsto il quadro di riferimento volto al rilascio di un certificato europeo digitale per facilitare gli spostamenti tra Stati membri, garantendo delle condizioni minime di sicurezza sanitaria, data la corrente situazione pandemica.

Il certificato rilasciato dallo Stato membro di origine, sulla base di specifici criteri e condizioni, viene (mutualmente) riconosciuto dalle competenti autorità degli altri Stati membri; in altre parole, lo stesso è il frutto di un meccanismo di cooperazione a diversi livelli, nell’ambito del quale le competenti autorità nazionali svolgono un’attività di controllo sanitario, o certificativa dell’avvenuta vaccinazione e questa attività viene ‘mutualmente’ riconosciuta, con l’ausilio dei nuovi strumenti informatici.

Come abbiamo detto, il ‘green pass’ non rappresenta una assoluta novità, ma si fonda su meccanismi già ampiamente collaudati.

Ad ogni modo, il muovo strumento europeo induce ad una riflessione.

Come appare evidente, la cooperazione amministrativa quale strumento di governace del mercato unico e volano dell’integrazione europea, non può che fondarsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie, la quali non sono più un meccanismo di semplificazione o efficientamento[32], ma ne costituiscono elemento essenziale.

La connessione informatica rappresenta un elemento imprescindibile della rete SOLVIT che viene trasformata, proprio attraverso di essa, da un semplice meccanismo di cooperazione ad un sistema di risoluzione delle controversie tra cittadini europei e pubbliche amministrazioni nazionali strutturato e basato su regole comuni di funzionamento, nonché su una sorta di “precedente”, dato che i Centri nazionali, prima di fornire la loro soluzione, devono verificare nel sistema se casi simili siano stati già risolti. Questo ha portato, peraltro, la dottrina[33] a sollevare dubbi riguardo alla natura europea o nazionale dei singoli Centri SOLVIT che seppure inseriti nell’amministratore nazionale, fanno parte, però, di un sistema europeo con proprie regole ed in costante contatto con la Commissione.

L’utilizzo dello strumento informatico consente di superare alcuni degli ostacoli pratici più significativi all’azione amministrativa in una dimensione transfrontaliera, quali le differenze linguistiche o di prassi; questo emerge chiaramente dal sistema IMI, nonché dal certificato informatico della EPC, del quale, peraltro, è stato pensato all’utilizzo anche con riguardo all’attuazione della Direttiva servizi[34].

L’indicazione dell’importanza dello strumento telematico, che finisce per diventare essenziale (soprattutto a livello transfrontaliero) è già stata evidenziata in dottrina, secondo cui: it is basically in the “cooperation via computer” that the idea of creating better functioning Network-Systems of Public Administrations develops and expresses itself more fully[35].

Il “green pass” si inserisce, quindi, nell’ambito di questo contesto e rappresenta l’ennesima testimonianza dell’importanza della cooperazione per l’integrazione del mercato europeo, della quale, però, lo strumento informatico è ormai divenuto elemento essenziale ed imprescindibile.

  1. Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, OJ L 211/1 del 15.6.2021.
  2. Ad esempio, restrizioni all’ingresso o l’obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o ad un test per l’infezione da SARS-CoV-2.
  3. Sul tema approfonditamente, G. Caggiano, COVID-19. Competenze dell’Unione, libertà di circolazione e diritti umani in materia di controlli delle frontiere, misure restrittive della mobilità e protezione internazionale, in aisdue.eu, i Post di aisdue, 2, 2020, p. 72.
  4. L’art. 21, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) riconosce ad ogni cittadino dell’Unione «il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi». L’art. 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, individua questo diritto come un attributo essenziale della cittadinanza europea. In Argomento, cfr., inter alia, Corte giust., sentenza 17 settembre 2002, C-413/99, Baumbast, EU:C:2002:493. Ancora, sul tema, Commissione europea, Citizenship Report 2020 – Empowering citizens and protecting their rights, 15 December 2020, disponibile su: https://ec.europa.eu/. A livello di normativa secondaria, cfr. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) OJ L 77 del 23.3.2016; nonché, Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, OJ L 158 del 30.4.2004.
  5. Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, OJ L 337 del 14.10.2020.
  6. Sul tema D.U. Galetta, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 6, 2019, p. 907.
  7. Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale), del 17 marzo 2021, COM(2021) 130 final.
  8. Considerando n. 22 del Regolamento (UE) 2021/953.
  9. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, OJ L 88/45 del 4.4.2011.
  10. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 della Commissione, del 22 ottobre 2019, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online e che abroga la decisione di esecuzione 2011/890/U, OJ L 270/83 del 24.10.2019.
  11. Tutte le informazioni sono disponibili su: https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_it
  12. Per un approfondimento, cfr. C. Ingenito, La rete di assistenza sanitaria on-line: la cartella clinica elettronica, in federalismi.it, 5, 2021, p. 70.
  13. Disponibile su: https://ec.europa.eu/health/ehealth/cooperation_it.
  14. Secondo le regole di procedura che la stessa rete si è data in attuazione dell’art. 5 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 della Commissione, cit. Le regole di procedura sono reperibili su: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/rules_procedures_ehealth_network_en.pdf
  15. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2021/4837, OJ L 230 del 30.6.2021.
  16. L Torchia, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell’ordinamento europeo, il Mulino, Bologna, 2006.
  17. «Co-operation assumes importance as a legal tool that might ensure effectiveness of European Union law and of its national implementation, thus favouring integration between public administrations and their legal systems (…) ». R. Cavallo Perin e G. M. Racca, Administrative cooperation in the public contracts and service sectors for the progress of European integration, in F. Merloni e A. Pioggia (edito da), European democratic institutions and administrations, Springer, Berlin, 2018, p. 265, 267.
  18. See F. Lafarge, Administrative cooperation between member States and the implementation of EU law, in European public law, 4, 2010, p. 597.
  19. Direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, servizi nel mercato interno, OJ L 376/06 del 27.12. 2006.
  20. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ), OJ L 354 del 28.12.2013.
  21. Sul tema del mutuo riconoscimento come meccanismo di cooperazione, cfr. K. Armstrong, Mutual recognition, in C. Barnard e J. Scott (edito da), The law of the single European market, Hart Publishing, Oxford, 2002, passim.
  22. H.C.H. Hoffman, Composite decision making procedures in EU administrative law, in H.C.H. Hofmann e A.H. Türk (edito da), Legal challenges in EU administrative law, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, p. 136. Su questo argomento, cfr. D.U. Galetta, Amministrazione, reti di amministrazioni, Verwaltungsverbund: modelli organizzativi nuovi o alternative semantiche alla nozione di «cooperazione amministrativa» dell’art. 10 TCE, per definire il fenomeno dell’amministrazione intrecciata?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 6, 2009, p. 1689.
  23. In questo senso, P.P. Craig, Shared administration, disbursement of Community funds and the regulatory State, in H.C.H. Hofmann e A.H. Türk (edito da), Legal challenges in EU administrative law, legal challenges in EU administrative law, cit., p. 34.
  24. C. E. Koops, Compliance mechanisms compared. An analysis of the EU infringement procedures, SOLVIT, Pilot and IMS?, in J.M. Beneito – J. Maillo (diretto da) e J. Corti e P. Milla (coordinato da), Fostering growth in Europe: reinforcing the internal market, CUE, Madrid, 2014, p. 431.
  25. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm. Ci sia consentito, inoltre, rinviare a, M. Lottini, An instrument of intensified informal mutual assistance: the Internal Market Information System (IMI) and the protection of personal data, in European public law, 1, 2014, p. 104.
  26. Su questo argomento ci sia consentito rinviare a, M. Lottini, The European Professional Card: a new single market governance tool, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 5, 2017, p. 1254.
  27. Cit.
  28. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://ec.europa.eu/solvit/index_en.htm. Sul tema, ci sia consentito rinciare a, M. Lottini, Correct application of EU law by national public administrations and effective individual protection: the SOLVIT network, in Review of European administrative law, 3, 2, 2010, p. 5.
  29. Sulla questione cfr. D.U. Galetta, Informal information processing in dispute resolution networks: informality versus the protection of individual’s rights?, in European public law 1, 2014, p. 71.
  30. Raccomandazione della Commissione, del 17 settembre 2013, relativa ai principi per l’utilizzo di SOLVIT, COM(2013) 5869 final, 3.
  31. D. Sindbjerg Martinsen e M. Hobolth, The effectiveness of trans-governmental networks: managing the practical application of European integration in the case of SOLVIT, in S. Drake e M. Smith (edito da), New directions in the effective enforcement of EU Law and policy, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 152.
  32. Sul tema del rapporto tra buona amministrazione e utilizzo delle nuove tecnologie, cfr. D.U. Galetta Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione, in questa Rivista, 3-4 2021; nonché, Ead, Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (Il procedimento amministrativo, fra diritto UE e tecnologie ICT), in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 2020, p.85.
  33. Ci sia consentito rinviare su questa problematica a, M. Lottini Correct application of EU law by national public administrations and effective individual protection: the SOLVIT network, in Review of European administrative law, 3, 2, 2010, p.5.
  34. Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio, che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative, del 10 gennaio 2017, COM/2016/0824 final.
  35. D.U. Galetta, Public administration in the era of database and information exchange networks: empowering administrative power or just better serving the citizens?, in European Public Law, 25, 2, 2019, p.171-176.

Micaela Lottini

Associate Professor of Administrative Law at the University of Roma Tre