Forma di sentenza e ricorribilità in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

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Forma di sentenza e ricorribilità in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

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Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può mai riguardare un principio di diritto, sebbene contenuto nella forma di sentenza, né tantomeno un contenuto di interpretazione della legge da parte del Consiglio di Stato. La funzione nomofilattica attribuita all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è baluardo della duplicità organica di giurisdizioni disegnata dall’ordinamento costituzionale.


Form of judgment and appeal to the Supreme Court of Cassation on grounds relating to jurisdiction
An appeal to the Court of Cassation (against a decision of the Council of State) for reasons of jurisdiction can never concern a principle of law, even if this principle is stated in an interpretive ruling issued by the Council of State. The 'nomophylactic role' attributed to the plenary session of the Council of State (i.e. its exclusive role in the interpretation of the substantive and procedural rules which it applies), is a safeguard of the balance between the two jurisdictions (ordinary and administrative) that is enshrined in the Italian Constitution.
Summary: 1. I motivi inerenti alla giurisdizione nell’interpretazione della Corte di Cassazione.- 2. L’eccesso di potere giurisdizionale secondo l’interpretazione della Corte costituzionale.- 3. La lettura più recente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.- 4. Interpretazione della legge e violazione dei limiti della giurisdizione.

1. I motivi inerenti alla giurisdizione nell’interpretazione della Corte di Cassazione

L’ultimo comma dell’art. 111 della Costituzione dispone che «contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Il sindacato per i motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost. è stato per lungo tempo e tradizionalmente limitato alla verifica dei c.d. limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale declinati come divieto di invadere l’ambito di giurisdizione del giudice ordinario o di altro giudice speciale o il potere riservato al legislatore o all’amministrazione[1].

Appartengono invece ai c.d. limiti interni della giurisdizione gli errori in iudicando o in procedendo, vale a dire le violazioni delle norme sostanziali o processuali che dunque non costituiscono vizi attinenti alla giurisdizione, nemmeno quando si siano concretati in violazioni dei principi del giusto processo[2].

Più recentemente a questa nozione classica la Corte di Cassazione ha affiancato una concezione “funzionale” di giurisdizione che individua nei motivi oggetto di ricorso anche quelli volti ad assicurare effettiva tutela giurisdizionale alle situazioni giuridiche soggettive. La nozione “funzionale” o “dinamica” viene ricavata dallo spirito degli artt. 24, primo comma, 113 commi primo e secondo, e 111, primo comma, della Costituzione.

L’indirizzo interpretativo, volto ad affermare una nuova concezione di giurisdizione[3], ha iniziato a ritenere che norma sulla giurisdizione non è solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma «anche quella che dà contenuto al potere stabilendo attraverso quali forme di tutela esso si estrinseca»[4]. Questo indirizzo si è spinto ad affermare che «alla regola della non estensione agli errori in iudicando o in procedendo del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo, può derogarsi nei casi eccezionali o estremi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, tale da ridondare in manifesta denegata giustizia»[5].

In tal modo i limiti al sindacato per motivi di giurisdizione non sono intesi in senso formale, ma vanno ad estendersi anche ai profili sostanziali di esercizio della giurisdizione[6].

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aprono di fatto al sindacato sulla violazione di legge, escluso invece per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti dall’ultimo comma dell’art. 111, della Costituzione[7]. In particolare nel 2017 la Cassazione afferma che il diniego di giurisdizione per stravolgimento delle norme di riferimento implica anche le norme unionali, nella specie il caso «di errore in procedendo costituito dall’applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell’Unione europea, direttamente applicabili, secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia»[8].

Significativo, tuttavia, che in questa sentenza la Cassazione affermi che anche la declaratoria di inammissibilità della domanda postula l’affermazione implicita del potere giurisdizionale dell’organo che l’ha emessa, «sicché non costituisce diniego di giurisdizione l’esclusione, ad esempio, della legittimazione ad agire»[9].

2. L’eccesso di potere giurisdizionale secondo l’interpretazione della Corte costituzionale

È del 2018 la sentenza della Corte costituzionale che in maniera netta e decisa prende posizione sulla interpretazione delle questioni di giurisdizione secondo Costituzione[10].

L’eccesso di potere giudiziario denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione esiste nelle sole tre ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione o invasione o sconfinamento (e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione); di arretramento (quando sia negata la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale) e di difetto relativo di giurisdizione (quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici)[11].

Al di fuori di questo ambito di controllo sui “limiti esterni” della giurisdizione non è consentita alla Corte di Cassazione la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda[12].

La decisione della Corte costituzionale è sostenuta da alcune argomentazioni di carattere sistematico del tutto condivisibili.

Il primo argomento è fondato sulla interpretazione della norma costituzionale contenuta nell’ultimo comma dell’art. 111 che ammette il ricorso in cassazione per i “soli” motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in evidente contrapposizione (così espressamente la Corte) con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici. Proprio tale contrapposizione dona all’ultimo comma dell’art. 111 il significato che impone di rifiutare la tesi che esso possa comprendere anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando. Simile interpretazione, che sconfinando dall’ambito tradizionale comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, lungi dal potere essere qualificata come evolutiva, è, viceversa, incompatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale, giungendo a mettere in discussione la scelta di fondo dei Costituenti sull’assetto pluralistico delle giurisdizioni[13].

Del resto, la Corte costituzionale in numerose occasioni ha delineato ruolo e posizione della giurisdizione amministrativa nel contesto della unità funzionale di giurisdizione che non esclude una distinzione organica dei vari ordini di giudici.

La Corte, infatti anche interpretando i lavori dell’Assemblea costituente, ha sostenuto che il disegno costituzionale comporta l’esclusione della soggezione delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di Cassazione[14], che, con la sua pronuncia, può soltanto vincolare quei giudici a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione[15].

Peraltro, come ampiamente discusso in dottrina, all’interpretazione della Corte costituzionale è seguito un tentativo di opposizione interpretativa da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione culminato in una nota pronuncia della Corte di Giustizia UE[16].

3. La lettura più recente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

In una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno annullato per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime[17].

Nell’occasione, senza dar conto della recente posizione della Corte costituzionale, sono tornate ad affrontare alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., ed hanno affermato che costituisce motivo di giurisdizione deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato, sotto forma di diniego o rifiuto di giurisdizione, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento spiegato innanzi a sé da parte di enti portatori di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento, in quanto si tratta di questione connessa al rango dell’interesse legittimo sostanziale fatto valere dagli interventori. Simile pronuncia del giudice amministrativo ha l’effetto di degradare tale posizione giuridica soggettiva a interesse di mero fatto non giustiziabile.

È, dunque, riaffermata da parte della Cassazione una nozione di motivo di giurisdizione che investe l’esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo, il quale provvede perché investito di essa e, proprio perché ritiene esistente la propria giurisdizione, applica una regola di giudizio che lo porta a negare la tutela della situazione giuridica azionata.

Ora quanto evidenziato non pare un diniego né della propria giurisdizione né della giurisdizione in assoluto, ma piuttosto un caso di ipotetica commissione di un errore all’interno della giurisdizione amministrativa. Non rileva sul punto scendere nel merito delle valutazioni compiute dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in ordine all’intervento in sede nomofilattica ovvero all’intervento delle associazioni rappresentative di categoria, per la ragione che appunto si tratta di valutazione che spetta al giudice nell’esercizio della propria giurisdizione[18]. Ciò che conta è che, ancora una volta, pare che attraverso la censura per motivi attinenti alla giurisdizione si dissimulino questioni aventi ad oggetto errores in procedendo o in iudicando del Consiglio di Stato che attengono alla legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale[19].

La sentenza, in modo ancor più significativo e dirompente, giunge a negare l’implicazione necessaria discendente dalla distinzione fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali, vale a dire il fatto che ciascuna giurisdizione sia esercitata con l’attribuzione all’organo di vertice, interno al plesso giurisdizionale, del controllo e della statuizione finale sulla correttezza, in fatto e in diritto, di tutte le valutazioni che sono necessarie per decidere sulla controversia. Infatti, in questa occasione, le Sezioni Unite della Cassazione ritengono ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost. per motivi di giurisdizione anche avverso una sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che non abbia definito il merito del giudizio, ma si sia limitata, ex art. 99, comma 4, c.p.a., ad enunciare il principio di diritto ed a restituire per il resto il giudizio alla sezione deferente.

Le Sezioni Unite affermano, a questo ultimo proposito, di non voler dare continuità al proprio precedente ove avevano affermato che il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, non è ammissibile avverso la sentenza resa, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, dall’Adunanza Plenaria che, a norma dell’articolo 99, comma 4, c.p.a., abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, «non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica una operazione di riconduzione della regula iuris al caso concreto che è rimessa alla sezione remittente»[20].

Simile affermazione è fondata sull’argomento della forma di sentenza assunta dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, perciò solo suscettibili, senza condizioni, di ricorso per cassazione[21].

Il portato di quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione non appare condivisibile.

In disparte il fatto che le statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull’ammissibilità dell’intervento non si concretano in principi di diritto ai sensi dell’art. 99 c.p.a.[22] – come noto, infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato conserva nel sistema ordinamentale un doppio ruolo di giudice dell’appello e di giudice della nomofilachia -, l’affermazione appare specialmente non condivisibile con riferimento proprio alla ricorribilità per cassazione avverso i principi di diritto. Ammettere simile ricorso è come affermare che risulta sottoposto al controllo della Cassazione il modo in cui viene esercitato il controllo nomofilattico dall’organo di vertice della giurisdizione speciale, quando si sia risolto in concreto nel negare erroneamente tutele alla situazione giuridica azionata.

Tale genere di controllo risulta dalla Corte autoattribuito a sé stessa, poiché esso non rientra né nella negazione astratta della tutela giurisdizionale davanti alla giurisdizione speciale ed a qualsiasi giurisdizione (rifiuto) né nella negazione della giurisdizione accompagnata dall’indicazione di altra giurisdizione (diniego)[23].

Il grave vulnus al sistema ordinamentale disegnato nella Carta costituzionale è testimoniato anche dal fatto che principi analoghi a quelli posti a base della sentenza annullata dalla pronuncia in esame sono stati affermati anche da una sentenza coeva, avverso cui non solo non è stato proposto ricorso per Cassazione, ma a cui ha fatto seguito una sentenza del giudice amministrativo che ha definito il merito della vicenda facendo applicazione dei principi di diritto posti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[24].

Occorre però notare anche che da ultimo con decreto cautelare il Presidente del T.A.R. Puglia, Lecce, ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di rinnovo di una concessione balneare in quanto fondato in senso logico giuridico su statuizioni del Consiglio di Stato annullate dalla Suprema Corte di Cassazione[25].

Giova sottolineare che il decreto monocratico menziona anche la sentenza n. 17 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in quanto «ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della predetta sentenza della S.C. Sez. Unite, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n. 18/2021), della quale non può non condividere le sorti». Tale affermazione pare porsi, peraltro, problematicamente in contrasto con l’art. 161 c.p.a. in tema di nullità delle sentenze.

Appare evidente che accogliere la concezione “funzionale” di giurisdizione propugnata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comporta una vera e propria duplicazione di circuiti interpretativi in capo, da un lato, al Consiglio di Stato, giudice naturale degli interessi legittimi, e dall’altro al giudice della giurisdizione, che, in tal modo, può arrivare a rovesciare indirizzi del Consiglio di Stato sulla base di concezioni alternative del regime dei rapporti tra amministrazione e cittadini[26].

Il decreto monocratico citato evoca un tema sotteso alle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria[27] dato dal profilo “creativo” della disciplina delle concessioni balneari, costruito attraverso la disapplicazione della normativa statale in contrasto con la normativa europea e la modulazione temporale dell’efficacia del diritto dell’Unione[28].

Sul diverso profilo dell’eventuale indebito esercizio da parte del Consiglio di Stato del potere legislativo la Corte di Cassazione non si è pronunciata, come del resto tradizionalmente accade[29]. In tal modo, l’eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore, configurabile laddove il giudice amministrativo o contabile crei esso stesso una norma, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, rimane sullo sfondo, ma continua a rappresentare un nodo decisivo nel rapporto tra giudice e legge che a buon diritto la Cassazione può indagare.

Sul punto occorre segnalare che alcuni deputati hanno sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio di Stato denunciando che l’Adunanza Plenaria sarebbe andata al di là delle proprie funzioni di nomofilachia nell’introdurre nuove norme sostitutive della legislazione vigente. La Corte costituzionale ha però dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo che spetta a ciascuna Camera la legittimazione a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per la tutela delle prerogative che competono all’assemblea nel suo complesso e non, invece, ai singoli deputati, legittimati a difendere in modo autonomo e indipendente con tale strumento le sole prerogative del diritto di parola, di proposta e di voto[30].

4. Interpretazione della legge e violazione dei limiti della giurisdizione

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32559 del 2023 afferma che costituisce motivo di giurisdizione la possibile assenza di tutela giurisdizionale di un interesse legittimo, che in ragione di quel vuoto di tutela arretra a interesse di mero fatto.

Nell’affermare questo principio investe in pieno il ruolo del Consiglio di Stato, anche in sede nomofilattica, dimenticando due aspetti di carattere ordinamentale.

Il primo attiene proprio al ruolo nomofilattico svolto dal Consiglio di Stato che testimonia una tendenziale autonomia del sistema processuale amministrativo e che, per nessun motivo, può essere oggetto di ricorso per Cassazione. Il principio di diritto rappresenta una interpretazione della legge, peraltro sottoposto nel sistema ordinamentale a successiva verifica e contestabilità laddove non condiviso dalle sezioni semplici[31]. L’interpretazione della legge ad opera del giudice è sottoposta solo alla legge e in nessun modo può essere consentito far rientrare nell’eccesso di potere giurisdizionale la condivisibilità o meno dell’interpretazione della norma da parte del giudice amministrativo. L’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Il secondo aspetto attiene al ruolo del Consiglio di Stato come giudice naturale degli interessi legittimi, discendente dalle disposizioni degli artt. 102 e 103 della Carta costituzionale. L’impianto costituzionale pone come norma di garanzia l’art. 111, ottavo comma, Cost., assegnando alla Cassazione l’ultima parola in punto di giurisdizione e non certo sulla interpretazione delle norme sugli interessi legittimi, disponendo anche per essi, attraverso la concezione “funzionale” di giurisdizione.

La corsa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a riempire i motivi di giurisdizione con i tratti della pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive ne farebbe in definitiva non solo il giudice dei diritti soggettivi e della giurisdizione, ma anche degli interessi legittimi, in una dimensione significativamente distante dal testo costituzionale.

In questo contesto la partita riguarda il rapporto tra legge e giurisdizione, poiché se è vero che la Cassazione è custode della corretta interpretazione della legge, essa è prima di tutto sottoposta alla legge.

  1. Le questioni di giurisdizione riguardano cioè il “riparto” oppure il “difetto assoluto” di giurisdizione a seconda che si tratti dell’individuazione della magistratura competente o dell’inesistenza di una qualsiasi magistratura competente, per essere la controversia non risolvibile davanti a un giudice. Il limite esterno è perciò quello della giurisdizione in generale (le liti che possono essere portate davanti a un giudice) o il confine che separa gli ambiti di competenza dei vari ordini giudiziari: Cass. civ., s.u., 29 dicembre 2017, n. 31226.
  2. Cass. civ., s.u., 29 dicembre 2017, n. 31226, con nota di G. Sigismondi, Questioni di giurisdizione “in senso dinamico” e nuovi limiti all’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato con ricorso per Cassazione: una via percorribile?, in Foro it., 5, 2018, pp. 1721 ss.
  3. La nuova concezione della giurisdizione è intesa nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e dunque in un senso che comprende le diverse tutele che l’ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l’effettività dell’ordinamento ed è collegata a molteplici fattori quali il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato dell’Unione europea e il canone dell’effettività della tutela giurisdizionale: Cass. civ., s.u., 29 dicembre 2017, n. 31226.
  4. Cass. civ., s.u., 23 dicembre 2008, n. 30254, in Foro it. 2009, I, p. 731; in precedenza Cass., s.u., ord. 13 giugno 2006, n. 13659, in Foro it., 2007, p. 3181. In dottrina cfr. M.P. Gasperini, Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito, Cedam, Padova, 2002; A. Corpaci, Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, in Dir. pubbl., 2013, p. 341.
  5. Cass. civ., s.u., 14 settembre 2012, n. 15428; Id. 30 ottobre 2013, n. 24468; Id., 12 dicembre 2013, n. 27847; Id. 4 febbraio 2014, n. 2403; 6 febbraio 2015, n. 2242, in Foro it., 2016, 1, I, 327; Id., 31 maggio 2016, n. 11380; Id., 17 gennaio 2107, n. 964, in Foro it., 2017, 2, I, p. 509.
  6. In questo senso G. Sigismondi, Questioni di legittimità costituzionale per contrasto con le sentenze della Corte EDU e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali: la Corte costituzionale pone altri punti fermi, in Giur. cost., 2018, 1, p., il quale osserva, ivi, nota 35 che il «radicale stravolgimento» delle norme processuali, al di là di quali siano i caratteri che lo connotano come tale (e che quindi giustificano la cassazione con rinvio della sentenza del giudice speciale) resta nella sostanza una violazione di legge.
  7. R. Villata, La giurisdizione amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai «cavalieri dell’apocalisse»?, in Riv. dir. proc., 2, 2017, p. 106 ritiene che operando così le Sezioni unite intendono assicurarsi un potere di controllo nel merito delle pronunce del Consiglio di Stato assai prossimo a quello esercitato sulle Corti d’appello, introducendo in via di fatto una giurisdizione unica, anche sotto il profilo strutturale, incompatibile con la Costituzione vigente; nella stessa direzione F. Patroni Griffi, Eccesso o rifiuto di giurisdizione e sindacato della Corte di cassazione ex articolo 111 della Costituzione, in www.giustizia-amministrativa.it.
  8. Cass. civ., s.u., 29 dicembre 2017, n. 31226.
  9. Punto 2.2. Cass. civ., s.u., 29 dicembre 2017, n. 31226; Cfr. Cass. civ., s.u., 11 maggio 2006, n. 10828.
  10. Corte Cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 6.
  11. Corte Cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 6, p.to 15 del Considerato in diritto.
  12. Corte Cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 6, p.to 17 del Considerato in diritto.
  13. Corte Cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 6, p.to 6 del Considerato in diritto.
  14. Corte Cost., sent. 6 luglio 2004, n. 204.
  15. Corte Cost., sent. 12 marzo 2007, n. 77.
  16. Si fa riferimento a Corte cass., s.u., ord. 18 settembre 2020, n. 19598 – sulla quale A. Travi, I motivi inerenti alla giurisdizione e il diritto dell’Unione europea in una recente ordinanza delle sezioni unite, in Foro it., 2020, I, p. 3391; M.A. Sandulli, Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19598 del 2020, in Il Processo, 3, 2020, pp. 886 ss.; G. Tropea, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in Giustiziainsieme.it, 7 ottobre 2020; M. Santise, L’eccesso di potere giurisdizionale delle sezioni unite, in Questione giustizia, 14 gennaio 2021 – e a Corte giust., grande sez., sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, ECLI:EU:C:2021:1037, sulla quale si v.: M. Francaviglia, La pluralità delle giurisdizioni italiane e il rispetto del diritto europeo nella decisione della Corte di giustizia UE Randstad Italia S.p.A., in Giur. cost., 4, 2022, pp. 2191 ss.; D. Palazzo, I motivi inerenti alla giurisdizione tra diritto europeo ed effettività della tutela, in Dir. proc. amm., 1, 2023, pp. 93 ss.
  17. Corte cass., s.u., 23 novembre 2023, n. 32559, annulla Cons. St., Ad. Pl., 9 novembre 2021, n. 18, in Foro it., 2022, III, 121, con nota di A. Travi.
  18. A. Cassatella, L’eccesso di potere giurisdizionale e la sua rilevanza nel sistema di giustizia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2, 2018, pp. 688 ss., sottolinea che la distinzione sottesa all’art. 111, commi 7 e 8, Cost., deve fondarsi sul criterio selettivo riferito alla struttura delle norme che regolano l’attività del giudice amministrativo, distinguendo tra norme primarie di attribuzione del potere – attinenti all’an e che hanno, dunque, ad oggetto la definizione dei presupposti e dei limiti della funzione giurisdizionale – e norme secondarie di esercizio del potere – attinenti al quomodo della giurisdizione e che hanno un carattere residuale, comprensivo di ogni regola inerente all’attività del giudice ed alle modalità della tutela da questi assicurata. Traslando questi concetti sul piano costituzionale, l’art. 111, comma 8, Cost. farebbe riferimento alle norme primarie inerenti ai limiti della giurisdizione, mentre il comma 7 farebbe riferimento alle norme secondarie — residuali e generali — inerenti ai modi di esercizio della giurisdizione.
  19. Come è stato rilevato, a questa stregua, qualsiasi statuizione di inammissibilità di una domanda, non condivisa dalla Corte di cassazione, finirebbe con l’essere letta nei termini di un “rifiuto di esercitare la giurisdizione”: una violazione di legge viene “tradotta” in questione di giurisdizione, perdendosi così il valore della garanzia, sancita dall’art. 111, comma 8, Cost., secondo cui l’intervento della Cassazione è giustificato «per i soli motivi inerenti alla giurisdizione»: A. Travi, Un intervento della Corte costituzionale sulla concezione ‘funzionale’ delle questioni di giurisdizione accolta dalla Corte di cassazione, in Dir. proc. amm., 3, 2018, p. 1124.
  20. Cass. civ., s.u., 30 ottobre 2019, n. 27842, in Foro it., 2020, I, p. 246.
  21. La sentenza richiama Cass. civ., s.u., 25 luglio 2023, n. 22423, nel senso della incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria.
  22. A. Travi, in Foro it., 2022, 3, III, p. 159.
  23. A. Travi, Un intervento della Corte costituzionale sulla concezione ‘funzionale’ delle questioni di giurisdizione accolta dalla Corte di cassazione, cit., p. 1127, rileva che non è dato comprendere sulla base di quale norma o innovazione costituzionale possa essere stato modificato il rapporto fra Consiglio di Stato e Corte di cassazione definito con chiarezza dall’art. 111, comma 8, Cost.: tale disposizione infatti è rimasta immutata e circoscrive il sindacato della Cassazione rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato «ai soli motivi inerenti alla giurisdizione», con espressione univoca e modellata su un evidente canone di tassatività («soli»).
  24. Il riferimento è a Cons. St., Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17 e a C.G.A.R.S., sez. giur., 24 gennaio 2022, n. 116, entrambe in Foro it., 2022, III, p. 121, con nota di A. Travi.
  25. T.A.R. Puglia, Lecce (sezione I), decr. Pres., 21 dicembre 2023, n. 614, che fissa l’udienza collegiale al prossimo 10 gennaio 2024.
  26. R. Villata, La giurisdizione amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai «cavalieri dell’apocalisse»?, cit., p. 111, sottolinea che il giudice amministrativo e il suo processo si giustificano nell’ottica della difesa del cittadino a fronte dell’esercizio del potere dell’amministrazione, applicando le regole che quel potere obiettivamente disciplinano e che, come tale giudice, eserciti la propria giurisdizione è dalla Costituzione vigente sottratto al controllo della Corte di Cassazione.
  27. T.A.R. Puglia, Lecce (sezione I), decr. Pres., 21 dicembre 2023, n. 614, afferma che la specifica statuizione contenuta nelle citate sentenze Cons. St., Ad. Plen., nn. 17 e 18 del 2021, nella parte in cui si riferisce ad eventuali future leggi o provvedimenti dispositivi di proroga automatica «non appare vincolante o, comunque, valido supporto per l’amministrazione, in quanto adottata in evidente violazione dell’art. 34 comma 2 del C.P.A. ed estranea, pertanto, all’ambito della giurisdizione e dei poteri attribuiti al giudice, nonché in violazione del principio costituzionale del primato della legge».
  28. Questo profilo è colto ed esaminato da M. Giavazzi, Una seducente eresia: la modulazione temporale degli effetti delle sentenze interpretative del giudice della nomofilachia amministrativa negli ambiti di competenza esclusiva della Corte di giustizia, in CERIDAP, 1, 2022, p. 39, il quale nota che di nuovo vi è che l’attivazione del prospective overruling consente addirittura all’Adunanza plenaria di impedire, per un certo determinato lasso di tempo, la disapplicazione di una norma nazionale in (dichiarato) contrasto con la norma europea di effetto diretto.
  29. Si cfr., però, Cass. civ., s.u., 25 gennaio 2023, n. 2370; sulla interpretazione restrittiva da parte della Cassazione dello sconfinamento nella sfera legislativa si v. R. De Nictolis, L’eccesso di potere giurisdizionale (tra ricorso per “i soli motivi inerenti alla giurisdizione” e ricorso per “violazione di legge”), in www.sipotra.it., p. 30 ss.
  30. Corte cost., 7 giugno 2022, n. 154, in Foro it., 2022, I, p. 2895.
  31. Su questi aspetti si v. A. Barone, Brevi considerazioni sul dialogo tra le Corti alla luce di alcune recenti riforme processuali, in CERIDAP, 2, 2023, pp. 212 ss.