Procedimento amministrativo

L’adeguamento del sistema di giustizia amministrativa ai requisiti dell’UE sta diventando un compito strategicamente importante per l’Ucraina nel contesto dell’avvicinamento agli standard di giustizia europei. La trasparenza è una caratteristica chiave del sistema giudiziario dell’UE che garantisce il controllo pubblico, la fiducia pubblica nei tribunali, mentre l’apertura delle procedure giudiziarie e l’efficienza dei procedimenti amministrativi assicurano una risoluzione rapida ed equa delle controversie di diritto pubblico. In generale, l’applicazione degli standard europei al sistema di giustizia amministrativa ucraino ha la sua rilevanza e le sue prospettive, tuttavia, è anche necessario tenere conto di alcuni problemi che sorgono durante l’adeguamento. Scopo di questo studio è quello di fornire argomenti scientifici e raccomandazioni per i legislatori e gli organi esecutivi ucraini al fine di ottenere una maggiore conformità agli standard europei nel campo della giustizia amministrativa.

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Il contributo fa il punto sulle principali trasformazioni in atto nella funzione amministrativa, tra teoria e prassi, identificando una essenziale linea di sviluppo della funzione amministrativa che si può così riassumere: dalla “assenza” di rapporto (una funzione che non entrava in relazione con i soggetti durante il suo svolgimento, ma lo faceva solo a valle, sul piano statico della produzione degli effetti della dinamica giuridica o della imputazione delle fattispecie) alla “essenza” di rapporto, in cui la funzione è conformata e caratterizzata dall’interno dal paradigma di relazionalità.

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L’autore si sofferma brevemente sui maggiori problemi della giustizia amministrativa del Terzo Millennio. Nella disamina particolare rilevanza rivestono i temi della digitalizzazione e del ruolo del sindacato del giudice amministrativo sulla decisione amministrativa automatizzata; del rapporto tra ordinamento interno e eurounitario; della concentrazione delle tempistiche dei giudizi amministrativi, che non dovrebbe avvenire a discapito della garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale e, infine, dell’incertezza delle regole e dello spazio, eccessivo, riservato alla giurisprudenza.

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Nell’attuale situazione emergenziale il legislatore nazionale tenta di gestire l’invarianza dell’equilibrio contrattuale nei rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione attraverso la codificazione di regole analitiche di meccanica applicazione. Il caos normativo che si è venuto in questo modo a realizzare (in una continua – non sempre coerente – riformulazione delle regole) rende preferibile la gestione dell’emergenza attraverso concetti giuridici indeterminati (la buona fede, anzitutto), che meglio assolvono alla funzione omeostatica dell’ordinamento.

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Il presente contributo mostra come l’introduzione di strumenti elettronici e banche dati a disposizione delle stazioni appaltanti, qual è Brescia Infrastrutture S.r.l., come il portale e-procurement “Tutto Gare”, abbia portato ad una sostanziale semplificazione delle procedure di affidamento, consentendo l’aggiudicazione di gare anche nel periodo di lockdown causato dalla pandemia da COVID-19. Il percorso che porta alla digitalizzazione degli appalti pubblici non può tuttavia ancora dirsi concluso. L’auspicio è che presto tutte le informazioni riguardanti gli operatori economici e le procedure di gara possano essere reperite su database uniformi e centralizzati (come il c.d. Fascicolo dell’Operatore Economico ex art. 81, c. 4, d.lgs. n. 50/2016), a beneficio tanto delle stazioni appaltanti nella scelta dell’aggiudicatario, quanto degli stessi operatori economici.

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Il contributo si propone di riflettere sui vani e ripetuti tentativi del legislatore di semplificare la normativa e le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, principalmente mediante discipline emergenziali che, spesso, generano maggiori incertezze di quelle che vorrebbero risolvere, e che comunque contribuiscono ad accrescere le difficoltà interpretative ed applicative. Si suggerisce perciò di perseguire in primo luogo la stabilità della disciplina, e in secondo luogo una sua effettiva semplificazione mediante la valorizzazione della discrezionalità, professionalità e responsabilità delle stazioni appaltanti.

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Ormai da tempo la pubblica amministrazione è considerata come un ostacolo allo sviluppo economico per via dell’alto grado di complessità, formalismo e inefficienza della sua attività. Ritenendo di poter fare a meno di un’amministrazione inefficiente, si assiste a un’espansione dell’amministrazione per legge. Per fare fronte a questo fenomeno si sono susseguite diverse riforme volte alla c.d. “sburocratizzazione”. La semplificazione amministrativa, però, non può essere concepita come semplice riduzione di una complessità, che in effetti rispecchia quella della realtà amministrata. In questo senso, la disciplina delle Zone Economiche Speciali offre un’interessante occasione per riflettere sui diversi tipi di semplificazione amministrativa prospettabili. Essa, infatti, consente da un lato di isolare alcune mutazioni subite da tradizionali istituti, come la conferenza dei servizi; dall’altro, invece, consente di definire la tensione tra l’istanza decisionista e quella “cognitiva”. È proprio quest’ultima, infatti, a consentire di valorizzare la necessità di un recupero della capacità tecnica dell’amministrazione, che potrebbe aiutare a individuare fecondi percorsi di riforme amministrative. La sola semplificazione, infatti, non è una soluzione sufficiente a risolvere la crisi dell’amministrazione pubblica e il PNRR sembra partire proprio da questa considerazione, promuovendo percorsi di selezione delle migliori competenze e qualificazione delle persone, attraverso una rivisitazione del pubblico concorso ed una valorizzazione del merito nella Pubblica Amministrazione.

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Il Codice Civile Italiano si è caratterizzato, sino dal testo originario del 1865, ed anche nel testo normativo emanato nel 1942, e tuttora vigente, per una durata e resistenza nel tempo: lo scritto analizza in primo luogo le ragioni che stanno a fondamento di questa permanenza temporale. Alla stessa maniera, e sempre lungo il corso del tempo, si sono evidenziati forti legami tra le norme contenute nel Codice Civile, e la loro applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni: anche questi legami sono trattati nello scritto, sia con riguardo a specifici ambiti di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, sia in merito ai principi generali, di matrice civilistica, che trovano odierna applicazione all’interno della attività amministrativa.

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Il presente contributo si propone di delineare il profilo dell’istituto del soccorso istruttorio nella normativa e giurisprudenza più recenti. Partendo dagli elementi che connotano l’istituto in generale, l’analisi si occuperà in particolare di analizzare gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla sua applicazione nel contesto dell’azione amministrativa digitalizzata. La proposta avanzata dagli Autori è che l’istituto possa diventare da una parte mezzo essenziale per il superamento dei problemi tecnologici e di digital divide tra cittadino e amministrazione, dall’altra strumento di attuazione dei principi di semplificazione contribuendo a ridurre gli oneri a carico dei privati che partecipano al procedimento amministrativo.

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Con sentenza n. 2309 del 17 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha ulteriormente ribadito – superando l’idea secondo la quale il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di ARERA sarebbe meramente ordinatorio – la perentorietà del suddetto termine, sicché il suo superamento inficia il provvedimento sanzionatorio impugnato, con ciò che ne consegue in termini di illegittimità dello stesso. Ed infatti, la previsione di un tempo procedimentale, la cui determinazione è rimessa all’amministrazione in ragione del singolo caso concreto, è difficile ritenere non debba garantire che il tempo dell’accertamento della violazione sia ravvicinato rispetto a quello della sua punizione, con la conseguenza che l’inutile decorso tempo dell’agire amministrativo ridonda in illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

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