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La protezione offerta al marchio nell’Unione europea si prefigge di riconoscere alle imprese la possibilità di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi, superando le barriere nazionali che invece permangono in molti campi riguardanti la tutela della proprietà intellettuale. Nel prendere decisioni sui marchi europei, EUIPO (e allo stesso modo le sue commissioni di ricorso) è talvolta chiamato a valutare la sussistenza della “malafede”, “ordine pubblico” e “buon costume”. La recente dichiarazione di nullità assoluta del marchio del “Flower Thrower” di Banksy pone perciò in evidenza come il diritto del marchio sia stato concepito per tutelare anche i diritti fondamentali e i diritti propri della concorrenza, nonché i diritti del “terzo”. La loro tutela risulta perciò strettamente collegata all’interpretazione logica di “concetti indeterminati” nel contesto di riferimento.

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La Brexit rappresenta un cambiamento rilevante nel quadro giuridico e politico delle relazioni UE-Regno Unito. Le attuali normative sulla sicurezza alimentare e idrica, nonché quelle riguardanti gli standards di valutazione di impatto sull’ambiente, potrebbero essere messe in pericolo. Questo contributo considera la Brexit non solo come una mera “rottura” negativa del sistema al fine di abbassare gli standards ambientali stabiliti. Infatti, si mette in evidenza che i potenziali rischi ambientali posti dalla Brexit potrebbero essere mitigati applicando il principio di non regressione, e contemporaneamente le istituzioni possono andare avanti adottando strumenti giuridici e azioni politiche più in linea con l’ecologia, tra l'altro creando una nuova governance ambientale e mantenendo un livello alto di cooperazione con l’UE.

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La pandemia da Covid-19 è stata all’origine, sia in Italia che in Germania, di ampi dibattiti tra scienziati, studiosi di molteplici discipline e opinione pubblica. La politica ha certamente svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza sanitaria: in Italia la salute “pubblica” è stata tutelata attraverso la adozione di una ampia gamma di atti normativi, tuttavia non sempre idonei a garantire una tutela unitaria. In Germania l’emergenza è stata gestita con (più) successo, fatta eccezione per alcuni problemi emersi nel coordinamento tra Bund e Länder nella lotta al virus. Questo scritto analizzerà, in chiave comparativa, il rapporto tra potere politico e scienza nella definizione delle politiche per combattere l’emergenza sanitaria, concentrandosi sull’impatto di tali politiche all’interno delle Università.

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Nel semestre estivo del 2020, l’insegnamento nelle Università tedesche si è svolto in modalità digitale a distanza. Nel trimestre invernale 2020/21, la formazione digitale a distanza proseguirà in numerose Università, almeno in parte, soprattutto per i corsi con un numero elevato di studenti. È necessario domandarsi in quale misura l’obbligo dell’insegnamento digitale a distanza interferirà con la libertà di insegnamento e se i professori possano essere obbligati, da parte degli organi accademici, a svolgere questa forma di insegnamento in conformità con i diritti fondamentali, sia nella situazione eccezionale causata dalla pandemia, sia oltre la crisi.

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Semaforo

Alla luce delle numerose misure restrittive adottate in Italia, come in molti altri paesi, per contenere l’epidemia di SARS-CoV-2, gli autori esaminano i termini entro i quali l’uso dell’App Immuni potrebbe essere qualificato come condizione legittimante per lo svolgimento di attività a rischio di contagio al fine di dare maggiore effettività alle misure di contenimento dell’epidemia e, quindi, meglio calibrare le limitazioni alle libertà personali. In questa prospettiva, l’attenzione degli autori si concentra sull’analisi del funzionamento dell’app Immuni, specie in un’ottica di protezione dei dati personali ed alla luce dell’analisi delle norme europee in materia, analizzate anche attraverso il prisma del principio di proporzionalità.

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Dall’anno 2009 ad oggi gli enti locali – e, più in generale, le pubbliche amministrazioni italiane – hanno visto progressivamente accrescere gli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti la pubblicazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di documenti amministrativi ed informazioni relativi alla propria organizzazione ed attività. Lo scritto, prendendo le mosse da una sanzione del Garante della Privacy – avente ad oggetto l’illecito trattamento, on line, di dati personali – esamina e pone in correlazione la quantità di questi obblighi di pubblicazione e trasparenza, ed il loro esatto adempimento in termini di rispetto della vigente disciplina normativa in materia di privacy, con la formazione ICT del personale deputato ad assolvere i medesimi obblighi. La percentuale e le caratteristiche del personale che ha ricevuto una adeguata formazione ICT – in specie con riferimento alla età media dei dipendenti in questione – costituisce un evidente indicatore previsionale della loro capacità di assolvere a questi obblighi di pubblicazione e trasparenza, senza che ciò avvenga in violazione del diritto alla privacy dei soggetti interessati dai documenti e dalle informazioni pubblicate on line.

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Nella recente sentenza del giugno 2020 nella causa C-378/19 (Prezident Slovenskej republiky), la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sul tema della ‘indipendenza’ delle Autorità di regolamentazione. In particolare, deve fornire risposta alla domanda se possa considerarsi ‘indipendente un’Autorità di nomina (e revoca) governativa ovvero un’Autorità ai cui procedimenti di fissazione dei prezzi partecipino rappresentanti dei Ministeri nazionali. Quindi, conseguentemente, la Corte deve valutare se possa considerarsi legittima la normativa slovacca di attuazione della Direttiva 2009/72/CE relativa al mercato interno dell’energia, con particolare riguardo all’art. 35 della stessa Direttiva, che disciplina appunto la designazione e la garanzia dell’indipendenza dell’Autorità di regolamentazione. La Corte conclude che, in attuazione del principio di autonomia istituzionale, secondo cui, inter alia, agli Stati membri possono definire i loro assetti organizzativi, la normativa nazionale in questione, non può essere considerata di per sé illegittima, purché vengano rispettati tutti i requisiti di garanzia previsti dalla Direttiva al fine di assicurare l’indipendenza dell’Autorità. In altre parole, la nomina (e revoca) governativa e la partecipazione ministeriale al procedimento di fissazione dei prezzi non inficiano ex se il requisito dell’indipendenza. Ad ogni modo, i criteri con cui questa nomina e revoca vengono effettuate devono essere tali da non compromettere l’obiettivo di integrazione dello specifico mercato, garantendo appunto l’indipendenza in concreto del regolatore. Questa sentenza, pur essendo di fatto in linea con la giurisprudenza precedente (anche se la Corte non si pronuncia sulla legittimità della scelta nazionale, ma rimanda la valutazione al giudice del rinvio), che lascia agli Stati membri ampi margini di scelta relativi alle modalità di organizzazione e di attribuzione dei poteri delle Autorità indipendenti, salvo il rispetto di requisiti minimi di garanzia volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi della normativa considerata, ci fornisce l’occasione per soffermarci sul tema dell’autonomia istituzionale nell’ambito dello specifico settore delle Autorità indipendenti e per svolgere alcune riflessioni conclusive.

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farmaci

Il lavoro mira ad illustrare le deroghe apportate dal d. l. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) all’architettura giuridica delle responsabilità dei principali attori delle sperimentazioni cliniche di farmaci ad uso compassionevole a fronte dell’istituzione di un Comitato Etico Unico Nazionale e dell’enucleazione di nuove competenze in capo ad AIFA. In attesa del vaccino, l’uso compassionevole di farmaci, come si vedrà, rappresenta, allo stato attuale, quasi l’unica strada percorribile dalle attività sanitarie di tutto il mondo a contrasto del SARS-Cov-2 cui può riconoscersi il merito di creare un’inedita «rilevanza scientifica» da parte della comunità scientifica mondiale.

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Il D.L. n. 174/2012 ha ulteriormente dettagliato i controlli interni negli Enti locali previsti dal D.Lgs. n. 286/1999, prevedendo una fase preventiva e una successiva del controllo di regolarità amministrativa. In base all’articolo 147-bis TUEL, il controllo successivo è un controllo interno, effettuato a campione, sotto la direzione del Segretario comunale. Temporalmente, si colloca nella fase successiva alla formazione dell’atto e dev’essere assicurato secondo principi generali di revisione aziendale nonché secondo modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente. Gli atti interessati da questa tipologia di controllo sono: le determinazioni di impegno di spesa, gli atti d’accertamento dell’entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e altri atti amministrativi. Il controllo esercitato sui singoli atti deve riguardare non solo la legittimità, ma anche l'economicità dell'operazione nel suo complesso: tuttavia, i principi di matrice contabile non integrano propriamente la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto lo stesso risulta concentrato alla sola regolarità amministrativa e non anche contabile delle determinazioni, dei contratti e degli atti sottoposti a controllo. In base al comma 3 dell’articolo 147-bis, i risultati emersi dall’attività del controllo devono essere trasmessi periodicamente, a cura del Segretario comunale, a una serie di soggetti qualificati: agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ai Revisori dei conti, al Consiglio comunale e ai i vari responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità, anomalie e criticità, con cui il Segretario propone ipotesi di soluzione. Il processo del controllo successivo potrebbe trarre vantaggio da una propria digital transformation, poiché ad oggi lo stesso si esplica attraverso un doppio binario cartaceo-digitale: si potrebbe, quindi, ipotizzare lo sviluppo di una piattaforma informatica ad hoc. I benefici che potrebbe apportare la digitalizzazione a tale processo sono molteplici: si potrebbe addivenire ad una dematerializzazione e progressiva digitalizzazione della procedura di controllo e inoltre le informazioni, afferenti tutte al medesimo Ente, riuscirebbero a integrarsi meglio, ottimizzando i dati già acquisiti, evitando duplicazioni nelle richieste documentali e consentendo una svolta green.

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L’annullamento d’ufficio degli atti della P.A. concorre con la funzione giurisdizionale a garantire l’effet utile. Da qui la funzionalizzazione dell’autonomia procedurale al principio di effettività delle norme UE. Ciò, tuttavia, non può andare a detrimento del principio comunitario della certezza del diritto (e della tutela del legittimo affidamento). Donde, la necessità di risolvere il conflitto tra la certezza e la giustizia attraverso una sintesi dei contrapposti interessi tramite il principio di proporzionalità conformato al principio di legalità.

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