Rinvio pregiudiziale

Il saggio sviluppa alcune brevi riflessioni critiche sul dialogo tra corti nazionali e corti sovranazionali, con particolare riferimento alla Corte di Giustizia Europea ed alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, alla luce di alcune recenti riforme processuali.

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Il contributo vuole analizzare la sentenza C-367/19 con la quale la Corte di Giustizia si è espressa sull’annoso problema che affligge il sistema degli appalti pubblici: le offerte degli operatori economici pari a € 0 e il fondamento giuridico della loro esclusione. Il caso trattato dalla Corte riguarda il rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici slovena sulla possibilità di fondare il provvedimento di esclusione di un’offerta pari a € 0 sull’articolo 2, par. 1, § 5, della direttiva 2014/24/UE.

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Il 9 dicembre 2020 la Corte costituzionale portoghese ("PCC") ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") la sua prima questione pregiudiziale. In una causa che avrebbe comportato la necessità di bilanciare diverse norme del Trattato, quali il diritto tributario dell'UE antidiscriminatorio (articolo 110 TFUE) e la tutela dell'ambiente (articolo 191 TFUE), la CPC ha riconosciuto la sua natura di corte contro le cui decisioni non esiste un ricorso giurisdizionale nazionale e ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Questa sentenza va letta in combinato disposto con la sentenza nella causa n. 422/2020 del 15 luglio 2020, in cui il CPC ha riconosciuto alla CGUE la competenza esclusiva di interpretare e valutare la validità del diritto dell'UE, dichiarando di conseguenza la sua incompetenza a farlo. Dopo aver riassunto i fatti principali della causa, il presente articolo si propone di analizzare le sue conseguenze sul rapporto tra la CPC e la CGUE.

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Nella recente sentenza del giugno 2020 nella causa C-378/19 (Prezident Slovenskej republiky), la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sul tema della ‘indipendenza’ delle Autorità di regolamentazione. In particolare, deve fornire risposta alla domanda se possa considerarsi ‘indipendente un’Autorità di nomina (e revoca) governativa ovvero un’Autorità ai cui procedimenti di fissazione dei prezzi partecipino rappresentanti dei Ministeri nazionali. Quindi, conseguentemente, la Corte deve valutare se possa considerarsi legittima la normativa slovacca di attuazione della Direttiva 2009/72/CE relativa al mercato interno dell’energia, con particolare riguardo all’art. 35 della stessa Direttiva, che disciplina appunto la designazione e la garanzia dell’indipendenza dell’Autorità di regolamentazione. La Corte conclude che, in attuazione del principio di autonomia istituzionale, secondo cui, inter alia, agli Stati membri possono definire i loro assetti organizzativi, la normativa nazionale in questione, non può essere considerata di per sé illegittima, purché vengano rispettati tutti i requisiti di garanzia previsti dalla Direttiva al fine di assicurare l’indipendenza dell’Autorità. In altre parole, la nomina (e revoca) governativa e la partecipazione ministeriale al procedimento di fissazione dei prezzi non inficiano ex se il requisito dell’indipendenza. Ad ogni modo, i criteri con cui questa nomina e revoca vengono effettuate devono essere tali da non compromettere l’obiettivo di integrazione dello specifico mercato, garantendo appunto l’indipendenza in concreto del regolatore. Questa sentenza, pur essendo di fatto in linea con la giurisprudenza precedente (anche se la Corte non si pronuncia sulla legittimità della scelta nazionale, ma rimanda la valutazione al giudice del rinvio), che lascia agli Stati membri ampi margini di scelta relativi alle modalità di organizzazione e di attribuzione dei poteri delle Autorità indipendenti, salvo il rispetto di requisiti minimi di garanzia volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi della normativa considerata, ci fornisce l’occasione per soffermarci sul tema dell’autonomia istituzionale nell’ambito dello specifico settore delle Autorità indipendenti e per svolgere alcune riflessioni conclusive.

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