Piani di Ripresa e Resilienza

Con sentenza del 12 febbraio 2022 n. 248/2022, il Tar Puglia ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni fondamentali aspetti legati all’impatto che un impianto agrivoltaico di nuova generazione ha sul territorio, considerandolo meno gravoso rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico. Inoltre, il Giudice di prime cure ha riconosciuto l’inidoneità del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia con riferimento a queste nuove configurazioni impiantistiche, statuendo, in definitiva, la compatibilità dell’agrivoltaico con le esigenze agricole e pastorali del territorio.

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Il Piano di Ripresa e Resilienza per l'Italia è subordinato, per il suo successo, al superamento delle lentezze e inefficienze della Pubblica Amministrazione italiana. Allo stesso tempo, il Piano di Ripresa e Resilienza può svolgere un ruolo cruciale per operare quel miglioramento dell’effettività della Pubblica Amministrazione in Italia che appare oramai come assolutamente necessario ed imprescindibile. Per raggiungere questo obiettivo è necessario, tuttavia, anzitutto completare il processo di dematerializzazione e di archiviazione digitale dei documenti della Pubblica Amministrazione, nonché superare la mancanza di interoperabilità dei servizi digitali pubblici. Il che implica anche una solida “strategia delle risorse umane” al fine di innescare una reale trasformazione per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso.

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Con la pronuncia 2 BvR 547/21, il Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale tedesco ha respinto l’istanza d’urgenza volta a impedire l’entrata in vigore della legge federale di ratifica della «Decisione sulle risorse proprie» adottata dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea nel dicembre 2020. Al tempo stesso, però, il Tribunale ha dichiarato ammissibile e non manifestamente infondato il ricorso diretto di costituzionalità presentato insieme all’istanza. Sebbene l’ipotesi appaia improbabile, in futuro la pronuncia relativa a quest’ultimo potrebbe portare i Giudici costituzionali tedeschi a rilevare una violazione della c.d. identità costituzionale (così come discendente dall’interpretazione dell’art. 79, 3° comma della Legge fondamentale tedesca), con serie conseguenze per la partecipazione della Repubblica federale tedesca al processo di integrazione sovranazionale.

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