La trasformazione digitale della pubblica amministrazione impone un ripensamento profondo delle relazioni tra i livelli di governo nei sistemi multilivello. Il processo di digitalizzazione dell'Italia richiede la cooperazione tra Stati, Regioni ed enti locali per garantire sostenibilità, interoperabilità e inclusione. Il quadro mira a creare un nuovo ecosistema digitale nazionale basato sulla complementarità, sulla condivisione dei dati, su infrastrutture interoperabili e su piattaforme supportate da meccanismi finanziari nazionali ed europei. Questa cooperazione oscilla tra oscilla tra modelli paritari e forme di coordinamento più centralizzate, nelle quali riemerge il ruolo dello Stato centrale attraverso la competenza esclusiva in materia di coordinamento informatico e i meccanismi di finanziamento. Accanto all’asse Stato-Regioni, assume crescente rilievo la dimensione comunale, caratterizzata da iniziative strutturali e forme di collaborazione funzionale, episodica, che rischiano di produrre un’Italia digitale a due velocità. Il confronto con il federalismo tedesco evidenzia analogie e criticità: pur disponendo di una base costituzionale per la cooperazione digitale e di strumenti di raccordo, la Germania affronta ancora una forte frammentazione operativa, ritardi nella digitalizzazione dei servizi e limiti derivanti dall’autonomia dei Länder. Nel complesso, emerge un modello cooperativo in trasformazione, che deve bilanciare autonomia e coordinamento, efficienza e partecipazione, con l’obiettivo di realizzare un ecosistema digitale realmente integrato e capace di sostenere innovazione e coesione territoriale.
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Il contributo ricostruisce le ragioni dell’importanza della cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali non solo per il buon funzionamento del sistema amministrativo, ma anche per assicurarne la sua democraticità, passando in rassegna i principali aspetti da risolvere in vista di una sua piena attuazione. Essa, infatti, appare ancor più necessaria nel momento in cui il nostro Paese sembra aprirsi ad una autonomia differenziata anche all’interno delle Regioni a statuto ordinario.
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L’articolo analizza il ruolo della cooperazione tra Stati nell’ordinamento internazionale contemporaneo, con particolare attenzione alla progressiva “procedimentalizzazione” di alcuni obblighi. Dopo aver richiamato esempi recenti di controversie internazionali, l’autore esamina il concetto di cooperazione nel diritto internazionale, distinguendolo da nozioni affini come l’interdipendenza. Viene ricostruita l’evoluzione del principio di cooperazione all’interno della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki e di altri strumenti giuridici, evidenziandone la natura prevalentemente procedurale, fondata sugli obblighi di informazione, consultazione e negoziazione. L’articolo sottolinea inoltre il legame con il principio di buona fede e con la due diligence, mostrando come in vari regimi internazionali (dall’ambiente al commercio, fino ai global commons) si assista a una sostituzione o integrazione delle norme sostanziali con obblighi procedurali. Tale tendenza alla “procedimentalizzazione”, presente anche nell’ordinamento dell’Unione europea, contribuisce a rafforzare la cooperazione interstatale attraverso meccanismi verificabili e condivisi.
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Negli enti locali tematica sempre aperta è quella della valorizzazione del merito tra i dipendenti, strettamente connessa con la promozione di una maggiore efficienza della macchina amministrativa. Benché la transizione dalla logica dei mezzi e degli adempimenti a quella di risultato, attraverso la valorizzazione della performance (d.lgs. 150/2009 e ss.mm.) incontri delle resistenze culturali da parte delle amministrazioni comunali, resta il fatto che gli “strumenti legislativi” utili a tal fine - come descritti nel presente contributo - sono presenti nel nostro ordinamento giuridico. I Comuni hanno quindi le potenzialità per riconoscere e valorizzare i dipendenti migliori, pur nelle ristrettezze finanziarie che hanno limitato la loro possibilità di spesa in materia di personale. Il punto nodale sta allora proprio nella corretta implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, oltre che nello stanziamento di apposite risorse ad hoc a bilancio.
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Il Segretario generale è una figura che garantisce (anche) un controllo indipendente sull’attività degli enti locali. Pertanto, alla luce di questa sua funzione, oltre a quella di coordinamento e di sovraintendenza, non può avocare a sé atti gestori della dirigenza, se non in caso di inadempimento. Il TAR Calabria, con sentenza n. 1653/2022, ha dichiarato illegittima, per incompetenza relativa, l’aggiudicazione di un appalto disposta con provvedimento del Segretario, anziché del dirigente preposto.
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Il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità della delibera del Comune di Seregno con la quale era stato approvato un complesso progetto di integrazione societaria tra una propria partecipata ed A2A S.p.A.. La sentenza risulta particolarmente interessante sotto due profili: sia per le ragioni che hanno portato i giudici di appello a confermare l’obbligo della gara in circostanze come quelle del caso di specie, sia per le conseguenze che la pronuncia avrà sull’operazione.
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Il D.L. n. 174/2012 ha ulteriormente dettagliato i controlli interni negli Enti locali previsti dal D.Lgs. n. 286/1999, prevedendo una fase preventiva e una successiva del controllo di regolarità amministrativa. In base all’articolo 147-bis TUEL, il controllo successivo è un controllo interno, effettuato a campione, sotto la direzione del Segretario comunale. Temporalmente, si colloca nella fase successiva alla formazione dell’atto e dev’essere assicurato secondo principi generali di revisione aziendale nonché secondo modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente. Gli atti interessati da questa tipologia di controllo sono: le determinazioni di impegno di spesa, gli atti d’accertamento dell’entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e altri atti amministrativi. Il controllo esercitato sui singoli atti deve riguardare non solo la legittimità, ma anche l'economicità dell'operazione nel suo complesso: tuttavia, i principi di matrice contabile non integrano propriamente la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto lo stesso risulta concentrato alla sola regolarità amministrativa e non anche contabile delle determinazioni, dei contratti e degli atti sottoposti a controllo. In base al comma 3 dell’articolo 147-bis, i risultati emersi dall’attività del controllo devono essere trasmessi periodicamente, a cura del Segretario comunale, a una serie di soggetti qualificati: agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ai Revisori dei conti, al Consiglio comunale e ai i vari responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità, anomalie e criticità, con cui il Segretario propone ipotesi di soluzione. Il processo del controllo successivo potrebbe trarre vantaggio da una propria digital transformation, poiché ad oggi lo stesso si esplica attraverso un doppio binario cartaceo-digitale: si potrebbe, quindi, ipotizzare lo sviluppo di una piattaforma informatica ad hoc. I benefici che potrebbe apportare la digitalizzazione a tale processo sono molteplici: si potrebbe addivenire ad una dematerializzazione e progressiva digitalizzazione della procedura di controllo e inoltre le informazioni, afferenti tutte al medesimo Ente, riuscirebbero a integrarsi meglio, ottimizzando i dati già acquisiti, evitando duplicazioni nelle richieste documentali e consentendo una svolta green.
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Con sentenza n. 1274 del 03 luglio 2020, il TAR Milano ha chiarito che non costituisce attività di servizio pubblico l’individuazione, con avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica, se il Comune non ha espresso l’intento politico di soddisfare il bisogno, proprio dei suoi amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino mediante l’uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel; ciò in quanto manca il momento fondamentale dell’ “assunzione”, espressione di una scelta politica, che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del pubblico servizio.
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Il presente contributo esamina il decreto n. 1135 dell’8 giugno 2020, con cui il T.A.R. Campania, sez. V, ha accolto, in via cautelare, la richiesta di sospendere l’efficacia delle ordinanze del Sindaco di Napoli n. 248 del 29.05.2020 e n. 249 del 04.06.2020, le quali hanno determinato, da una parte, una disciplina derogatoria in riferimento agli orari degli esercizi di somministrazione, già sottoposti a regolamentazione regionale, e dall’altra un ampliamento in tema di concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, che trovano invece disciplina nel vigente regolamento comunale “Dehors”.
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L’articolo propone nuove forme partecipative e di finanziamento delle opere pubbliche che assicurino il coinvolgimento della popolazione interessata grazie alle soluzioni rese possibili dalla blockchain, onde realizzare un’amministrazione innovativa e sostenibile motore di nuove opportunità finanziarie. Il contributo parte dalla considerazione che il finanziamento delle iniziative pubbliche interessa da vicino amministrazioni e cittadini, sia nella loro veste di fruitori delle stesse, sia quali contribuenti. La città è così intesa quale laboratorio di innovazione, ove soluzioni virtuose possono essere sperimentate ed implementate mantenendo un collegamento stretto e vicino alla popolazione. A tal fine vengono proposte soluzioni concrete per un finanziamento delle infrastrutture pubbliche innovativo, tracciabile e sostenibile, poiché attivato con i nuovi strumenti sviluppati su blockchain.
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