Diritti e Libertà fondamentali

L’articolo analizza, in chiave critica, la disciplina in materia di sanzioni amministrative introdotta, a partire dal D.L. n. 19/2020, con l’intento di sanzionare le condotte potenzialmente idonee a incrementare la diffusione del Covid-19.

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L’utilizzo di algoritmi e di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito dell’azione amministrativa ha messo a dura prova le garanzie del giusto procedimento amministrativo. In assenza di una disciplina legislativa in materia a livello nazionale, i giudici amministrativi hanno elaborato i c.d. principi di legalità algoritmica, mutuandoli perlopiù dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), allo scopo di tutelare le situazioni giuridiche dei cittadini coinvolti nel procedimento amministrativo. Nello specifico, le pronunce impongono alle pubbliche amministrazioni il rispetto dei principi di conoscibilità dell’algoritmo, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica. Dopo una breve ricognizione del contenuto di questi principi, il presente contributo mira ad analizzare il rapporto tra essi e l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, al fine di verificare se siano stati intesi dalla giurisprudenza come delle regole procedurali rinforzate, idonee dunque ad evitare la dequotazione dei vizi di procedura degli atti amministrativi vincolati ai sensi del citato articolo 21-octies. E, in particolare, se tale rafforzamento procedurale possa attuarsi in ottica compensativa di un eventuale deficit di legalità sostanziale, dovuto all’esercizio di poteri amministrativi impliciti in relazione all’utilizzo degli algoritmi, oppure se debba discendere da un diverso percorso ermeneutico.

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In che misura, e in che modo, il controllo giurisdizionale è influenzato dal suo specifico contesto costituzionale? I recenti sviluppi nel controllo giurisdizionale sull’esercizio dei poteri amministrativi in Australia possono essere di un certo interesse per esplorare questo terreno. Questo paper discute dell’impatto della legge fondamentale australiana, la Costituzione, sull’applicazione giudiziaria di un concetto centrale per il sindacato giurisdizionale: l’invalidità. Sostiene che il pieno impatto della separazione del potere giudiziario nella Costituzione australiana sulla riflessione sullo status delle decisioni “invalide” deve ancora essere rivelato; e indica alcuni settori potenziali in cui possono essere necessari adeguamenti dottrinali per riflettere e integrare il ruolo dell’invalidità “costituzionalizzato”.

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I sistemi giudiziari stanno vivendo una stagione di forte pressione istituzionale e sociale per migliorare, da un lato, la propria efficacia ed efficienza; dall’altro, il livello di trasparenza e accountability. Ciò è ancor più evidente con riferimento al contesto italiano, in cui il dibattito sul sistema giudiziario è sempre stato molto acceso e i tentativi di riforma numerosi. Tra l’altro, una nuova riforma del sistema giudiziario è considerata la conditio sine qua non per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il presente articolo si propone di esplorare la diffusione della rendicontazione socio-ambientale e di sostenibilità tra gli uffici giudiziari italiani, con particolare riguardo ai fattori facilitanti ed ostacolanti tali pratiche. A tal fine, è stata condotta, nell’ambito di una ricerca internazionale, una survey che ha coinvolto 430 Uffici appartenenti al sistema giudiziario ordinario italiano. L’indagine, basata su 57 risposte valide, evidenzia una diffusione ancora molto limitata della rendicontazione di sostenibilità, nonostante vi sia una buona conoscenza della sua funzione e quindi una certa consapevolezza della sua potenziale utilità. Risultati interessanti sono stati evidenziati anche in riferimento ai fattori ostacolanti o facilitanti. Da ultimo, l’articolo fornisce alcune implicazioni per i responsabili politici e per gli Uffici intenzionati a intraprendere questo percorso.

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Boris Johnson è giunto al potere come primo ministro del Regno Unito con una maggioranza inattaccabile di ottanta membri del parlamento (MPs), dopo le elezioni generali del dicembre 2019. L'uomo che doveva “get Brexit done” sembrava in completo controllo del suo partito, della Camera dei Comuni, del suo Paese. Uno dei primi ministri più controversi della nostra storia, Johnson, è stato lanciato da un caso mediatico all'altro. Il suo governo ha messo in luce le debolezze della contemporanea costituzione britannica e come tali debolezze possano essere “esposte” da un politico determinato a non essere vincolato dai vincoli convenzionali sul suo ufficio. Il paper traccia, dunque, il percorso verso la caduta di Johnson e le sue dimissioni, e suggerisce quali aree della Governance del primo ministro debbano essere attenzionate dal nuovo primo ministro del Regno Unito.

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Con legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 è stato attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell’interesse delle future generazioni); è stato, inoltre previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Per la prima volta, quindi, la tutela degli animali viene menzionata nel testo costituzionale, peraltro nell’ambito della parte dedicata ai ‘principi fondamentali’; il testo presenta alcuni evidenti limiti, ciononostante, questa riforma è un indubbio passo in avanti con riguardo alla tutela giuridica degli animali, in linea con le esperienze di altri Paesi dell’Unione europea (e non solo), nonché con il diritto eurounitario.

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Il presente contributo si propone di delineare il profilo dell’istituto della bonifica ambientale in caso di fallimento o liquidazione giudiziale dell’imprenditore alla luce della normativa e giurisprudenza più recenti. Dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia, la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 3/2021 ha affermato che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, che il curatore fallimentare acquisirebbe al momento della dichiarazione di fallimento o a seguito della liquidazione giudiziale, radicherebbero la “legitimatio ad causam” della stessa curatela. In tal senso, alla luce della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1, è stata conferita dignità costituzionale all’ambiente, innovando ulteriormente l’istituto qui in commento, soprattutto alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge Fallimentare.

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Per mettere in questione le relazioni fra e-democracy, tecnica, tecnologia e politica occorre prima definire con precisione i contorni semantici dei termini. Definiti i termini, emerge che la democrazia elettronica solo in parte trascina con sé il nucleo essenziale della nozione di democrazia. Dato che la tecnica è l’ambiente entro il quale si dispiega la e-democracy, ciò cui essa tende non è più lo scopo principale, ossia lo scopo escludente altri scopi: il suo vero scopo è appropriarsi della tecnica, senza la quale essa neppure è pensabile. In analogo modo per le politiche, che sono poi insiemi di scopi particolari cui tende l’azione organizzata di gruppi di individui e di interessi. Anche i loro portatori nulla possono di efficace se non appropriarsi della tecnica. Ma quest’ultima vuole solo il proprio autopetenziamento e nulla di più. Queste sono le insanabili contraddizioni che appaiono a un’indagine condotta con un linguaggio attentamente sorvegliato. Tecnica, politica e e-democracy sono termini in contrasto inconciliabile fra loro. I pericoli della e-democracy sono evidenti: attuazione di forme di manipolazione degli individui; creazione di stratificazioni fra utenti del web; esclusione degli utenti “non capaci”; illusione della diffusione di maggiori tassi di democrazia attraverso vere e proprie inversioni delle categorie della qualità e della quantità dell’apporto delle persone.

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Il presente contributo si propone di delineare il profilo dell’istituto del soccorso istruttorio nella normativa e giurisprudenza più recenti. Partendo dagli elementi che connotano l’istituto in generale, l’analisi si occuperà in particolare di analizzare gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla sua applicazione nel contesto dell’azione amministrativa digitalizzata. La proposta avanzata dagli Autori è che l’istituto possa diventare da una parte mezzo essenziale per il superamento dei problemi tecnologici e di digital divide tra cittadino e amministrazione, dall’altra strumento di attuazione dei principi di semplificazione contribuendo a ridurre gli oneri a carico dei privati che partecipano al procedimento amministrativo.

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Il contributo evidenzia due diversi approcci nella risposta all’emergenza pandemica. L’A. si concentra sulla “Legge Pandemia” adottata dal Belgio per garantire un quadro legale organico all’interno del quale collocare le azioni amministrative di contrasto alla pandemia. Successivamente, invece, analizza la creazione di una nuova autorità amministrativa nell’ambito dell’Unione europea.

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