danno da ritardo

Non è tutelabile in via risarcitoria il danno da ritardo nell’ipotesi in cui l’interessato abbia fondato la propria pretesa su una norma dichiarata incostituzionale in un momento successivo allo spirare dei termini di conclusione del procedimento in quanto il vantaggio che ci si duole di non aver ottenuto sarebbe stato comunque un vantaggio contra Costitutionem

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