Micaela Lottini

Professore Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Roma Tre

La Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria in una recente sentenza ribadisce la natura non vincolante del parere reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sul calendario venatorio predisposto dalla Regione in attuazione delle previsioni della legge n. 157 del 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La sentenza fornisce l’occasione per una riflessione sullo stato della tutela giuridica degli animali selvatici a livello nazionale ed eurounitario anche alla luce della riforma costituzionale e di recenti interventi normativi.

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SOLVIT è un servizio on-line gratuito che opera in tutti i paesi dell'UE (e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che ha ufficialmente iniziato la sua attività nel luglio 2002. Nasce come rete di centri SOLVIT nazionali, collegati tramite una rete multilingue basata su Internet, con il compito di far collaborare i centri nazionali per raggiungere l’obiettivo di aiutare le imprese e i cittadini a superare le questioni transfrontaliere. Nel corso del tempo, e non senza possibili criticità in termini sia pratici che giuridici, si è evoluto in uno strumento di supporto del mercato unico multi-sfaccettato e che serve anche allo scopo di identificare e cercare di superare i casi di non corretta applicazione delle norme UE da parte delle autorità nazionali e locali.

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Con legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 è stato attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell’interesse delle future generazioni); è stato, inoltre previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Per la prima volta, quindi, la tutela degli animali viene menzionata nel testo costituzionale, peraltro nell’ambito della parte dedicata ai ‘principi fondamentali’; il testo presenta alcuni evidenti limiti, ciononostante, questa riforma è un indubbio passo in avanti con riguardo alla tutela giuridica degli animali, in linea con le esperienze di altri Paesi dell’Unione europea (e non solo), nonché con il diritto eurounitario.

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Con il Regolamento (UE) 2021/953 è stato previsto il quadro di riferimento volto al rilascio di un certificato europeo digitale per facilitare gli spostamenti tra Stati membri, garantendo delle condizioni minime di sicurezza sanitaria data la corrente situazione pandemica. Il nuovo meccanismo, testimonia (tra le altre cose) un processo in atto da alcuni anni, in relazione al quale la cooperazione amministrativa, strumento di governance del mercato unico e volano dell’integrazione europea, non può che fondarsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie, le quali da mezzi di semplificazione ed efficientamento, ne costituiscono ora elemento essenziale.

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Nella recente sentenza del giugno 2020 nella causa C-378/19 (Prezident Slovenskej republiky), la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sul tema della ‘indipendenza’ delle Autorità di regolamentazione. In particolare, deve fornire risposta alla domanda se possa considerarsi ‘indipendente un’Autorità di nomina (e revoca) governativa ovvero un’Autorità ai cui procedimenti di fissazione dei prezzi partecipino rappresentanti dei Ministeri nazionali. Quindi, conseguentemente, la Corte deve valutare se possa considerarsi legittima la normativa slovacca di attuazione della Direttiva 2009/72/CE relativa al mercato interno dell’energia, con particolare riguardo all’art. 35 della stessa Direttiva, che disciplina appunto la designazione e la garanzia dell’indipendenza dell’Autorità di regolamentazione. La Corte conclude che, in attuazione del principio di autonomia istituzionale, secondo cui, inter alia, agli Stati membri possono definire i loro assetti organizzativi, la normativa nazionale in questione, non può essere considerata di per sé illegittima, purché vengano rispettati tutti i requisiti di garanzia previsti dalla Direttiva al fine di assicurare l’indipendenza dell’Autorità. In altre parole, la nomina (e revoca) governativa e la partecipazione ministeriale al procedimento di fissazione dei prezzi non inficiano ex se il requisito dell’indipendenza. Ad ogni modo, i criteri con cui questa nomina e revoca vengono effettuate devono essere tali da non compromettere l’obiettivo di integrazione dello specifico mercato, garantendo appunto l’indipendenza in concreto del regolatore. Questa sentenza, pur essendo di fatto in linea con la giurisprudenza precedente (anche se la Corte non si pronuncia sulla legittimità della scelta nazionale, ma rimanda la valutazione al giudice del rinvio), che lascia agli Stati membri ampi margini di scelta relativi alle modalità di organizzazione e di attribuzione dei poteri delle Autorità indipendenti, salvo il rispetto di requisiti minimi di garanzia volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi della normativa considerata, ci fornisce l’occasione per soffermarci sul tema dell’autonomia istituzionale nell’ambito dello specifico settore delle Autorità indipendenti e per svolgere alcune riflessioni conclusive.

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