Leonardo Scuto

Dottorando di Ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo (curriculum Diritto amministrativo) nell'Università degli Studi di Milano

In tema di danno ambientale, il principio di derivazione europea “chi inquina paga” non giustifica nessun obbligo in capo al proprietario non responsabile dell’evento inquinante di adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza; i criteri di imputazione della responsabilità non possono prescindere dall’accertamento del nesso causale tra l’attività posta in essere dal soggetto e l’evento inquinante.

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Questo articolo si propone di indagare i tratti distintivi del fenomeno della rigenerazione urbana come espressione del principio di sviluppo sostenibile, alla luce del modello di amministrazione digitale, ovvero una nuova struttura volta a favorire la digitalizzazione dei processi decisionali e una trasformazione delle funzioni amministrative, utilizzando le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Questi elementi dovrebbero essere i principi su cui deve basare il nuovo modello di sviluppo urbano. L'influenza delle TIC sulle valutazioni ambientali è fondamentale per comprendere appieno il la portata delle sfide affrontate dal legislatore italiano in tema di rigenerazione urbana. Lo scopo di questo lavoro è, quindi, quello di proporre un metodo per realizzare la migliore interazione possibile tra le forme tradizionali e innovative di rigenerazione urbana, cercando di identificare, nello specifico, come gli enti locali possano trarre vantaggio dalle nuove tecnologie sia in un'ottica procedurale che ambientale. Si sottolinea come le soluzioni tecnologiche innovative oggi trovino la loro massima espressione nello sviluppo di un nuovo modello urbano – le energie rinnovabili – che è uno dei mezzi individuati per perseguire gli obiettivi fissati dall'SDG n. 11 delle Nazioni Unite .

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Con sentenza del 12 febbraio 2022 n. 248/2022, il Tar Puglia ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni fondamentali aspetti legati all’impatto che un impianto agrivoltaico di nuova generazione ha sul territorio, considerandolo meno gravoso rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico. Inoltre, il Giudice di prime cure ha riconosciuto l’inidoneità del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia con riferimento a queste nuove configurazioni impiantistiche, statuendo, in definitiva, la compatibilità dell’agrivoltaico con le esigenze agricole e pastorali del territorio.

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