Alessia Monica

Ricercatore (RTDA) di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Milano.

Nei procedimenti compositi europei gli Open Data possono servire molti interessi pubblici in modo nuovo, portando a un processo decisionale più rapido e accurato volto a consentire un’azione amministrativa davvero “effettiva”. La governance dei dati pubblici interoperabili a livello transfrontaliero, tra cui rientrano gli Open Data, è una delle sfide aperte in un mondo digitale ove le amministrazioni quali piattaforme competono tra loro, mentre l’intelligenza artificiale e la c.d. space economy aprono nuove frontiere per il diritto pubblico.

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Alla luce del giudicato della CGUE (Comune di Ginosa C-348/22), il giudice amministrativo pugliese rileva che le pronunce del Consiglio di Stato Ad. Plen. 17 e 18/2020 risultano contraddette dal giudice europeo quanto alla valutazione della risorsa naturale (sia quanto alla competenza, sia quanto al merito). Dacché, il termine fissato dal governo Draghi al 31 dicembre 2023 (L. 118/2022) quale scadenza prevista per le concessioni demaniali marittime in essere cessa di efficacia per effetto già della L. 14/2023, in quanto norma successiva e di pari grado rispetto alla precedente.

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Con la sentenza n. 11664/2022 in commento, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego del Comune di Gaeta rispetto ad una istanza di una nuova concessione demaniale. Seppure in considerazione dell’efficacia del quadro giuridico europeo che impone la «procedura selettiva» basata su imparzialità e trasparenza, i giudici hanno evidenziato come sia sufficiente che la concessione sia affidata nel rispetto dei principi generali propri di un «confronto comparativo», già garantito dall’art. 37 del codice della navigazione. La procedura di gara sarebbe, invece, utilizzabile dal 2024, stante il termine indicato dall’Adunanza Plenaria al legislatore nelle sentenze nn.17 e 18 del 2021 per la riforma strutturale del settore balneare.

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L’analisi ha origine dalle “sentenze gemelle” nn. 17 e 18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato destinate ad incidere sul futuro delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. A partire dalla conferma dell’illegittimità dell’istituto della proroga automatica, poiché in contrasto sia con l’art. 49 TFUE che con l’art. 12 della Direttiva servizi, si intende soffermarsi, in particolare, sulla questione dell’interesse transfrontaliero. Quest’ultimo è, infatti, definito dai giudici amministrativi quale necessariamente esistente e non da determinare sulla base del contesto. Il che impone una riflessione sull’attività futura delle pubbliche amministrazioni chiamate a predisporre le procedure di aggiudicazione delle concessioni in scadenza sulla base delle prossime indicazioni del legislatore. Le stesse pronunce si fanno creatrici del diritto: non solo esse spostano a fine 2023 gli effetti del giudicato, ma non rinunciano ad offrire al legislatore dei criteri chiari e ben precisati per il riordino della materia.

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La pronuncia C-761/18 P si origina dall’appello contro l’ordinanza del Tribunale T-421/17 proposto da parte della professoressa Päivi Leino-Sanberg. La ricorrente aveva, infatti, presentato ricorso contro il diniego di accesso da parte del Parlamento europeo relativo al contenuto dei “triloghi” già oggetto, a loro volta, della nota causa De Capitani T-540/15. La sentenza in commento permette, dunque, di operare riflessioni generali sull’interesse ad agire in materia di accesso, nonché le conseguenze giuridiche della pubblicazione in rete di documenti da parte di “terzi”. Di conseguenza, porta ad interrogarsi sul rapporto tra «trasparenza amministrativa» e «diritto di accesso ad Internet» ai tempi dell’amministrazione digitale.

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La protezione offerta al marchio nell’Unione europea si prefigge di riconoscere alle imprese la possibilità di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi, superando le barriere nazionali che invece permangono in molti campi riguardanti la tutela della proprietà intellettuale. Nel prendere decisioni sui marchi europei, EUIPO (e allo stesso modo le sue commissioni di ricorso) è talvolta chiamato a valutare la sussistenza della “malafede”, “ordine pubblico” e “buon costume”. La recente dichiarazione di nullità assoluta del marchio del “Flower Thrower” di Banksy pone perciò in evidenza come il diritto del marchio sia stato concepito per tutelare anche i diritti fondamentali e i diritti propri della concorrenza, nonché i diritti del “terzo”. La loro tutela risulta perciò strettamente collegata all’interpretazione logica di “concetti indeterminati” nel contesto di riferimento.

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Il destino delle spiagge, nell’approssimarsi della piena stagione estiva, può essere un argomento di interesse che ripropone interrogativi insoluti dal punto di vista del rapporto, spesso pieno di contraddizioni, tra diritto amministrativo nazionale e principi dell’ordinamento europeo. Vi è dunque la necessità di dettare disposizioni chiare e precise per permettere lo svolgimento della stagione estiva in tutta sicurezza, sia per gli operatori sia per i turisti, ricordando anche la necessità di superare l’inerzia del legislatore per quanto riguarda il riordino della materia relativamente all’assegnazione dei titoli concessori in scadenza, sulla base dei principi di evidenza pubblica stabiliti dai Trattati europei e dalla Direttiva servizi (123/2006/CE) nel cui campo di applicazione rientrano le concessioni demaniali marittime (lacuali e fluviali). L’emergenza potrebbe dunque rappresentare il momento propizio per adottare misure che tengano conto delle situazioni specifiche al fine di tutelare anche il legittimo affidamento dei titolari delle concessioni, sempre nel rispetto di quanto già affermato dai giudici europei a seguito del un rinvio pregiudiziale in cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e sig. Melis. Altresì, sulla base delle disposizioni suggerite dai comitati di tecnici per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio da Covid19 che interessano direttamente anche il settore balneare, si possono operare delle riflessioni sull’ “amministrazione dell'emergenza”. Le decisioni necessarie a fronteggiare la crisi debbono sicuramente essere ispirate dal principio di precauzione, ma debbono anche rispettare il principio di proporzionalità di modo da limitare ricadute inadeguate su altri interessi, tra cui le ripercussioni sulla tenuta del mercato unico europeo (dei servizi).

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