Trasparenza e open access

Partendo dalla domanda relativa a chi pubblica le riviste scientifiche, oggi, e facendo una breve analisi di come è cambiato, negli ultimi due decenni, il panorama delle riviste scientifiche, il contributo giunge alla conclusione che sarebbe necessario investire – direttamente o indirettamente – per sostenere quelle iniziative editoriali di riviste open access diamonds che sono portate avanti da componenti della comunità accademica al servizio di atenei pubblici.

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Il contributo sottolinea come i contratti pubblici siano una variabile determinante per il futuro dell’amministrazione ma al tempo stesso rappresentino un grande sfida, per la complessità della materia e la difficoltà nel disciplinarla in modo semplice ma al tempo stesso efficace. Il testo si sofferma sui molti interessi che l’amministrazione deve considerare nell’affidamento degli appalti e su come il nuovo codice abbia cercato di coniugare una disciplina più snella con il perseguimento degli obiettivi di legalità e trasparenza. La difficoltà di semplificare è testimoniata dall’esperienza dell’ordinamento inglese, che sta adottando una riforma della disciplina dei contratti pubblici che presenta molti aspetti comuni alla normativa europea e continentale.

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Nel 2025 il segreto d'ufficio austriaco, sancito dall'articolo 20, comma 3, della Costituzione federale (B-VG) e quindi di rango costituzionale, celebrerà il suo centenario. Dal 1987, affiancato dall'obbligo di informazione di cui all'articolo 20, comma 4, B-VG, garantisce la tutela delle informazioni acquisite dalla Pubblica amministrazione nella comunicazione con i cittadini. Nell'ottica di un'amministrazione trasparente, dall’inizio del millennio sono stati compiuti diversi tentativi per sostituire il segreto d'ufficio con la libertà d'informazione, al fine di realizzare uno “Stato trasparente”. Tuttavia, nonostante l'elevato grado di digitalizzazione dell'amministrazione austriaca, la strada per raggiungere questo obiettivo è ancora lunga.

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Nell’attuale situazione emergenziale il legislatore nazionale tenta di gestire l’invarianza dell’equilibrio contrattuale nei rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione attraverso la codificazione di regole analitiche di meccanica applicazione. Il caos normativo che si è venuto in questo modo a realizzare (in una continua – non sempre coerente – riformulazione delle regole) rende preferibile la gestione dell’emergenza attraverso concetti giuridici indeterminati (la buona fede, anzitutto), che meglio assolvono alla funzione omeostatica dell’ordinamento.

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Il presente contributo mostra come l’introduzione di strumenti elettronici e banche dati a disposizione delle stazioni appaltanti, qual è Brescia Infrastrutture S.r.l., come il portale e-procurement “Tutto Gare”, abbia portato ad una sostanziale semplificazione delle procedure di affidamento, consentendo l’aggiudicazione di gare anche nel periodo di lockdown causato dalla pandemia da COVID-19. Il percorso che porta alla digitalizzazione degli appalti pubblici non può tuttavia ancora dirsi concluso. L’auspicio è che presto tutte le informazioni riguardanti gli operatori economici e le procedure di gara possano essere reperite su database uniformi e centralizzati (come il c.d. Fascicolo dell’Operatore Economico ex art. 81, c. 4, d.lgs. n. 50/2016), a beneficio tanto delle stazioni appaltanti nella scelta dell’aggiudicatario, quanto degli stessi operatori economici.

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Il contributo ha ad oggetto l’impatto dell’evoluzione tecnologica sulla gestione e sulla erogazione dei servizi pubblici. Il focus dell’analisi riguarda specificamente la mobilità urbana, evidenziando come le nuove tecnologie introducono un nuovo concetto di mobilità, la cui compatibilità deve essere verificata alla luce dei principi dei servizi pubblici.

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La pronuncia C-761/18 P si origina dall’appello contro l’ordinanza del Tribunale T-421/17 proposto da parte della professoressa Päivi Leino-Sanberg. La ricorrente aveva, infatti, presentato ricorso contro il diniego di accesso da parte del Parlamento europeo relativo al contenuto dei “triloghi” già oggetto, a loro volta, della nota causa De Capitani T-540/15. La sentenza in commento permette, dunque, di operare riflessioni generali sull’interesse ad agire in materia di accesso, nonché le conseguenze giuridiche della pubblicazione in rete di documenti da parte di “terzi”. Di conseguenza, porta ad interrogarsi sul rapporto tra «trasparenza amministrativa» e «diritto di accesso ad Internet» ai tempi dell’amministrazione digitale.

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Con la sentenza n. 6787 del 3 novembre 2020 il Consiglio di Stato riconosce ed analizza la legittimazione ad agire dell’Autorità nazionale anticorruzione, in seguito alla modifica normativa dell’art. 211 del Codice dei contratti pubblici (con d.lgs. n.56/2017) che ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter alla predetta disposizione.

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Il contributo delinea le caratteristiche della comunicazione della Banca centrale europea (BCE) dalla sua fondazione ad oggi, con un’attenzione specifica alle attività poste in essere durante la presidenza di Mario Draghi. A partire da alcuni cenni storici sulla comunicazione delle banche centrali, ne vengono esaminate le ragioni, i gradi e i possibili problemi. Vengono poi delineati i soggetti che si fanno carico della comunicazione, “chi comunica”, e i contenuti che vengono veicolati, “cosa si comunica”, nonché gli effetti della comunicazione e il suo rapporto con i temi della trasparenza e dell’accountability. Per quanto concerne specificamente la Banca centrale europea, viene altresì offerto un approfondimento su quanto contenuto in tema di comunicazione nei Rapporti annuali dal 1998 al 2019. Infine, alla luce di quanto ricostruito circa la comunicazione delle banche centrali e in particolare della BCE guidata da Mario Draghi, vengono delineate alcune deduzioni circa la comunicazione del Governo Draghi.

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Dall’anno 2009 ad oggi gli enti locali – e, più in generale, le pubbliche amministrazioni italiane – hanno visto progressivamente accrescere gli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti la pubblicazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di documenti amministrativi ed informazioni relativi alla propria organizzazione ed attività. Lo scritto, prendendo le mosse da una sanzione del Garante della Privacy – avente ad oggetto l’illecito trattamento, on line, di dati personali – esamina e pone in correlazione la quantità di questi obblighi di pubblicazione e trasparenza, ed il loro esatto adempimento in termini di rispetto della vigente disciplina normativa in materia di privacy, con la formazione ICT del personale deputato ad assolvere i medesimi obblighi. La percentuale e le caratteristiche del personale che ha ricevuto una adeguata formazione ICT – in specie con riferimento alla età media dei dipendenti in questione – costituisce un evidente indicatore previsionale della loro capacità di assolvere a questi obblighi di pubblicazione e trasparenza, senza che ciò avvenga in violazione del diritto alla privacy dei soggetti interessati dai documenti e dalle informazioni pubblicate on line.

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