opposizione

Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non impugnato può essere rimesso in discussione attraverso l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., opportunamente interpretato al fine di consentire la rimessione in termini del debitore che non sia stato avvertito delle possibilità di contestare le clausole abusive del contratto concluso con il consumatore.

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