Legittimazione ad agire

Nell’ordinamento italiano – Stato costituzionale uscito dai feroci totalitarismi del XX secolo – l’accesso al giudice è filtrato da un controllo di meritevolezza che si fonda su concetti indeterminati, cioè sulla base di variabili e personali tavole di valori. È quindi possibile – necessario forse – utilizzare il paradigma della legittimazione ad agire slargandone il più possibile i confini. Occorre allentare, se non proprio recidere, il vincolo – sinora stretto e soffocante – tra vicinanza del soggetto al luogo fisico dove la decisione amministrativa impatta, e azionabilità della pretesa. V’è un obiettivo minimo, di recente inquadrato anche dalla Plenaria del Consiglio di Stato: leggere la vicinitas in termini di contiguità non più solo materiale, ma anche assiologica. E poi uno più ambizioso: de-soggettivare la pretesa, sino a configurare diritti trans-soggettivi, cioè “senza padrone”.

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