Azione amministrativa

L’utilizzo di algoritmi e di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito dell’azione amministrativa ha messo a dura prova le garanzie del giusto procedimento amministrativo. In assenza di una disciplina legislativa in materia a livello nazionale, i giudici amministrativi hanno elaborato i c.d. principi di legalità algoritmica, mutuandoli perlopiù dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), allo scopo di tutelare le situazioni giuridiche dei cittadini coinvolti nel procedimento amministrativo. Nello specifico, le pronunce impongono alle pubbliche amministrazioni il rispetto dei principi di conoscibilità dell’algoritmo, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica. Dopo una breve ricognizione del contenuto di questi principi, il presente contributo mira ad analizzare il rapporto tra essi e l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, al fine di verificare se siano stati intesi dalla giurisprudenza come delle regole procedurali rinforzate, idonee dunque ad evitare la dequotazione dei vizi di procedura degli atti amministrativi vincolati ai sensi del citato articolo 21-octies. E, in particolare, se tale rafforzamento procedurale possa attuarsi in ottica compensativa di un eventuale deficit di legalità sostanziale, dovuto all’esercizio di poteri amministrativi impliciti in relazione all’utilizzo degli algoritmi, oppure se debba discendere da un diverso percorso ermeneutico.

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In che misura, e in che modo, il controllo giurisdizionale è influenzato dal suo specifico contesto costituzionale? I recenti sviluppi nel controllo giurisdizionale sull’esercizio dei poteri amministrativi in Australia possono essere di un certo interesse per esplorare questo terreno. Questo paper discute dell’impatto della legge fondamentale australiana, la Costituzione, sull’applicazione giudiziaria di un concetto centrale per il sindacato giurisdizionale: l’invalidità. Sostiene che il pieno impatto della separazione del potere giudiziario nella Costituzione australiana sulla riflessione sullo status delle decisioni “invalide” deve ancora essere rivelato; e indica alcuni settori potenziali in cui possono essere necessari adeguamenti dottrinali per riflettere e integrare il ruolo dell’invalidità “costituzionalizzato”.

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Il Codice Civile Italiano si è caratterizzato, sino dal testo originario del 1865, ed anche nel testo normativo emanato nel 1942, e tuttora vigente, per una durata e resistenza nel tempo: lo scritto analizza in primo luogo le ragioni che stanno a fondamento di questa permanenza temporale. Alla stessa maniera, e sempre lungo il corso del tempo, si sono evidenziati forti legami tra le norme contenute nel Codice Civile, e la loro applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni: anche questi legami sono trattati nello scritto, sia con riguardo a specifici ambiti di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, sia in merito ai principi generali, di matrice civilistica, che trovano odierna applicazione all’interno della attività amministrativa.

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