La cooperazione energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili: un esempio concreto di solidarietà verso la transizione energetica

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<i>Strumenti e sedi di raccordo nella governance multilivello</i> (2025)

La cooperazione energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili: un esempio concreto di solidarietà verso la transizione energetica

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Il presente contributo si propone di analizzare il fenomeno delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), intese quale modello innovativo di cooperazione energetica, basato sulla partecipazione attiva dei cittadini, sulla condivisione dell’energia e sulla sostenibilità ambientale. A partire dal quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l’analisi si concentrerà sull’efficacia delle CER quale strumento di contrasto alla povertà energetica, approfondendone le caratteristiche essenziali. In seguito, verranno esaminati i benefici e le principali criticità emerse nell’applicazione concreta di tale modello rispetto al contrasto della povertà energetica. Sebbene le CER possano costituire uno dei pilastri fondamentali per una “transizione energetica giusta”, appare evidente la necessità di una loro implementazione effettiva e omogenea sull’intero territorio nazionale.


Energy Cooperation and Renewable Energy Communities: a concrete example of solidarity towards the energy transition
This paper aims to analyze the phenomenon of Renewable Energy Communities (REC), intended as an innovative model of energy cooperation based on active citizen participation, energy sharing, and environmental sustainability. Starting from the relevant European and national regulatory framework, the analysis will focus on the effectiveness of RECs as a tool to fight energy poverty, exploring their essential characteristics. Subsequently, the benefits and main critical issues that have arisen in the practical application of this model in the fight against energy poverty will be examined. Although RECs can be one of the fundamental pillars of a ‘just energy transition’, there is a clear need for their effective and uniform implementation throughout the country.
Sommario: 1. Premessa.- 2. Il concetto di “cooperazione energetica”. Un quadro d’insieme.- 3. Le Comunità Energetiche Rinnovabili: definizione e finalità. Una breve sintesi.- 4. Il concetto di “solidarietà energetica” e l’impatto territoriale delle CER nel novero della povertà energetica.- 5. Brevi riflessioni conclusive.

1. Premessa

In un’epoca segnata dall’urgenza climatica[1], dalla crisi energetica e dalla necessità di trasformare radicalmente il nostro sistema di approvvigionamento energetico[2], sono emersi nuovi modelli partecipativi e sostenibili tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabili (per brevità, le “CER”[3]), le cui radici sono rinvenibili nel ben più ampio concetto di “cooperazione energetica”, su cui si tornerà diffusamente nel corso di questa riflessione.

In definitiva – volgendo per un solo istante l’attenzione rispetto a quanto verrà sostenuto infra – risulta di primaria importanza osservare come questo modello si sia affermato proprio quale strumento innovativo (e concreto) al fine di promuovere una transizione energetica “intelligente, sostenibile e inclusiva”[4].

Si tratta – nei fatti – di un modello organizzativo, di per sé innovativo, paragonabile alle forme di “gestione comune”[5], che fonda la propria ragion d’essere proprio in un bene essenziale per l’intera Comunità, ovverosia l’energia.

Questo archetipo consente infatti una risposta dal “basso”, capace di coniugare obiettivi ambientali con benefici economici e sociali, rafforzando al tempo stesso il senso di Comunità e la resilienza territoriale.

In tal senso, le CER – nel tentativo di sistematizzare e sintetizzare una materia di per sé complessa – si sostanziano, nei fatti, in iniziative sia cd. bottom-up[6], ovverosia provenienti dalla società, sia rispetto ad innovative forme di collaborazione tra pubblico e privato, capaci di dar vita a meccanismi virtuosi di “amministrazione condivisa”, in cui i soggetti interessati si spendono congiuntamente per lo sviluppo sostenibile della propria Comunità[7].

2. Il concetto di “cooperazione energetica”. Un quadro d’insieme

Sicché, nel contesto così come delineato poc’anzi, risulta necessario, seppur brevemente, indagare il fenomeno della “cooperazione energetica”, intesa – per quanto qui d’interesse – come la collaborazione tra cittadini, imprese, Enti locali e Istituzioni per una gestione condivisa e consapevole dell’energia[8].

In tal senso, all’interno di una Comunità Energetica, i soggetti coinvolti sono chiamati a collaborare, anzitutto, nella produzione di energia rinnovabile a livello locale per il tramite, a titolo esemplificativo, di impianti fotovoltaici; in seconda battuta, l’energia verrà condivisa tra i membri della CER medesima[9] al fine, non ultimo, di gestire congiuntamente le risorse in modo efficace ed efficiente[10].

L’obiettivo essenziale è rinvenibile nell’ambizione di ridurre i costi energetici, aumentare la sostenibilità ambientale e l’indipendenza energetica locale[11].

Pertanto, questa innovativa forma di cooperazione trova le proprie radici nei principi di partecipazione democratica[12], con l’intento ultimo di fornire benefici collettivi.

La cooperazione energetica – nel solco delle CER – si manifesta, infatti, attraverso, inter alia, (i) reti locali di produzione e consumo di energia rinnovabile, e (ii) azioni di efficienza energetica condivise[13].

Risulta dunque interessante, a detta di chi scrive, osservare come questa (nuova) logica sia stata in grado di modificare il tradizionale modello centralizzato tipico del contesto energetico[14], sostituendolo – in parte, naturalmente – con un paradigma distribuito e cooperativo, in cui gli utenti, ovverosia i cittadini, diventano anche produttori (si tratta infatti della nota figura del cd. prosumer) e protagonisti della transizione energetica[15].

Negli ultimi anni, infatti, la letteratura in argomento[16] ha sottolineato come si sia assistito ad un riconoscimento sempre più crescente del ruolo attivo dei consumatori/clienti finali d’energia: nel caso che qui ci occupa – ovverosia di energia prodotta da fonti rinnovabili – i cd. prosumer possono infatti produrre, consumare, immagazzinare e/o vendere l’energia, partecipando, in prima persona, ai mercati dell’energia, anche in forma associata[17], come nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

3. Le Comunità Energetiche Rinnovabili: definizione e finalità. Una breve sintesi

In siffatta prospettiva, di per sé evidentemente innovativa, le CER acquisiscono un ruolo fondamentale, in quanto possono essere costituite da gruppi di cittadini, Enti pubblici e imprese locali[18] che si associano per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, principalmente – lo si noti bene – tramite impianti fotovoltaici.

Il modello oggetto d’analisi consta di un’organizzazione che nasce – e si sviluppa – proprio dalla cooperazione tra cittadini, imprese, ed Enti pubblici, ed è capace, infine, di giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica, grazie ad un innovativo sistema di produzione e consumo di energia rinnovabile.

In tal senso, la ratio sottesa al complesso quadro regolatorio è anzitutto da rinvenirsi nella Direttiva RED II[19], recepita in Italia dal D. Lgs. 199/2021, le cui disposizioni hanno chiarito che l’obiettivo principale della CER «è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari»[20].

Innanzitutto, come in parte già anticipato, i benefici ambientali sono insiti nell’utilizzo delle FER, grazie all’incentivazione, così facendo, della diffusione di energia verde al posto delle fonti fossili, diminuendo le emissioni di gas a effetto serra.

Con riguardo, invece, ai profili economici, oltreché quelli di carattere generale rappresentati supra, grazie ai meccanismi di incentivazione, la CER, ad esempio, è in grado di produrre un reddito energetico da redistribuire ai propri membri, ottenendo un risparmio economico sotto forma di riduzione dei costi dell’energia.

Infine, da un punto di vista sociale, lo strumento oggetto d’analisi favorisce la coesione delle Comunità locali, promuovendo modelli di inclusione capaci di contrastare la povertà energetica, oltre ad aumentare la consapevolezza dei consumatori circa l’importanza dell’utilizzo delle risorse disponibili.

A ben vedere, i benefici derivanti dall’implementazione delle CER sono di tutta evidenza, sia con riferimento ai vantaggi ambientali, economici nonché sociali.

Vi è però un caso – che si vuole qui riportare – in cui questi ultimi risultano ancora più evidenti e, precisamente, ove la CER comporti delle ricadute vere e proprie sul territorio, grazie ad iniziative (realmente) orientate ad apportare benefici alla Comunità.

Proprio a tale logica sembra essersi ispirato anche lo stesso Legislatore eurounitario, dal momento che erano già diffuse in Europa – prima di ogni intervento normativo sul punto – modelli di CER sottoforma di cooperative a carattere prettamente solidale.

Oltre alla produzione collettiva e al relativo consumo condiviso di energia, vi erano infatti numerosi progetti di welfare locale, il cui punto cardine era rappresentato proprio dai programmi di rigenerazione urbana.

In siffatto contesto, meritevole di menzione risulta essere il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414[21], che ha introdotto misure di incentivazione e sostegno economico fondamentali per lo sviluppo del modello oggetto d’analisi.

Ciò posto, come anticipato, l’obiettivo delle CER non risulta essere certo il profitto, bensì il vantaggio ambientale, economico e sociale per i membri e il territorio.

Questo archetipo permette infatti (i) la condivisione dell’energia in un’ottica di autoconsumo collettivo[22], (ii) la riduzione della povertà energetica, (iii) la valorizzazione delle risorse locali e del patrimonio edilizio pubblico e privato[23], e, infine, (iv) la partecipazione attiva dei cittadini alla governance energetica[24].

4. Il concetto di “solidarietà energetica” e l’impatto territoriale delle CER nel novero della povertà energetica

Ad avviso di chi scrive, infatti, proprio il modello costituito dalle CER è in grado di rappresentare un esempio tangibile di solidarietà energetica, in cui il soggetto che ha la possibilità di produrre energia la mette a disposizione anche di chi non ne ha i mezzi, come le famiglie in difficoltà. Questo principio è reso possibile grazie al regime incentivante previsto dal GSE, che va a premiare proprio la condivisione energetica in prossimità geografica.

Le Comunità Energetiche, infatti, sono in grado di sostenere proprio quegli archetipi costituenti la base del ben più ampio concetto di “cooperazione energetica”, il quale può essere inteso, tra gli altri, alla stregua di nuove forme di “cittadinanza attiva”[25].

In tal senso, proseguendo questa riflessione, nonché strettamente correlato con quanto sostenuto in precedenza, particolare menzione merita il fenomeno della povertà energetica[26], utile – per quanto qui d’interesse – a cogliere le esternalità positive che le CER potrebbero avere nel novero delle politiche energetiche.

Innanzitutto, occorre rilevare come il contrasto alla povertà energetica sia proprio uno degli obbiettivi oggetto d’attenzione, in primis, dall’ONU, grazie alla risoluzione adottata dall’Assemblea Generale in data 25 settembre 2015, in cui compariva, tra gli obiettivi posti per uno sviluppo sostenibile dall’Agenda 2030, quello di «assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni».

Ed è proprio nelle recenti Direttive in materia di efficientamento energetico che – ad avviso di chi scrive – è possibile rinvenire una definizione efficace di povertà energetica, da intendersi come «l’impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute»[27].

Tale importante obiettivo è stato poi fatto proprio altresì dal Legislatore europeo attraverso svariati atti normativi e di soft-law e, successivamente, da quello nazionale[28].

In siffatto contesto, le CER rappresentano indubbiamente il principale strumento in grado di fronteggiare la povertà energetica: proprio questo modello parrebbe rappresentare una (rectius la) possibile risposta al problema oggetto d’analisi[29].

Invero, in tale prospettiva, soprattutto le famiglie in condizioni di povertà energetica – si tratta dei “clienti finali”, analizzati in precedenza – possono partecipare a una CER, beneficiando dell’energia autoprodotta a costi minori rispetto a quella acquistata sul mercato.

Questo modello, in definitiva, è in grado di migliorare l’efficienza energetica a livello locale, responsabilizzando e coinvolgendo i consumatori, e permettendo anche ai gruppi di “clienti civili”, residenti in zone rurali e remote, di partecipare ad interventi connessi all’efficientamento energetico[30].

In tal senso, le Comunità Energetiche sono in grado di contribuire a contrastare il fenomeno della povertà energetica, agevolando progetti di efficientamento energetico, permettendo altresì di diminuire i consumi di energia e di beneficiare di forti riduzioni, come anticipato, delle tariffe di fornitura dell’energia elettrica medesima[31].

In discontinuità rispetto a quanto sostenuto brevemente supra circa i benefici delle CER nel contrasto della povertà energetica, occorre passare in rassegna – ad onor del vero – alcuni orientamenti[32] che, seppur minoritari, hanno messo in luce caratteristiche discordanti rispetto a quanto evidenziato poc’anzi.

A ben vedere, la diffusa convinzione che identifica nella Comunità Energetica «lo strumento privilegiato per affrontare la povertà energetica costituisce un esempio di come il dibattito pubblico determini e, al contempo, influenzi la narrativa dominante e, conseguentemente, le scelte politiche. Tale convinzione rischia di fomentare un avvitamento delle eventuali e possibili politiche per contrastare la povertà energetica mediante scelte e strategie diverse dalle CER (considerata come “la soluzione definitiva”)»[33].

Sicché, viene messo in luce come l’introito economico delle CER non possa essere tale da soddisfare gli obiettivi delle politiche in tema di povertà energetica.

Questo modello, infatti, secondo tale orientamento, non sembrerebbe agire sugli aspetti strutturali che fanno ricadere le famiglie in condizioni di povertà energetica, tra cui, a titolo d’esempio, il costo delle bollette, il livello di reddito, la dotazione impiantistica delle abitazioni, et similia.

In tal senso, l’approccio esclusivamente economico delle CER – quest’ultimo molto diffuso, a dire la verità, nella letteratura in argomento – inteso come panacea per ridurre la povertà energetica non parrebbe presentare, in realtà, particolari vantaggi.

Invero, sarebbe necessario tenere a mente anche un altro fondamentale aspetto, sicuramente più squisitamente tecnico, sotteso alle CER, ovverosia che questo modello, a ben vedere, «non consente di ridurre gli usi elettrici o le bollette elettriche, bensì raccoglie gli incentivi legati al consumo di prossimità di energia elettrica per poterli re-distribuire tra i soci della CER o secondo le politiche energetiche del Comune»[34].

Pertanto, bisognerebbe domandarsi la ragione per la quale si associ le CER alla povertà energetica.

La povertà energetica – sostiene l’orientamento in commento – «è una povertà legata alla famiglia ed alla comunità, ai legami sociali e territoriali, ed è un problema che può essere affrontato coinvolgendo la collettività nella sua componente materiale, edifici e infrastrutture, e sociale, persone e relazioni. Una CER è prima di tutto comunità, e le comunità si raccolgono attorno a valori comuni. La solidarietà verso le famiglie in condizioni di povertà energetica può essere uno di tali valori»[35].

L’orientamento dottrinale preso in rassegna, benché minoritario, come d’altronde si è specificato, offre tuttavia ulteriori spunti interpretativi che meritano di essere messi qui in risalto.

Uno degli aspetti più importanti in tema di CER è, per l’appunto, l’impatto sociale che quest’ultime dovrebbero avere sui membri della Comunità e, in particolare, sul progressivo allineamento tra il profilo di consumo elettrico rispetto al profilo di produzione dell’impianto rinnovabile che alimenta la CER medesima; si tratterebbe, dunque, di favorire non tanto il lato economico, quanto l’utilizzo di prassi più virtuose volte all’utilizzo di apparecchiature elettriche più performanti in tema di classe energetica, ad esempio.

Tale prospettiva, seppur sicuramente corretta, appare essere tuttavia troppo limitata.

Ai fini, infatti, della presente analisi, è necessario osservare la questione tramite una lente più ampia, ovvero muovendo dal dato “territoriale”.

In altre parole, le CER – intese alla stregua di un modello esclusivamente basato su produzione da fonti FER, autoconsumo e decentralizzazione della produzione – rischiano di non cogliere (e dunque scontare) la (vera) portata innovatrice insita in tale modello.

Pertanto – se è pur vero che la povertà energetica è un fenomeno radicato nel nucleo familiare e che, conseguentemente, andrebbe affrontato coinvolgendo la collettività nella sua interezza, ovverosia, oltre che nella componente materiale, anche con riguardo agli edifici e le infrastrutture – dovrebbero essere allora ripensate, in termini ampliativi, le politiche sottese allo sviluppo territoriale.

5. Brevi riflessioni conclusive

Tutto quanto sopra brevemente considerato, permette, anche in chiave critica, di giungere ad alcune riflessioni conclusive.

Anzitutto, le CER – stante il concetto di “cooperazione energetica” – rappresentano uno dei pilastri fondamentali per una transizione energetica “giusta, partecipata e solidale”[36].

Non si tratta, infatti, soltanto di produrre energia pulita, ma di costruire un nuovo modello di convivenza, più equo e resiliente, capace – in ultima battuta – di assicurare un futuro energetico condiviso dove la sostenibilità ambientale si intreccia con la giustizia sociale e la cittadinanza attiva.

Ciò a significare che cittadini, Istituzioni e stakeholder collaborano per raggiungere un unico fine, ovverosia quello della transizione energetica mediante l’autoconsumo.

In seconda battuta, quanto descritto in precedenza dovrebbe (rectius deve) trovare un corrispettivo nella realtà dei fatti; realtà – quest’ultima – che, ad oggi, ad avviso di chi scrive, parrebbe essere distante dal consentire uno sviluppo concreto ed effettivo del modello oggetto d’analisi.

Questo per vari ordini di ragioni, che meritano in questa sede una breve riflessione.

Anzitutto, occorre muovere da un dato.

L’Osservatorio Italiano Povertà Energetica (OIPE) ha stimato 2 milioni di famiglie – ovverosia il 7,7% del totale – che versano in condizione di povertà energetica, la cui localizzazione si sostanzia prevalentemente nel meridione[37].

Di recente poi, il GSE ha messo in evidenza la distribuzione regionale degli impianti in esercizio a fine 2023, sottolineando come quest’ultimi siano distribuiti e sviluppati prevalentemente nel nord Italia.

In tal senso, si tenga a mente che il fotovoltaico è la principale fonte FER alla base del funzionamento di una Comunità Energetica.

In particolare, nelle Regioni del nord risultano installati il 56% degli impianti in esercizio in Italia, contro il 27% degli impianti presenti invece nel sud Italia[38].

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Figura – Rapporto Statistico solare fotovoltaico, GSE (2023)

 

Inoltre, è altresì necessario considerare che – come è facile intuire – la potenza nominale degli impianti solari – a contrario – è maggiore al sud Italia, data l’enorme discrasia rispetto al nord in termini di radiazione solare[39].

Sul punto, SolarGIS – società specializzata nello sviluppo di impianti FER – ha elaborato una infografica[40] aggiornata dell’irraggiamento globale orizzontale per l’Italia, evidenziando le differenze di radiazione solare tra le varie regioni:

  • Nord Italia: valori tra 1.200 e 1.400 kWh/m²/anno;
  • Centro Italia: tra 1.400 e 1.600 kWh/m²/anno; e
  • Sud Italia e Isole: oltre 1.600 kWh/m²/anno, con punte superiori a 1.800 kWh/m²/anno in Sicilia e Sardegna.

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Figura 2 – Photovoltaic Power Potential – Italy – Solargis

 

Alla luce di quanto appena messo in evidenza, sorge spontaneo porsi un interrogativo ben preciso: il modello costituito dalle Comunità Energetiche risulta davvero sostenibile quale strumento per arginare la povertà energetica?

Sul punto, preliminarmente, dev’essere altresì tenuto in considerazione un dato ulteriore, di per sé non certo rassicurante, benché rappresentativo: le iniziative di CER risultano essere molto più diffuse nel nord Italia, come è stato evidenziato dall’analisi confluita nel recente geoportale elaborato dall’RSE[41].

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Figura – Geoportale Energia e Territorio, RSE, 2025

 

Pertanto, sostanzialmente, ci si ritrova dinnanzi ad una situazione del tutto peculiare in cui – seppur il fenomeno della povertà energetica sia di gran lunga diffusa nel meridione – le Comunità Energetiche risultano, invece, diffuse maggiormente nel nord Italia, considerando anche che – in realtà – proprio la tecnologia sulla quale questo modello si basa, ovverosia il fotovoltaico, avrebbe maggiore capacità di produzione, in termini di energia prodotta, al sud del nostro Paese.

Quanto sopra – inevitabilmente – pone la necessità di interrogarsi sui quesiti ulteriori, naturalmente in chiave critica, circa l’opportunità di dove localizzare questo modello e negli ostacoli incontrati nello sviluppo soprattutto in termini autorizzativi.

Da ultimo, è necessario tentare di comprendere quale sia stata la risposta del Legislatore sia in termini di sviluppo delle CER sia di azioni messe in campo per fronteggiare la povertà energetica.

In tal senso, risulta di cruciale importanza – in particolare – il cd. DL Bollette[42].

Da un’analisi preliminare, emerge come sia stata aumentata la pletora dei cd. “membri riconosciuti”, e dunque di coloro i quali possono partecipare ad una CER.

È stata infatti riconosciuta la qualifica di socio/membro anche ad altri soggetti rispetto a quelli già previsti come, ad esempio, le aziende territoriali per l’edilizia residenziale, et similia.

Inoltre, il suddetto Decreto ha altresì precisato come anche le piccole-medie imprese già abilitate a esercitare poteri di controllo all’interno delle CER possano ora essere partecipate da Enti territoriali.

Dall’analisi della ratio di queste disposizioni emerge, in chiave cooperativistica, il maggiore coinvolgimento degli Enti territoriali e dei privati in quella sinergia essenziale per lo sviluppo di una logica cd. bottom-up di cui si è dato conto supra.

Nello stesso senso, sono altresì previste disposizioni per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie più vulnerabili (e.g., come contributo straordinario destinato a famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro) pari, approssimativamente, a 1,6 miliardi di euro.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, risulta prematuro formulare valutazioni ulteriori sull’impatto che le nuove disposizioni potranno avere sull’implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e sulla lotta alla povertà energetica, sebbene si auspichino effetti positivi in entrambe le direzioni.

Resta tuttavia da chiedersi: queste misure rappresentano davvero una risposta efficace alla povertà energetica e, allo stesso tempo, uno strumento idoneo a garantire una corretta implementazione del modello costituito dalle Comunità Energetiche Rinnovabili?

  1. Questo contributo riproduce, con alcune integrazioni e l’aggiunta delle note, il testo della relazione presentata a Udine, in data 9 maggio 2025, in occasione del Convegno “Strumenti e sedi di raccordo nella governance multilivello”, celebrativo dei 5 anni di CERIDAP, Rivista dell’omonimo Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Milano.Inoltre, il presente contributo rientra tra i “deliverable” del Modulo Jean Monnet denominato “Public Administrations in the EU Energy Policies and Communities (101175226-PAEPeC)” attualmente in corso presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, di cui l’Autore è “team member”.  
  2. È quanto emerge a chiare lettere, inter alia, dall’analisi effettuata da Mario Draghi, in occasione della presentazione del “Rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi” del 26 settembre 2024 (consultabile qui) in cui viene efficacemente spiegato che «l’UE dovrà perseguire l’obiettivo della riduzione dei costi dell’energia per gli utenti finali, accelerando la decarbonizzazione nel settore energetico in modo efficiente mediante il ricorso a tutte le soluzioni disponibili (…)» (p. 13).Non solo. Il Rapporto individua come ulteriore obiettivo centrale «l’accelerazione della decarbonizzazione in modo efficiente dal punto di vista dei costi adottando un approccio tecnologicamente neutrale, che includa tutte le soluzioni disponibili, e in particolare le energie rinnovabili, il nucleare, l’idrogeno, la bioenergia e la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio della CO2. Tale approccio dovrebbe essere sostenuto da una massiccia mobilitazione di finanziamenti sia pubblici che privati sulla base delle proposte presentate nel capitolo sugli investimenti» (p. 14). In tal senso, risulta di primaria importanza «semplificare e snellire le autorizzazioni e i processi amministrativi per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, le infrastrutture di flessibilità e le reti, attraverso diverse possibili opzioni idonee a ridurre i ritardi nelle autorizzazioni per nuovi progetti energetici (…)» (p. 14).
  3. Per un inquadramento preliminare della materia in oggetto sia consentito rinviare a A. Monica, L. Scuto, Energy communities for smart cities: a challenge for EU administrative law in light of the Italian perspective, in CERIDAP, fasc. spec. 4, 2025 e L. Scuto, Comunità Energetiche e innovazione tecnologica: il ruolo della digitalizzazione, in CERIDAP, fasc. spec. 4, 2024, pp. 110 ss.
  4. È quanto affermato anzitempo dal legislatore eurounitario per il tramite della Strategia Europea 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, cfr. Comunicazione della Commissione europea del 3 maro 2010, COM(2010) 2020 def. avente ad oggetto “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
  5. In tal senso, a scanso di equivoci, si consideri che la normativa applicabile impedisce alle CER di perseguire, in via prioritaria, fini di lucro, ma esclusivamente finalità di interesse generale.
  6. Con questa terminologia ci si riferisce a «nuove forme di collaborazione della comunità e di tutti quei soggetti che, in un approccio bottom up, consentono lo sviluppo socio-economico e ambientale del territorio», come evidenziato da G. Delle Cave, Iperconnessioni urbane e sfide della (e nella) gestione dei dati: riflessioni sui “big data” e il contrasto al “digital divide”, in Riv. It. Dir. Pubb. Com., 2, 2023, pp. 213 ss. In argomento, tra gli altri, v. G. Delle Cave, Comunità intelligenti, enti locali, mobilità sostenibile: le Smart City al cospetto del potere pubblico, in Dir. Economia, 2, 2021, pp. 385 ss.Per quanto riguarda i risvolti strettamente connessi al concetto di “autoconsumo” si rinvia infra, nota §20 del presente contributo.
  7. Con riferimento alla dimensione territoriale, cfr., inter alia, C. Mari, Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica, in Federalismi.it, 29, 2022, pp. 111 ss.In argomento, v. R. Miccù, M. Bernardi, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell’efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, in Federalismi.it, 4, 2022, pp. 605 ss.; T. Favaro, Pubblico, privato e collettivo: la transizione ecologica tra società e comunità, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, 1, 2022, pp. 105 ss.; T. Favaro, Regolare la transizione energetica: Stato, mercato, innovazione, CEDAM, Padova, 2020.
  8. Sul concetto di “cooperazione energetica”, in dottrina, v. C. Favilli, Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. la questione della forma giuridica delle comunità energetiche, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2, 2023, pp. 385 ss., E. Cusa, La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di mercato, in Giurisprudenza Commerciale, 4, 2015, pp. 663 ss.L’A. chiarisce efficacemente alcuni concetti che meritano di essere rammentati: «per cooperazione intendo tutte le forme privatistiche di impresa che si caratterizzano per il perseguimento dello scopo mutualistico; tra dette forme spicca, per il grado di dettaglio della relativa disciplina giuridica, la società cooperativa; per settore energetico intendo l’ambito che ha per oggetto qualsiasi forma di energia, anche se una posizione di primo piano nel mio discorso avrà l’energia elettrica (specialmente in ragione della specifica disciplina finora concepita solo per la cooperazione elettrica); circa le fonti per produrre energia incentrerò il mio ragionamento su quelle rinnovabili, tra cui (almeno secondo le conoscenze scientifiche e le applicazioni tecnologiche attuali) quella più a portata del consumatore è oggi il sole, grazie ai pannelli fotovoltaici, seguita forse dal vento, grazie alle turbine eoliche; per scopo mutualistico intendo il fine perseguito attraverso necessari scambi negoziali (usualmente denominati mutualistici) tra l’organizzazione e i suoi membri, di modo che i secondi soddisfino mediante la prima innanzi tutto un proprio bisogno economico; nel caso della cooperazione energetica, detti scambi devono avere ad oggetto la cessione di energia o, almeno, la prestazione di servizi legati all’energia (tra cui i servizi energetici, così come definiti dall’art. 2, comma 2, lett. mm, d.lgs. n. 102/2014); per consumatore intendo non solo quello in senso stretto (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ma anche e più in generale, l’utente di energia che abbisogna di una particolare tutela nel mercato energetico; in proposito, almeno per l’energia elettrica, un’indicazione significativa è data da coloro i quali possono beneficiare del servizio di maggior tutela, cioè il “cliente finale domestico” e “le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro” (art. 1, comma 2, d.l. 18 giugno 2007, n. 73, conv. con l. 3 agosto 2007, n. 125)».
  9. Si tratta, a ben vedere dell’importante concetto di “autoconsumo”, a cui è necessario dedicare una breve riflessione al fine di comprendere la stretta connessione con le logiche cd. bottom-up.Con specifico riferimento, dunque, alla materia energetica – per quanto qui di interesse – si noti preliminarmente che «l’autoproduzione e consumo di energia rinnovabile occupa un ruolo centrale, per far transitare il sistema verso una economia a basse emissioni di carbonio. Accanto a questa idea di partenza, vi è però l’altrettanto fondamentale convincimento che un’azione dal basso (bottom up) possa stimolare il cambiamento, senza dover attendere le trasformazioni delle grandi compagnie, che occupano a tutt’oggi la scena nel mercato dell’energia. I due traguardi hanno una maggiore possibilità di successo se i cittadini vengono incoraggiati all’uso delle rinnovabili attraverso forme di aggregazione, che fanno aumentare esponenzialmente le proporzioni del loro utilizzo. Ecco allora come l’autoconsumo diventa (anche) un importante strumento, al di là della lotta contro i cambiamenti climatici, per stimolare il mercato, rendendolo più competitivo», come efficacemente illustrato da M. Meli, Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energysharing, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 3, 2020, pp. 630 ss. In argomento, tra gli altri, v. M. Meli, Le comunità energetiche – Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza Italiana, 12, 2023, pp. 2761 ss.Nello stesso senso, con riferimento ad una tematica molto specifica, ovverosia quella del project financing in ambito energetico, si osservi che il ricorso agli strumenti cd. bottom-up «consente di valorizzare nel nostro ordinamento il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (…), poiché il processo decisionale deriva non dall’iniziativa del decisore politico, ma si snoda in chiave bottom-up, essendo spesso i rappresentanti degli interessi locali, le associazioni industriali, le Camere di commercio a spingere l’ente locale nella consapevolezza che la realizzazione di nuove infrastrutture sul territorio ne potenzi lo sviluppo economico e la coesione sociale, inserendo i progetti in una complessiva politica di coerente sviluppo territoriale (anche con il ricorso all’accordo di programma previsto dall’art. 34 del Testo Unico degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, con cui si possono far emergere eventuali problematiche giuridiche legate all’infrastruttura e inserire la medesima nella programmazione pubblica)», così D. Siclari, Opere pubbliche e project financing: tra standardizzazione e tipizzazione contrattuale, in Contratto e Impresa, 2, 2020, pp. 591 ss.
  10. In tal senso, risultano fondamentali l’utilizzo di batterie d’accumulo e l’implementazione delle cd. reti intelligenti, ovverosia le cd. smart grid. Il riferimento è ai cd. Battery Energy Storage System (BESS). In argomento, v. A. Maltoni, Le procedure autorizzative e gli altri procedimenti per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico, in CERIDAP, fasc. spec. 3, 2024, pp. 87 ss. L’A. evidenzia efficacemente che «le fonti di produzione di energia rinnovabili come nel caso degli impianti fotovoltaici e degli impianti eolici non sono programmabili, a causa delle variazioni di disponibilità, non essendo gli eventi e le condizioni controllabili e prevedibili, e possono determinare problemi di stabilità della frequenza del sistema elettrico. In altri termini, i limiti che presentano tali fonti sono individuabili soprattutto: i) nella limitata contemporaneità tra la disponibilità e la domanda di energia e nella scarsa adattabilità dei generatori termici nel ridurre la produzione; ii) nel fatto che l’energia in eccesso prodotta da tali fonti non può essere sfruttata, dal momento che per evitare che vi sia un sovraccarico sulla rete si deve procedere alla riduzione della produzione o del consumo di energia. Attraverso lo stoccaggio dell’energia diviene possibile ovviare in parte a tali difficoltà, garantendo una maggiore flessibilità, controllando l’intermittenza e fornendo un’alimentazione ininterrotta alla rete. L’energia elettrica prelevata da una fonte di energia rinnovabile, dalla rete elettrica direttamente dalla centrale o da altre fonti può infatti essere accumulata mediante un processo che consente di convertirla in una forma stoccabile per usi futuri».Nello stesso senso, C. Haisheng, C. Thang Ngoc, Y. Wei, T. Chunqing, L. Yongliang, D. Yulong, Progress in electrical energy storage system: a critical review, in Progress in Natural Science, 2009, vol. 19, pp. 291 ss. e G. La Rosa, La procedura semplificata per impianti FER: dalle esigenze di semplificazione ai dubbi applicativi, in AmbienteDiritto.it, 3, 2023, pp. 1 ss.Con riferimento poi alle smart grid menzionate poc’anzi, quest’ultime permettono di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica proveniente da tutte le fonti di produzione e di soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati. Si tratta infatti – per semplificare – di reti comuni in grado di far interagire produttori e consumatori, di rendere noti i consumi dei vari utenti e di gestirne l’approvvigionamento e – aspetto fondamentale – sono caratterizzate dalla possibile bi-direzionalità del flusso di elettricità (cioè dalla rete ai produttori/consumatori; dai produttori/consumatori alla rete).Per una definizione del concetto, si veda quanto affermato dall’International Energy Agency, Technology Roadmap: Smart Grids, 2011, pp. 6 ss., secondo cui smart grid «means an electricity network that can integrate in a cost efficient manner the behaviour and actions of all users connected to it, including generators, consumers and those that both generate and consume, in order to ensure an economically efficient and sustainable power system with low losses and high levels of quality, security of supply and safety».

    Sul punto, cfr., H. Farhangi, The Path of the Smart Grid, in IEEE Power & Energy Magazine, 8/1, 2010, pp. 18-28; V.C. Gungor et al., Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards, in IEEE Transactions on industrial informatics, 7/4, 2011, pp. 529-539; X. Fang, S. Misra, G. Xue, D. Yang, Smart Grid – The New and Improved Power Grid: A Survey, in IEEE Communications Surveys & Tutorials, 14/4, pp. 944-980.

  11. Con riguardo ai profili economici, oltreché quelli di carattere generale rappresentati, seppur brevemente, supra, grazie ai meccanismi di incentivazione, la CER è in grado di produrre un reddito energetico da redistribuire ai propri membri, ottenendo un risparmio economico sotto forma di riduzione dei costi dell’energia. Da un punto di vista sociale, poi, questo strumento favorisce la coesione delle comunità locali, promuovendo modelli di inclusione capaci di contrastare – come si dirà nel prosieguo – la povertà energetica, oltre ad aumentare la consapevolezza dei consumatori circa l’importanza dell’utilizzo delle risorse disponibili. A ben vedere, infatti, i benefici derivanti dall’implementazione delle CER sono di tutta evidenza, sia con riferimento ai vantaggi ambientali, economici nonché sociali.Sul punto, v. P. Ranci (a cura di), Economia dell’Energia, Il Mulino, Milano, 2025, ed in particolare il contributo di P. Ranci, La strategia energetica del Paese, pp. 237-248.
  12. Ci si riferisce al requisito dell’autonomia, il quale permette di affermare la correlata necessità che una CER presenti una struttura democratica: ciò è di tutta evidenza ove si prenda in rassegna, inter alia, il Considerando n. 71 della RED II (ovverosia la Direttiva UE/2018/2001), ai sensi del quale «le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti».
  13. Sul punto, il Considerando n. 43 della Direttiva UE/2019/944 spiega efficacemente che «grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l’efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura».
  14. Fondato, a ben vedere, prevalentemente sulle fonti fossili. Sul punto, tra gli altri, v. L De Santoli, Sviluppo di sistemi intelligenti per la de-carbonizzazione dell’energia, in Energia, ambiente ed innovazione, 1, 2017, pp. 46 ss.; L. Cereda, Da “Comunità energetiche rinnovabili” a “Comunità intraprendenti”, in Vita, 2022.
  15. Il prosumer energetico è colui il quale possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale consuma – per il proprio fabbisogno – solo una quota parte della stessa; la rimanente può essere immessa in rete, scambiata con altri utenti o altresì accumulata in sistemi di accumulo e, successivamente, restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. In linea con le strategie energetiche dell’UE, uno dei più importanti strumenti che garantisce la partecipazione attiva dei cittadini, nella duplice veste di utenti passivi e attivi nei termini delineati poc’anzi, è rappresentato proprio dalle CER. In argomento, con particolare riferimento alla nozione di “consumatore energetico”, v. L. Ruggeri, La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo, in S. Monticelli, L. Ruggeri (a cura di), La via italiana alle comunità energetiche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022; V. Caforio, Il consumatore energetico, in S. Monticelli, L. Ruggeri (a cura di), La via italiana alle comunità energetiche, op. cit., 83 ss.; C. Acosta, M. Ortega, T. Bunsen, et. al., Facilitating energy transition through energy commons: an application of socio-ecological systems framework for integrated community energy systems, in Sustainability, 2018, pp. 366 ss.; L. Rossi Carleo, Il diritto dei consumi in Italia, in L. Rossi Carleo (a cura di), Diritto dei consumi, Giappichelli, Torino, 2015.
  16. Sul punto, ex multis, risultano di particolare interesse gli studi condotti da K. J. Cseres, The Active Energy Consumer in EU Law, in European Journal of Risk Regulation, 2, 2018, pp. 227 ss. In argomento, v. I. Faiella, Un economista direbbe che l’energia elettrica è un bene di prima necessità, in Rienergia, 30 ottobre 2017.
  17. In tal senso, v. d.lgs. n. 210/2021 oltreché la Direttiva UE/2019/944 del 5 giugno 2019 “relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE”.
  18. Con riferimento alla relativa normativa applicabile e con particolare riguardo alle disposizioni introdotte dal cd. T.U. Rinnovabili, di cui al D. lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, v. G. Giustiniani, F. Gagliano, I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, Legis Giuridica, Roma, 2024.
  19. In particolare, v. art. 2, punto 16, della Direttiva UE/2018/2001.
  20. Così art. 31, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021.
  21. Sul punto, in data 25 giugno 2025 è stato pubblicato il DM del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 16 maggio 2025 recante “Modificazioni al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414” (consultabile qui). Il suddetto Decreto – molto atteso, a dir la verità, soprattutto dagli operatori del settore – ha introdotto importanti novità finalizzate a rendere la misura economica ancora più appetibile. In tal senso, le misure economiche di cui in oggetto si inseriscono nell’Investimento “1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR). A tal proposito, il Dicastero ha efficacemente evidenziato come «l’investimento, che nell’ambito del processo di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano è stato oggetto di modifiche e rimodulazione, mira a fornire sostegno alle comunità energetiche, in particolare in comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l’installazione di almeno 1.730 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili accoppiati a sistemi di stoccaggio dell’energia. Il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» (quanto riportato è consultabile qui). In letteratura, tra i tanti, v. D.U. Galetta, Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal PNRR e problemi ancora da affrontare, in Federalismi.it, 7, 2022 e G. Sciullo, La Governance del PNRR: profili organizzativi, in Riv. Giur. Urbanistica, 4, 2021.
  22. Sul punto, risulta interessante notare come l’articolo 21 della RED II sull’autoconsumo collettivo preveda che gli stessi autoconsumatori siano autorizzati a «produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari», oltre ad avere la facoltà di «installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo». Inoltre, è previsto che gli Stati membri si adoperino affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile «che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti».Considerazioni analoghe sono state previste per le CER, le quali, a norma dell’art. 22 della RED II, è ora riconosciuta la possibilità di «a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; c) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio».In dottrina, ex multis, v. M. Renna, Le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo di energia. Tutela della concorrenza e regolazione del mercato, Nuove Leggi Civ. Comm., 1, 2024 e E. Giarmanà, Autoconsumo collettivo e comunità energetiche. I primi interventi di regolazione, in AmbienteDiritto.it, 1, 2021.
  23. Per un’analisi di tale assioma v., inter alia, M. Roversi Monaco, Il comune, amministratore del patrimonio edilizio inutilizzato, in Riv. Giur. Edil., 5, 2016, E. Boscolo, Un catalogo di principi (operanti) per l’urbanistica contemporanea, in Riv. Giur. Edil., 2, 2024, pp. 85 ss., C. Giaimo, Chi governa il territorio?, in Urbanistica Informazioni, 5, 2021, pp. 311 ss.; C. Ratti, Urbanità. Un viaggio in quattordici città per scoprire l’urbanistica, Enauidi, Torino, 2022; F. Salvia, C. Bevilacqua, N. Gullo, Manuale di diritto urbanistico, CEDAM, Milano, 2021.
  24. In materia, v. soprattutto A. Saporito, Il governo dell’energia. Cooperazione e divergenze tra gli attori della regolazione, Giappichelli, Torino, 2025.
  25. Il riferimento, in questo caso, è alla crescente affermazione di una cd. “politica di cittadinanza attiva” che fonda la sua ragion d’essere in un’ampia responsabilizzazione dell’individuo, non più mero consumatore di servizi pubblici (o energetici), bensì cittadino attivo (come accade per il produttore di energia), protagonista dello sviluppo socio-economico della propria comunità. Sul punto, v. P. Crosta, A proposito di approccio strategico: la partecipazione come tecnica di pianificazione, o come politica di cittadinanza attiva?, in F.D. Moccia, D. De Leo (a cura di), I nuovi soggetti della pianificazione, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 239 ss.L’A. illustra come vi siano diverse accezioni di consenso, quali ad esempio: «(i) un consenso opportunità nell’ambito del quale l’attore che intende aderire ad una proposta dell’amministrazione decide di partecipare attivamente in quanto intravede potenziali forme di vantaggio personali o di categoria derivanti dai risultati, (ii) un consenso caratterizzato da una condivisione di interessi e di valori; (iii) un consenso di natura interattiva che si forma nel corso dell’azione strategica, attraverso una ridefinizione di opinioni, interessi e valori da parte di quegli attori che interagiscono nel processo di pianificazione».In argomento, v. L. Mazzara Il Piano strategico nell’Ente Locale, IPSOA, Milano, 2009, E. Cusa, Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in ODC, 1, 2020, pp. 71 ss.
  26. Risulta utile preliminarmente osservare come il Considerando 67 della RED II specificava che «La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l’efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari». In argomento, tra gli altri, v. A. Grignani, Le comunità di energia rinnovabile: utile risorsa per il contrasto alla povertà energetica, in Ambiente e sviluppo, 2, 2022, pp. 113 ss.
  27. Si tratta della definizione di povertà energetica fornita dalla Direttiva (UE) 2023/1791. In al senso, le Direttive in materia di efficientamento energetico hanno fornito una definizione efficace, a detta di chi scrive, del concetto oggetto d’analisi. Per “povertà energetica” si deve far riferimento «all’impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un’erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l’inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l’energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni» (cfr. art. 2, Direttiva (UE) 2023/1791).
  28. In tal senso, la Direttiva UE/2019/944 ha fornito poi una definizione normativa del concetto di “vulnerabilità energetica”, prevedendo, inter alia, che «gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili (…) con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica».Successivamente, i concetti di “vulnerabilità” del cliente (energetico) e, più in generale, di “povertà energetica” sono stati introdotti per il tramite del d.lgs. n. 210/2021, il quale ha specificato le condizioni al sussistere delle quali un “cliente civile” debba considerarsi “vulnerabile”, ed in particolare: «a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di età superiore ai 75 anni».Tale elenco – lo si noti bene – non risulta essere tassativo né tantomeno esaustivo delle condizioni di vulnerabilità riscontrabili nella realtà; tuttavia, può essere considerato un valido supporto per individuare le situazioni meritevoli di attenzione e in cui vale la pena intervenire.
  29. Con riferimento a tale statuizione, v. in particolare G. De Maio, Povertà energetica e comunità energetiche. Criticità e prospettive per una transizione giusta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, A. Grignani, Le comunità di energia rinnovabile: utile risorsa per il contrasto alla povertà energetica, in Ambiente e Sviluppo, 2, 2022, pp. 113 ss.; F. Hanke, R. Guyet, M. Feenstra, Do renewable energy communities deliver energy justice?Exploring insights from 71 European cases, in Energy Research & Social Science, 80, 2021, pp. 1022 ss.; S. Becker, C. Kunze, M. Vancea, Community energy and social entrepreneurship: Addressing purpose, organisation and embeddedness of renewable energy projects, in Journal of Cleaner Production, 147, 2017, pp. 25 ss.; S. Bouzarovski, H. Thomson, M. Cornelis, Confronting Energy Poverty in Europe: A Research and Policy Agenda, in Energies, 14, 2021, pp. 858 ss.
  30. Ciò viene sostenuto altresì dal Legislatore eurounitario.Tra i tanti esempi in tal senso, oltre alle politiche energetiche diffusamente analizzate nei Capitoli precedenti, si veda il Considerando n. 117 della Direttiva UE/2023/1791 secondo cui «è opportuno riconoscere e sostenere attivamente il contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l’obiettivo climatico. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l’efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare, nonché di edifici pubblici, in cooperazione con le autorità locali. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all’efficienza energetica, che possono combinare le azioni con investimenti in energie rinnovabili. Le comunità energetiche possono altresì svolgere un ruolo importante nell’educazione e in una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle misure concepite per ottenere risparmi energetici. Le comunità energetiche, se adeguatamente sostenute dagli Stati membri, possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura»
  31. Per una compiuta analisi del fenomeno, sia consentito rinviare a L. Scuto, The development of a new model of urban regeneration in light of the digitalisation of public administration, in CERIDAP, 3, 2022, pp. 67-105.
  32. Si veda in particolare il Rapporto Annuale sulla Povertà Energetica – 2023 redatto dall’OIPE.
  33. Così K. Fabbri, A. Rossi, Comunità e povertà energetica: un contributo critico contro la narrativa dominante, in OIPE (a cura di), Rapporto Annuale sulla Povertà Energetica, 2023.
  34. Così K. Fabbri, A. Rossi, op. cit.
  35. Così K. Fabbri, A. Rossi, op. cit.
  36. In tal senso, v. supra nota §3 del presente contributo.
  37. Questi i dati emersi dalla lettura del Rapporto annuale Istat 2024 (consultabile qui), il quale ha messo altresì in luce come «la lotta alla povertà energetica è un aspetto chiave delle più recenti strategie della Commissione europea. In Italia, il tema viene affrontato nella Strategia energetica nazionale del 2017 e nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) del 2019, dove la povertà energetica viene definita come “la difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici oppure come la condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a quanto socialmente accettabile”. La povertà energetica rappresenta, comunque, un fenomeno complesso da misurare e, a seconda delle variabili e dei criteri di misurazione adottati, gli indicatori più rilevanti possono variare17. Una stima accurata della povertà energetica è possibile attraverso la costruzione di misure cosiddette Low Income-High Cost (LIHC), che evidenziano situazioni in cui la spesa (o il reddito) familiare, al netto della spesa energetica, è inferiore a una determinata soglia di povertà e, nello stesso tempo, la spesa per il consumo di energia è superiore a una certa soglia. Un indicatore di questo tipo è prodotto dall’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE) utilizzando dati di fonte Istat18. Come abbiamo visto, nel 2022 la dinamica dei prezzi dei beni energetici è stata segnata da forti aumenti, con effetti rilevanti sulle spese delle famiglie. Dai dati dell’Indagine sulle spese, la spesa energetica annuale delle abitazioni delle famiglie italiane è aumentata del 32 per cento rispetto al 2021. La famiglia media ha speso 1.915 euro per l’energia utilizzata nella propria abitazione per illuminare, riscaldare, raffrescare e cucinare, circa 500 euro in più rispetto al 2021. I dati Eurostat registrano, rispetto al 2021, una crescita del 50 per cento nel costo medio unitario dell’elettricità e del 34,7 per cento per quello del gas naturale, il principale vettore energetico usato dalle famiglie per la cottura dei cibi, la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento delle abitazioni. Tali forti dinamiche di prezzo scontano, peraltro, gli ingenti interventi – generali e mirati – sui prezzi finali di elettricità e gas definiti dal Governo, pari a 16,8 miliardi di euro».
  38. Il riferimento, insieme ai relativi dati, ricade sul Rapporto Statistico solare fotovoltaico elaborato dal GSE in data 10 maggio 2024 (consultabile qui).
  39. In tal senso, il suddetto Rapporto spiega elficamente che «In continuità con gli anni precedenti, nel 2023 la regione con la maggiore produzione fotovoltaica risulta la Puglia, con 4.193 GWh (13,7% dei 30.711 GWh prodotti complessivamente a livello nazionale). Seguono la Lombardia con 3.511 GWh e l’Emilia-Romagna con 2.964 GWh, con un contributo pari rispettivamente all’11,4% e al 9,7% della produzione complessiva del Paese. Nel 2023 le variazioni delle produzioni rispetto all’anno precedente riflettono l’andamento sia delle condizioni climatiche osservate durante l’anno che dal raggiungimento del pieno esercizio degli impianti di installati nel 2022 e dell’esercizio parziale degli impianti entrati in funzione nel 2023. Tra le regioni con le variazioni positive più alte figurano Liguria e Lombardia (rispettivamente +18,9% e +17,7%); in Molise e Puglia, invece, si rilevano variazioni della produzione molto contenute. Nel 2023 la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.193 GWh, pari al 13,7% del totale nazionale); seguono Lombardia con l’11,4%, Emilia-Romagna con il 9,7% e Veneto con il 9,4%. La provincia di Lecce, con 1.028 GWh, registra la quota più elevata di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3,3% del totale nazionale) nel 2023; tra le altre province emergono Foggia, Brindisi e Bari al Sud; Viterbo e Roma al Centro; Cuneo e Brescia al Nord».
  40. Scaricabile e consultabile gratuitamente qui.
  41. È stato recentemente elaborato, e messo a disposizione, il “Geoportale Energia e Territorio” elaborato dall’RSE (consultabile qui). Sul punto, viene specificato che «con l’adozione della direttiva RED II (Renewable Energy Directive 2018/2001) attraverso il Decreto Legislativo 199/2021, sono state introdotte nel contesto italiano le Comunità di Energia Rinnovabile (CER). Queste comunità consentono ai consumatori di energia elettrica di unirsi e costituire un’entità autonoma in grado di produrre localmente energia da fonti rinnovabili e di condividerla tra i membri della comunità. In seguito, a inizio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica volto a promuovere lo sviluppo delle CER. Le CER rappresentano così una grande opportunità, sia a livello nazionale che regionale, per lo sviluppo di impianti di piccola taglia alimentati da fonti rinnovabili che possano favorire una gestione sostenibile e condivisa dell’energia rinnovabile, apportando vantaggi sociali, ambientali ed economici ai partecipanti e promuovendo l’accettazione e l’uso delle energie rinnovabili da parte di cittadini, enti pubblici e privati. Nell’ambito della Ricerca di Sistema (RdS), tramite il Progetto 2.08 “Utente al centro della transizione energetica” – WP3 “Energy community, transizione energetica e tutela degli utenti vulnerabili e in Povertà Energetica”, è stato implementato il presente tool “Localizzazione delle iniziative di CER in Italia” che fornisce indicazioni qualitative in merito alla realizzazione di comunità energetiche sul territorio nazionale. Nato con l’obiettivo di identificare e localizzare le iniziative e i progetti di comunità di energia rinnovabile avviati sul territorio nazionale, questo WebGIS è stato pubblicato in una prima fase solo per il territorio del Piemonte, in virtù di una collaborazione tra RSE, Unioncamere Piemonte e Fondazione Piemonte Innova, con la supervisione di Regione Piemonte, e successivamente esteso a tutta Italia.I dati rappresentati all’interno della mappa interattiva possono essere visualizzati rispetto a tematizzazioni differenti basati su tre caratteristiche:livello di strutturazione: Fase 1 – Progettazione, Fase 2 – Attuazione in corso, Fase 3 – Costituzione avvenuta;modello organizzativo: Public Lead, Community Energy Builder, pluralista;

    tecnologia di generazione: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomassa/biogas, geotermia o combinazione di più fonti.

    A seconda del livello di zoom, la localizzazione delle CER avviene per mezzo di:

    punti: corrispondono al centroide della CER, inteso come punto paricentrico del comune o dell’insieme dei comuni interessati dalla CER;

    poligoni: corrispondono al perimetro della CER, inteso come confine del comune o dell’insieme dei comuni interessati dalla CER».

  42. Il riferimento è al DL 28 febbraio 2025, n. 19 convertito con la recente Legge 24 aprile 2025, n. 60.

 

Leonardo Scuto

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo (curriculum Diritto Amministrativo) nell'Università degli Studi di Milano e Avvocato nel foro di Milano