L’articolo presenta l’attuale organizzazione territoriale, la quale affonda le sue radici nella Rivoluzione del 1789. I concetti di décentralisation, che riguarda il trasferimento di competenze dallo Stato agli enti territoriali con organi eletti, e di déconcentration, che si riferisce al trasferimento delle funzioni esecutive dalle amministrazioni centrali alle amministrazioni locali, sono essenziali. I Comuni hanno una competenza generale per regolare gli affari locali, mentre i Dipartimenti e le Regioni hanno competenze specifiche definite dalla legge. La cooperazione intercomunale avviene principalmente attraverso gli enti pubblici di cooperazione intercomunale: comunità di Comuni, di agglomerazioni, comunità urbane e metropoli. I prefetti svolgono un ruolo cruciale nel coordinamento delle amministrazioni. Per quanto riguarda la sociologia della cooperazione amministrativa, la pratica del cumulo dei mandati, in base alla quale un eletto può ricoprire più cariche a diversi livelli, è comune in Francia. Gli ingegneri, in particolare quelli dei ponti e delle strade, svolgono anche un ruolo centrale.
Administrative cooperation in France, between one State, eighteen Regions, one hundred and one Departments and thirty-five thousand Municipalities
The article presents the current territorial organisation, which has its roots in the Revolution of 1789. The concepts of décentralisation, which concerns the transfer of powers from the state to local government, and déconcentration, which refers to the transfer of executive functions from central to local administrations of the state, are essential. Municipalities have general powers to regulate local affairs, while departments and regions have specific powers defined by law. Inter-municipal cooperation mainly takes place through public inter-municipal cooperation bodies: communities of municipalities, agglomerations, urban communities, and metropolises. Prefects play a crucial role in coordinating administrations. In terms of the sociology of administrative cooperation, the practice of multiple mandates, whereby an elected representative can hold several positions at distinct levels, is common in France. Engineers, particularly bridge and road engineers, also play a leading role.
1. L’organizzazione amministrativa in Francia: dati geografici e demografici
Per comprendere quali sono le sfide della cooperazione amministrativa multilivello in Francia, occorre anzitutto tener conto degli aspetti geografici e demografici fondamentali.
Sin dal 1918 – con il ritorno alla Francia dell’Alsazia e della Mosella (parte della Lorena) che erano state annesse dall’Impero tedesco nel 1871 – il territorio europeo della Repubblica Francese copre 551 000 km² (da paragonare con i 302 000 km² dell’Italia). Sono da aggiungere gli enti d’oltremare che coprono – sin dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso – un totale di circa 120 370 km2, di cui 89 300 km2. per le Antille e la Guyana francesi, 2 900 km2 nell’Oceano indiano (Mayotte e La Réunion), 22 800 nell’Oceano Pacifico (Nuova-Caledonia, Polinesia francese, Wallis e Futuna) nonché 242 km2 nel Nord-Atlantico (Saint-Pierre-et- Miquelon); non si tiene conto dei territori senza popolazione permanente (Terre australi e antartiche francesi).
Al primo gennaio 2024, la popolazione residente in Francia è stimata a un totale di quasi 69 milioni di abitanti (di cui 2,7 milioni oltremare), da paragonare con i 59 milioni dell’Italia.
Non tratteremo qui delle specificità del coordinamento amministrativo riguardo gli enti d’oltremare, si quali tuttavia si applicano i principi e sistemi generali che verranno qui descritti.
Occorre aggiungere che l’essenziale dell’organizzazione territoriale della Francia risale alla Rivoluzione del 1789. Il territorio del Regno di Francia era costituito da un mosaico di enti diversi, che conoscevano molti tipi distinti di organizzazione e poteri. Gli uomini dell’Ancien Régime erano pragmatici, riformavano solo con piccoli ritocchi e ritenevano naturale che ambiti di competenza separati e così diversi come quello religioso, militare, fiscale, universitario, giudiziario e commerciale avessero circoscrizioni territoriali e organizzazioni particolari e distinte, tenendo conto delle peculiarità della storia, della geografia e della popolazione. Ne conseguiva che alcune città erano capoluoghi giudiziari, altre religiosi, altre capoluoghi commerciali governati dai mercanti, altre ancora capoluoghi militari con un governatore e una guarnigione. Per di più c’era una specifica organizzazione delle amministrazioni reali, in materia anzitutto fiscale – responsabilità in prima battuta degli intendenti, rappresentanti del Re – nonché balivie siniscalcati. In materia militare vi erano governi generali responsabilità dei governatori, ad esempio: Linguadoca, Normandia, Guienna, ecc. A questi distretti relativamente razionali si aggiungevano quelli risalenti all’epoca feudale, ancora molto influenti nel Cinquecento, il cui ruolo diminuì in seguito: i diversi feudi in cui esercitavano il potere signori più o meno potenti. Ad esempio, nel Settecento, il ducato di Nevers era un grande feudo che non apparteneva ancora al re di Francia, ma ne esistevano molti altri di minore importanza.
Con la Rivoluzione del 1789, i Comuni (communes) sono stati organizzati sulla base del territorio delle parrocchie (paroisses) della Chiesa cattolica. Invece, con l’abolizione delle altre strutture territoriali, spesso chiamate province dal personale della Rivoluzione – anche se il termine “province” non era formalmente in uso nell’Ancien régime – il Dipartimento (département) è diventato la circoscrizione principale di diritto comune di livello superiore al commune. Furono poi stabiliti 83 Dipartimenti con un criterio geografico di massima: il capoluogo doveva essere raggiungibile a cavallo in non più di un giorno. Il nome dato ai nuovi Dipartimenti derivava dalla presenza di un fiume – ad esempio la Seine (Senna), il Rhin (Reno), il Rhône (Rodano) la Loire (Loira), la Garonne (Garonna) etc. –, o di una catena montuosa – Alpes, Pyrennées, Vosges etc. –, oppure di una costa marittima – Côte d’Or, Morbihan, etc. –, sovente con l’aggiunta di un qualificativo distintivo – Bas-Rhin e Haut-Rhin, Haute-Loire e Loire inférieure, etc.
Le riforme della Rivoluzione furono sistematizzate dalla legge del 17 febbraio 1800, la quale istituiva l’organizzazione amministrativa del territorio francese con quattro livelli: département, arrondissement, canton, commune, il cui elenco rimase immutato fino al 1926. Con legge del 2 marzo 1982 le Regioni, istituite sin dagli anni Sessanta quali circoscrizioni amministrative di intervento anzitutto economico dello Stato, divennero enti territoriali.
A seguito della revisione costituzionale, il 14 agosto 1830, della Carta del 1814 – conferita dopo la Ristorazione della Monarchia con il ritorno d’esilio di Lodovico XVI nel 1814/1815 – la Carta dispose che le istituzioni comunali e dipartimentali avrebbero dovuto essere elette. Ciò successe con legge del 21 marzo 1831 per i consigli municipali e legge del 22 giugno 1833 per i consiglieri “generali” (del Dipartimento). I sindaci (maires) sono sin d’allora eletti dal consiglio comunale. Il suffragio censitario fu sostituito dal suffragio universale[1] con legge del 10 agosto 1871 per i Dipartimenti, e con legge del 5 aprile 1884 per i Comuni. Con legge del 18 luglio 1837 i Comuni avevano ottenuto la personalità giuridica. I prefetti rimasero esecutivo del Dipartimento sin dal 1833, fino alla legge del 2 marzo 1982 (cd. Atto I della décentralisation). L’esecutivo regionale e dipartimentale viene sin d’allora eletto dal rispettivo consiglio.
L’autonomia degli enti territoriali era prevista dall’art. 87 della Costituzione del 1946 con la dicitura gli «enti territoriali si amministrano liberamente tramite consigli eletti a suffragio universale»[2], ripresa dall’art. 72 della Costituzione del 1958, con la dicitura gli «enti locali si amministrano liberamente tramite consigli eletti e alle condizioni previste dalla legge»[3]. Il testo è stato ulteriormente precisato con legge costituzionale del 28 marzo 2003 (cd. Atto II della décentralisation) che ha consacrato una serie di principi che erano già per parte attuati prima con leggi. «Tre importanti novità furono introdotte dalla riforma del 2003: l’introduzione esplicita nel dettato costituzionale della potestà regolamentare locale; la possibilità (seppur non troppo marcata) di attuare una sorta di differenziazione tra gli enti territoriali; la previsione costituzionale del principio di sussidiarietà rilevante in materia di ripartizione delle competenze amministrative locali» [4].
Al primo gennaio 2024[5] vi sono circa 35 000 Comuni, di cui 34 826 in Europa, alle quali si aggiunge la Città di Parigi (Ville de Paris) che risulta dalla fusione del Comune e del Dipartimento di Parigi nel 2019. Infatti, vi sono casi in cui una stessa circoscrizione corrisponde a due enti: prima del caso di Parigi, c’è stato il caso dei Dipartimenti d’oltremare che corrispondevano sin dal 1984 alle Regioni d’oltremare; oggigiorno rimane solo il caso della Guadeloupe. Circa 30 800 Comuni hanno meno di 5 000 abitanti, 18 000 meno di 500 abitanti, 3 300 meno di 100 abitanti. Invece vi sono solo 11 Comuni con più di 200 000 abitanti e 42 con più di 100 000.
È quindi ovvio che la cooperazione intercomunale è essenziale per il funzionamento dell’amministrazione francese. Vi sono stati diversi tentativi di istituire raggruppamenti dei Comuni, com’era stato fatto ad esempio in Germania occidentale negli anni Settanta del secolo scorso, con la riduzione del numero di Comuni da più di 24 000 a circa 8 000. Diversamente da quanto successo in molti altri paesi europei, in Francia il raggruppamento dei Comuni non è mai stato imposto in modo obbligatorio dal legislatore. I diversi tentativi di organizzazione di raggruppamenti volontari hanno solo condotto ad una riduzione da 36 600 nel 1992 ai 35 000 attuali. Invece, il legislatore ha creato quadri di cooperazione intercomunale con diverse leggi sin dal 1890.
Vi sono 94 Dipartimenti enti locali (101 in quanto circoscrizioni amministrative dello stato) di cui 5 oltremare, e 23 Regioni, di cui 18 in Europa – sin dalla riforma del 2016 che ha ridotto queste ultime da 22 a 13. Per quanto riguarda i 333 cantoni, si tratta solo di circoscrizioni amministrativi delle amministrazioni statali, nonché circoscrizioni elettorali per l’elezione del conseil général, ribattezzato conseil départemental dalla legge del 17 maggio 2013.
2. L’organizzazione amministrativa in Francia – segue: décentralisation e déconcentration
Fondamentale dal punto di vista giuridico, nonché della scienza amministrativa, è la distinzione tra décentralisation e déconcentration[6].
Il termine décentralisation si applica al decentramento di competenze dello Stato verso enti territoriali con organi eletti, cioè Comuni, Dipartimenti e Regioni. In teoria, il decentramento delle competenze viene accompagnato da un decentramento delle corrispondenti risorse; tuttavia, nella prassi i membri delle istituzioni comunali, dipartimentali e regionali si lamentano spesso che lo Stato non trasferisca sufficientemente le risorse.
Con la legge del 2 marzo 1982, si sono aggiunti due elementi che caratterizzano la décentralisation. In primis mentre i prefetti fungevano da esecutivo per le assemblee dipartimentale e regionali, il potere esecutivo è stato attribuito al presidente dall’assemblea (conseil) eletta al suffragio diretto. I presidenti son eletti dalla relativa assemblea. Inoltre, la tutelle admnistrative (controllo amministrativo) dello Stato (per larga parte preventiva) è stata soppressa dalla legge del 2 marzo 1982. Sin d’allora il prefetto, se ritiene che un’istituzione territoriale della sua circoscrizione abbia adottato un atto illegittimo, può solo impugnarlo dinanzi al tribunale amministrativo, unico organo competente per annullare tali atti, con possibilità di appello al Consiglio di Stato. Anche qualsiasi persona che ritiene di essere lesa da un tale atto può adire il tribunale amministrativo.
Il termine déconcentration si applica al decentramento della funzione di esecuzione delle competenze statali dalle amministrazioni centrali dello Stato alle amministrazioni dello Stato a livello regionale, dipartimentale, e comunale, nonché cantonale se del caso.
La déconcentration viene operata in primis a favore dei rappresentanti dello Stato: i préfets de région, e préfets per le Regioni e Dipartimenti, e i sous-préfets a livello dei cantoni. Tutti sono funzionari di carriera nominati dal governo, mentre il sindaco, come già indicato, è eletto dal consiglio municipale. A livello comunale, invece, in quanto rappresentante dello Stato per l’esercizio della polizia amministrativa e degli atti di anagrafe in particolare, il sindaco è sottoposto alla gerarchia del prefetto, mentre in quanto esecutivo del Comune è solamente responsabile davanti al consiglio municipale.
Secondo l’art. 72, comma 6, della Costituzione «Nelle collettività territoriali della Repubblica, il rappresentante dello Stato, che rappresenta ciascuno dei membri del governo, è responsabile in materia di interessi nazionali, controllo amministrativo e rispetto delle leggi». Ciò significa che i prefetti son in carico del coordinamento di tutte le amministrazioni statali decentrate a livello della Regione e del Dipartimento, ad eccezione dell’istruzione pubblica e delle università nonché dell’amministrazione militare.
L’amministrazione dell’istruzione pubblica e delle università ha la sua propria organizzazione in 30 académies con recteurs e, a livello del Dipartimento inspecteurs d’académie, tutti rappresentanti dello Stato nominati dal governo. I diversi ministeri hanno di solito uffici a livello regionale e dipartimentale, e spesso anche a livello cantonale e comunale.
Da aggiungere agli enti territoriali sono migliaia di établissements publics (enti pubblici) istituiti dallo Stato nonché dagli enti territoriali, con autonomia di bilancio e di gestione sotto la tutelle (supervisione) dello Stato o dell’ente che le ha creati. Diversamente di quanto avviene per gli enti territoriali, il controllo amministrativo viene esercitato dallo Stato riguardo gli établissements publics con diverse modalità: controllo preventivo, controllo gerarchico etc. Tale controllo viene esercitato in linea di massima dal ministero competente per gli établissements publics dello Stato e dal prefetto per quelli delle Regioni, Dipartimenti o Comuni. Vi sono, tuttavia, procedure di controllo specifiche per quanto riguarda in particolare l’istruzione pubblica e le università nonché il sistema sanitario.
3. La distribuzione delle competenze tra livelli di amministrazione
L’articolo 72 secondo, terzo e quinto comma della Costituzione dispone:
«Le collettività territoriali sono preposte a adottare le decisioni relative all’insieme delle competenze che possono meglio essere attuate al loro livello.
Alle condizioni previste dalla legge, tali collettività si amministrano liberamente tramite consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l’esercizio delle loro competenze.
Nessuna collettività territoriale può esercitare forme di tutela su un’altra. Tuttavia, laddove l’esercizio di una competenza richieda il concorso di più collettività territoriali, la legge può autorizzare una di esse o uno dei loro raggruppamenti ad organizzare le modalità della loro azione comune».
I Comuni hanno una competenza generale sin dalla legge del 5 aprile 1884. La stesura della legge è rimasta invariata: «Il consiglio comunale regola, con le sue deliberazioni, gli affari del Comune» (Articolo L 2121-29 del Code général des collectivités territoriales – CGTC)[7].
L’articolo 51 della legge del 10 agosto 1871 relativa ai consigli generali vietava a questi ultimi di esprimere auspici politici e riconosceva loro, esplicitamente, solo la possibilità di esprimere auspici su tutte le questioni economiche e di amministrazione generale. Anche la legge del 2 marzo 1982 aveva attribuito una tale competenza generale alle Regioni. La legge NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) del 2015 ha abolito questa clausola generale per i Dipartimenti e le Regioni, mentre ne precisava le competenze specifiche. Quindi, sin dal 2015, solo i Comuni dispongono di una tale competenza generale. L’obiettivo era quello di evitare la sovrapposizione delle competenze e delimitare meglio i settori di intervento di ciascun livello di collettività. Infatti, la clausola di competenza generale permetteva ai Dipartimenti e alle Regioni di intervenire su qualsiasi questione di interesse pubblico locale, a condizione che nessun altro ente locale avesse competenza esclusiva in materia, il che aveva generato un abbondante contenzioso per definire cos’era di competenza esclusiva.
Sin dal 2015 i Dipartimenti e le Regioni possono intervenire con atti vincolanti solo nei settori di competenza esplicitamente previsti dalla legge, come lo sviluppo economico e la formazione professionale per le Regioni, o l’azione sociale – protezione materna e infantile, gestione del cd. reddito di solidarietà attiva (RSA), che garantisce ai suoi beneficiari un reddito minimo. Altre competenze sono replicate ai diversi livelli, come trasporti (comunali, dipartimentali e regionali), edifici scolastici (Comuni per le scuole elementari, Dipartimenti per i collegi, Regioni per i licei), nonché competenze specifiche in materia ambientale e di pianificazione territoriale.
Il principio delle competenze condivise è tuttavia mantenuto nei settori di carattere trasversale. «Le competenze in materia di promozione della parità tra donne e uomini, cultura, sport, turismo, promozione delle lingue regionali e istruzione popolare sono condivise tra Comuni, Dipartimenti, Regioni e collettività con statuto speciale» ai sensi dell’articolo L.1111-4 del CGTC.
Le Regioni e i Dipartimenti mantengono un diritto di esprimere auspici su qualsiasi argomento di interesse pubblico locale. Per i Dipartimenti e le Regioni, l’abolizione della clausola di competenza generale, operata dalla legge NOTRé, non ha limitato il diritto, piuttosto ampio, di esprimere auspici su qualsiasi argomento di interesse pubblico locale. La giurisprudenza del Consiglio di Stato lo conferma nonostante l’abolizione della clausola di competenza generale operata dalla legge NOTRé. Tale interesse pubblico locale può essere ampio, come ad esempio l’organizzazione della polizia nazionale nel Dipartimento in questione.
Secondo un’importante sentenza del Consiglio di Stato che amplia la giurisprudenza precedente[8] «la mancata conoscenza del principio di neutralità non può essere utilmente invocata contro un voto formulato dall’organo deliberante di un ente territoriale, data la natura stessa di tale voto, che il legislatore ha inteso come potendo avere carattere politico»[9]. A questo proposito, la futura sintesi delle tabelle della raccolta delle sentenze del Consiglio di Stato, come prefigurata dalla banca dati Ariane, è più dettagliata della sentenza stessa:
«L’articolo 58 della legge […] del 2 marzo 1982 […] ha abrogato le disposizioni dell’articolo L. 121-29 del codice dei Comuni che vietavano ai consigli comunali di esprimere auspici politici e quelle del terzo comma dell’articolo 51 della legge del 10 agosto 1871 relativa ai consigli generali che vietavano a questi ultimi di esprimere auspici politici e riconoscevano loro, esplicitamente, solo la possibilità di esprimere auspici su tutte le questioni economiche e di amministrazione generale. In tal modo, si deve ritenere che il legislatore abbia implicitamente, ma necessariamente, riconosciuto agli organi deliberativi degli enti territoriali la facoltà di formulare auspici, prese di posizione o dichiarazioni di intenti, anche di natura politica, senza limitarla ai settori di competenza loro attribuiti dalla legge, purché riguardino oggetti di interesse pubblico locale. A questo proposito, nel caso di un consiglio dipartimentale, è irrilevante il fatto che l’articolo 94 della legge […] del 7 agosto 2015 ha limitato la possibilità di regolare con le sue deliberazioni gli affari del Dipartimento ai soli ambiti di competenza che la legge gli attribuisce»[10].
Tale possibilità di formulare degli auspici, nonché il fatto che talune competenze sono replicate ai diversi livelli, occasiona incontri di coordinamento tra diversi livelli. Tali incontri sono anche necessari per stabilire finanziamenti incrociati per progetti che hanno un impatto a diversi livelli del territorio. Vi è quindi un ampio spettro di forme di cooperazione verticale e diagonale su base volontaria nonché, in casi molto specifici, in attuazione di leggi settoriali come, per l’appunto, per l’ambiente e la pianificazione territoriale.
4. La cooperazione tra enti di diversi livelli: l’ente territoriale capofila
La Francia non conosce il termine “cabina di regia”; tuttavia, come stabilito all’art. 12 quinto comma della Costituzione «laddove l’esercizio di una competenza richieda il concorso di più collettività territoriali, la legge può autorizzare una di esse o uno dei loro raggruppamenti ad organizzare le modalità della loro azione comune». Il legislatore utilizza la dicitura “capofila” (chef de file) nell’articolo L. 1111-9 del CGTC per attribuire alla Regione, al Dipartimento e al Comune un ruolo di coordinamento specifico. In questo caso, l’ente capofila può contribuire a garantire una maggiore coerenza nell’esercizio delle competenze condivise degli enti territoriali. L’ente capofila deve svolgere un ruolo di coordinamento nella programmazione e nell’esecuzione delle azioni Comuni. In nessun caso l’ente capofila potrà esercitare un potere coercitivo sugli altri enti territoriali o sugli enti pubblici locali.
La legge MAPTAM (de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) del 27 gennaio 2014 rafforza tale tecnica del “chef de filat”. Sin d’allora la Regione è incaricata di organizzare le modalità dell’azione Comune in qualità di capofila per quanto riguarda le competenze in materia di sviluppo economico, sostegno all’innovazione, internazionalizzazione delle imprese, intermodalità, complementarità tra i modi di trasporto o ancora sostegno all’istruzione superiore e alla ricerca, ad esempio. Il Dipartimento, dal canto suo, è l’ente capofila per quanto riguarda le competenze in materia di azione sociale, autonomia delle persone e solidarietà dei territori, ad esempio. Al Comune è stata affidata la qualità di capofila per quanto riguarda la mobilità sostenibile e l’organizzazione dei servizi pubblici di prossimità, ad esempio[11].
Con la legge MAPAM, in ogni Regione è istituita una Conferenza territoriale dell’azione pubblica, incaricata di favorire un esercizio concertato delle competenze degli enti territoriali e degli enti pubblici di cooperazione intercomunale. La Conferenza comprende il presidente del consiglio regionale, che la presiede, i presidenti dei consigli dipartimentali, i presidenti degli enti pubblici di cooperazione intercomunale con fiscalità propria con più di 30.000 abitanti con sede nel territorio della Regione, un rappresentante eletto degli enti pubblici di cooperazione intercomunale con meno di 30.000 abitanti con sede in ogni Dipartimento e un rappresentante eletto per ciascuna categoria di Comuni (meno di 3.500 abitanti / tra 3.500 e 30.000 abitanti / più di 30.000 abitanti) in ciascun Dipartimento.
La conferenza territoriale dell’azione pubblica ha il compito di promuovere un esercizio concertato delle competenze degli enti territoriali e dei loro raggruppamenti. Può discutere ed esprimere pareri su tutte le questioni relative all’esercizio delle competenze e alla conduzione delle politiche pubbliche che richiedono un coordinamento o una delega di competenze tra gli enti territoriali e i loro raggruppamenti. Può anche essere incaricata del coordinamento delle relazioni transfrontaliere con gli enti territoriali stranieri situati nelle vicinanze della Regione (articolo L.1111-9-1 del CGTC). Il presidente del consiglio regionale dirige questa conferenza, composta da un gran numero di autorità esecutive dei diversi enti territoriali e degli enti pubblici locali che compongono la Regione. In altre parole, l’azione della Regione si esercita, da un lato, nel rispetto delle competenze dei Dipartimenti, dei Comuni e dei loro raggruppamenti e, dall’altro, fatta salva la responsabilità dello Stato in materia.
Il prefetto della Regione è informato delle riunioni della Conferenza territoriale. Partecipa di diritto quando la conferenza esprime il proprio parere su una richiesta di un ente territoriale o di un ente pubblico con fiscalità propria volta ad ottenere la delega dell’esercizio di una competenza dello Stato, nonché su un piano dipartimentale per il miglioramento dell’accessibilità dei servizi al pubblico. Il prefetto può partecipare alle altre riunioni, su sua richiesta.
Gli enti locali elaborano anche convenzioni territoriali per l’esercizio concertato di una competenza. Esse fissano gli obiettivi di razionalizzazione e le modalità dell’azione comune degli enti locali per le competenze di cui sono responsabili. Per quanto riguarda le competenze condivise, ogni livello di enti locali può presentare proposte di razionalizzazione che vengono discusse in seno alla Conferenza territoriale.
Nell’ambito del suo ruolo di coordinamento per lo sviluppo economico, la Regione è incaricata di redigere un bilancio annuale, quantitativo e qualitativo, degli aiuti e dei regimi di aiuto attuati sul suo territorio. È inoltre responsabile dell’organizzazione di una concertazione locale e di un dibattito del consiglio regionale in caso di compromissione dell’equilibrio economico di tutta o parte della Regione. Infine, deve adottare un piano regionale di sviluppo economico, innovazione e internazionalizzazione.
Riducendo le competenze dei Dipartimenti e delle Regioni, la legge NOTRé ha anche contribuito a rafforzare il ruolo delle intercomunalità.
5. La cooperazione tra enti del medesimo livello: la cooperazione intercomunale
La cooperazione intercomunale si basa sulla libera volontà dei Comuni di elaborare progetti comuni di sviluppo all’interno di perimetri di solidarietà e si concretizza nella costituzione di enti pubblici (établissements publics) di cooperazione intercomunale.
Vi sono cinque tipi di tali enti pubblici: sindacato di Comuni (syndicat de communes), comunità di Comuni (communauté de communes), comunità di agglomerazione (communauté d’agglomération), comunità urbana (communauté urbaine) e metropoli (métropole).
La metropoli è la forma più integrata di intercomunalità. Riguarda territori con più di 400.000 abitanti che si trovano in un’area urbana con più di 650.000 abitanti. Sono capoluoghi di Regione o si trovano al centro di una zona di occupazione con più di 400.000 abitanti. Sin dal 2019 esistono ventuno metropoli: diciannove metropoli di diritto comune (Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Digione, Grenoble, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nizza, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasburgo, Tolone, Tolosa e Tours) e due metropoli con status speciale (Aix-Marsiglia e il Grand Paris). La metropoli di Lione, creata dalla legge MAPTAM, è un caso particolare poiché si tratta di un ente territoriale con status speciale e non di un’intercomunalità.
La comunità urbana è un ente pubblico con fiscalità propria «che raggruppa diversi Comuni contigui e senza enclave che, alla data della sua creazione, formano un insieme di oltre 250.000 abitanti e che si associano all’interno di uno spazio di solidarietà, per elaborare e condurre insieme un progetto comune di sviluppo urbano e di pianificazione del loro territorio», secondo l’articolo L5215-1 del CGTC. La soglia demografica non è sempre richiesta, in particolare quando la comunità urbana comprende un Comune che ha perso lo status di capoluogo di Regione, a seguito della legge del 16 gennaio 2015. Al 1° gennaio 2025, vi sono 13 comunità urbane: Grand Paris Seine et Oise, Angers Loire Métropole, Grand Reims, Caen la Mer, Perpignan Méditerranée Métropole, Le Havre Seine Métropole, Le Mans Métropole, Limoges Métropole, Grand Besançon Métropole, Grand Poitiers, Communauté urbaine de Dunkerque, Communauté urbaine d’Arras, Communauté urbaine Creusot Montceau, Communauté urbaine d’Alençon.
La comunità di agglomerazione è anche un ente pubblico con fiscalità propria. È stata creata dalla legge del 12 luglio 1999 e associa i Comuni «all’interno di uno spazio di solidarietà, al fine di elaborare e condurre insieme un progetto comune di sviluppo urbano e di pianificazione del loro territorio», secondo l’articolo L5216-1 del CGTC. La comunità di agglomerazione raggruppa diversi Comuni su un territorio contiguo e senza enclave. Riguardo alle zone urbane, la comunità urbana deve formare, al momento della sua creazione, un insieme di oltre 50.000 abitanti, attorno a uno o più Comuni centrali di 15.000 abitanti. Tale soglia non è richiesta quando la comunità urbana comprende il capoluogo del Dipartimento o il Comune più importante del Dipartimento. La soglia di 50.000 abitanti è ridotta a 30.000 abitanti quando la comunità urbana comprende il capoluogo del Dipartimento. I Comuni si associano in una comunità urbana al fine di elaborare e condurre un «progetto comune di sviluppo urbano e di pianificazione del loro territorio». Si tratta, quindi, di una forma di intercomunalità di progetto, fortemente integrata. Al 1° gennaio 2025, vi sono 230 comunità urbane.
La comunità di Comuni è un ente pubblico con fiscalità propria. È stata istituita dalla legge del 6 febbraio 1992 e associa i Comuni «al fine di elaborare un progetto comune di sviluppo e di assetto territoriale», ai sensi dell’articolo L5214-1 del CGTC. Essa esercita, in sostituzione dei Comuni membri, competenze obbligatorie, cioè, stabilite dalla legge, e facoltative, cioè, scelte da un elenco stabilito dalla legge. La comunità di Comuni riunisce diversi Comuni su un territorio contiguo e senza enclave. Questa doppia condizione non è richiesta per le comunità di Comuni create prima della legge del 12 luglio 1999, o derivanti dalla trasformazione di un distretto o di una comunità di città in applicazione della stessa legge. Al 1° gennaio 2025, vi sono 989 comunità di Comuni.
Il sindacato di Comuni (o sindacato intercomunale) è una categoria di ente pubblico di cooperazione intercomunale senza fiscalità propria, cioè, dipendono dai contributi dei Comuni membri. I primi sindacati di Comuni sono stati creati dalla legge del 22 marzo 1890. I Comuni possono associarsi per l’esercizio di una o più competenze. Vi sono due tipi di sindacato di Comuni: il sindacato intercomunale a vocazione unica (SIVU) che si limita all’esercizio di una sola competenza; il sindacato intercomunale a vocazione multipla (SIVOM) che esercita diverse competenze. Ogni SIVOM può funzionare à la carte: «Un Comune può aderire a un sindacato solo per una parte delle competenze da esso esercitate» (articolo L5212-16 del CGCT). Le tre competenze più ampiamente esercitate dai sindacati comunali sono la costruzione, l’allestimento, la manutenzione e il funzionamento delle strutture scolastiche, le attività e i trasporti scolastici; la distribuzione dell’acqua; la depurazione. Seguono altre competenze quali: la creazione, l’allestimento e la manutenzione della rete stradale; l’acquisto in comune di attrezzature; la gestione del personale (polizia municipale e guardie campestri…); la gestione di un centro di soccorso. I sindacati possono anche svolgere attività nuove rispetto ai loro settori di intervento tradizionali, come le infrastrutture di telecomunicazione (telefonia mobile) e le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (cavi internet). Il numero dei sindacati comunali diminuisce ogni anno: il numero dei SIVU è passato da 4.533 nel 2024 a 4.307 al 1° gennaio 2025; il numero di SIVOM è passato da 1.199 nel 2024 a 1.172 al 1° gennaio 2025. Questo calo è dovuto in particolare al trasferimento di competenze (acqua, fognature…) agli EPCI con fiscalità propria, che ha portato allo scioglimento dei sindacati.
Questi diversi enti pubblici sono persone giuridiche di diritto pubblico, amministrate da autorità proprie, che dispongono di una certa autonomia finanziaria e godono di prerogative di potere pubblico. L’ente pubblico di cooperazione intercomunale si distingue dai Comuni che ne fanno parte. Infatti, è regolato dal principio di specialità; esercita solo le competenze strettamente delimitate dal suo statuto, indipendentemente dal fatto che tali competenze derivino direttamente dalla legge o siano state definite liberamente dai Comuni.
Fino alla legge del 17 maggio 2013 relativa all’elezione dei consiglieri dipartimentali, comunali e comunitari, l’ente pubblico di cooperazione era amministrato da un organo composto da delegati designati dai consiglieri comunali, i quali potevano sostituire i propri delegati in qualsiasi momento. A partire dalla suddetta legge, la maggior parte dei consiglieri che siedono negli enti pubblici intercomunali con fiscalità propria sono eletti a suffragio universale diretto. Il sistema elettorale è identico a quello delle elezioni comunali nei Comuni con 1.000 abitanti e oltre. Nei Comuni con meno di 1.000 abitanti, il sistema elettorale maggioritario plurinominale non consente di eleggere i consiglieri intercomunali a suffragio universale diretto. Questi consiglieri sono designati nell’ordine della tabella stabilita al momento dell’elezione del Comune: prima il sindaco, poi i vice.
L’ente pubblico di cooperazione intercomunale non è soggetto alla tutelle dei suoi enti di appartenenza, ovvero i Comuni. Con lo sviluppo dell’intercomunalità, il legislatore ha precisato le norme relative alla creazione, alla modifica, alla trasformazione e alla fusione dei raggruppamenti di Comuni. Allo stesso modo, i principi di organizzazione e funzionamento sono stati oggetto di varie precisazioni. Una volta completata la rete territoriale delle intercomunalità, è stato necessario prevedere i possibili sviluppi che si traducono concretamente in una razionalizzazione della cooperazione tra i Comuni.
Il processo di raggruppamento può essere avviato in due modi. La prima possibilità deriva dai Comuni che intendono raggrupparsi; una o più deliberazioni dei consigli comunali vengono adottate e inviate al prefetto del Dipartimento al fine di costituire un raggruppamento intercomunale. Il prefetto ha la facoltà di darvi seguito o meno. La seconda possibilità di creazione proviene dal prefetto che può prendere l’iniziativa, previo parere della commissione dipartimentale per la cooperazione intercomunale. Questa commissione, presieduta dal prefetto, è composta da rappresentanti eletti a livello comunale, intercomunale, dipartimentale e regionale. Entro due mesi dalla delibera del primo consiglio comunale o dopo aver raccolto il parere della commissione dipartimentale sulla sua iniziativa, il prefetto emana un decreto di delimitazione del perimetro. I Comuni compresi in tale perimetro dispongono di un termine di tre mesi per pronunciarsi. Il loro silenzio vale come accettazione. Il loro accordo è espresso da una maggioranza di due terzi dei consigli comunali che rappresentano più della metà della popolazione o da almeno la metà dei consigli comunali dei Comuni che rappresentano i due terzi della popolazione. Inoltre, tale maggioranza deve necessariamente comprendere il consiglio comunale la cui popolazione è superiore a un quarto della popolazione totale interessata dalla creazione di un sindacato e il consiglio comunale del Comune con la popolazione più numerosa quando questa è superiore a un quarto della popolazione totale per la creazione di un raggruppamento con fiscalità propria. Il prefetto può, quindi, procedere e adottare un decreto di creazione del perimetro, con l’unica limitazione che il perimetro del raggruppamento non può essere identico a quello di un Dipartimento.
Lo statuto di un ente pubblico di cooperazione intercomunale menziona, in particolare, l’elenco dei Comuni, la sede dell’ente, le competenze trasferite ed eventualmente la durata per la quale è costituito. Tale statuto è sottoposto ai consigli comunali insieme all’elenco dei Comuni interessati ed è approvato con decreto del prefetto del Dipartimento. Le modifiche dello statuto possono riguardare le competenze, il perimetro e l’organizzazione.
Le categorie di intercomunalità non sono fisse e l’ente pubblico di cooperazione può trasformarsi in un’altra categoria di ente a determinate condizioni. Un’altra possibilità di evoluzione degli enti pubblici di cooperazione intercomunale consiste nella loro fusione. La fusione può essere decisa con decreto del prefetto del Dipartimento, previo accordo dei consigli comunali sul decreto che redige l’elenco degli enti pubblici e dei Comuni inclusi nel progetto di perimetro e sullo statuto.
La razionalizzazione della cooperazione intercomunale costituisce uno degli obiettivi di evoluzione dell’intercomunalità. Dal momento che tutti i Comuni appartengono a un ente pubblico di cooperazione intercomunale con fiscalità propria, la fase successiva consiste nel razionalizzare i perimetri dei raggruppamenti intercomunali. Tale razionalizzazione passa attraverso l’elaborazione di uno schema dipartimentale di cooperazione intercomunale e il rafforzamento del ruolo svolto dal rappresentante dello Stato.
Il prefetto del Dipartimento dispone di un ampio potere discrezionale al fine di razionalizzare l’intercomunalità. Autorizzando il prefetto a imporre a un nuovo Comune un altro collegamento rispetto a quello da esso desiderato, il legislatore ha inteso evitare che la sua scelta potesse compromettere la coerenza o la pertinenza dei perimetri intercomunali esistenti. Ha quindi perseguito un obiettivo di interesse generale[12].
6. Cenni di sociologia della cooperazione amministrativa
Secondo articolo pubblicato nel 2022[13] «Alcuni studi di sociologia politica hanno sottolineato come la produzione nazionale delle riforme intercomunali sia avvenuta sotto il controllo della lobby dei sindaci che cercavano di domare, contrastare e addomesticare le riforme affinché non minassero il loro potere. Alimentato da un imperativo di funzionalità, lo sviluppo dell’intercomunalità si concilia così con la conservazione del controllo politico dei sindaci sui loro Comuni. In conformità con il tipo ideale delle politiche costituenti, lo Stato doveva infatti immaginare procedure e regole del gioco in grado di influenzare il comportamento di terzi, concedendo loro al contempo un’importante autonomia decisionale. A seconda degli statuti, il legislatore francese ha quindi concesso una libertà piuttosto ampia agli eletti locali per decidere se integrare o meno un EPCI con fiscalità propria, scegliere i Comuni partner, organizzare i trasferimenti di competenze, determinare il regime fiscale o ancora mutualizzare i servizi. Allo stesso tempo, sia le disposizioni statutarie (l’intercomunalità come “semplice” ente pubblico) che quelle elettorali (assenza di elezioni proprie) impediscono qualsiasi scenario di autonomia degli enti intercomunali. Senza contare le altre disposizioni che tutelano sia gli interessi comunali, sia quelli corporativi: meccanismi di riversamento della fiscalità economica ai Comuni membri (assegnazione di compensazioni, dotazione di solidarietà comunitaria); limiti al dominio della città centrale indotti dalle regole di ripartizione dei seggi; moltiplicazione delle vicepresidenze (spesso attribuite ai sindaci); indennità comunitarie come vettori di professionalizzazione per gli eletti comunali».
Oltre alla legislazione applicabile alla cooperazione tra Stato ed enti territoriali in modo verticale e orizzontale, due fenomeni della prassi devono essere presi in conto per comprendere il funzionamento dell’intero sistema.
Per molto tempo è stato frequente in Francia ricoprire contemporaneamente un incarico elettivo nazionale e almeno un incarico elettivo locale, nonché un incarico elettivo comunale e un incarico elettivo di consigliere generale. La figura del «député-maire» o del «sénateur-maire» era particolarmente importante in quanto consentiva una conoscenza reciproca delle realtà comunali e parlamentari. Raro dopo la Rivoluzione, questo cumulo di un mandato locale e di un mandato nazionale si è gradualmente sviluppato. A partire dal 1830, l’introduzione del sistema elettorale uninominale per l’elezione dei deputati e l’aumento del potere delle camere hanno portato a una maggiore attrattiva per i mandati parlamentari e, parallelamente, a un legame più stretto tra il deputato e la circoscrizione. Nel 1840, quasi il 50% dei deputati erano anche consiglieri generali. Il Secondo Impero ha visto una diffusione molto ampia del cumulo dei mandati: nel 1870, il 92,1% dei deputati era anche consigliere generale. Sotto la IIIa Repubblica, il tasso di cumulo era certamente molto inferiore: a partire dal 1871, la percentuale di deputati-consiglieri generali scese al 34,9%, ma nel 1876 risalì al 52,3%. Nel 1889, oltre il 50% dei deputati ricopriva una carica locale. Questo tasso rimase stabile (50-60%) fino al 1919, quando registrò un calo: nel 1924, il 27% dei deputati ricopriva una carica locale; nel 1936, la percentuale era del 35,7%. La IV Repubblica continua la pratica del cumulo dopo la Prima guerra mondiale: 36% nel 1946, 42% nel 1956[14]. Secondo Gilles Toulemonde[15] «questo cumulo di un mandato locale e di un mandato parlamentare appare sotto questi regimi come il risultato naturale di un processo di professionalizzazione e di “notabilisation” [dalla parola notable, personaggio locale importante] della vita politica. È anche un effetto del sistema elettorale e della debolezza dei partiti politici. Di conseguenza, i diversi regimi non sentono la necessità di regolamentarlo. Ne traggono addirittura vantaggio. Inoltre, un argomento forte assume rilievo: a partire dalla III Repubblica, ovvero che limitare il cumulo, stabilire nuove incompatibilità, significa imporre restrizioni al suffragio universale. Ora, come dice Jules Simon, «ci vorrebbero motivi molto gravi per introdurre nuove restrizioni». È proprio questo argomento che impedisce di prevedere qualsiasi limitazione temporale al cumulo dei mandati, mentre è facile constatare che i due cumuli sono collegati: il tasso di cumulo dei deputati aumenta con il rinnovo del mandato parlamentare. Così, dal 1871 al 1936, se tra i deputati che sono stati rinnovati per un secondo mandato il 67% di essi sono cumulatori, tale percentuale sale all’88,5% per coloro che sono al loro 9° mandato o più».
La situazione del cumulo dei mandati è diventata preoccupante sotto la V Repubblica. La commissione per il rinnovamento e la deontologia della vita pubblica (detta commissione Jospin) ha constatato nel novembre 2012 che l’82% dei deputati e il 77% dei senatori erano in situazione di cumulo di mandati e che tra questi una percentuale significativa ricopriva una carica esecutiva locale (261 deputati e 166 senatori).
Michel Debré, membro del Conseil d’Etat, inventore dell’Ecole nationale d’administration e futuro guardasigilli, poi Primo ministro del generale De Gaulle, e grande ammiratore del sistema politico inglese, scriveva nel 1955[16]: «Questo carattere è peculiare del nostro sistema parlamentare. Il politico anglosassone segue anche occasionalmente una carriera che lo conduce dalla sua parrocchia al Parlamento, dalla sua città al Congresso, spesso attraverso la contea o lo Stato. Ma un mandato, di diritto o di fatto, esclude altri. I paesi europei che accettano come noi il cumulo non mi sembrano avergli riservato una generalizzazione così ampia. È inoltre necessario e interessante aggiungere che il nostro diritto politico si basa su una regola importante per le sue conseguenze e che è anch’essa sconosciuta nei paesi anglosassoni: le circoscrizioni amministrative ed elettorali sono identiche: Dipartimento, arrondissement, cantone, Comune limitano sia i servizi dello Stato che gli enti locali e la base popolare dei mandati politici. È un nesso logico l’identità dei collegi elettorali è il segno di un sistematismo che si definisce cartesiano per usurpazione del nome. In realtà è rivelatrice di una tendenza alla confusione dei poteri voluta da un regime autoritario e mantenuta da un regime democratico. […] Il cumulo dei mandati non può essere spiegato solo con ragioni politiche. A mio avviso, si possono osservare anche ragioni amministrative. La centralizzazione dei servizi finanziari e delle decisioni è una caratteristica tradizionale del nostro Stato. Le libertà locali non sono mai state veramente rispettate nel nostro Paese. La Repubblica, nonostante le spiegazioni ufficiali, ha seguito la tradizione. Sotto un aspetto diverso, i principi sono rimasti gli stessi. Pertanto, quando si è sindaco di una città o amministratore eletto di un Dipartimento, non si vuole né si può ribellarsi al potere centrale, ma si deve cercare di penetrare all’interno dei meccanismi che costituiscono Parigi, il governo e l’amministrazione del Paese. Il mandato nazionale appare quindi di grande utilità per chi limita la propria ambizione a servire i cittadini o i contadini del proprio territorio».
Un altro dato ricavabile dalla sociologia amministrativa francese per comprendere la realtà della cooperazione amministrativa in Francia è il ruolo degli ingegneri. Diversamente dall’Italia o della Germania, la figura centrale tradizionale dell’amministrazione pubblica non è in prima battuta il giurista, ma l’ingegnere.
Alla fine del Seicento, l’amministrazione dei ponti e delle strade era diventata una delle più importanti amministrazioni reale. Nel 1713 furono nominati undici ispettori generali dei ponti e delle strade. Per creare una rete stradale che consentisse la circolazione delle merci in tutto il regno al fine di sviluppare il commercio, fu’ istituita la corvata destinata a fornire agli ingegneri dei ponti e delle strade la manodopera necessaria alla realizzazione e alla manutenzione delle strade principali del regno di Francia. Nel 1744 fu creato l’Ufficio dei disegnatori del Re con il compito di esaminare e rivedere tutti i progetti stradali da realizzare nel regno di Francia. Il 14 febbraio 1747, una delibera del Consiglio del Re decide l’istituzione di una formazione specifica per questi ingegneri statali, creando l’École royale des ponts et chaussées (Scuola reale di ponti e strade)[17]. L’École des ponts et chaussées, è diventata, già prima della Rivoluzione, un simbolo della pubblica amministrazione francese. Gli ingegneri non ricevevano solo una formazione nelle discipline scientifiche indispensabili al loro futuro lavoro, ma anche in materia giuridica: gli organi amministrativi che furono sostituiti dai Conseils de préfecture nel 1800 avevano iniziato ben presto a sviluppare una giurisprudenza in materia di responsabilità per il malfunzionamento di tali opere pubbliche, che fu poi sistematizzata dal Consiglio di Stato[18].
Come spiegato dalla sociologa Marie-Christine Kessler[19], il ruolo svolto dai “grands corps”, in Francia può essere spiegato da alcune caratteristiche nazionali: la centralizzazione amministrativa che, indubbiamente, ha permesso al corpo prefettizio o al corpo dei ingénieurs des ponts et chaussées, nonché al corpo dei ingegneri delle miniere (mines) di sviluppare il proprio campo d’azione e la propria autorità a un livello sconosciuto altrove; le tradizioni di interventismo e dirigismo economico che hanno fondato il potere dei grandi corpi di ingegneri e che hanno permesso a tutti i corpi, o quasi, di estendere la loro influenza sullo spazio sociale dalla fine della seconda guerra mondiale; la persistenza delle gerarchie sociali alimentate da un «elitarismo intellettuale e culturale» combinato con il fascino dei diplomi e il gusto per le carriere amministrative protette; infine, la relativa debolezza delle istituzioni universitarie che ha impedito loro di sostenere la concorrenza e di eguagliare il prestigio delle grandi scuole: École polytechnique, École des Mines, École des ponts et chaussées, e, più recentemente École nationale d’administration (ENA), sostituita nel 2022 dal Institut national du service public.
Visto l’importanza delle strade nel riparto delle competenze tra Stato, Dipartimento e Comune, nonché Regione con l’atto I della décentralisation, il lavoro degli ingénieurs des ponts et chaussées fungeva da sistema di coordinamento tra stato ed enti territoriali. Sono, infatti, gli ingegneri a proporre il tracciato delle strade, redigere i capitolati d’appalto per le imprese incaricate della loro costruzione e manutenzione.
7. Conclusione: miti e realtà del centralismo francese
Il fatto che le Regioni francesi non dispongano di una competenza legislativa, a differenza delle Regioni italiane, comunità autonome spagnoli o Länder tedeschi non significa di per sé che la Francia sia uno Stato meno decentrato degli altri Stati europei a tutti gli effetti.
Basta paragonare la distribuzione delle competenze in materia di imposte tra Francia e Germania, ad esempio. Lo Stato tedesco ha Länder con una ricchezza colossale, ma poco autonomi dal punto di vista fiscale. Le entrate degli enti locali (16 Länder, 401 Kreise – distretti rurali o urbani –, 11.054 Gemeinde – Comuni) provengono dalle imposte condivise tra loro e il governo federale per il 57,2% (52,5% in Francia), e per il 26,3% (30,3% in Francia) dalle imposte proprie (imposte locali con potere sulle aliquote o sulle basi), da dotazioni e altre entrate (diritti tariffari per l’11,5%, entrate legate alla proprietà finanziaria o fondiaria per l’1,1%, contributi sociali per il 3,9%)[20]. Le entrate dipendono, quindi, in misura leggermente minore dalle dotazioni rispetto alla Francia.
Per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, uno studio comparato necessiterebbe l’analisi di una considerevole quantità di dati, nonché di una serie di interviste di responsabili politici e dirigenti amministrativi di tutti i livelli per comprendere la realtà.
- Il suffragio universale era già stato utilizzato durante la Rivoluzione e il Primo impero per le elezioni legislative e i plebisciti. Si estendeva a tutti i maschi maggiorenni sin dall’abrogazione definitiva della schiavitù nel 1848. Invece il suffragio fu esteso alle donne con ordinanza del 21 aprile 1944 del governo provvisorio presieduto da Charles de Gaulle. ↑
- https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique. Traduzione mia ↑
- Per la versione attuale v. la traduzione ufficiale sul sito del Conseil constitutionnel: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf. ↑
- V. S. Pascucci, L’amministrazione dipartimentale francese e la riforma costituzionale del 2003, in Amministratzione in camino, 4, 2010, https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/amministrazione1.pdf, p. 15. ↑
- Statistiche ufficiali: Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Les collectivités locales en chiffres 2024, https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2024/Collectivit%C3%A9s%20locales%20en%20chiffres%202024/BAT2web-CL_en_chiffres_2024.pdf. ↑
- Sul tema, v. A. Angeli, La circolazione del sistema francese di decentramento regionale nell’ Europa centro-orientale, Milano, 2018; M. Croisat, J. Marcou, Lo Stato e le collettività locali: la tradizione francese, in CiRCaP, 8, 2000, https://circap.wp.unisi.it/wp-content/uploads/sites/67/2022/07/occ_8.pdf ↑
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389895. ↑
- Conseil d’État, 30 dicembre 2009, Département du Gers, n. 308514. ↑
- Conseil d’État, 4 aprile 2025, Département de la Seine-Saint-Denis, n. 472245. ↑
- Citato da Éric Landot 14/04/2025, Le blog juridique du monde public. https://blog.landot-avocats.net/2025/04/14/departements-et-regions-ont-perdu-leur-clause-de-competence-generale-mais-pas-le-droit-assez-large-demettre-des-voeux/. Traduzione mia. ↑
- V. N. Dantonel-Cor, La répartition des compétences des collectivités territoriales. Fiches d’Institutions administratives (p. 219-226), Ellipses, https://droit.cairn.info/fiches-d-institutions-administratives–9782340040106-page-219?lang=fr. ↑
- Conseil constitutionnel, QPC, 21 octobre 2016, Communauté de communes des sources du lac d’Annecy. ↑
- T. Frinault, Intercommunalités versus communes : actualité des luttes d’institutions autour de l’apprivoisement municipaliste des institutions coopératives françaises, in Revue Gouvernance / Governance Review, Vol. 19, numéro 1, 2022, p. 103-126. https://doi.org/10.7202/1088645ar. Traduzione mia. ↑
- V. G. Toulemonde, Le cumul des mandats dans l’histoire constitutionnelle française, in Patricia Demaye-Simoni (dir.) Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions, Arras, Artois Presses Université, 2016, https://doi.org/10.4000/books.apu.23775. ↑
- Toulemonde, cit.. Traduzione mia. ↑
- M. Debré,Trois caractéristiques du système parlementaire français, in Revue française de science politique, 1, 1955, pp. 21-48, DOI: https://doi.org/10.3406/rfsp.1955.402592. ↑
- V. L. Blanco, Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et chaussées», Bologna, 1991. ↑
- V. J. Ziller, Nascita e sviluppo del diritto amministrativo francese, in RIDPC, 4, 2025. ↑
- M.-Ch. Kessler, Les grands corps de l’Etat, Parigi, 1986. ↑
- F. Ville, En Allemagne, les Länder jonglent avec de fortes ressources mais une faible autonomie fiscale, in La Gazette des Communes, 2019, https://www.lagazettedescommunes.com/623639/en-allemagne-les-lander-jongle-avec-de-fortes-ressources-mais-une-faible-autonomie-fiscale-210/. ↑