Data center, Terzo settore e patrimonio informativo collettivo

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Data center, Terzo settore e patrimonio informativo collettivo

DOI: 10.13130/2723-9195/2026-4-2
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L’articolo esamina se e a quali condizioni la gestione infrastrutturale dei data center possa concorrere alla tutela di patrimoni informativi destinati a finalità di interesse generale, con particolare riguardo agli organismi per l’altruismo dei dati, alle cooperative di dati e agli enti del Terzo settore. Muovendo dall’ipotesi che il Data Governance Act, pur non configurando espressamente un vincolo di destinazione in senso tecnico-giuridico, offra spunti utili per ricostruire forme embrionali di destinazione funzionale di patrimoni informativi a finalità di interesse generale, il lavoro analizza l’altruismo dei dati e i servizi di cooperative di dati, distinguendo il vincolo di scopo proprio dell’altruismo dalla funzione mutualistica delle cooperative. Un caso giudiziario recente illustra la posta in gioco; sul piano interno, la legge regionale della Lombardia n. 11/2026 ne governa la dimensione materiale, ma non la destinazione del patrimonio informativo custodito. Su queste basi si propone una lettura del data center come infrastruttura non soltanto tecnica, ma socialmente rilevante, e si avanza la tesi del vincolo funzionale di scopo del patrimonio informativo collettivo.


Data centres, the Third Sector and collective information assets. Data altruism, data cooperatives and purpose-bound governance under the Data Governance Act
The paper examines whether and under what conditions the infrastructural management of data centres may contribute to safeguarding information assets dedicated to general-interest purposes, with particular regard to data altruism organisations, data cooperatives and Third Sector entities. On the assumption that the Data Governance Act, while not expressly establishing a purpose-bound regime for data, provides normative materials for reconstructing embryonic forms of purpose-bound governance of collective information assets for general-interest purposes, the paper examines data altruism and data cooperative services, distinguishing the general-interest purpose constraint of data altruism from the mutualistic governance function of data cooperatives. A recent court case illustrates what is at stake; domestically, Lombardy Regional Law No 11/2026 governs the physical dimension of data centres, but not the purpose-binding of the informational assets they store. On this basis the paper proposes a reading of the data centre as an infrastructure that is not only technical, but social, and advances the thesis of the purpose-bound governance of collective information assets.
Sommario: 1. Il data center come luogo del patrimonio informativo.- 2. Il patrimonio informativo collettivo come categoria funzionale.- 3. L’altruismo dei dati nel Data Governance Act.- 4. Le cooperative di dati: l’intermediazione neutrale a vocazione mutualistica.- 5. Il caso: Musk v. Altman e il problema della conversione della missione.- 6. La dimensione infrastrutturale: la legge regionale lombarda sui centri dati.- 7. Il Terzo settore come garante: ruoli e rischi.- 8. Il data center come infrastruttura sociale.

1. Il data center come luogo del patrimonio informativo

I centri dati[1] sono divenuti, in pochi anni, un oggetto privilegiato delle politiche pubbliche, e l’Italia ne è un mercato emergente in forte crescita nel panorama europeo. La loro distribuzione sul territorio nazionale è marcatamente squilibrata: una quota largamente maggioritaria degli impianti e della potenza installata si concentra in Lombardia e, al suo interno, nell’area milanese, oggi tra i poli europei di maggior peso[2]. È in questa parte del Paese che il governo del fenomeno si pone, prima che altrove; e non a caso proprio la Lombardia si è dotata, tra le prime Regioni italiane, di una legge organica sull’insediamento dei centri dati (infra, § 6).

Nel dibattito pubblico e nelle politiche economiche il data center è anzitutto una risorsa strategica e un fattore di innovazione: un investimento – in alcuni casi un attivo sottostante a prodotti finanziari – e una leva di sovranità digitale. A questo profilo, oggi prevalente, si accompagnano questioni ormai all’attenzione dell’opinione pubblica, delle comunità locali, delle pubbliche amministrazioni e, progressivamente, del legislatore: la tutela della salute, il consumo di suolo e di acqua, l’inquinamento dell’aria, la gestione del calore prodotto, che in taluni casi viene recuperato a fini civili attraverso reti di teleriscaldamento (caso A2A di Brescia)[3] e in altri si traduce in impatti non sempre positivi sull’aria e sull’ambiente. Sono profili rilevanti, affrontati da altri studi e progressivamente governati dalla stessa legislazione (infra, § 6); tutti, però, guardano al data center come opera, come manufatto da progettare, localizzare e regolare[4]. Su questo terreno il quadro normativo è in rapido movimento: il nodo più avvertito resta la complessità dell’iter autorizzativo, mentre non mancano primi e significativi segnali di riconoscimento del settore, fra cui l’attribuzione di un codice Ateco dedicato[5]. A ciò si aggiunge un fattore che i procedimenti di insediamento incontrano con frequenza crescente: l’opposizione delle comunità interessate, che riproduce le dinamiche note come NIMBY (Not In My Back Yard) e, nelle varianti più radicali, LULU, NIMTOO e BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything), fino a tradursi in vincoli normativi espressi[6].

Il problema, allora, non è soltanto dove collocare i data center e con quali impatti ambientali, ma quale regime giuridico debba presidiare il patrimonio informativo collettivo che essi concentrano. Tre piani vanno pertanto tenuti distinti: il contenitore materiale, ossia l’infrastruttura; il contenuto, cioè il patrimonio informativo custodito; e la destinazione, vale a dire le finalità cui tale patrimonio può essere legittimamente impiegato. Il data center svolge, di regola, funzioni di natura infrastrutturale, ospitando e interconnettendo sistemi informatici, server e apparati di rete, e può fornire capacità di memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati. Altro è il piano del governo dei dati quando questi siano raccolti o resi disponibili per finalità di interesse generale: qui l’attività, pur restando privata e pur non implicando l’esercizio di poteri autoritativi, può essere assoggettata a un vincolo funzionale di scopo. La destinazione all’interesse generale non basta, tuttavia, a qualificarla come funzione amministrativa o come servizio pubblico[7]: la prima presuppone l’attribuzione e l’esercizio di compiti pubblici in regime di doverosità; il secondo, di norma, un’assunzione del servizio e la previsione di obblighi verso l’utenza; e nel Data Governance Act tali elementi non risultano compiutamente configurati[8]: l’altruismo dei dati e, con diversa intensità, l’intermediazione mutualistica delineano piuttosto attività private regolate, organizzativamente conformate e stabilmente orientate a finalità generali o collettive. È dunque la funzionalizzazione del patrimonio informativo, e non la sua automatica riconduzione alla funzione amministrativa, a fondare il vincolo di destinazione e a rendere possibile il ruolo di garanzia di soggetti privati e degli enti del Terzo settore.

Prima ancora che un insieme di servizi, il data center è un’infrastruttura fisica nella quale sono ospitati, conservati ed elaborati dati. Esso mette a disposizione potenza di calcolo, capacità di archiviazione e connettività, rendendo possibili l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, la conservazione degli archivi pubblici e il funzionamento dei servizi digitali. Il suo fabbisogno energetico condiziona la capacità di elaborazione, senza coincidere con essa[9].

I servizi infrastrutturali devono essere distinti dai dati custoditi, che possono costituire una parte rilevante del patrimonio informativo di una collettività. Il controllo dell’infrastruttura non comporta la titolarità dei dati né il potere di determinarne liberamente le finalità di utilizzo. Alla logica estrattiva delle grandi piattaforme, il diritto dell’Unione ha progressivamente affiancato, anche attraverso il Data Governance Act, modelli di condivisione e utilizzazione sottoposti a specifici vincoli e garanzie.

L’indagine muove dal diritto positivo europeo e nazionale per ricostruirne la logica funzionale. Le esperienze straniere sono richiamate in chiave comparativa, mentre la legge regionale lombarda costituisce il terreno sul quale verificare la distinzione fra regolazione dell’infrastruttura e governo del patrimonio informativo che essa può ospitare[10].

2. Il patrimonio informativo collettivo come categoria funzionale

Il patrimonio informativo collettivo individua, in senso descrittivo e funzionale, un complesso organizzato di dati e informazioni riferibile, per origine, oggetto o impiego, a una comunità determinata o determinabile e idoneo a incidere su interessi sovraindividuali[11]. Tale rilevanza non implica, di per sé, l’esistenza di un vincolo giuridico di destinazione, che sorge soltanto quando una fonte normativa, provvedimentale, statutaria o contrattuale condizioni l’impiego del complesso informativo al perseguimento di finalità determinate.

Il carattere «collettivo» non riguarda, dunque, la titolarità dei dati, ma la rilevanza sovraindividuale degli interessi coinvolti e l’esistenza di un vincolo che ne sottrae l’utilizzazione alla sola disponibilità materiale del detentore. Non basta che l’impiego dei dati produca effetti su una pluralità di persone: occorre che il complesso informativo sia stabilmente destinato alla cura di interessi generali. La stabilità attiene allo scopo e all’assetto organizzativo del soggetto responsabile, non alla composizione del patrimonio, che resta variabile. Possono confluirvi dati personali e non personali, detenuti da soggetti pubblici o privati o prodotti da comunità organizzate, anche in forma aggregata o anonimizzata, senza che la loro inclusione ne modifichi i rispettivi regimi giuridici.

La qualificazione giuridica dei dati rimane controversa. Alla prospettiva proprietaria, che li considera risorse suscettibili di sfruttamento economico, si affiancano quella personalistica, fondata sulla protezione della persona e sull’autodeterminazione informativa; quella collettiva, legata alla teoria dei beni comuni; e quella funzionale, incentrata sulla destinazione del complesso informativo, sulle condizioni del suo impiego e sull’imputazione dei relativi poteri e responsabilità.

La teoria dei beni comuni coglie la dimensione sovraindividuale di determinati complessi informativi, ma non offre criteri sufficientemente definiti quanto alla titolarità, all’individuazione della comunità di riferimento, alla coesistenza con i diritti individuali e all’imputazione delle responsabilità. Essa conserva pertanto una funzione critica, senza costituire il fondamento giuridico della ricostruzione proposta. La prospettiva funzionale consente invece di collegare i dati alla finalità cui sono destinati, all’infrastruttura che ne permette la conservazione e l’elaborazione e ai soggetti cui l’ordinamento attribuisce i corrispondenti poteri e doveri[12].

Occorre quindi distinguere la proprietà e il controllo tecnico dell’infrastruttura dalla titolarità e dalla destinazione dei dati. Il data center appartiene al primo piano; il patrimonio informativo e il suo governo al secondo. Il vincolo di destinazione non sostituisce le discipline applicabili alle diverse categorie di dati. Il sintagma è qui impiegato in senso funzionale, per descrivere obblighi di scopo, di organizzazione e di uso gravanti sui soggetti responsabili, e non configura un vincolo reale sul dato né una separazione patrimoniale: per quelli personali restano ferme le basi giuridiche del trattamento, la limitazione della finalità, la minimizzazione e, quando rilevante, la revocabilità del consenso; per quelli non personali, aggregati o anonimizzati, la sua configurazione risulta più agevole. Esso si atteggia inoltre diversamente secondo che i dati siano detenuti da pubbliche amministrazioni, conferiti volontariamente dagli interessati oppure impiegati, anche per finalità ulteriori, nell’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

Il Data Governance Act non disciplina l’insediamento dei centri dati, ma il riutilizzo, l’intermediazione, l’altruismo e la condivisione dei dati. Il regolamento non è, tuttavia, estraneo alla dimensione infrastrutturale: per il riutilizzo dei dati protetti detenuti da enti pubblici prevede ambienti di trattamento sicuri, fisici o virtuali, nei quali le operazioni siano controllabili e siano impedite la reidentificazione e la divulgazione di informazioni protette.

Da questa disciplina può essere ricostruito un vincolo funzionale di uso e di governo, il cui contenuto varia secondo l’istituto considerato. Nell’altruismo dei dati esso si esprime nella destinazione a obiettivi di interesse generale e negli obblighi organizzativi, di trasparenza e di controllo posti a carico dell’organizzazione riconosciuta. I servizi di intermediazione, comprese le cooperative di dati, operano invece su un piano diverso, agevolando l’esercizio dei diritti e la negoziazione delle condizioni di trattamento senza imprimere, di per sé, ai dati una destinazione di interesse generale. Il vincolo grava sui soggetti e sulle funzioni esercitate, non sul dato in quanto tale: non ha natura reale, non determina una separazione patrimoniale e non produce alcun diritto di seguito.

Il data center costituisce uno dei possibili supporti materiali e organizzativi di questa governance. La rilevanza collettiva dei dati non si trasferisce automaticamente all’infrastruttura che li ospita, né rende il gestore garante della loro destinazione. La sua responsabilità dipende dal ruolo concretamente assunto – quale titolare, responsabile o sub-responsabile del trattamento, intermediario, custode qualificato o parte di uno specifico assetto convenzionale – e dagli obblighi che ne derivano secondo la disciplina applicabile, il titolo convenzionale o l’assetto organizzativo.

Soltanto i data center che custodiscono, trattano o rendono disponibili patrimoni informativi pubblici, civici, sanitari, scientifici, ambientali o comunque destinati a interessi generali secondo questa impostazione possono assumere, in ragione dei dati ospitati, una specifica rilevanza sociale. L’espressione non indica una funzione amministrativa in senso proprio, un servizio pubblico o la funzione sociale della proprietà prevista dall’art. 42, comma 2, Cost., ma la rilevanza dell’infrastruttura rispetto alla destinazione del patrimonio informativo. Questa ricostruzione si collega alla riflessione sui beni comuni digitali, sull’amministrazione condivisa e sulla funzione conoscitiva dei dati, utilizzate come riferimenti argomentativi e non come autonome qualificazioni giuridiche.

3. L’altruismo dei dati nel Data Governance Act

Tra gli istituti introdotti dal Data Governance Act, quello che più direttamente intercetta la logica del Terzo settore è l’altruismo dei dati, disciplinato dal Capo IV (artt. 16-25). La definizione è contenuta nell’art. 2, punto 16), DGA[13]. Essa condensa due tratti distintivi che valgono da criterio di demarcazione rispetto agli altri modelli di data sharing[14]. Il primo è la non remunerazione del conferimento: la condivisione è gratuita, salva la mera compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i dati. Si tratta di una «gratuità qualificata», che ammette il recupero dei costi ma esclude una remunerazione del conferente; il limite riguarda però il compenso richiesto o ricevuto da chi mette a disposizione i dati, e non impedisce all’organizzazione riconosciuta di applicare tariffe per l’accesso, delle quali l’art. 20 impone la registrazione e la rendicontazione, restando distinto il requisito soggettivo dell’assenza di scopo di lucro di cui all’art. 18; e non a caso il considerando 45 chiarisce che «gli interessati dovrebbero poter ricevere un compenso esclusivamente in relazione ai costi da loro sostenuti nel mettere a disposizione i propri dati per obiettivi di interesse generale»[15]. Il secondo tratto è la finalizzazione all’interesse generale: il dato non è donato genericamente, ma destinato a obiettivi di interesse generale che la norma indica in via esemplificativa, quali la sanità, l’ambiente, la mobilità, la statistica, i servizi e le politiche pubbliche e la ricerca, e che il diritto nazionale può stabilire o precisare, ove applicabile. In questa destinazione risiede il nucleo della tesi: l’altruismo non trasferisce semplicemente dati, ma li orienta funzionalmente a uno scopo di interesse generale. Va chiarito, in proposito, che l’altruismo dei dati non è una liberalità in senso civilistico: è un dispositivo regolatorio, fondato su consenso o autorizzazione, fiducia e finalità determinate, e non un atto di disposizione gratuita assimilabile alla donazione.

Quando l’entità intenda ottenere la qualifica di organizzazione per l’altruismo dei dati riconosciuta nell’Unione, l’attività altruistica è inserita in un modello organizzato e presidiato pubblicamente; la registrazione resta però volontaria, e possono operare anche entità altruistiche non registrate, che tuttavia non possono avvalersi della qualifica europea né sono assoggettate al corrispondente regime speciale di garanzia. Il Data Governance Act affida infatti una funzione centrale alle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute nell’Unione, disciplinate dagli artt. 18 ss.: soggetti giuridici costituiti per finalità di interesse generale, privi di scopo di lucro, indipendenti da entità lucrative e tenuti a svolgere tale attività mediante una struttura funzionalmente separata[16]. La ragione del presidio è chiara: l’altruismo dei dati vive di fiducia e responsabilità, e senza controllo pubblico rischierebbe di trasformarsi in un’etichetta disponibile per operazioni opache. Il baricentro del vincolo non sta tanto nei requisiti soggettivi dell’organizzazione riconosciuta, quanto nella disciplina dell’uso. L’art. 21, par. 2, DGA vieta di impiegare i dati per obiettivi diversi da quelli di interesse generale autorizzati dall’interessato o dal titolare; l’art. 21, par. 3, impone tuttavia di predisporre strumenti per la revoca del consenso o dell’autorizzazione, sì che la destinazione è funzionalmente orientata ma non irrevocabile né perpetua; l’art. 24 affida all’autorità competente il monitoraggio e prevede che, qualora l’inosservanza persista dopo la notifica, l’organizzazione perda il titolo e sia rimossa dai registri[17]. Ne risulta un vincolo funzionale – personale e organizzativo – assistito da controllo pubblico, non una segregazione patrimoniale del dato[18].

L’istituto non rileva soltanto sul piano della tutela dell’interessato, ma anche su quello della destinazione dei dati a finalità di interesse generale. L’altruismo dei dati è infatti concepito come strumento di mobilitazione volontaria di risorse informative a beneficio di progetti pubblicamente rilevanti: in questa prospettiva, l’art. 16 DGA consente agli Stati membri di predisporre disposizioni organizzative e tecniche per facilitarlo, anche assistendo gli interessati nella messa a disposizione volontaria dei dati personali detenuti da enti pubblici[19].

La destinazione all’interesse generale porta a rendere evidente la prossimità tra altruismo dei dati e Terzo settore. I requisiti dell’organizzazione riconosciuta che assume la denominazione «organizzazione per l’altruismo dei dati riconosciuta nell’Unione» e il relativo logo europeo – assenza di scopo di lucro, perseguimento dell’interesse generale, indipendenza e struttura separata – presentano significative affinità con la nozione di ente del Terzo settore di cui all’art. 4 CTS, mentre le finalità di interesse generale del DGA si sovrappongono, almeno in parte, alle attività indicate dall’art. 5 CTS. Le due qualificazioni restano tuttavia autonome: un ente del Terzo settore consegue il riconoscimento europeo soltanto se soddisfa anche i requisiti degli artt. 18 ss. DGA e, reciprocamente, il riconoscimento ai sensi del DGA non attribuisce la qualifica di ente del Terzo settore. Nel nostro ordinamento esistono soggetti che hanno la qualifica di ente di terzo settore, nonché sono anche organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciuta nell’Unione (v. es. l’Associazione Italiana Data – AIDA ETS in nota n. 19). La forma di altruismo delineata dal legislatore europeo appare così come una filantropia dei dati affidata a soggetti strutturalmente vincolati allo scopo. Il dato altruistico è, in altri termini, un dato conferito per una finalità determinata e affidato a un soggetto chiamato a garantirne il rispetto: la finalità vincola l’organizzazione e l’uso, e non imprime al dato una qualità destinata a seguirlo presso i terzi. Sui presidi organizzativi che tale ruolo presuppone si tornerà infra, § 7.

4. Le cooperative di dati: l’intermediazione neutrale a vocazione mutualistica

Se l’altruismo è la messa a disposizione volontaria e non remunerata del dato a beneficio della collettività, le cooperative di dati ne rappresentano – almeno potenzialmente – la messa in comune a beneficio dei membri. Il Data Governance Act le colloca all’interno della più ampia categoria dei servizi di intermediazione dei dati, disciplinati dal Capo III. La nozione di cooperativa presuppone perciò quella, generale, di intermediazione: ai sensi dell’art. 2, punto 11), DGA è servizio di intermediazione dei dati «un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall’altro, anche al fine dell’esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali». Restano ferme le esclusioni espressamente previste dalle lett. a)-d) della medesima disposizione[20].

I «servizi di cooperative di dati» – questa la dizione ufficiale – sono poi definiti, in modo assai articolato, dall’art. 2, punto 15), DGA[21]. Due elementi vanno trattenuti dalla definizione. Il primo è soggettivo: i membri sono gli interessati, le imprese individuali e le PMI – non, di per sé, l’ente del Terzo settore. Il secondo è funzionale: prima ancora che una forma societaria, la cooperativa di dati è un particolare servizio regolato di intermediazione, caratterizzato dalla partecipazione dei membri e dall’assistenza nell’esercizio dei loro diritti sui dati. Il nome evoca la società cooperativa, ma la sostanza è quella di un soggetto che consente ai propri membri di esercitare collettivamente prerogative che, sul piano individuale, risulterebbero difficilmente azionabili: la scelta informata, il confronto sulle condizioni del trattamento e la negoziazione per conto dei membri. È la trasposizione, sul terreno dei dati, della funzione storica del mutualismo: aggregare posizioni individuali per riequilibrare un rapporto di forza altrimenti asimmetrico.

Il regime di esercizio è dettato dall’art. 12, la cui base è la neutralità, e presuppone la procedura di notifica di cui agli artt. 10 e 11. Letto con il considerando 33, l’articolo introduce una separazione strutturale tra intermediazione e utilizzo dei dati: il fornitore non può utilizzare i dati che riceve «per scopi diversi dalla messa a disposizione» di tali dati agli utenti, deve prestare il servizio «attraverso una persona giuridica distinta» da ogni altra attività (art. 12, lett. a), e non può subordinare la condivisione a forme di self-dealing; è inoltre tenuto ad assicurare un livello adeguato di sicurezza e a mantenere un registro dell’attività[22].

Il nodo problematico emerge proprio su questo piano: la neutralità, che l’art. 12 riferisce indistintamente a tutte le categorie di servizi elencate dall’art. 10, rischia di entrare in frizione con la natura mutualistica della cooperativa, che vivrebbe proprio dell’uso dei dati dei membri a vantaggio dei membri; la separazione fra l’ente che intermedia e l’ente che utilizza costituisce una possibile soluzione organizzativa a tale tensione, che il DGA non tipizza però espressamente e che richiede perciò prudenza applicativa. Il confine fra i due modelli è del resto tracciato dall’art. 15: il Capo III non si applica alle organizzazioni riconosciute per l’altruismo dei dati né agli altri enti privi di scopo di lucro, nella misura in cui la loro attività consista nel raccogliere, per obiettivi di interesse generale, dati messi a disposizione su base altruistica, salvo che essi mirino a instaurare relazioni commerciali fra un numero indeterminato di interessati o titolari e gli utenti dei dati. La natura non lucrativa del soggetto non basta, dunque, a sottrarlo al regime dell’intermediazione.

La prassi, sviluppatasi in prevalenza già prima dell’applicazione del regolamento (dal settembre 2023), restituisce una tassonomia dei modelli di circolazione – interna alla cooperativa, tra membri, federata, verso terzi, fino all’apertura open data – e una casistica settoriale ormai ampia, dal ride-hailing (Driver’s Seat) ai dati sanitari (Salus Coop, polypoly), all’agricoltura (eKutir)[23]. Il tratto unificante è l’architettura mutualistica, talora ricondotta al «neo-mutualismo digitale»: il valore per i membri non è (solo) un ricavo economico, ma il controllo sui propri dati, la capacità di scelta, il potere di contrattazione. Su questo terreno la dottrina ha colto l’emersione di una dimensione collettiva del governo dei dati, accanto a quella individuale della protezione e a quella economica del mercato[24].

Rispetto al Terzo settore il collegamento è dunque indiretto: un ente del Terzo settore può promuovere o utilizzare una cooperativa di dati, ma la cooperativa in sé non è qualificata come ente senza scopo di lucro. La mutualità, del resto, non equivale all’interesse generale: la cooperativa di dati persegue anzitutto il vantaggio dei propri membri, e l’apertura a una finalità sovraindividuale resta eventuale e rimessa all’assetto statutario. La differenza rispetto all’altruismo non è soltanto di intensità partecipativa, ma funzionale: l’altruismo destina volontariamente i dati a obiettivi di interesse generale, mentre la cooperativa assiste anzitutto i membri nell’esercizio dei diritti e nella negoziazione delle condizioni di trattamento, senza imprimere necessariamente ai dati una destinazione solidaristica. Comune è la matrice anti-estrattiva, ma diversa è la destinazione: nell’altruismo dei dati essa è generale-solidaristica; nella cooperativa di dati è anzitutto mutualistica, riferita ai membri, pur potendo produrre ricadute collettive. Entrambi gli istituti, seppure con tecniche e intensità diverse, sottraggono il governo dei dati alla relazione individuale e asimmetrica con la piattaforma.

5. Il caso: Musk v. Altman e il problema della conversione della missione

La controversia che ha opposto Elon Musk a Sam Altman e alle società del gruppo OpenAI dinanzi alla United States District Court for the Northern District of California offre un banco di prova particolarmente significativo per verificare se, e a quali condizioni, un patrimonio costituito per una finalità di interesse generale possa essere successivamente orientato verso scopi lucrativi. La vicenda non rileva qui per i suoi sviluppi processuali, ma per la questione di fondo che consente di mettere a fuoco[25].

OpenAI fu costituita nel dicembre 2015 come ente non profit, registrata nello Stato del Delaware e operante in California: l’atto introduttivo ricostruisce un «Founding Agreement» in forza del quale il laboratorio «would be a non-profit developing AGI for the benefit of humanity, not for a for-profit company seeking to maximize shareholder profits», e sarebbe stato open-source; lo stesso Altman, in una delle comunicazioni richiamate, aveva proposto di «structure it so that the tech belongs to the world via some sort of nonprofit». In altre parole: una tecnologia sviluppata a beneficio dell’umanità e «appartenente al mondo» attraverso una struttura non lucrativa[26]. Nel 2019, però, OpenAI adottò una struttura ibrida – un’entità lucrativa con rendimento limitato per gli investitori («capped-profit») controllata dall’ente non profit – che aprì all’ingresso di ingenti capitali privati e all’investimento di Microsoft. È in questa metamorfosi che il ricorrente ha individuato il tradimento della missione originaria e la violazione di obblighi assimilabili a quelli di un charitable trust[27].

Il punto giuridicamente si rinviene in un passaggio dell’ordinanza con cui la Corte ha deciso le istanze di summary judgment. La Corte ha ricostruito lo scopo dell’ente – i fondatori avevano costituito la non profit «with the specific purpose to ‘provide funding for research, development and distribution of technology related to artificial intelligence’», sul presupposto che «someone other than Google» dovesse sviluppare l’AGI a beneficio del mondo – e ha respinto l’istanza dei convenuti volta a definire in via sommaria la domanda fondata sul charitable trust, osservando: «the same is true for Musk’s alleged condition that OpenAI, a nonprofit and open-source organization, remain that way. Accordingly, the Court denies OpenAI defendants’ motion as to Musk’s breach of charitable trust claim»[28].

Il valore comparatistico del passaggio si coglie considerando il significato che il diniego del summary judgment assume nell’economia della decisione. Negare il summary judgment su una domanda significa riconoscere che essa solleva una questione controvertibile, meritevole di essere decisa nel merito, senza che ciò implichi alcun apprezzamento sulla sua fondatezza: la Corte, cioè, non ha affermato che la trasformazione di OpenAI fosse lecita, ma ha ritenuto sussistente una controversia effettiva su fatti rilevanti – secondo il criterio processuale del genuine dispute of material fact – quanto alla tesi secondo cui il patrimonio dell’ente fosse «impresso» di un vincolo di scopo caritatevole, tale da impedirne la conversione a fini di lucro.[29] È il cuore dell’istituto del charitable trust di common law e della connessa dottrina del cy-près, per la quale i beni destinati a uno scopo di pubblica utilità non possono essere distratti verso fini non caritatevoli, ma al più ridestinati a uno scopo affine[30].

Il giudizio si è poi concluso senza una pronuncia di merito sulla domanda, essendo stata l’azione ritenuta tardiva; ciò non incide sull’uso qui proposto del caso, che rileva per il problema di principio.[31]

La vicenda OpenAI non costituisce un precedente applicabile agli enti del Terzo settore italiani, ma offre un termine di confronto utile sul piano argomentativo. Essa mostra il conflitto che può sorgere quando un patrimonio tecnologico e informativo, accumulato sotto una missione di interesse generale, venga successivamente orientato verso finalità lucrative. Il punto non è trarne regole di diritto interno, ma isolare la domanda di fondo: se un patrimonio destinato all’interesse generale possa essere trasformato in rendita privata. È il tradizionale problema del vincolo di destinazione, oggi proiettato sul terreno dei dati e dell’intelligenza artificiale. In questa prospettiva, il diritto europeo interviene a monte, affidando l’altruismo dei dati a soggetti privi di scopo di lucro e i servizi di intermediazione dei dati – fra i quali si collocano i servizi di cooperative di dati – a soggetti indipendenti e organizzativamente separati, così da costruire garanzie di destinazione idonee a prevenire conflitti analoghi. Una simile dinamica non è del tutto estranea all’esperienza italiana, che conosce, sia pure entro precisi limiti e con specifiche garanzie patrimoniali, la trasformazione delle società cooperative in società lucrative e la possibile successiva acquisizione del loro controllo da parte di fondi di investimento. Anche in questi casi si pone il problema di evitare che un patrimonio formatosi in funzione mutualistica venga integralmente appropriato secondo logiche meramente finanziarie. Potenzialmente, il Terzo settore può candidarsi a garante della destinazione del patrimonio informativo, purché assistito da adeguati presidi organizzativi e di controllo.

6. La dimensione infrastrutturale: la legge regionale lombarda sui centri dati

Il governo del patrimonio informativo investe, oltre alla circolazione e all’impiego dei dati, le infrastrutture materiali che ne consentono la conservazione, l’elaborazione e la messa a disposizione. Su questo versante, la legge regionale della Lombardia n. 11/2026, recante «Disposizioni in materia di insediamento di centri dati», ha introdotto una disciplina organica degli insediamenti destinati ai centri dati, la cui diffusione è strettamente connessa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Sul piano statale, il progetto di legge A.C. n. 1928, contenente una delega al Governo in materia, è stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (supra, § 1)[32]. L’impianto è orientato al riutilizzo del patrimonio territoriale esistente, alla tutela della risorsa idrica, all’impiego di energia a impatto carbonico neutrale e alla valorizzazione delle esternalità prodotte dagli impianti.

La rilevanza della disciplina emerge dall’intensità della domanda di insediamento dei centri dati sul territorio regionale. Nella sola area metropolitana milanese si concentra un numero già elevato di centri attivi, cui si aggiungono numerosi impianti in costruzione e in valutazione, distribuiti su molti comuni; se anche solo una parte dei progetti fosse realizzata, la potenza installata crescerebbe di quasi un ordine di grandezza, con un consumo di suolo significativo e una quota non marginale di insediamenti su aree agricole[33]. Il fenomeno, del resto, non è più soltanto lombardo: secondo i dati di Terna aggiornati al 31 luglio 2026 le richieste di connessione alla rete per centri dati sfiorano in Italia i 96 GW e, per la prima volta, il peso della Lombardia scende sotto la metà del totale nazionale, mentre il Piemonte sopravanza il Lazio e si colloca al secondo posto[34]. È il consumo di suolo, di energia e di acqua a imporre quella «governance attenta»[35] che la legge tenta di costruire; e proprio sul recupero del calore – la più virtuosa delle esternalità – l’esperienza offre già casi concreti, come i data center allacciati alle reti di teleriscaldamento cittadine[36].

La legge qualifica il centro dati come «il complesso costituito dalla struttura fisica e dall’infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l’archiviazione, l’elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi», richiamando per le nozioni tecniche il Regolamento 2024/1364/UE[37]. Già la definizione, dunque, salda l’infrastruttura fisica alla gestione dei dati: il legislatore regionale guarda al contenitore, ma lo qualifica in ragione dei dati che vi sono archiviati, elaborati e gestiti, e dunque del patrimonio informativo che vi risiede – conferma, per altra via, della premessa del § 1.

L’aspetto più rilevante della disciplina è nelle priorità insediative ed energetico-ambientali dell’art. 2: localizzazione prioritaria su aree già compromesse e compatibili con le infrastrutture elettriche, uso di energia a impatto carbonico neutrale, «riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impiegano i cascami termici, a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive»; soluzioni di raffreddamento che escludono i prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o sotterranee destinate a uso potabile, da acque superficiali a uso irriguo e da fiumi e laghi tutelati, e privilegiano l’efficienza idrica, il riciclo delle acque grigie e l’impiego di risorse idriche non qualificate[38]. A queste priorità si collega, all’art. 3, un sistema di misure premiali cumulabili[39].

Sul piano procedimentale, l’art. 4, nei casi in cui l’autorità competente per l’autorizzazione integrata ambientale sia la Regione, affida la gestione del procedimento unico a uno «Sportello regionale per i centri dati», oltre a una task force tecnico-amministrativa chiamata a proporre indirizzi uniformi per i procedimenti di AUA e di AIA; i progetti sottoposti a tale disciplina devono essere corredati da una relazione energetica[40].

Sul piano urbanistico, l’art. 5 risolve un nodo a lungo controverso: i centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 5 MW assumono destinazione d’uso produttiva, mentre quelli fino a 5 MW sono compatibili anche con le destinazioni terziaria e direzionale; e – dettaglio non secondario – l’insediamento è ammesso anche in aree a servizi tecnologici quando il centro dati sia integrato con impianti di teleriscaldamento per il recupero dell’energia termica[41].

È però l’ultimo profilo a interessare maggiormente la tesi qui sostenuta. Per gli interventi di rilevanza sovracomunale – quelli con potenza superiore a 10 MW – la legge introduce una conferenza consultiva di concertazione, finalizzata alla verifica delle esternalità e degli impatti «sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali» e alla sottoscrizione di un «accordo territoriale di pianificazione sovracomunale»; la conferenza è convocata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, e dalla Regione per gli interventi superiori a 50 MW[42]. Un dato merita sottolineatura, nominalistico ma rivelatore: tra le esternalità da ponderare la legge annovera espressamente quelle sociali, accanto a quelle territoriali, ambientali e infrastrutturali. E la stessa disposizione consente di adottare «ulteriori misure compensative consistenti in interventi di integrazione e sviluppo socio-economico delle comunità locali», secondo criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’intervento: la rilevanza sociale dell’insediamento non resta così sul piano dell’enunciazione, ma dispone di uno strumento operativo[43].

La legge lombarda governa il data center come infrastruttura materiale, presidiandone sostenibilità e coordinamento territoriale. Restano invece fuori dal suo perimetro il patrimonio informativo custodito nell’infrastruttura e la sua destinazione. La competenza regionale resta del resto circoscritta ai profili territoriali, urbanistici, energetici e procedimentali, nel rispetto della disciplina statale ed europea: la Regione non potrebbe conformare autonomamente le finalità di trattamento dei dati, le qualificazioni soggettive previste dal DGA o i regimi di protezione dei dati personali. Qui si collocano, su piani distinti, l’altruismo dei dati, che presidia la destinazione del patrimonio a finalità di interesse generale, e i servizi di cooperative di dati, che ne organizzano il governo in forma mutualistica senza imprimergli, di per sé, una destinazione generale.

7. Il Terzo settore come garante: ruoli e rischi

Affermare che il Terzo settore può fungere da garante della destinazione richiede di precisare quali enti, e in quali vesti. Tra gli enti del Terzo settore si prestano a questa funzione, in particolare, le fondazioni ETS, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative e gli enti filantropici; distinta resta invece la società benefit, che persegue finalità di beneficio comune ma opera con scopo di lucro e non è ente del Terzo settore. Va però precisato che la gestione o la custodia di dati non è, in sé, una delle attività di interesse generale elencate dall’art. 5 del Codice[44]: essa può essere svolta da un ente del Terzo settore in quanto strumentale a una di quelle attività, e in difetto di tale aggancio ricade nel regime delle attività diverse. Ne discende che il Terzo settore non è garante per natura, ma può divenirlo in presenza delle condizioni organizzative che la funzione richiede[45].

Sul piano funzionale si profilano almeno quattro ruoli, non alternativi tra loro: l’ente del Terzo settore come organizzazione riconosciuta per l’altruismo dei dati; come promotore o soggetto di supporto di una cooperativa di dati e, quando rientri nelle categorie indicate dall’art. 2, punto 15, DGA, come membro della relativa struttura organizzativa; come titolare di un archivio informativo di interesse generale; e come partner della pubblica amministrazione nella co-programmazione e co-progettazione dei servizi a base di dati, secondo il modello dell’amministrazione condivisa[46]. I quattro ruoli non si dispongono peraltro su un piano di equivalenza: a ciascuno corrisponde una diversa combinazione tra istituto europeo e qualificazione interna.[47]

La tesi richiede, tuttavia, alcune cautele: il Terzo settore può svolgere una funzione di garanzia, purché tale ruolo sia accompagnato da adeguati presidi, anche in considerazione dei rischi che possono emergere. Vi è anzitutto un rischio di cattura, ossia di un Terzo settore strumentalizzato dalle grandi piattaforme per legittimare, attraverso un altruismo «di facciata», operazioni di raccolta dati a fini reputazionali. Vi è poi un rischio di capacità: la gestione sicura di patrimoni informativi richiede competenze tecniche, infrastrutture e costi di compliance che molti enti non possiedono, con il pericolo di generare intermediari deboli, incapaci di negoziare con i grandi operatori. Restano infine i nodi propri del trattamento – la revoca del consenso e la persistenza del dato nei sistemi di intelligenza artificiale[48], l’uso secondario delle informazioni, l’opacità degli accordi tra enti e imprese tecnologiche[49]. In questi fenomeni si coglie un progressivo affievolimento del c.d. diritto al controllo sui propri dati: le tecnologie di trattamento massivo e la persistenza del dato nei modelli di intelligenza artificiale rendono sempre meno effettivo il presidio individualistico del consenso e della revoca, ed è anche per questo che la garanzia va cercata su un piano ulteriore e organizzativo (il vincolo di destinazione), capace di operare là dove il controllo del singolo mostra i propri limiti.

Di qui la necessità di presidi, che la disciplina vigente in parte già offre, con contenuto variabile secondo la natura dei dati, il servizio prestato e il ruolo del soggetto: misure di sicurezza, tracciabilità degli accessi e protezione dalle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE; gli obblighi di sicurezza informatica della direttiva NIS2, nei limiti in cui i soggetti coinvolti vi siano assoggettati; e, per i sistemi alimentati dai dati, i presidi di gestione del rischio, di governance dei dati e di trasparenza previsti dal Regolamento 2024/1689/UE in ragione della classificazione del sistema. La funzione di garanzia del Terzo settore è praticabile, in definitiva, solo se accompagnata da un’adeguata infrastruttura tecnica e di controllo: senza presidi, il vincolo di destinazione resta una garanzia soltanto formale[50]. Presidi che, per taluni patrimoni informativi settoriali, il diritto europeo va progressivamente tipizzando[51].

8. Il data center come infrastruttura sociale

I percorsi sin qui esaminati consentono, nella prospettiva qui esposta, di ricomporre i diversi piani dell’indagine. La vicenda OpenAI segnala il rischio della riconversione lucrativa di patrimoni nati per finalità di interesse generale; gli istituti del Data Governance Act offrono tecniche differenziate di governance, poiché l’altruismo dei dati presidia lo scopo di interesse generale, affidandolo a soggetti privi di scopo di lucro e sottoposti a controllo pubblico, mentre i servizi di cooperative di dati organizzano in forma mutualistica l’esercizio dei diritti e la negoziazione delle condizioni di trattamento; la legge lombarda interviene invece sul piano materiale, governando il data center come opera e presidiandone le esternalità territoriali, ambientali e sociali.

Da questo incrocio emerge il vincolo di destinazione del patrimonio informativo collettivo: non un regime giuridico autonomo, che presupporrebbe una fonte idonea a individuarne presupposti, effetti, obblighi e rimedi propri, ma uno schema ricostruttivo di carattere funzionale, mediante il quale ricondurre a unità discipline diverse accomunate dalla destinazione di complessi organizzati di dati a finalità di interesse generale. Uno schema che opera anzitutto sul soggetto, sulla sua organizzazione e sulle condizioni di utilizzo, e che rende giuridicamente censurabile, sul piano organizzativo e dei controlli e non su quello reale, l’impiego dei complessi per scopi incompatibili. La stabilità riguarda la missione e l’assetto di governance, non il singolo conferimento, che resta revocabile; e la forza del vincolo varia secondo l’istituto considerato, essendo diretta nelle organizzazioni riconosciute di altruismo, statutaria negli enti del Terzo settore e soltanto eventuale nelle cooperative di dati e nelle infrastrutture materiali. Schema la cui effettività dipende, però, dagli strumenti di reazione previsti per il caso di violazione[52].

La tecnica non è estranea all’ordinamento. Essa ricorre, con forme diverse, nel patrimonio della fondazione, nei patrimoni destinati a uno specifico affare, negli atti di destinazione trascrivibili per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela[53] e, nei sistemi di common law, nel charitable trust e nella regola del cy-près. In tutti questi casi, un complesso di beni viene sottratto alla libera disponibilità di chi lo detiene e stabilmente orientato a uno scopo. Il raffronto è però qui condotto sul piano funzionale (stabilità dello scopo e rimedi contro la distrazione), e non quale trapianto di istituti o affermazione di una separazione patrimoniale del dato. Gli istituti richiamati non producono, tuttavia, effetti omogenei, e la tesi va perciò graduata secondo la diversa forza del vincolo. Su un primo livello si colloca il vincolo normativo diretto delle organizzazioni riconosciute di altruismo dei dati, tenute per legge allo scopo autorizzato (art. 21 DGA) e soggette a vigilanza pubblica (art. 24 DGA). Su un secondo livello opera il vincolo organizzativo e statutario degli enti del Terzo settore che incorporino la finalità nella propria missione e nei propri meccanismi di governance, con la stabilità che ne deriva sul piano della devoluzione e dei controlli. Su un terzo livello si dà una destinazione soltanto eventuale e mediata: quella delle cooperative di dati che realizzano anzitutto un governo mutualistico e delle infrastrutture materiali, che assumono rilievo generale unicamente quando siano inserite in un progetto specificamente orientato all’interesse generale. È in questa graduazione, e non in un’indistinta equivalenza, che la categoria del vincolo di destinazione conserva rigore.

In questa prospettiva si colloca il possibile ruolo del Terzo settore. Gli enti di cui agli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo settore, in quanto privi di scopo di lucro, tenuti a esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS e sottoposti a un regime organizzativo e di controllo, possono svolgere una funzione di garanzia della destinazione: come organizzazioni riconosciute per l’altruismo dei dati, come promotori o soggetti di supporto di cooperative di dati, oppure come custodi di archivi informativi destinati a finalità di interesse generale. Non perché siano proprietari dei dati, né perché la qualifica non lucrativa sia di per sé sufficiente, ma perché il loro statuto giuridico rende meno agevole (si badi non in modo assoluto) la riconversione verso usi incompatibili con lo scopo originario, purché siano presenti adeguati presidi tecnici, patrimoniali e gestionali. Il regime non esclude, peraltro, l’esercizio di attività diverse: esse sono ammesse a condizione che restino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale[54].

La categoria ricostruttiva potrebbe assumere anche una ricaduta applicativa, non come aggravio del procedimento autorizzatorio, ma come elemento di qualificazione del progetto. Per i data center destinati a ospitare patrimoni informativi di interesse generale, la governance dei dati potrebbe costituire, in una prospettiva dichiaratamente de iure condendo e priva di riscontro nel diritto vigente, un criterio di favore nella valutazione dell’insediamento, specie in presenza di più iniziative concorrenti o di rilevanti impatti territoriali[55]. In questa prospettiva, accanto ai profili energetici, ambientali e urbanistici, potrebbero assumere rilievo la natura dei dati custoditi o trattati, le finalità del trattamento e del riuso, i soggetti coinvolti, le garanzie contro usi secondari incompatibili e l’eventuale ruolo di enti del Terzo settore, pubbliche amministrazioni, organizzazioni di altruismo o cooperative di dati. Nella stessa direzione potrebbero collocarsi clausole di destinazione negli accordi di altruismo, obblighi di trasparenza per i data center pubblici o di interesse generale e forme di valorizzazione degli enti non lucrativi e delle amministrazioni come garanti del patrimonio informativo. Resta fermo che la disciplina regionale conforma la localizzazione e la sostenibilità dell’infrastruttura, ma non attribuisce alla Regione un potere generale di governo delle finalità di trattamento dei dati ospitati: la valorizzazione della governance informativa nel procedimento autorizzatorio richiederebbe perciò una base regolatoria espressa e criteri predeterminati.

Il data center, allora, non è soltanto infrastruttura tecnica, consumo energetico e occupazione di suolo. Quando ospita patrimoni informativi raccolti o utilizzati per finalità di interesse generale, esso può assumere una specifica rilevanza sociale, senza per ciò trasformarsi in funzione amministrativa o servizio pubblico. Non si tratta di una qualificazione già compiutamente prevista dal diritto positivo, ma di una proposta ricostruttiva fondata su tre elementi convergenti: gli istituti europei di governance dei dati, la disciplina regionale delle esternalità dei centri dati e il rischio, ormai evidente, che patrimoni informativi nati per scopi generali siano successivamente attratti entro logiche esclusivamente lucrative. Riconoscere questa funzione significherebbe affermare che alcuni patrimoni informativi, per origine, funzione o destinazione, non sono soltanto risorse economiche: il loro governo appartiene anche al campo dell’interesse generale.

  1. Il presente scritto rielabora e sviluppa l’intervento orale svolto al convegno «Data center per l’innovazione: regolazione, diritti e Terzo settore», tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, Sala Malliani, il 25 giugno 2026, e si avvale dello scambio di idee maturato in quella sede. Un particolare ringraziamento va alla Prof.ssa Diana-Urania Galetta, che ha promosso e moderato i lavori, per l’invito e per il dialogo scientifico. ↑
  2. Al 2024 risultavano in Italia 168 centri dati (tredicesimo posto nella graduatoria mondiale), di cui 67 in Lombardia, su una potenza nominale complessiva di 513 MW, 318 dei quali in Lombardia; per potenza installata Milano supera capitali come Madrid, Varsavia e Zurigo. Le richieste di connessione alla rete Terna sono salite da 85 (2023) a 342 (agosto 2025), per complessivi 55 GW, concentrate per il 55% in Lombardia. I dati sono tratti dal rapporto «L’Italia dei Data Center» (The European House-Ambrosetti e A2A, 2025), su elaborazione Teha Group, Data Center Map Italy e Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano. ↑
  3. Il riferimento è all’esperienza, realizzata a Brescia, di recupero del calore di scarto prodotto da un centro dati attraverso la rete di teleriscaldamento gestita da A2A: il calore generato dai server, anziché essere disperso, viene immesso nella rete urbana e destinato al riscaldamento di utenze civili (per i dati sul numero di appartamenti serviti e sulle emissioni di CO₂ evitate v. amplius infra, § 6). Il caso è qui richiamato quale esempio paradigmatico della «più virtuosa delle esternalità» dell’infrastruttura, ossia della conversione di un impatto ambientale potenzialmente negativo – la produzione di calore – in un’utilità per la collettività di prossimità: una logica che la stessa legge regionale lombarda espressamente incentiva (art. 2, che privilegia il «riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali a favore di reti di teleriscaldamento o di comunità energetiche rinnovabili») e che può avvicinare il governo dell’esternalità energetica alle forme dell’amministrazione condivisa, ma soltanto ove al recupero si accompagni un effettivo coinvolgimento della comunità di riferimento o di enti del Terzo settore nella gestione dell’utilità così prodotta; in difetto, si resta sul piano della compensazione ambientale (infra, § 6). ↑
  4. Sul piano nazionale manca ancora una disciplina organica: in sede parlamentare è all’esame il progetto di legge A.C. n. 1928, approvato dalla Camera il 24 febbraio 2026 e trasmesso al Senato (S. 1821), ove è attualmente all’esame in Commissione, che delega il Governo a dettare procedure autorizzative semplificate, assimila i nuovi centri dati ai progetti di «prevalente interesse pubblico» e accorda priorità al riuso di aree dismesse e al recupero del calore. Sul versante euro-unitario incidono la Direttiva 2023/1791/UE (efficienza energetica), alla quale, quanto agli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai data center, ha dato attuazione l’art. 16 del d.l. n. 131/2024, conv., con modifiche, nella l. n. 166/2024, il Regolamento delegato 2024/1364/UE (classificazione e reporting dei centri dati) e la Direttiva 2024/1785/UE, che modifica la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali senza tuttavia annoverare i centri dati fra le categorie di attività dell’allegato I: essi vi rilevano, perciò, soltanto in ragione degli impianti di combustione a servizio dei gruppi elettrogeni. Sul procedimento autorizzatorio unico per i centri dati, introdotto in via d’urgenza dall’art. 8 del d.l. n. 21/2026, conv., con modifiche, nella l. n. 49/2026, in attesa della legge di delega, L. Pergolizzi, Il procedimento unico per la realizzazione dei Data Center, in Il Diritto Amministrativo (ildirittoamministrativo.it), 4, 2026. Sull’inquadramento delle reti e delle infrastrutture strategiche nel sistema dei beni pubblici, L. Saltari, Le reti e le infrastrutture strategiche, in AIPDA, Annuario 2024 – I beni pubblici, Napoli, 2025, p. 211 ss. ↑
  5. Va segnalata la complessità dell’iter – imperniato sulle soglie di potenza dei gruppi elettrogeni ai fini di VIA e di AIA (con il discrimine dei 50 MW di potenza termica nominale totale, di cui al punto 1.1 dell’allegato VIII, parte II, al d.lgs. n. 152/2006, e la competenza statale oltre i 300 MW; in questo senso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con parere reso il 19 febbraio 2026 su interpello della Città metropolitana di Milano del 6 novembre 2025, ha escluso che i centri dati costituiscano una categoria autonoma di attività ai sensi del citato allegato, venendo in rilievo ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale soltanto per il tramite della componente energetica accessoria) e segnato da elevata discrezionalità interpretativa e da tempi incerti –, cui si accompagnano primi interventi di razionalizzazione (linee guida della Regione Lombardia del giugno 2024; linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’agosto 2024; l’Unità di Missione per l’Attrazione e lo Sblocco degli Investimenti istituita presso il MIMIT; il nuovo codice ATECO dedicato ai centri dati, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e adottato operativamente dal 1° aprile 2025, che li individua con il codice 63.10.10, «Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse», all’interno della classe 63.10, «Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse»; dalla classificazione non discendono però, di per sé, effetti sul regime giuridico dell’insediamento, trattandosi di uno strumento di identificazione dell’attività economica). ↑
  6. Sulle dinamiche di opposizione locale agli insediamenti strategici, e sulle loro varianti (LULU, locally unwanted land use; NIMTOO, not in my term of office), sia consentito il rinvio a A. Crismani, Strategic Infrastructure and Administrative Challenges: From NIMBY to BANANA and other extremes, in Questa Rivista, 2, 2025 https://ceridap.eu/strategic-infrastructure-and-administrative-challenges-from-nimby-to-banana-and-other-extremes/. La tendenza si registra anche fuori dai confini nazionali: in Pennsylvania il governatore ha adottato nell’agosto 2026 un ordine esecutivo che subordina la realizzazione dei centri dati destinati all’intelligenza artificiale alla copertura integrale dei costi dell’energia impiegata, all’approvvigionamento da fonti pulite e all’approvazione delle comunità locali, escludendoli inoltre dal programma statale di autorizzazione accelerata e precludendo il ricorso ad accordi di riservatezza che impediscano ai residenti di conoscere l’identità dell’utilizzatore dell’impianto e la provenienza dell’energia (Agenzia Nova, 19 agosto 2026). ↑
  7. Si impiega qui il termine funzione in senso descrittivo come funzionalizzazione, ossia destinazione vincolata di un’attività a uno scopo di interesse generale, e non come adesione a una delle ricostruzioni della funzione amministrativa in senso tecnico, nozione che la dottrina considera tuttora incerta: la ricognizione del dibattito, da Zanobini a oggi, è in A. Zito, La funzione amministrativa nella riflessione giuridica: una nozione meramente descrittiva o connotativa?, in CERIDAP, 2/2024. Per i termini di quel dibattito, G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1950, che individua nella funzione l’attività pratica dello Stato volta alla cura immediata e diretta degli interessi pubblici e vi contrappone il servizio pubblico; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I, Milano, 1970, che nega alla funzione la dignità di concetto connotativo, pur ammettendo che qualsiasi attività, anche privata, possa dirsi funzione ove «funzionalizzata»; F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, p. 118 ss., poi sviluppato da F. Bassi, Contributo allo studio delle funzioni dello Stato, Milano, 1969; G. Marongiu, Funzione amministrativa (voce), in Enc. giur., XIV, Roma, 1988; F.G. Scoca, Attività amministrativa (voce), in Enc. dir., Agg. VI, 2002, il cui statuto unitario dell’attività amministrativa riconduce ai medesimi principi anche l’attività di erogazione di prestazioni, quando volta alla cura di interessi pubblici. La distinzione fra i due termini trova un appiglio di diritto positivo negli artt. 357-358 c.p., che definiscono il pubblico servizio come «attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima»; sul servizio pubblico e sulle concezioni oggettiva e soggettiva, U. Pototschnig, I pubblici servizi, Padova, 1964. Che un soggetto privato possa essere titolare di attività funzionalizzate di rilievo pubblico è, del resto, categoria acquisita: F. de Leonardis, Esercizio privato di pubbliche funzioni e pubblici servizi, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, III, Milano, 2006. ↑
  8. Conviene distinguere, più che opporre funzione e servizio, quattro piani. (i) L’attività infrastrutturale: il data center mette a disposizione archiviazione, elaborazione, calcolo e connettività, ed è attività economica e tecnica. (ii) Il servizio digitale o di intermediazione, reso a utenti, imprese, amministrazioni o titolari dei dati: neppure esso è, di per sé, servizio pubblico. (iii) Il governo funzionalmente vincolato dei dati: quando determinati dati sono raccolti o messi a disposizione per finalità generali, il loro trattamento è assoggettato a un vincolo di scopo, sorretto da obblighi di indipendenza, non lucratività, separazione organizzativa, trasparenza e controllo. (iv) L’eventuale funzione amministrativa, che emerge soltanto quando i dati siano detenuti o utilizzati dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di compiti attribuiti dalla legge, o quando un privato sia investito, secondo l’ordinamento, di specifiche attribuzioni pubbliche. In termini dogmatici, l’attività di cui al punto (iii) si lascia ricondurre alla categoria delle attività private di interesse generale conformate dalla legge: regolate e vincolate nello scopo, ma non per ciò trasformate in funzioni pubbliche. La destinazione all’interesse generale è dunque condizione della funzionalizzazione, ma non basta a produrre la qualificazione pubblicistica dell’attività, che richiede elementi ulteriori: attribuzione legale di compiti, doverosità, responsabilità verso la collettività, disciplina pubblicistica, eventuale atto di incarico, obblighi di continuità, accessibilità, neutralità o universalità, forme di vigilanza e controllo. Sul piano euro-unitario, il Data Governance Act àncora l’altruismo dei dati a «obiettivi di interesse generale» (art. 2, punto 16, e considerando 3 e 45) e ne affida la cura a organizzazioni senza scopo di lucro, indipendenti e a registrazione volontaria (art. 18), ma non impiega la categoria del servizio di interesse economico generale né ne prevede la struttura – atto di incarico, obblighi di servizio pubblico, compensazione (art. 14 TFUE e Protocollo n. 26): la piena qualificazione dell’attività come servizio di interesse generale resterebbe perciò un possibile sviluppo, subordinato a un atto di affidamento e a obblighi di servizio, non un dato già acquisito nel diritto vigente. ↑
  9. La saldatura tra dato e potenza di calcolo è colta, sul piano definitorio, dalla stessa legge regionale lombarda, che qualifica il centro dati in funzione tanto dell’«infrastruttura tecnologica» quanto della «gestione dei dati digitali» (infra, § 6). Sul rilievo del «potere computazionale» come risorsa scarsa e strategica, e sulle implicazioni per il governo pubblico dei dati, v. il lavoro monografico di M. Falcone, Ripensare il potere conoscitivo pubblico tra algoritmi e Big Data, Napoli, 2023, e la letteratura ivi richiamata. Il fabbisogno energetico non è peraltro funzione della sola capacità di elaborazione: vi concorrono i sistemi di raffreddamento, il grado di ridondanza, l’efficienza dell’hardware, le componenti di archiviazione e di rete, il profilo dei carichi di lavoro e la qualità dell’alimentazione, sintetizzati negli indicatori di efficienza energetica dell’infrastruttura (fra i quali il power usage effectiveness) previsti dal Regolamento delegato 2024/1364/UE. ↑
  10. Ciascuno dei tre registri ha limiti propri, che conviene dichiarare. La ricostruzione dogmatica non supplisce alle lacune del diritto positivo e i suoi esiti restano proposte interpretative; il raffronto con ordinamenti di common law sconta la disomogeneità dei presupposti istituzionali e non consente inferenze dirette sul diritto interno; il caso di studio regionale, circoscritto nel tempo e nello spazio, offre un riscontro applicativo e non una generalizzazione. Le proposizioni formulate de iure condendo sono, ove ricorrano, segnalate come tali. ↑
  11. L’espressione muove dal lessico consolidato del «patrimonio informativo pubblico», impiegato dalle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell’AgID nel contesto degli artt. 50, 52 e 68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, dove però la qualificazione attiene alla titolarità pubblica dei dati; la sostituzione dell’aggettivo «collettivo» risponde a un diverso criterio di selezione, che guarda non a chi detenga i dati ma agli interessi sui quali il loro impiego incide, e consente di ricomprendere i complessi di rilevanza sovraindividuale detenuti da soggetti privati. Il Data Governance Act, dal canto suo, non conosce una nozione oggettiva di aggregato, essendo costruito su soggetti e su attività, sicché il suo lessico non offriva un termine utilizzabile; l’antecedente positivo più prossimo, le «serie di dati di elevato valore» della Direttiva 2019/1024/UE e del Regolamento di esecuzione 2023/138/UE, è a sua volta circoscritto ai documenti detenuti da enti pubblici e definito in funzione del valore di riutilizzo. Il sostantivo «patrimonio» richiama infine la tradizione civilistica della destinazione, dalla quale si trae la struttura del vincolo e non il regime della separazione. Per la lettura dei dati come risorsa a rilevanza anche collettiva, G. Resta, Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati, in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 2022, p. 975 ss.; S. Viljoen, A Relational Theory of Data Governance, in Yale Law Journal, 2021, vol. 131, n. 2, p. 573 ss., https://yalelawjournal.org/pdf/131.2_Viljoen_1n12myx5.pdf; e, per i beni comuni digitali, E. Cremona, Quando i dati diventano beni comuni: modelli di data sharing e prospettive di riuso, in Riv. it. inf. e dir., 2, 2023, p. 111 ss., https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/178. Nella prospettiva amministrativistica qui accolta – dati come bene funzionalmente destinato, oltre il paradigma proprietario , e per la distinzione tra titolarità e appartenenza, A. Simonati, I dati detenuti dall’amministrazione, come bene a destinazione pubblica, in AIPDA, Annuario 2024 – I beni pubblici. Atti del convegno annuale (Genova, 4-5 ottobre 2024), Napoli, 2025, p. 347 ss. (anche in Questa Rivista, 3, 2025, https://ceridap.eu/i-dati-personali-in-possesso-dellamministrazione-beni-a-destinazione-pubblica/). ↑
  12. La rassegna è necessariamente sommaria e vale a collocare la posizione qui assunta, non a esaurire il dibattito. La lettura proprietaria riconduce il dato agli strumenti del diritto industriale, al segreto commerciale e alla tutela delle banche dati, e mostra le sue incongruenze soprattutto sui dati non personali, privi di un autore e di un titolo di appartenenza univoco. La lettura della protezione e del controllo è quella del Regolamento 2016/679/UE, costruita sull’interessato e sui suoi diritti, e resta indispensabile, ma guarda al singolo dato e non al complesso. La lettura collettiva muove dalla teoria dei beni comuni e dagli studi sul governo delle risorse condivise di E. Ostrom, Governing the Commons, Cambridge, 1990, e trova nella dottrina italiana sviluppi in S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 2013, e U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011; sul terreno specifico dei dati v. G. Resta, Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati, cit., S. Viljoen, A Relational Theory of Data Governance, cit., e soprattutto E. Cremona, Quando i dati diventano beni comuni: modelli di data sharing e prospettive di riuso, in Riv. it. inf. e dir., 2, 2023, p. 111 ss., che prospetta espressamente il passaggio dei dati «da oggetti di diritti esclusivi a oggetti di diritti collettivi» e ne trae la giustificazione di politiche restitutive. Rispetto a tale esito la posizione qui assunta è più circoscritta: la destinazione funzionale non muta la qualificazione del dato, ma vincola l’agire dei soggetti che lo detengono. Va segnalata, infine, una variante applicativa della lettura collettiva, che l’A prospetta in chiusura: la valorizzazione del quadro ESG (environmental, social, governance), e in particolare degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla Direttiva 2022/2464/UE (CSRD) e del dovere di diligenza di cui alla Direttiva 2024/1760/UE (CSDDD), come leva per indurre le imprese a condividere dati di interesse generale, essendo il pilastro sociale il meno definito dei tre; si tratta di prospettiva utile, che compensa il carattere volontario degli istituti del Data Governance Act, ma che sconta l’incertezza del quadro, i cui termini di prima applicazione – e, per la Direttiva 2024/1760/UE, anche di recepimento – sono stati differiti dalla Direttiva 2025/794/UE. Il quadro è stato successivamente modificato dalla Direttiva 2026/470/UE, del 24 febbraio 2026, che ne ha ristretto l’ambito soggettivo (oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato per la CSRD, oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi per la CSDDD), unificato al 26 luglio 2029 la data di applicazione di quest’ultima, soppresso l’obbligo di adottare il piano di transizione climatica ed eliminato il regime armonizzato di responsabilità civile. ↑
  13. Art. 2, punto 16), DGA, secondo cui si intende per altruismo dei dati «la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l’uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l’assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l’agevolazione dell’elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l’elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell’interesse generale». La dottrina ha colto nell’istituto la traslazione di una categoria tradizionalmente etica entro una cornice normativa vincolante: S. Foà, L’altruismo dei dati e le sue potenzialità per l’interesse generale: dal Data Governance Act al diritto interno, in M.C. Cavallaro, V. Fanti (a cura di), IA. Sanità, Territorio, Pubbliche Amministrazioni, Napoli, 2026, p. 523 ss., che parla di «forma di altruismo per legge» e di «forma istituzionalizzata di filantropia dei dati»; F. Caloprisco, Data Governance Act. Condivisione e «altruismo» dei dati, in Annali AISDUE, 3, 2021, p. 58 ss., https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2021/05/Post-Flavia-Caloprisco-DGA-.pdf; L. Paseri, Il governo dei dati. Interesse pubblico, altruismo e partecipazione, Giappichelli, Torino, 2025. Per l’inquadramento istituzionale dell’istituto nel disegno europeo, v. anche Commissione europea, Regolamento sulla governance dei dati – Domande e risposte, Bruxelles, 25 novembre 2020. ↑
  14. Con l’espressione «altri modelli di data sharing» si designano qui le forme di condivisione dei dati diverse dall’altruismo, rispetto alle quali quest’ultimo si distingue per la gratuità qualificata e per la finalizzazione all’interesse generale. Possono ricordarsi, in particolare: (i) i servizi di intermediazione dei dati disciplinati dal Capo III del DGA fra cui le stesse cooperative di dati (infra, § 4), che operano su base neutrale e, di norma, a titolo oneroso, mettendo in relazione titolari e utenti dei dati senza appropriarsene; (ii) il riuso dei dati detenuti dal settore pubblico, oggetto della Direttiva 2019/1024/UE (open data) e, per talune categorie protette, del Capo II del DGA, ispirato a una logica di valorizzazione e di accessibilità più che di destinazione solidaristica; (iii) la condivisione regolata dal Regolamento 2023/2854/UE (Data Act), che disciplina i rapporti fra imprese (B2B) e fra imprese e consumatori, nonché l’accesso dei soggetti pubblici ai dati detenuti dai privati in situazioni di necessità (B2G); (iv) infine, sul versante opposto, il modello estrattivo di mercato proprio delle grandi piattaforme, che tratta il dato come materia prima da valorizzare economicamente. Rispetto a tutti questi modelli l’altruismo dei dati si segnala per due tratti che ne fanno un istituto strutturalmente orientato all’interesse generale: l’assenza di corrispettivo (salva la compensazione dei costi) e la tipizzazione delle finalità. Per la collocazione sistematica di questi strumenti nell’architettura europea del dato, v. supra, § 2. ↑
  15. Considerando 45 DGA. Sul carattere non mercificabile del dato personale, quale proiezione dei diritti della personalità, e sui limiti della “patrimonializzazione”, S. Foà, op. cit., par. 1. La «gratuità qualificata» mira a evitare che la condivisione altruistica degeneri in forme dissimulate di mercificazione dei dati personali, e segna la distanza tanto dal modello di mercato dei servizi di intermediazione (infra, § 4) quanto da quello, pure non oneroso ma diversamente finalizzato, del riuso dei dati pubblici di cui alla Direttiva 2019/1024/UE. ↑
  16. La qualifica europea presuppone la registrazione presso l’autorità nazionale competente, l’iscrizione nei registri nazionale ed europeo e il rispetto di obblighi di trasparenza, tracciabilità e corretta acquisizione del consenso. Artt. 16-25 DGA; in particolare art. 17 (registro pubblico nazionale e registro pubblico dell’Unione, quest’ultimo tenuto dalla Commissione a fini informativi), art. 18 (requisiti generali per la registrazione), art. 19 (registrazione delle organizzazioni riconosciute), art. 20 (obblighi di trasparenza, che impongono di registrare i soggetti ammessi al trattamento, la durata e le finalità delle operazioni e le eventuali tariffe applicate, e di trasmettere annualmente all’autorità competente una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi perseguiti, sui risultati dei trattamenti, sulle tecniche di protezione impiegate e sulle entrate e le spese), art. 21 (obblighi specifici a tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari), art. 22 (codice, di cui la Commissione è delegata a definire i contenuti mediante atti delegati), art. 24 (monitoraggio da parte dell’autorità competente) e art. 25 (modulo europeo di consenso all’altruismo dei dati). La struttura – assenza di lucro, indipendenza, separazione funzionale – riproduce i tratti tipici dell’ente a scopo non lucrativo. ↑
  17. Art. 21, parr. 2 e 3, e art. 24 DGA. La reazione è graduata: l’autorità accerta l’inosservanza e la notifica all’organizzazione, che dispone di trenta giorni per esprimere osservazioni (par. 3); può quindi imporre la cessazione della violazione e adottare misure adeguate e proporzionate (par. 4); solo se l’inosservanza persiste dopo la notifica l’organizzazione perde il diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l’altruismo dei dati riconosciuta nell’Unione» ed è rimossa dal registro pubblico nazionale e da quello dell’Unione (par. 5). Per i dati personali va inoltre tenuto fermo che il DGA non introduce una base giuridica autonoma di trattamento (art. 1, par. 3): il conferimento altruistico presuppone il consenso dell’interessato, mentre i trattamenti successivi restano soggetti al GDPR quanto a base giuridica, limitazione della finalità e minimizzazione. Va distinta, infine, la revoca del consenso dalla modifica della finalità istituzionale dell’organizzazione. ↑
  18. Sul carattere facoltativo della registrazione si concentra una delle principali criticità segnalate dalla dottrina. La qualifica di organizzazione per l’altruismo dei dati riconosciuta nell’Unione non è infatti obbligatoria: un soggetto può raccogliere dati per finalità altruistiche senza registrarsi, sottraendosi agli oneri di compliance, ma anche al relativo regime di garanzia. Ne deriva il rischio di un doppio binario tra organizzazioni riconosciute e soggetti che operano in modo analogo senza esserlo, con conseguente indebolimento dell’effettività del sistema; rischio reso ancora più evidente dal numero tuttora assai ridotto di iscrizioni nel registro europeo, cfr. S. Foà, op. cit., parr. 1-3, che segnala il carattere facoltativo e potenzialmente gravoso della registrazione e il conseguente rischio di scarsa adesione; alla data dei primi commenti risultavano iscritte poche unità. Il registro pubblico delle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute nell’Unione, tenuto dalla Commissione ai sensi dell’art. 17 DGA, ne annoverava sette al 23 luglio 2026: Hinterland Systems (Austria), 101 Genomes e European Brain Data Hub (Belgio, https://www.braincouncil.eu/european-brain-data-hub-officially-certified-as-a-recognized-data-altruism-organization-in-the-eu/), l’Associació Dades pel Benestar Planetari – Datalog (Spagna, https://datalog.es/), Elec-tariffs.ie (Irlanda, https://elec-tariffs.ie/) e, per l’Italia, l’Associazione Italiana Data AIDA ETS (https://dama-italy.org/associazione/) e Analytics e la Sustainable Development Foundation (https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-fondazione-sviluppo-sostenibile-entra-nel-registro-nazionale-delle-organizzazioni-per-laltruismo-dei-dati-riconosciute/). Il numero, a oltre tre anni dall’applicazione del regolamento, resta contenuto e conferma la lentezza dell’adesione; è però significativo che le due iscrizioni più recenti provengano dall’ordinamento italiano. Sul piano interno, il d.lgs. n. 144/2024, di adeguamento, ha designato l’AgID quale autorità competente alla registrazione e al monitoraggio, ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali: ne risulta un regime di co-governance amministrativa. ↑
  19. La pubblica amministrazione, dunque, non è soltanto utilizzatrice di dati altruistici: il regolamento non le attribuisce direttamente una funzione di intermediazione o di riallocazione, ma offre al diritto nazionale la base per configurare un ruolo pubblico di facilitazione, informazione e supporto. Essa riduce le asimmetrie informative, accresce la propria capacità conoscitiva e apre a una forma di partecipazione sostanziale, nella quale il cittadino concorre alla produzione di valore pubblico attraverso i propri dati. Cfr. art. 16 DGA. S. Foà, op. cit., par. 2, individua tre direttrici dell’istituto rispetto alla p.a.: supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche pubbliche; strumento di partecipazione sostanziale (il cittadino come co-produttore di valore pubblico mediante i dati); leva sulla stessa amministrazione in quanto data holder. Sul nesso con la capacità conoscitiva delle amministrazioni, e più in generale, sul rapporto tra digitalizzazione, amministrazione e diritti del cittadino, D.-U. Galetta, Dalle riviste cartacee alle riviste online e oltre? Sull’open access per default e le problematiche connesse, in Questa Rivista, 3, 2023, https://ceridap.eu/dalle-riviste-cartacee-alle-riviste-online-e-oltre-sullopen-access-per-default-e-le-problematiche-connesse/ed Ead., Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 6, 2019, p. 903 ss. ↑
  20. Ai sensi dell’art. 2, punto 15) (servizi), DGA – e non del punto 11) (servizio), che definisce in via generale il «servizio di intermediazione dei dati» – il «servizio di cooperativa di dati», nella dizione ufficiale «servizi di cooperative di dati», è definito come quel servizio di intermediazione «offerto da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell’esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri prima di concedere l’autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il loro consenso al trattamento dei dati personali». Per l’inquadramento generale degli intermediari, D. Poletti, Gli intermediari dei dati, in Eur. Journal of Privacy Law and Technology, 1, 2022, p. 48 ss., https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/ejplt/article/view/1623/1092; L. Petrone, Il mercato digitale europeo e le cooperative di dati, in F. Bravo (a cura di), EU Data Cooperatives. L’ingresso delle cooperative di dati nell’ordinamento europeo, Torino, 2024. ↑
  21. Art. 2, punto 15), DGA. Sulla qualificazione dell’istituto come organizzazione privatistica non necessariamente coincidente con la società cooperativa, S. Franca, Le cooperative di dati e l’amministrazione condivisa, in EU Data Cooperatives, cit.; F. Bravo, Le cooperative di dati, in Contr. impr., 3, 2023, p. 757 ss., spec. p. 760, secondo cui la definizione «lascia intuire» che il servizio possa essere svolto anche in forme diverse da quella societaria; sul rapporto tra statuto sociale e regolamenti interni, G. Riolfo, Le cooperative di dati: la disciplina della fattispecie tra statuto sociale e regolamenti interni, in EU Data Cooperatives, cit., cap. III. ↑
  22. Art. 12 DGA, in particolare la lett. a), sulla limitazione dell’uso dei dati e sulla separazione giuridico-organizzativa, la lett. l), sulle misure di sicurezza, e la lett. o), sulla tenuta del registro dell’attività. Completano il presidio, tra l’altro, l’accesso equo, trasparente e non discriminatorio, la continuità del servizio in caso di insolvenza, l’interoperabilità, l’obbligo di agire nell’interesse superiore degli interessati e la disponibilità di strumenti per dare e revocare il consenso o l’autorizzazione (lett. f), h), i), m) e n)); v. inoltre il considerando 33, sulla neutralità del fornitore quale garanzia di fiducia, e il considerando 31, sugli obiettivi propri delle cooperative di dati. Sul punto S. Franca, op. cit., par. 2, che rileva come la regola di neutralità sembrerebbe precludere alla cooperativa perfino l’uso dei dati dei consociati per finalità mutualistiche, e ne prospetta il superamento sul piano organizzativo (separazione tra ente-intermediario ed ente-utente), auspicando un intervento chiarificatore del legislatore nazionale; v. anche F. Bravo, op. cit., p. 775. Il d.lgs. n. 144/2024 ha designato l’AgID quale autorità competente senza introdurre una disciplina speciale delle cooperative. Sul piano della vigilanza, l’art. 14 attribuisce all’autorità competente per i servizi di intermediazione il potere di richiedere informazioni, di intimare la cessazione della violazione, di sospendere o differire il servizio, di ordinarne la cessazione in caso di violazioni gravi o ripetute e di ottenere la cancellazione dal registro: l’intermediazione si conferma perciò attività privata regolata, e non meramente contrattuale. ↑
  23. Si tratta di esperienze, in prevalenza anteriori al DGA, riconducibili al modello cooperativo o mutualistico di gestione dei dati: Driver’s Seat, cooperativa statunitense di autisti di piattaforme di ride-hailing, metteva in comune i dati di guida per redistribuirne il valore ai soci (risulta cessata nel 2023); Salus Coop è una cooperativa spagnola di dati sanitari a fini di ricerca; polypoly era un’iniziativa europea per il controllo decentrato dei dati personali (https://www.eu-startups.com/directory/polypoly-2/, https://datacollaboratives.org/cases/polypoly.html#); eKutir è un’impresa sociale indiana che impiega dati agricoli a beneficio dei piccoli coltivatori (https://www.ekutirsb.com/about-us). Per la rassegna, F. Bravo, op. cit., p. 764 ss. ↑
  24. F. Bravo, op. cit., p. 764 ss.; J. Tait, The Case for Data Cooperatives, Open Data Manchester, 2021. Sull’emersione di una dimensione collettiva del governo dei dati G. Resta, op. cit.; per una teoria relazionale della data governance, che eccede il paradigma individualistico del consenso, S. Viljoen, op. cit. Sulla mutualizzazione dei dati nel Terzo settore, G. Amore, Mutualizzazione dei dati tra terzo settore, Data Protection Law e Digital Services Act, in EU Data Cooperatives, cit., cap. VI. ↑
  25. Musk v. Altman e a., U.S. District Court for the Northern District of California, Case No. 4:24-cv-04722-YGR, https://cand.uscourts.gov/cases-e-filing/cases/424-cv-04722-ygr/musk-v-altman-et-al, (azione federale introdotta il 5 agosto 2024 ed estesa, tra gli altri, a Microsoft Corp.). Va tenuta distinta la precedente azione promossa dinanzi alla Superior Court of California, County of San Francisco, il 29 febbraio 2024 (n. CGC-24-612746), oggetto di rinuncia agli atti senza pregiudizio l’11 giugno 2024. Si richiamano, ai soli fini della questione di principio, l’atto introduttivo, nel testo emendato del 14 novembre 2024; l’Order del 12 agosto 2025, di rigetto delle istanze di archiviazione delle domande riconvenzionali; e l’Order on Motions for Summary Judgment della giudice Y. Gonzalez Rogers del 15 gennaio 2026 (su istanza dei convenuti OpenAI, Dkt. No. 327; udienza del 7 gennaio 2026), che ha negato il summary judgment quanto, tra l’altro, alla domanda di breach of charitable trust. L’esito finale del giudizio (infra, nel testo e in nota) non incide sull’uso qui proposto del caso, che non è assunto quale precedente normativo, ma quale emersione paradigmatica del problema della conversione a fini lucrativi di un patrimonio nato per una finalità di interesse generale. ↑
  26. Complaint, Musk v. Altman, cit. Si tratta di allegazioni di parte, e non di accertamenti giudiziali, quanto alla qualificazione di OpenAI come organizzazione non profit e la ricostruzione del «Founding Agreement» (sviluppo dell’AGI «for the benefit of humanity», non a fini di lucro, in regime open-source). ↑
  27. La vicenda societaria si è nel frattempo definita in senso diverso da quello prospettato nel ricorso: il 28 ottobre 2025 è stata perfezionata una ricapitalizzazione all’esito della quale l’ente non lucrativo, ridenominato OpenAI Foundation, mantiene il controllo della società operativa, costituita come public benefit corporation (OpenAI Group PBC). L’operazione è stata preceduta da un memorandum d’intesa con l’Attorney General della California (27 ottobre 2025) e da una dichiarazione di non opposizione dell’Attorney General del Delaware, con assunzione di impegni sulla missione, sulla composizione degli organi e sulla destinazione del patrimonio. Non si è trattato, dunque, di una conversione in ente lucrativo, ma di una riorganizzazione sottoposta al controllo delle autorità pubbliche competenti sugli enti caritatevoli: circostanza che conferma, sul piano funzionale, il rilievo del controllo pubblico esterno quale presidio della stabilità dello scopo. ↑
  28. Order on Motions for Summary Judgment, 15 gennaio 2026, cit. La frase relativa allo «specific purpose» riprende un atto in fascicolo. Ai fini del presente scritto rileva soltanto la qualificazione della pretesa fondata sul charitable trust come questione meritevole di accertamento nel merito. ↑
  29. Order Denying OpenAI Defendants’ Motion for Summary Judgment; Granting in Part and Denying in Part Microsoft’s Motion for Summary Judgment, United States District Court for the Northern District of California, 15 gennaio 2026, No. 4:24-cv-04722-YGR (Gonzalez Rogers, J.), su istanze depositate ai nn. 327 e 329 del ruolo. L’ordinanza non impiega formule di merito, ma il criterio processuale della Rule 56 Fed. R. Civ. P.: il diniego del summary judgment attesta soltanto che sui fatti rilevanti sussisteva una controversia effettiva, non risolvibile senza istruttoria. Ai fini qui considerati rileva peraltro un secondo profilo: nel riconoscere al conferente la legittimazione a far valere i termini della destinazione caritatevole, secondo il criterio accolto dal Restatement (Third) of Trusts, § 94(2), la decisione conferma che la stabilità dello scopo può essere presidiata anche da soggetti diversi dall’autorità pubblica di vigilanza. ↑
  30. Sulla charitable trust doctrine e sul cy-près, nella letteratura applicata ai data trusts, S. Delacroix-N. Lawrence, Bottom-up data trusts: disturbing the «one size fits all» approach to data governance, in International Data Privacy Law, 2019, vol. 9, n. 4, p. 236 ss., https://doi.org/10.1093/idpl/ipz014. Il cy-près consente al giudice di riallocare i beni di un trust caritatevole verso una finalità il più possibile prossima a quella originaria, ma non di liberarli dal vincolo. ↑
  31. Celebrato il processo a Oakland nella primavera del 2026 (con le deposizioni, tra gli altri, di Musk, Altman e del vertice di Microsoft), il 18 maggio 2026 una giuria – di natura consultiva, perché le domande erano di carattere equitativo – ha ritenuto l’azione proposta oltre il termine di prescrizione, senza pronunciarsi sul merito del breach of charitable trust; la giudice ne ha tratto il rigetto e il ricorrente ha annunciato appello. Un eventuale accoglimento avrebbe potuto comportare un rimedio restitutorio – riconducibile al disgorgement – volto a riversare alla fondazione i profitti eventualmente conseguiti, per un importo potenzialmente rilevante. ↑
  32. L.r. Lombardia n. 11/2026 (Disposizioni in materia di insediamento di centri dati), di seguito «l.r. Lombardia» o «la legge»: approvata dal Consiglio regionale il 26 maggio 2026, promulgata il 3 giugno 2026 e pubblicata nel B.U.R.L., supplemento n. 23 del 5 giugno 2026. Nel corso del convegno alcuni relatori hanno sollevato criticità operative e procedurali sull’applicabilità della legge, segnatamente in ordine alla sovrapposizione con altri procedimenti – VIA, AIA, atti urbanistici e, per gli interventi sovracomunali, conferenza di concertazione e accordo territoriale –, dubitandosi se essi siano assorbiti nell’unica operazione amministrativa prevista dalla legge o costituiscano procedimenti ulteriori, e dunque un aggravamento dell’iter. Sul governo digitale del territorio e sull’interoperabilità dei dati per la buona amministrazione, M. Demichelis, Territorio digitale per una buona amministrazione, in Questa Rivista 4/2025. ↑
  33. Secondo la ricerca ProdAction del Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani; dati a inizio dicembre 2025), l’area metropolitana milanese conta 27 centri dati attivi, 11 in costruzione e 18 in valutazione, distribuiti su ventidue comuni; realizzati tutti i progetti, al 2028 la potenza installata salirebbe da circa 200 MW a 1,9 GW, con circa duecento ettari di suolo urbanizzato e dieci insediamenti su aree libere o agricole. Sul piano dei consumi, l’incidenza dei centri dati sui consumi elettrici nazionali, pari all’1,9% nel 2024, potrebbe salire al 7,4% (scenario tendenziale) o al 12,7% (full potential) entro il 2035: rapporto «L’Italia dei Data Center», cit. ↑
  34. I dati sono tratti dagli aggiornamenti periodici di Terna sulle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale: al 31 luglio 2026 le domande cumulate ammontano a 95,86 GW, dei quali 44,96 GW in Lombardia (circa il 47 per cento del totale), 13,13 GW in Piemonte (13,7 per cento) e 11,79 GW nel Lazio (12,3 per cento); v. A. Zoppo, La mappa dei data center: rallenta la Lombardia, il Piemonte sale al secondo posto, in Milano Finanza, 18 agosto 2026. La distribuzione del fenomeno su più regioni rende più avvertito, in assenza della legge statale di delega, il rischio di discipline regionali disomogenee. ↑
  35. Il consumo di suolo – inteso come trasformazione di superfici naturali o agricole in superfici artificiali, in larga parte irreversibile – costituisce uno dei nodi centrali del governo del territorio e assume specifico rilievo per l’insediamento dei centri dati, tipicamente esigenti in termini di superficie e spesso localizzati su aree libere o agricole (per i dati sull’area milanese v. supra, in questo paragrafo). Per i dati sul fenomeno, il riferimento è ai rapporti annuali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (ISPRA-SNPA), Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Nella dottrina giuridica, per l’inquadramento amministrativistico del fenomeno e del suo contenimento, v. P. Carpentieri, Il «consumo» del territorio e le sue limitazioni. La «rigenerazione urbana», in Federalismi.it, 1, 2020, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40843; G.A. Primerano, Il consumo di suolo e la rigenerazione urbana, Napoli, 2022; G. Guzzardo, La regolazione multilivello del consumo di suolo e del riuso dell’abitato, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2018, p. 119 ss.; L. Minganti, Il contenimento del consumo di suolo fra legislazione nazionale e regionale, in Le istituzioni del federalismo, 2020, p. 251 ss.; G. Pagliari, Governo del territorio e consumo del suolo. Riflessioni sulle prospettive della pianificazione urbanistica, in Riv. giur. edilizia, 5, 2020, p. 325 ss.; N. Lucifero, Il contenimento del consumo di suolo agricolo: un problema di qualificazione e regolamentazione giuridica, in Diritto agroalimentare, 2017, p. 27 ss, https://flore.unifi.it/retrieve/e398c380-bafd-179a-e053-3705fe0a4cff/articolo%20Riv%20dir%20agroalimentare%201.2017.pdf. Sul piano nazionale il tema resta ancora orfano di una disciplina organica, a fronte di plurimi progetti di legge in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana; a livello regionale, oltre alla legge qui esaminata, viene in rilievo la l.r. Lombardia n. 31/2014, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo. La disciplina lombarda dei centri dati si inscrive in questa cornice, privilegiando la localizzazione su aree già compromesse e disincentivando, con meccanismi perequativi, il consumo di suolo agricolo (art. 5: v. supra, in questo paragrafo). ↑
  36. Tra i casi documentati, il data center inserito nella centrale A2A di Lamarmora a Brescia, che riscalda oltre 1.350 appartamenti equivalenti evitando circa 3.500 tonnellate di CO₂ equivalente, e l’impianto Avalon 3 di Retelit a Milano, allacciato alla rete cittadina (rapporto «L’Italia dei Data Center», cit.). Sul potenziale complessivo, il calore di scarto recuperabile (stimato in 9,5 TWh nello scenario full potential) coprirebbe il fabbisogno termico di circa 800 mila famiglie equivalenti, là dove esista una rete di teleriscaldamento: condizione non scontata, dato che in Italia le reti attive sono concentrate nel Centro-Nord. ↑
  37. Artt. 1, comma 3, e 2, comma 2, l.r. Lombardia: il primo rinvia, per le definizioni tecniche, al Regolamento delegato 2024/1364/UE della Commissione; il secondo agli indicatori chiave di prestazione energetici e di sostenibilità di cui all’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento, il quale – adottato ai sensi dell’art. 33, par. 3, della Direttiva 2023/1791/UE sull’efficienza energetica, in attuazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12 della medesima direttiva – reca la prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati, con i relativi obblighi di comunicazione alla banca dati europea. ↑
  38. Art. 2, comma 1, lett. a)-d), l.r. Lombardia; i criteri, i parametri e le soglie relativi alle lett. b), c) e d) sono rimessi a deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il riuso del calore in processi di teleriscaldamento, in altri usi dei cascami termici e a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive è il punto in cui l’esternalità dell’impianto si converte in utilità per la collettività di prossimità. Le aree di localizzazione prioritaria indicate dalla lett. a) sono quelle di rigenerazione, dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate. Sul riuso del calore verso le comunità energetiche rinnovabili quali strumenti di amministrazione condivisa, L. De Gaetano, Le comunità energetiche rinnovabili (CER) come strumenti di amministrazione condivisa: potenzialità e profili di criticità, in Questa Rivista 1/2026, https://ceridap.eu/le-comunita-energetiche-rinnovabili-cer-come-strumenti-di-amministrazione-condivisa-potenzialita-e-profili-di-criticita/. Sul nesso tra welfare, Terzo settore e crisi climatica, G. Carrosio, Welfare, terzo settore e crisi climatica, in A. Crismani (a cura di), Il Terzo Settore come organizzazione della solidarietà, Pacini, Pisa, 2025, p. 47 ss. ↑
  39. Art. 3 l.r. Lombardia: tra le misure, la riduzione della componente del contributo di costruzione relativa allo smaltimento dei rifiuti (art. 19, comma 1, d.P.R. n. 380/2001) in misura compresa tra il 10% e il 30%, e la riduzione del 50% della superficie a parcheggi pertinenziali, incrementabile fino al 75% con deliberazione del consiglio comunale o in sede di variante al PGT. ↑
  40. Art. 4 l.r. Lombardia, in raccordo con la disciplina statale del procedimento unico e con l’art. 7, comma 4-ter, del d.lgs. n. 152/2006 (AIA). La governance è completata dagli artt. 6-8: ricognizione comunale delle aree dismesse; interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati, istituita dalla Commissione ai sensi dell’art. 12, par. 3, della Direttiva 2023/1791/UE e disciplinata dall’art. 5 del Regolamento delegato 2024/1364/UE; istituzione di una «cabina di regia» permanente di monitoraggio e indirizzo. ↑
  41. Art. 5 l.r. Lombardia, che prevede inoltre meccanismi perequativi e compensativi: incremento del contributo di costruzione del 100% per gli insediamenti che consumano suolo agricolo, elevato al 200% nelle aree protette di cui alla l.r. n. 86/1983, con rimodulazione in riduzione per le aree dismesse. ↑
  42. Art. 5, commi 7-10, l.r. Lombardia. L’accordo costituisce sede di pianificazione e di coordinamento sovracomunale delle esternalità del progetto, con individuazione di misure perequative e compensative anche «ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale». ↑
  43. Art. 5, comma 7, secondo periodo, l.r. Lombardia. La previsione rileva sotto un duplice profilo. Sul piano oggettivo, essa consente di far confluire nell’accordo territoriale utilità destinate alla comunità di riferimento, e non soltanto misure di compensazione ambientale in senso stretto. Sul piano soggettivo, gli interventi di integrazione e sviluppo socio-economico costituiscono terreno di elezione per gli enti del Terzo settore, che ben possono esserne attuatori secondo il modello dell’amministrazione condivisa (infra, § 7); il criterio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’intervento e agli impatti previsti, richiesto dalla stessa disposizione, offre il parametro per commisurare la misura all’impianto. Resta fermo che la norma attiene alle compensazioni e non alla destinazione del patrimonio informativo, che esula dal perimetro della legge regionale. ↑
  44. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 elenca tassativamente le attività di interesse generale, fra le quali non figura la gestione di dati in quanto tale. Il collegamento va perciò stabilito in concreto con una delle fattispecie ivi previste, tipicamente gli interventi e le prestazioni sanitarie (lett. b), gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente (lett. e), la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) e i servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m). In difetto, l’attività può essere svolta soltanto nei limiti dell’art. 6 (infra, in questo paragrafo). Le condizioni organizzative che la funzione di garanzia presuppone attengono, in particolare, alle competenze tecniche, all’indipendenza, alla continuità operativa, all’adeguatezza della copertura finanziaria e assicurativa, ai presidi di sicurezza, alla disciplina dei conflitti di interesse e alla sottoposizione ad audit e a controlli esterni. Un aggancio positivo, sia pure circoscritto, fra riutilizzo dei dati pubblici e Terzo settore si rinviene inoltre nell’art. 6, par. 4, DGA, che consente agli enti pubblici di mettere i dati a disposizione a tariffa ridotta o nulla, fra gli altri, a favore della società civile e degli istituti di istruzione. ↑
  45. D.lgs. n. 117/2017, artt. 4 e 5, e, per l’impresa sociale, d.lgs. n. 112/2017. La società benefit (l. n. 208/2015, art. 1, commi 376 ss.) è figura distinta e non assimilabile agli enti del Terzo settore. Sulla personalità giuridica degli enti del Terzo settore, C. Bobbio, La personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del cod. terzo settore, in A. Crismani (a cura di), Il Terzo Settore come organizzazione della solidarietà, Pacini, Pisa, 2025, p. 203 ss, https://www.pacinieditore.it/wp-content/uploads/2025/08/Il-Terzo-Settore-come-organizzazione-della-solidarieta.pdf. ↑
  46. Per la co-programmazione e la co-progettazione, art. 55 d.lgs. n. 117/2017 e Corte Cost., sent. 26 giugno 2020, n. 131. Sul fondamento costituzionale del Terzo settore alla luce di tale pronuncia, E. Rossi, Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, in Consulta OnLine, 2020; sul rapporto tra amministrazione condivisa e mercato degli appalti, A. Crismani, Co-progettazione vs appalti: discrezionalità amministrativa e nuovi assetti tra il mercato degli appalti e il terzo settore, in Giustizia Insieme, 11 dicembre 2024. Sul ruolo degli enti del Terzo settore nell’amministrazione condivisa, A. Chianese, La nuova sfida dell’amministrazione condivisa: il ruolo degli Enti del Terzo Settore tra concorrenza e solidarietà, in Questa Rivista, 2, 2026, https://ceridap.eu/la-nuova-sfida-dellamministrazione-condivisa-il-ruolo-degli-enti-del-terzo-settore-tra-concorrenza-e-solidarieta/; e, più ampiamente, A. Crismani, Il terzo settore tra amministrazione condivisa e finanza pubblica. Percorsi per la costruzione del valore pubblico circolare, in Id. (a cura di), Il Terzo Settore come organizzazione della solidarietà, Pacini, Pisa, 2025, p. 123 ss., https://www.pacinieditore.it/wp-content/uploads/2025/08/Il-Terzo-Settore-come-organizzazione-della-solidarieta.pdf. Sul Terzo settore come risposta alla crisi del Welfare State, G. Ieraci, La crisi del Welfare State e il terzo settore come risposta sociale, in A. Crismani (a cura di), Il Terzo Settore come organizzazione della solidarietà, cit., p. 1 ss.; sul rapporto tra capitale sociale, crescita economica e Terzo settore, L. Mauro, Capitale sociale, crescita economica e terzo settore, ivi, p. 109 ss. ↑
  47. Schematicamente. All’organizzazione riconosciuta per l’altruismo dei dati (artt. 18-22 DGA) può corrispondere, sul piano interno, una fondazione ETS o un’associazione iscritta al RUNTS, con vincolo statutario di scopo e devoluzione del patrimonio a fini di interesse generale (artt. 8 e 9 CTS). Al servizio di intermediazione dei dati (art. 2, punto 11, e artt. 10-15 DGA) corrisponde una posizione di neutralità e di separazione strutturale, compatibile con l’impresa sociale ma non necessariamente non lucrativa. Il servizio di cooperativa di dati (art. 2, punto 15, DGA) non corrisponde necessariamente alla società cooperativa italiana; ove sia svolto mediante tale forma societaria, l’ente rientra nel Terzo settore soltanto se è una cooperativa sociale o possiede i requisiti dell’impresa sociale. Al partenariato ex art. 55 CTS non corrisponde alcun istituto del DGA, trattandosi di modulo procedimentale interno. Le discipline non si sovrappongono: il riconoscimento ai sensi del DGA non attribuisce la qualifica di ente del Terzo settore, né questa esonera dagli obblighi del DGA. ↑
  48. Il rilievo tocca un profilo di ordine più generale, sul quale vale la pena soffermarsi: il progressivo affievolimento del c.d. diritto al controllo sui propri dati. Nato come proiezione della libertà informatica e dell’autodeterminazione informativa – categoria elaborata, nella dottrina italiana, soprattutto da S. Rodotà, e affermatasi nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza del Bundesverfassungsgericht sul censimento del 1983 (Volkszählungsurteil) –, il diritto dell’interessato a governare la circolazione delle informazioni che lo riguardano trova nel Regolamento 2016/679/UE un articolato apparato di garanzie: consenso e sua revoca, diritto di accesso, rettifica, cancellazione o «diritto all’oblio» (art. 17), limitazione e portabilità. Tali garanzie incontrano, tuttavia, una crescente difficoltà di effettività a fronte delle tecnologie di trattamento massivo e, in specie, dei sistemi di intelligenza artificiale: una volta che il dato sia stato impiegato per l’addestramento di un modello, la sua «persistenza» nei parametri appresi rende tecnicamente problematici tanto la cancellazione quanto l’esercizio della revoca, mentre l’aggregazione e gli usi secondari tendono a sganciare l’informazione dal controllo del singolo. Vanno del resto tenuti distinti tre piani: l’eliminazione del dato dalla fonte non rimuove gli effetti già prodotti sull’addestramento del modello; la rimozione selettiva di tali effetti mediante tecniche di machine unlearning resta tecnicamente complessa; sul piano giuridico, infine, la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti anteriori e rileva soltanto quando il consenso costituisca effettivamente la base giuridica del trattamento. Si apre così uno scarto fra la titolarità formale del diritto e la sua effettività sostanziale, che parte della dottrina descrive appunto come «affievolimento» del controllo individuale. È anche in ragione di questo scarto che la prospettiva qui accolta valorizza garanzie ulteriori e di tipo organizzativo – il vincolo di destinazione e l’affidamento a soggetti strutturalmente vincolati allo scopo –, idonee a operare là dove il presidio individualistico del consenso mostra i propri limiti; nella stessa direzione muovono le tutele apprestate, contro l’opacità e gli usi incompatibili, dal Regolamento 2024/1689/UE (infra, in questo paragrafo). ↑
  49. Sull’asimmetria informativa e sul rischio che il modello divenga recessivo in assenza di infrastrutture adeguate, S. Franca, op. cit., par. 5. Sui profili organizzativi e gestionali e sui limiti di capacità degli enti del Terzo settore, G. Blasutig, P. Tomasin, Dinamiche organizzative, aspetti gestionali e sistemi a rete nel terzo settore, in A. Crismani (a cura di), Il Terzo Settore come organizzazione della solidarietà, cit., p. 65 ss. Sui profili di progettazione e sulle relative criticità operative, E. De Giorgi, L. Mercatelli, La progettazione per il terzo settore: opportunità e criticità, in A. Crismani (a cura di), Il Terzo Settore come organizzazione della solidarietà, cit., p. 223 ss. ↑
  50. Direttiva 2022/2555/UE (NIS2), recepita dal d.lgs. n. 138/2024. L’allegato I, settore 8 («Infrastrutture digitali»), annovera i fornitori di servizi di data center quale categoria autonoma, e l’art. 6, punto 31), ne reca la definizione; l’assoggettamento presuppone tuttavia il superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2, par. 1, salve le ipotesi di applicazione a prescindere dalle dimensioni previste dall’art. 2, parr. 2 e 3. Il considerando 35 precisa che la nozione «non si dovrebbe applicare ai data center interni e aziendali posseduti e gestiti per fini propri dal soggetto interessato»: restano perciò estranei alla disciplina i centri dati captive. Quanto al Regolamento 2024/1689/UE (AI Act), esso non regola l’infrastruttura di calcolo in quanto tale, ma impone obblighi in ragione della classificazione del sistema: gestione dei rischi e governance dei dati per i sistemi ad alto rischio (artt. 9 e 10), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (art. 50) e regime specifico per i modelli per finalità generali con rischio sistemico, individuati anche mediante la soglia di 10²⁵ FLOP di cui all’art. 51, par. 2, quale indicatore presuntivo di capacità; l’applicazione è scaglionata secondo il calendario dell’art. 113. Ne consegue che l’impiego di patrimoni informativi di interesse generale per l’addestramento di sistemi di IA rileva sotto il profilo della governance dei dati e della trasparenza, e non sotto quello di una disciplina dell’infrastruttura. ↑
  51. Per i dati sanitari, il Regolamento 2025/327/UE sullo spazio europeo dei dati sanitari – in vigore dal 25 marzo 2025, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 5 marzo, e applicabile in via generale dal 26 marzo 2027, con differimento al 26 marzo 2029 delle disposizioni del Capo IV sull’uso secondario – istituisce gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari (art. 55) e impone che il riutilizzo avvenga in un ambiente di trattamento sicuro (art. 73), secondo un modello di accesso controllato che non trasferisce la disponibilità del dato. Per i dati detenuti da soggetti pubblici valgono, nell’ordinamento interno, l’art. 50 del d.lgs. n. 82/2005, e il d.lgs. n. 36/2006, come modificato dal d.lgs. n. 200/2021; a livello europeo, il Capo II del DGA (artt. 3-9) disciplina il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici, in rapporto di complementarità, e non di sovrapposizione, con la Direttiva 2019/1024/UE. ↑
  52. Il profilo dell’attuazione resta il più fragile. Nel sistema del DGA la reazione all’inosservanza è essenzialmente pubblicistica e organizzativa: l’autorità competente designata ai sensi dell’art. 23 esercita il monitoraggio e può, ai sensi dell’art. 24, intimare la cessazione della violazione e, in caso di persistenza, disporre la cancellazione dal registro, con perdita della qualifica e del diritto di utilizzare la denominazione e il logotipo comune. Non mancano, peraltro, strumenti attivabili dai privati: l’art. 24, par. 1, consente all’autorità competente di esercitare il monitoraggio anche su richiesta di persone fisiche o giuridiche; l’art. 27 riconosce a queste ultime il diritto di presentare reclamo, individuale o collettivo; l’art. 28 assicura il ricorso giurisdizionale effettivo. L’art. 34 impone inoltre agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione, fra l’altro, delle condizioni di registrazione di cui agli artt. 18, 20, 21 e 22; sul piano interno vi ha provveduto il d.lgs. n. 144/2024, che designa l’AgID quale autorità competente e prevede sanzioni amministrative pecuniarie che, per le imprese, possono raggiungere il sei per cento del fatturato mondiale totale annuo. Ciò che manca è piuttosto un’azione dei conferenti direttamente volta a far valere il vincolo di scopo e un rimedio di tipo restitutorio: l’interessato dispone dei diritti riconosciuti dal GDPR, fra cui la revoca del consenso e la cancellazione, e degli strumenti di reclamo ora richiamati, ma non di un’azione a tutela della destinazione in quanto tale. Restano invece applicabili, secondo i casi, i rimedi derivanti dal Regolamento 2016/679/UE, dagli accordi di conferimento o di autorizzazione, dallo statuto dell’ente e dalla disciplina civilistica generale. Resta aperta, in particolare, la sorte delle copie già trasferite a terzi prima della violazione, che la cancellazione dal registro non travolge. Sul versante interno la reazione passa per i controlli sugli enti del Terzo settore e, in ipotesi di distrazione del patrimonio, per i rimedi civilistici e per i poteri dell’autorità di vigilanza: tutela mediata, che conferma come il vincolo qui ricostruito operi sul piano funzionale e organizzativo, e non su quello reale. ↑
  53. Il riferimento è, rispettivamente, agli artt. 2447-bis ss. c.c., sui patrimoni destinati a uno specifico affare, e all’art. 2645-ter c.c., sugli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Il raffronto è condotto sul solo piano funzionale e va tenuto entro limiti precisi: entrambe le figure realizzano una separazione patrimoniale opponibile ai terzi, che presuppone forme di pubblicità e, per l’art. 2645-ter c.c., un oggetto suscettibile di trascrizione, ossia beni immobili o mobili registrati. Nessuno dei due presupposti è predicabile dei dati, che non formano oggetto di un diritto reale e non sono suscettibili di appartenenza in senso dominicale. Ciò che se ne trae è dunque unicamente la struttura del vincolo – un complesso di beni stabilmente orientato a uno scopo e sottratto alla libera disponibilità di chi lo detiene – e non il regime della separazione, che resta estraneo alla materia. ↑
  54. L’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 consente agli enti del Terzo settore di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate dall’art. 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedano e che tali attività siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti fissati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107. La distinzione rileva direttamente ai fini qui considerati. La valorizzazione economica di dati raccolti per finalità di interesse generale, ove non riconducibile a una delle attività di cui all’art. 5, può essere ammessa soltanto entro i limiti dell’attività diversa, e non può divenire il baricentro dell’ente senza incidere sulla qualifica. È dunque nel rapporto tra le due norme – attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, attività diverse entro i limiti dell’art. 6 – che il regime del Terzo settore offre un presidio, sia pure indiretto, alla stabilità della destinazione: non perché vieti ogni sfruttamento economico del patrimonio informativo, ma perché ne circoscrive il rilievo a una posizione ancillare, sottoposta a rendicontazione e a controllo. ↑
  55. Il criterio qui prospettato non è ricavabile dal diritto vigente. L’art. 5 della legge regionale considera le esternalità sociali dell’insediamento sul territorio, ma non la natura o la destinazione dei dati ospitati; il Data Governance Act e il Codice del Terzo settore forniscono, dal canto loro, la qualificazione dei soggetti e il vincolo di scopo, non un criterio di preferenza autorizzatoria. La sua introduzione richiederebbe almeno una procedura con parametri predeterminati e rispettosa del riparto delle competenze legislative, della parità di trattamento e dei principi di concorrenza, proporzionalità e non discriminazione. ↑

 

Andrea Crismani

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Trieste.