<i>Le Comunità Energetiche, le FER e un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile</i> (2024)

Il presente contributo si propone di indagare il ruolo della digitalizzazione nella creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), muovendo dall’analisi di tre coordinate principali, tra cui la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, l’impatto decentralizzante delle CER rispetto al sistema energetico nazionale e l’integrazione delle CER con le tecnologie digitali. Le CER, per l’appunto, costituiscono un valido modello capace di promuovere benefici economici, sociali e ambientali, riducendo i costi energetici, supportando i cittadini economicamente svantaggiati e favorendo l’uso di energie rinnovabili. In siffatto contesto, il fenomeno della decentralizzazione modifica radicalmente il modello di produzione energetico tradizionale, grazie alla generazione distribuita e ai sistemi di smart grids. Le smart grids e gli smart meters consentono, infatti, lo scambio bidirezionale di energia e agevolano le transazioni peer-to-peer. A fortiori, le tecnologie digitali, come la Distributed Ledger Technology (DLT) e i token digitali, facilitano queste transazioni in un mercato energetico locale, permettendo ai “prosumer” di vendere l’energia in eccesso. In sintesi, le CER, supportate dalle tecnologie digitali, favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini, promuovendo un sistema energetico sostenibile e decentralizzato. Pertanto, lo scopo di questo lavoro è altresì quello di invitare a considerare l’importanza di integrare le strategie di transizione energetica con la digitalizzazione, al fine di favorire un mercato elettrico in cui il cittadino sia protagonista del sistema energetico.


Energy Communities and technological innovation: the role of digitalisation
This article aims to investigate the role of digitalisation in the creation and management of Renewable Energy Communities (RECs), focusing on three main aspects: collaboration between public and private entities, the decentralizing impact of RECs on the national energy system, and the integration of RECs with digital technologies. RECs represent an effective model that can promote economic, social, and environmental benefits, reducing energy costs, supporting economically disadvantaged citizens, and encouraging the use of renewable energy sources. Decentralization fundamentally transforms the traditional energy production model, thanks to distributed generation and smart grid systems. Smart grids and smart meters enable bidirectional energy exchange and facilitate peer-to-peer transactions. Digital technologies such as Distributed Ledger Technology (DLT) and digital tokens facilitate these transactions within a local energy market, allowing “prosumers” to sell their surplus energy. RECs, supported by digital technologies, encourage active citizen participation, promoting a sustainable and decentralized energy system. Therefore, this paper also highlights the importance of integrating energy transition strategies with digitalisation, aiming for an electricity market where citizens play a central role in the energy system.
Sommario: 1. Rilievi introduttivi.- 2. L’impatto della decentralizzazione: un nuovo paradigma di produzione energetica.- 3. Le smart grids quale strumento necessario per l’effettiva implementazione delle CER.- 4. Conciliabilità dei bisogni delle CER con le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali: alcuni spunti di riflessione.- 5. Brevi conclusioni.

1. Rilievi introduttivi

Al fine di indagare – e cercare di comprendere – il ruolo che oggi ricopre il fenomeno della cd. digitalizzazione con specifico riferimento alla teorizzazione del modello costituito dalle Comunità Energetiche Rinnovabili[1] (altresì definite, le “CER”), è innanzitutto necessario evidenziare come quest’ultime fondino la loro ragion d’essere su tre essenziali direttrici di riferimento e dalle quali è necessario muovere.

In prima battuta, viene in rilievo una valorizzazione, ancorché crescente, dei rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici e privati, ed in particolare del rapporto sempre più radicato – e di per sé fondamentale nella materia che qui ci occupa – tra la CER e gli Enti Pubblici Territoriali[2].

Dopodiché, meritevole di menzione è il cd. “impatto decentralizzante” che la CER permette di raggiungere rispetto al sistema energetico nazionale, su cui si tornerà più specificatamente infra.

Da ultimo, non certo per importanza, analizzato brevemente l’ultimo profilo sopra riportato, sarà essenziale interrogarsi circa la conciliabilità dei bisogni delle Comunità Energetiche con le tecnologie digitali.

Profilo, quest’ultimo, che postula la necessità di indagare quali potrebbero essere le potenzialità – nonché le sfide – che le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (le TIC o, che dir si voglia, le ICT, dall’inglese Information and Communication Technology) possono apportare ad una Comunità Energetica, soprattutto in relazione all’importanza che oggi la complessa tematica della digitalizzazione riveste nella nostra società[3].

Risulta quindi di particolare interesse evidenziare come una Comunità Energetica realizzi – per l’appunto – innumerevoli convergenze tra interessi privati e interessi pubblici, ed i benefici che l’implementazione del modello oggetto d’analisi è in grado intercettare sono ben riassunti dal co. 1, lett. a), dell’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021[4], ed in particolare:

  1. finalità economiche: i componenti di una CER possono beneficiare di una rilevante riduzione del prezzo dell’energia autoprodotta rispetto a quella acquisita dalla rete nazionale, essendone esclusi oneri di sistema e margini di profitto delle cd. utilities;
  2. finalità sociali: costituendo una Comunità di cittadini responsabilizzati rispetto al perseguimento dell’obiettivo comune – ovvero l’indipendenza energetica – è possibile agevolare anche la posizione dei soggetti economicamente più svantaggiati e meno abbienti, permettendo così di arginare (almeno in parte) l’annoso fenomeno della povertà energetica[5];
  3. finalità ambientali: le CER permettono di interfacciarsi, oltreché recepire, le esigenze sottese al più ampio principio dello sviluppo sostenibile[6] e della transizione energetica grazie alla diffusione capillare di fonti di energia rinnovabile.

La teorizzazione ultima del modello oggetto d’analisi idonea, a parere di chi scrive, di rappresentare la migliore sintesi di tali molteplici esigenze di per sé diversificate e spesso complesse da attuare, è costituita dalle cd. “città intelligenti”[7] (o, più comunemente denominate, delle smart cities), su cui si tornerà nel prosieguo di questa riflessione.

Ebbene, le cd. “Comunità intelligenti” rappresentano proprio «quel luogo e/o contesto territoriale ove l’utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umane e naturali, opportunamente gestite e integrate mediante le numerose tecnologie ICT già disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè il cui valore è maggiore della somma dei valori delle parti che li compongono)»[8].

È dunque questo, secondo le stesse indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale, l’“habitat” ideale che consente lo sviluppo di forme di aggregazione le quali, proprio attraverso l’uso di tecnologie digitali e di sistemi di interconnessione di dati, possono dar vita ad aggregazioni fondate sulla generazione comune di energia da fonti rinnovabili.

2. L’impatto della decentralizzazione: un nuovo paradigma di produzione energetica

Dalla prospettiva del giurista risulta particolarmente interessante lo studio di un nuovo paradigma di produzione energetica incentrato sul potenziale impatto “decentralizzante” rispetto al sistema energetico nazionale, che una diffusione su larga scala del modello delle Comunità Energetiche può comportare.

Appare dunque evidente che ci si trova dinnanzi ad un cambiamento radicale del modo di produrre energia.

Con la “generazione distribuita”[9], infatti, si assiste ad un superamento dei tradizionali sistemi di produzione centralizzata dell’energia – ossia di poche grandi centrali a servizio di milioni di consumatori – essenzialmente basata su un flusso unidirezionale dai grandi centri di distribuzione alle reti di trasmissione, in favore di un modello che – a fronte di una progressiva implementazione delle CER basate sulle fonti di energia rinnovabile – opera all’esatto opposto.

Questa inversione dei tradizionali schemi di relazione tra utente e produttore può certamente condurre ad un ripensamento delle stesse modalità di regolazione, specie se si considerano i nuovi modelli di relazione peer- to-peer[10] – ovvero di scambio fra pari – che implicano, di per sé, una capacità auto-regolatoria delle transazioni energetiche.

Non può però sottacersi che la letteratura scientifica in argomento ha sottolineato – a più riprese – come la decentralizzazione degli impianti di produzione energetica ponga tuttavia una serie di questioni di natura tecnica di non poco conto, le quali meritano di essere qui brevemente rappresentate.

In primo luogo, emerge una criticità connaturata alla natura stessa di queste “nuove” fonti di energia rinnovabile e, in tal senso, si pensi in particolar modo all’energia prodotta da impianti eolici e solari, i quali scontano due problematicità: la cd. intermittenza e l’impossibilità di programmabilità.

Gli impianti eolici e fotovoltaici – come noto – non sono in grado di produrre energia nel momento in cui nasce il fabbisogno di elettricità, bensì solamente quando, e dove, è disponibile la fonte, quale il sole o il vento.

In seconda battuta, una problematica connessa allo sviluppo di una cd. “generazione distribuita” consiste nella necessaria “bidirezionalità” richiesta all’infrastruttura energetica per consentire la completa interazione tra i membri (e non) della Comunità Energetica[11].

Sicché, nel momento in cui una CER non autoconsuma tutta l’energia autoprodotta, «essa reimmette in rete il surplus energetico, risalendo dalla bassa e media tensione delle infrastrutture di distribuzione all’alta tensione di quella di trasmissione (c.d. fenomeno dell’“inversione di flusso”)»[12].

Le due questioni appena poste risultano essere necessariamente intrecciate ed interconnesse. Per la loro (non facile) risoluzione, sarebbe dunque necessario un lavoro di aggiornamento, di per sé non immediato: ammodernamento ed innovazione dell’infrastruttura di trasmissione, distribuzione e dispacciamento attualmente in uso, trasformandola in una rete intelligente (e dunque quella che viene definita smart grid), garantendo al contempo un equilibrio istantaneo tra energia immessa e prelevata – attesa la difficoltà di immagazzinare l’energia prodotta – e una bidirezionalità dei flussi.

Funzionalità – queste ultime – essenziali per consentire una piena operatività delle Comunità Energetiche e una effettiva partecipazione attiva dei suoi membri.

3. Le smart grids quale strumento necessario per l’effettiva implementazione delle CER

Le smart grids – ovvero le cd. “reti intelligenti”[13] – permettono, per l’appunto, di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica proveniente da tutte le fonti di produzione e di soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati.

Si tratta infatti – per semplificare – di reti comuni in grado di far interagire produttori e consumatori, di rendere noti i consumi dei vari utenti e di gestirne l’approvvigionamento e – aspetto fondamentale – sono caratterizzate dalla possibile bi-direzionalità del flusso di elettricità (cioè dalla rete ai produttori/consumatori; dai produttori/consumatori alla rete).

Occorre rilevare – tuttavia – che, nell’attuale sistema centralizzato, il flusso è unidirezionale, risultando profondamente inadeguato a soddisfare le esigenze derivanti dalla decentralizzazione della produzione.

Non solo.

Componente inscindibile delle smart grids sono – in termini generali – i cd. smart meters[14], ed in particolare quello che viene definito lo Smart Metering System – ovvero il sistema di misurazione intelligente dell’energia – le cui caratteristiche sono ben definite dalla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 secondo la quale si tratterebbe di «un sistema elettronico in grado di misurare l’energia elettrica immessa nella rete o l’energia elettrica consumata, mediante un sistema elettronico fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati ai fini d’informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica» (art. 2, punto 23).

Ebbene, proprio le smart grids, e – in particolare – lo Smart Metering System, consentono proprio lo scambio fra pari (peer-to-peer), così come accennato in precedenza.

Tale scambio – quello peer-to-peer, per l’appunto – è definito, inter alia, dall’art. 2, punto 18 della Direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 come «la vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l’esecuzione e il regolamento automatizzati dell’operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato (o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore)».

Risulta dunque interessante – su tale ultimo aspetto – richiamare quanto previsto dalla Missione 2, Componente 2, Misura 2, investimento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale punta proprio alla creazione di una «rete di distribuzione di energia elettrica pienamente resiliente, digitale e flessibile in modo da garantire sia una gestione ottimizzata della produzione di energia rinnovabile (che l’abilitazione della transizione dei consumi energetici verso il vettore elettrico)».

L’estrema importanza attribuita a tale Misura è testimoniata – tra le altre – proprio dal pacchetto di risorse che il Piano stanzia a tal fine.

In particolare – per il tramite del DM n. 146 del 6 aprile 2022 (recante, per l’appunto, “Contributi per il rafforzamento della smart grid”) – sono stati individuati i criteri di assegnazione dei 3,6 miliardi, con il dichiarato scopo di incrementare la c.d. hosting capacity, ovvero la capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita, proprio attraverso interventi di digitalizzazione e ammodernamento infrastrutturale della rete.

Dalla prospettiva del giurista, dunque, risulta doveroso osservare come dal fenomeno brevemente tratteggiato in precedenza possa emergere un cd. “doppio decentramento”.

Il riferimento – in questo caso – è proprio ad un processo che prende avvio da un modello energetico di tipo gerarchico e centralizzato – fondato su una rigida polarizzazione dei rapporti tra produttore e utente finale di energia – a un sistema di produzione dell’energia decentralizzato (e tecnologicamente complesso), orientato verso una vera e propria “democratizzazione” della produzione dell’energia[15], e nel quale il consumatore risulta primariamente coinvolto.

4. Conciliabilità dei bisogni delle CER con le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali: alcuni spunti di riflessione

Preliminarmente, al fine di concorrere alla flessibilità del sistema energetico, le Comunità Energetiche si devono interfacciare con un sistema veicolato dall’innovazione digitale, come altresì stabilito dal Piano d’azione dell’UE dal titolo “Digitalizzare il sistema energetico”, in cui sono state efficacemente enfatizzate: (i) l’esigenza di creare una rete intelligente, la cd. smart grid, come si è visto supra; (ii) l’importanza della “decentralizzazione”, nei termini tratteggiati in precedenza; (iii) la predominanza sempre più centrale della digitalizzazione[16].

Tanto premesso, è possibile brevemente soffermarsi sul tema, di per sé fondamentale, afferente alla conciliabilità dei bisogni delle Comunità Energetiche rispetto alle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali: il riferimento – per quanto di specifico interesse – ricade su quella particolare tipologia basata sui “Registri Distribuiti” (ovvero, Distributed Ledger Technology, d’ora in avanti “DLT”)[17].

Questa tecnologia permette – semplificando – di creare un archivio distribuito in grado di gestire le transizioni tra gli utenti della rete per il tramite, in termini generali, dei cd. smart contracts[18].

Ciò che consente, infatti, di far convergere le reti informatiche di scambio peer-to-peer alle esigenze delle CER è – per l’appunto – la comune tendenza decentralizzante, nel senso descritto supra, di cui esse sono espressione[19].

Dunque, in una progressiva apertura del mercato dei servizi di dispacciamento anche alle c.d. “unità di produzione non rilevanti”[20], si osserva come anch’esse, rappresentate dai prosumer[21] – figura, quest’ultima, centrale dello scambio peer-to-peer, ovvero il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale rispetto all’energia elettrica – eventualmente organizzati in una Comunità Energetica, possono prendere direttamente parte alla transazione energetica.

Non può tuttavia sottacersi come un approccio “decentralizzato”, basato su transazioni energetiche peer-to-peer supportate da una piattaforma blockchain, intercetti proprio quelle esigenze di speditezza e immediatezza che questo nuovo sistema di produzione e distribuzione energetica – fondato sulla generazione distribuita – intende soddisfare.

Il percorso – in tale prospettiva – risulta chiaro e determinato: si assiste infatti ad una progressiva localizzazione dei mercati, dettata da meccanismi volti a mantenere il difficile equilibrio tra energia consumata e immessa nella rete.

In particolare, nel caso in cui il prosumer si trovi in una situazione di surplus dell’energia autoprodotta rispetto a quella necessaria per il proprio fabbisogno, quest’ultimo – anziché immettere la stessa nella rete in maniera infungibile e anonima – potrà decidere di “venderla” direttamente agli altri utenti bisognosi.

Ciò che rende possibile queste operazioni – vista la perdurante assenza di una infrastruttura di rete capace di regolare in maniera bidirezionale e smart i flussi energetici – è una piattaforma virtuale nella quale gli utenti si relazionano in maniera diretta, da pari a pari (peer-to-peer, per l’appunto).

Attraverso, dunque, un registro digitale capace di tenere memoria – in maniera sicura e indelebile – delle varie transazioni, le parti possono attribuire valore allo scambio mediante la generazione di un “oggetto” virtuale, ad esempio grazie ad un token[22].

Questo strumento permette di rappresentare perfettamente l’effettiva quantità di energia che – fisicamente – viene immessa normalmente in rete, ma che virtualmente transita dalla disponibilità – patrimoniale e giuridica – del venditore a quella dell’acquirente.

Attraverso un simile schema, perfettamente compatibile con le potenzialità offerte dalle DLT accennate in precedenza, non diviene necessario che le parti dello scambio siano collegate fisicamente da “un cavo elettrico”, entrando invece «all’interno di un mercato locale nel quale tali scambi vengono organizzati attraverso protocolli di bilanciamento capaci di mantenere un reale equilibrio tra gli opposti flussi energetici»[23].

Non va altresì sottaciuta la questione afferente alle modalità di gestione della moltitudine di dati che una crescente digitalizzazione dei sistemi energetici è in grado di determinare[24].

In particolare, le già accennate prassi di “tokenizzazione” dei valori energetici fondano il loro presupposto essenziale nella capacità di funzionamento dei cosiddetti smart meters, ossia di contatori “intelligenti”, essenziali – a loro volta – per garantire il funzionamento delle già citate smart grids.

Per comprendere quanto precede, occorre immaginare una piattaforma – che nella realtà è già esistente[25] – per la vendita di energia solare prodotta attraverso impianti fotovoltaici certificati e registrati dal singolo proprietario che, una volta verificato, diventa un prosumer, ovverosia un produttore/consumatore di energia.

Una volta verificati i dettagli dell’installazione, il proprietario ottiene delle credenziali per accedere alla suddetta piattaforma, ricevendo così un portafoglio digitale. Il software della piattaforma – grazie agli smart meters – riesce a registrare, ad esempio, l’eccedente quota parte dell’energia autoprodotta. Proprio grazie alla tecnologia DLT, per ogni MWh prodotto, verrà quindi attribuito un virtual token (immaginiamo una moneta “vera e propria”) e le relative transazioni (i.e., le compravendite di energia, nel caso di specie) verranno archiviate nel relativo portafoglio digitale.

Risulta dunque evidente che le CER – in un futuro ormai imminente – saranno costitute da un aggregato dinamico di utenti in grado di soddisfare il proprio fabbisogno energetico tramite l’autoproduzione di energia (derivante da fonti rinnovabili), cedendo l’energia prodotta in eccesso e non consumata: in tal siffatto contesto, il bene “energia” diventa altresì un servizio che la CER può vendere ad utenti esterni[26].

Il conseguente scambio di beni e servizi così delineato si inserisce in un modello economico ben più ampio, ovvero quello della cd. token economy[27], la cui ratio è identificabile nell’esigenza di offrire ai cittadini di una determinata CER la possibilità di sfruttare le proprie risorse (ovverosia, il bene “energia”) in un’ottica di sharing economy.

La possibilità di creare – in ultima battuta – una Comunità che abbia come obiettivo principale il miglioramento dell’impatto ambientale e sociale delle attività dei suoi partecipanti (partendo non a caso dalla produzione energetica), grazie all’uso di tecnologie innovative, nel senso descritto in precedenza, è estremamente stimolante circa il potenziale impatto che ne scaturirà.

In quest’ottica, la “decentralizzazione” della produzione energetica[28] è dunque resa possibile grazie a progressi tecnologici atti a favorire il ruolo del prosumer, ovverosia un soggetto che è contemporaneamente produttore – anche se la produzione non rappresenta la sua attività economica principale – e consumatore finale di energia elettrica, e che – grazie agli strumenti forniti dalla digitalizzazione – è in grado, nel settore energetico, di scambiare dati in tempo reale grazie all’utilizzo di dispositivi intelligenti, così come descritti supra.

Il concetto di “rete intelligente”, pertanto, rappresenta un trait d’union tra queste numerose tendenze, accumunate dall’obiettivo di garantire – in termini generali – l’accessibilità al bene “energia”, avvalendosi di un sistema informatico in grado di far interagire, nella rete, i produttori – oltreché i prosumer – di energie rinnovabili.

5. Brevi conclusioni

In conclusione – se è pur vero che il modello delle CER consente di ripensare radicalmente il modo in cui l’energia viene prodotta e distribuita grazie allo sviluppo di reti energetiche locali – risulta necessario riflettere, tenendo ben in considerazione i risvolti applicativi, sul potenziale impatto che la digitalizzazione avrà, insieme ai diversi modelli di economia collaborativa, nel processo di transizione energetica.

In altre parole, è indubbio che l’effettiva realizzazione di un sistema energetico in grado di integrare la partecipazione attiva tramite il modello delle CER richieda altresì l’incremento (di pari passo) di azioni e strategie che combinino “transizione energetica” e “digitale”, traducendo il modello energetico in un altrettanto adeguato modello di governance.

In questa direzione, il legislatore – innanzitutto quello eurounitario – sta spingendo per un’evoluzione e per una completa indipendenza dalle fonti fossili e non rinnovabili; mutamento – quest’ultimo – che porterà ad un cambiamento radicale del mercato elettrico in una direzione di maggiore consapevolezza e partecipazione del cittadino come vero e proprio stakeholder del sistema, e non solo come mero acquirente finale.

Tentando dunque di rimettere insieme i vari aspetti della complessa questione qui esaminata, è possibile concludere sottolineando come – grazie alle TIC e al supporto fornito dalle relative tecnologie analizzate – il successo delle CER dipenderà da come il processo di transizione energetica e digitale verrà effettivamente governato e gestito dagli steackholder interessati.

Non solo.

Gli smart contracts potrebbero avere un ruolo determinante nella trasformazione del mercato energetico, grazie ad una semplificazione ancor più crescente (e semplificata) delle transazioni tra i prosumer, attori – quest’ultimi – la cui diffusione è direttamente proporzionata al relativo sviluppo (e ramificazione) delle fonti di energia rinnovabile, compresa la relativa e conseguente decentralizzazione della produzione.

In tal senso, l’innovazione tecnologica che sta caratterizzando l’infrastruttura energetica potrebbe trovare nelle DLT un efficace strumento di regolazione atto a soddisfare l’esigenza di coordinare i rapporti tra soggetti intenti a scambiare beni (l’energia, in questo caso), senza la necessità di un intermediario.

Quest’ultimo elemento, a maggior ragione nella prospettiva del giurista, impone di individuare soluzioni – il più possibile efficaci – circa la regolamentazione della materia che qui ci occupa, al fine di permettere, in ultima battuta, il pieno sviluppo di piattaforme peer-to-peer nel settore energetico.

Da ultimo, nel perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile, meritevole di considerazione è l’attenzione posta dalla Agenda 2030[29] ai pilastri della sostenibilità ambientale, economica e sociale, i cui risvolti pratici – nel novero dei 17 obiettivi prefissati – sono ben riassunti dal modello delle smart cities e delle CER, che oggi assumono un ruolo centrale.

  1. Per un’analisi puntuale del quadro normativo nazionale ed europeo delle CER si veda innanzitutto G. Argirò, L’evoluzione del quadro normativo europeo e italiano sulle comunità energetiche rinnovabili, in L. Cuocolo, P. P. Giampellegrini, O. Granato (a cura di), Le comunità energetiche rinnovabili, Egea, Milano, 2023, pp. 17-31.

    Sullo stesso tema, cfr., inter alia, A. Aquili, Comunità energetiche: l’evoluzione del quadro regolatorio europeo e italiano, in Diritto e Società, 4, 2022, pp. 799-ss.; L. Ruggeri, La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo, in S. Monticelli, L. Ruggeri (a cura di), La via italiana alle comunità energetiche, E.S.I., Napoli, 2022, pp. 9-ss. (La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo (unicam.it)); S. Quadri, L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore dell’energia rinnovabile, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 4, 2011, pp. 839-ss.; V. Di Stefano, E. Breda, V. Olini, L’evoluzione della disciplina energetica europea: dal primo pacchetto al REPowerUE, in Amministrazione In Cammino, 26 settembre 2022 (consultabile qui); G.B. Zorzoli, La comunità energetica in Italia con la giusta fusione delle due normative, in QualeEnergia.it, 8 aprile 2020 (consultabile qui); E. Cusa, Il diritto dell’Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2, 2020, pp. 287-ss. (consultabile qui); L. Scuto, The development of a new model of urban regeneration in light of the digitalisation of public administration, in CERIDAP, 3, 2022, pp. 67-105 (DOI: 10.13130/2723-9195/2022-3-17, consultabile qui).

    Inoltre, per quanto di specifico interesse in questa sede, si osservi altresì quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE (la cd. RED II) con riferimento alla figura degli autoconsumatori di energia di fonti rinnovabili:

    «1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a: (a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti: (i) in relazione all’energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; (ii) in relazione all’energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe; (b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità; (c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; (d)ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l’ambiente e la società».

    Nel novero delle numerose fonti normative intervenute in materia, appare utile inoltre rammentare – sempre con riferimento alla (generale) categoria degli autoconsumatori – quanto previsto dalle “Regole Operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” adottate dal GSE S.p.A. in data 22 aprile 2024, a mente delle quali, con riferimento ai requisiti comuni per tutte le configurazioni, il cliente finale «è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica (…)».

  2. Sul ruolo degli Enti Locali – ed in particolare dei Comuni – nella promozione delle CER, si veda L. Cuocolo, Il ruolo degli enti locali nella promozione e nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, in L. Cuocolo, P. P. Giampellegrini, O. Granato (a cura di), Le comunità energetiche rinnovabili, cit., pp. 45-57.

    L’A. evidenzia che in effetti «i comuni possono avere differenti ruoli nella costituzione e gestione di una CER. Il ruolo più semplice (…) è quello del Comune quale promotore e “facilitatore” di una CER. L’art. 3, co. 2, del d.lgs. 267/2000 definisce il Comune come “l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. È evidente come, in quest’ampia definizione, possa rientrare anche la promozione delle comunità energetiche che (…) non sono soggetti con prevalente finalità di lucro, bensì presuppongono per le comunità locali finalità ambientali e scoiali che appunto rientrano perfettamente nella mission del Comune».

    Nello stesso senso, cfr., inter alia, C. Mari, Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica, in Federalismi.it, 29, 2022, pp. 111-134 (ISSN 1826-3534, 02112022141014.pdf (federalismi.it)); N. Magnani, G. Osti, Does civil society matter? Challenges and strategies of grassroots initiatives in Italy’s energy transition, in Energy Research & Social Sciences, 13, 2016, pp. 148-157 (Does civil society matter? Challenges and strategies of grassroots initiatives in Italy’s energy transition – ScienceDirect); C. C. Bevilacqua, Le comunità

    energetiche tra governance e sviluppo locale, in Amministrazione in Cammino, 2, 2020 (BEVILACQUA.pdf (luiss.it)); A. Fiorito (a cura di), Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato, Giappichelli, Torino, 2017; E. Cusa, Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in Orizzonti del diritto commerciale, 1, 2020, pp. 116-ss. (consultabile qui); R. Piselli, Le comunità energetiche tra pubblico e privato: un modello organizzativo transtipico, in Diritto e Società, 4, 2022, pp. 775-ss.; A. Persico, Le comunità energetiche e il ruolo sussidiario delle pubbliche amministrazioni territoriali, in Rivista Giuridica Ambiente Diritto, 2, 2022, pp. 1-18 (consultabile qui).

    Risulta interessante osservare come l’A. sottolinei che «nel modello innovativo di produzione e consumo dell’energia descritto, alle amministrazioni locali spetta un ruolo sussidiario, teso al supporto delle iniziative e all’instaurazione di sinergie per lo svolgimento di attività di interesse generale. Di tale ruolo è necessaria l’assunzione di consapevolezza da parte dei soggetti pubblici interessati, anche grazie a “reti” informative volte a favorire la divulgazione di informazioni, conoscenze, competenze inerenti al processo di costituzione e alle attività delle comunità di energia rinnovabile, onde sfruttare a pieno le potenzialità virtuose del modello».

    Da ultimo, con particolare riferimento ai rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati, si veda R. Miccú, M. Bernardi, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell’efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, in Federalismi.it, 4, 2022, pp. 603-646 (03022022170511.pdf (federalismi.it)).

  3. L’utilizzo delle TIC ha oramai inevitabilmente travolto le tradizionali regole di funzionamento della nostra società, oltreché dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. In tal senso, la portata di questa trasformazione è ben sintetizzata nel seguente assioma: «è Amministrazione digitale quella che opera e si rapporta con i terzi attraverso strumenti digitali», così G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’Amministrazione, Torino, 2017, Giappichelli Editore. In termini generali, sia veda, ex multis, a R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

    Con riferimento invece ai diversi risvolti applicativi recentemente intervenuti in materia, si veda, inter alia, J. Ziller, The Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence vs. the EU Regulation: two quite different legal instruments, in CERIDAP, 2, 2024, pp. 202-ss. (DOI: 10.13130/2723-9195/2024-2-11, consultabile qui); D.U. Galetta, Decidere con l’IA: un problema comune a tutte le aree della scienza, in CERIDAP, 2, 2024, pp. 374-ss. (DOI: 10.13130/2723-9195/2024-2-32, consultabile qui) e D.U. Galetta, Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal PNRR e problemi ancora da affrontare, in Federalismi, 7, 2022.

  4. A norma del quale, «l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari».

    Meritevole di menzione, risulta altresì la lettera d) della medesima disposizione normativa, secondo la quale «la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)».

  5. Prima di delineare le coordinate di tale fenomeno, è necessario prendere in considerazione un dato di per sé allarmante: nel 2022, oltre 41 milioni di europei non erano in grado di mantenere le loro case adeguatamente calde. Questo è quanto rilevato dal Parlamento Europeo nel corso di un Think Tank sul tema svoltosi il 18 settembre 2023 (Energy poverty in the EU | Think Tank | Parlamento Europeo (europa.eu)), in cui si è efficacemente rilevato che «la povertà energetica è un fenomeno multidimensionale, che si ritiene causato da una concomitanza di basso reddito, spese energetiche elevate e scarsa efficienza energetica degli edifici» (la traduzione in italiano è dell’Autore).

    Non sorprende pertanto l’attenzione riservata al fenomeno della povertà energetica da parte della Comunità internazionale. In tal senso, il tema ha assunto un ruolo fondamentale nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU Italia La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (unric.org)), ed in particolare nella SDG 7 (“Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”), la quale impone – per l’appunto – la possibilità per tutti di accedere a servizi economici, sostenibili e moderni di energia.

    Sul punto, cfr., G. De Maio, Povertà Energetica e Comunità Energetiche. Criticità e Prospettive per una Transizione Giusta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 18-ss.

    Secondo l’A., «il diritto a un’energia pulita a prezzi accessibili, infatti, dovrebbe essere garantito a ogni cittadino europeo, incoraggiando gli investimenti nell’efficienza energetica per rinnovare il parco immobiliare e creando sistemi specifici di protezione sociale, nonché un mercato efficiente e competitivo in grado di offrire ai consumatori prezzi bassi per l’energia».

    In tal senso, si veda diffusamente, inter alia, C. Iaione, E. De Nictolis, Le Comunità Energetiche tra democrazia energetica e comunanza d’interessi, in Diritto e Società, 4, 2022, pp. 589-639; S.A. Sy, L. Mokaddem, Energy poverty in developing countries: A review of the concept and its measurements, in Energy Research & Social Science, 2022, 89 (Energy poverty in developing countries: A review of the concept and its measurements – ScienceDirect); R. Miniaci, P. Valbonesi, La povertà energetica in Italia, in Il Mulino, 4, 2022, pp. 520-ss.; A. Fiorini, Contrastare la povertà energetica per una transizione inclusiva ed equa, in Energia, Ambiente e Innovazione, 2-3, 2022, pp. 71-ss. (DOI 10.12910/EAI2022-060, Contrastare la povertà energetica per una transizione inclusiva ed equa (enea.it)); M. Jessoula, M. Mandelli, La povertà energetica in Italia: una sfida eco-sociale, in il Mulino, 5, 2019, pp. 747-754; I. Faiella, L. Lavecchia, Energy Poverty in Italy, in Politica Economica, 1, 2015, pp. 27-76 (DOI: 10.1429/80536).

    Con riferimento poi al rapporto tra disuguaglianza economica e povertà energetica in Italia, si veda, inter alia, R. Bardazzi, L. Bortolotti, M. G. Pazienza, To eat and not to heat? Energy poverty and income inequality in Italian regions, in Energy Research & Social Science, 73, 2021 (To eat and not to heat? Energy poverty and income inequality in Italian regions – ScienceDirect); G. Besagni, M. Borgarello, The Socio-Demographic and Geographical Dimensions of Fuel Poverty in Italy, in Energy Research & Social Science, 49, 2019, pp. 192-203 (The socio-demographic and geographical dimensions of fuel poverty in Italy – ScienceDirect); C. Amenta, L. Lavecchia, La povertà energetica delle famiglie italiane, in Energia, 2, 2017, pp. 26-33 (La povertà energetica delle famiglie italiane (unipa.it)).

    Il fenomeno in argomento, dunque, viene correttamente delineato da A. Grignani, Le Comunità di Energia Rinnovabile: utile risorsa per il contrasto alla povertà energetica, in Ambiente e Sviluppo, 2, 2022, pp. 113-ss., secondo cui la povertà energetica è quella «(…) condizione in cui si trova chi non è in grado di far fronte alle spese legate all’utilizzo dei servizi energetici o che non ha un accesso adeguato a questi ultimi».

    Sicché, «(…) poiché la povertà energetica è un fenomeno complesso e multifattoriale e la cui misurazione non può essere adeguatamente realizzata considerando un solo parametro, sono state poste in evidenza le difficolta connesse all’individuazione di una definizione univoca nonché ai fattori che devono essere considerati nell’analisi di tale fenomeno. L’importanza di uno studio multidisciplinare su questo tema si evince altresì dai numeri che indicano quanti soggetti all’Interno dell’Unione Europea e dell’Italia soffrano di povertà energetica. Essi sono, rispettivamente, circa 34 milioni e l’8,8% delle famiglie italiane. L’importanza dello studio di tale tema è dimostrata anche dal fatto che esso sia stato ricompreso tra le priorità politiche dell’Unione Europea».

    E dunque, a proposito delle politiche attuate dall’UE rispetto a quanto in argomento, merita particolare attenzione – tra le altre – la recente Raccomandazione 2023/2407/UE del 20 ottobre 2023 (Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (europa.eu)) in cui viene efficacemente spiegato il ruolo degli Stati membri e le possibili politiche che andrebbero attuate per far fronte a tale fenomeno nell’ottica di una “transizione energetica giusta”.

    In particolare, viene evidenziato che «per rispondere alle esigenze delle famiglie in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri ricorrono a una combinazione di approcci e di azioni che producono un diverso impatto sui consumatori finali: misure di sostegno dei prezzi che puntano direttamente al prezzo finale dell’energia pagato; regimi di sostegno del reddito che mantengono il segnale del prezzo di mercato e pertanto continuano a erogare incentivi per ridurre il consumo energetico aumentando nel contempo l’accessibilità economica del consumo di energia, e misure più strutturali che affrontano l’accessibilità economica a lungo termine dei regimi energetici. Le misure strutturali affrontano le cause profonde della povertà energetica attraverso investimenti nell’efficienza energetica o nelle fonti di energia rinnovabili; hanno impatti duraturi e sostengono l’obiettivo dell’Unione di una transizione energetica giusta; dovrebbero pertanto essere privilegiate insieme alle misure sociali complementari (…)» (Punto 19).

    Per quanto dunque di specifico interesse, le CER – mediante l’autoconsumo di energia – sono in grado di permettere agli utenti economicamente in difficoltà (e dunque non in grado di sostenere le spese dei servizi energetici) di utilizzare l’energia prodotta. Se è pur vero che l’investimento inziale necessario per la costituzione di una Comunità Energetica potrebbe apparire oneroso, gli oneri potrebbero essere posti a carico dell’amministrazione comunale e – conseguentemente – i costi dei servizi energetici potrebbero essere considerevolmente ridotti consentendo agli utenti finali un accesso adeguato ai servizi energetici.

  6. Per un’analisi del suddetto principio, si vedano F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; M. Antonioli, Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale, Giappichelli, Torino, 2016; F. Fracchia, F. Mattosoglio, Lo sviluppo sostenibile alla prova: la disciplina di via e vas alla luce del d.lg. n. 152/2006”, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1, 2008, pp. 121-ss.; M. Bombardelli, Informatica pubblica, E-Government e sviluppo sostenibile, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 5, 2002, pp. 991-1028.
  7. In questo senso, si veda C. Lauri, L’ordinamento giuridico della smart city. Sovranità e autonomie urbane, Jovene Editore, Napoli, 2023. L’A. evidenzia efficacemente che «(…) le tecnologie costituiscono di per sé un fenomeno nuovo e da indagare, in quanto generatrici di dinamiche nuove, di questioni giuridiche nuove, rincorse dal legislatore e dalle pubblica amministrazioni» e, dunque, «(…) la smart city non è semplicemente la città tecnologica, ma è un contesto in trasformazione, avamposto del cambiamento tecnologico, non neutrale, che guida le politiche cittadine – ambientali, economiche, sociali e culturali – ridefinendo l’orizzonte di nuovi traguardi e di nuove sfide».

    Nello stesso senso, cfr., inter alia, A. Andreani, F. Bianconi, M. Filippucci, Smart cities e contratti di paesaggio: l’intelligenza del territorio oltre i sitenti urbani, in Istituzioni del Federalismo, 4, 2015, p. 869; M. Annunziato, La roadmap delle smart cities, in Energia, Ambiente e Innovazione, 4/5, 2012; S. Antoniazzi, Smart City: diritto, competenze e obiettivi (realizzabili?) di innovazione, in Federalismi, 10, 2019; E. Carloni, Città Intelligenti e agenda urbana, in Munus, 2, 2016, pp.235-ss.

  8. Così AGID – Agenzia per l’Italia digitale, Architettura per le Comunità Energetiche: visione concettuale e raccomandazioni alla pubblica amministrazione, 3 ottobre 2012, report pubblicato in attuazione dell’art. 20, co. 1, lett. c), del d.l. n. 179/2012 (consultabili qui).
  9. L’espressione si riferisce a schemi avanzati e complessi di generazione distribuita (per l’appunto) – e decentrata – dell’energia, nell’ambito dei quali viene riconosciuto in capo a ciascun soggetto il diritto a produrre (e autoprodurre), consumare, immagazzinare, nonché cedere energia, in forma singola quanto in forma associata.

    Sul punto, il quadro normativo è di per sé complesso: meritevole di menzione è la Direttiva (UE) n. 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (la cd. Direttiva RED II), oltreché la Direttiva (UE) n. 2019/944 recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (la cd. “Direttiva Mercato Elettrico”). Sul punto, cfr., C. Iaione, Legal infrastructure and urban networks for just and democratic smart cities, in Italian Journal Of Public Law, 2, 2019, pp. 747-ss.

  10. Si veda a tal proposito il già citato art. 2, punto 18, della Direttiva (UE) 2018/2001, a norma del quale l’espressione “scambi tra pari” (di energia rinnovabile) si riferisce alla «vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l’esecuzione e il regolamento automatizzati dell’operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori».

    In tal senso, cfr., J. Murkin et al., Enabling peer-to-peer electricity trading, in 4th International Conference on ICT for Sustainability, 2016 (DOI:10.2991/ict4s-16.2016.30, consultabile qui).

  11. Per una trattazione generale dello specifico tema si veda C. Meloni, L’infrastruttura tecnologica al servizio delle comunità energetiche, in Diritto e Società., 4, 2022, p. 9.
  12. A. Galliani, Innovazioni necessarie per la diffusione delle fonti rinnovabili, in G. D. Comporti, S. Lucattini (a cura di), Orizzonti del diritto dell’energia. Innovazione tecnologica, blockchain e fonti rinnovabili, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 156.
  13. Per una definizione del concetto, si veda quanto affermato dall’International Energy Agency, Technology Roadmap: Smart Grids, 2011, pp. 6-ss. (consultabile qui), secondo cui smart grid «means an electricity network that can integrate in a cost efficient manner the behaviour and actions of all users connected to it, including generators, consumers and those that both generate and consume, in order to ensure an economically efficient and sustainable power system with low losses and high levels of quality, security of supply and safety».

    Sul punto, cfr., H. Farhangi, The Path of the Smart Grid, in IEEE Power & Energy Magazine, 8/1, 2010, pp. 18-28 (DOI: 10.1109/MPE.2009.934876, consultabile qui); V.C. Gungor et al., Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards, in IEEE Transactions on industrial informatics, 7/4, 2011, pp. 529-539 (DOI: 10.1109/TII.2011.2166794, consultabile qui); X. Fang, S. Misra, G. Xue and D. Yang, Smart Grid — The New and Improved Power Grid: A Survey, in IEEE Communications Surveys & Tutorials, 14/4, pp. 944-980 (DOI: 10.1109/SURV.2011.101911.00087, consultabile qui). 

  14. In argomento, si veda la definizione elaborata da AGID – Agenzia per l’Italia digitale, Architettura per le Comunità Energetiche: visione concettuale e raccomandazioni alla pubblica amministrazione, cit., secondo cui si tratta di una «Tecnologia impiegata nel campo dell’efficienza energetica per la misurazione dei risparmi conseguibili a seguito di interventi di efficientamento. Lo smart metering è un sistema di controllo basato su reti di sensori per il monitoraggio in tempo reale dei consumi di luce, gas e acqua. Grazie alla possibilità di interfaccia con le tecnologie informatiche e di comunicazione, consente di intervenire sugli impianti regolando lo scambio sia di energia sia di informazioni sul funzionamento dell’impianto, offrendo anche la possibilità di intervenire in caso di problematiche o guasti in modalità immediata, senza dover ricorrere all’intervento sul posto».
  15. Con riferimento a tale concetto, si osservi innanzitutto quanto evidenziato dal Considerando 43 della Direttiva 2019/944/UE del 5 giugno 2019 secondo cui «grazie alle tecnologie dell’energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell’energia. Le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull’approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l’efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell’energia elettrica, a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall’erogazione dei servizi energetici».

    Nello stesso senso, per un’analisi attenta del concetto di “democratizzazione” dell’energia, si veda C. Morris, A. Jungjohann, Energy democracy. Germany’s Energiewende to renewables, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2016; G. Pepe, Il modello della democrazia partecipativa tra aspetti teorici e profili applicativi. Un’analisi comparata, Cedam, Milano, 2020, pp. 40-ss.; U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, 3, 2006, pp. 4-ss.; A. Beltran, Energia e democrazia politica. Qualche spunto storico, in Ricerche di storia politica-Quadrimestrale dell’Associazione per le ricerche di storia politica, 1, 2018, pp. 51-62; V. Smil, Energy and Civilization: A History, Mit Press, Cambridge, 2017; G. Osti, Energia democratica: esperienze di partecipazione, in Aggiornamenti sociali, 68, 2017, pp. 113-ss.

  16. La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2022) 552 final del 18 dicembre 2022 recante “Digitalizzare il sistema energetico – Piano d’azione dell’UE” (reperibile qui) ha messo in luce come «I sistemi energetici collettivi che coinvolgono un’intera comunità, un villaggio o una città possono consentire ai consumatori di connettersi e amplificare la loro interazione potenziale con il sistema elettrico. Tali sistemi potrebbero ad esempio consentire a una comunità di: i) monitorare meglio le prestazioni della comunità in termini di consumo energetico, o ii) condividere i pannelli solari o impegnarsi altrimenti nella condivisione dell’energia o negli scambi tra pari di energia elettrica prodotta da progetti di investimento comuni che possono ridurre la dipendenza della comunità dagli elevati prezzi dell’energia elettrica fissati sul mercato all’ingrosso. La Commissione cercherà di sfruttare al meglio gli strumenti digitali per sostenere le comunità e i regimi di consumo locale di energia elettrica prodotta in loco. La Commissione cercherà inoltre di promuovere la condivisione delle conoscenze sugli strumenti digitali esistenti, utilizzando programmi elaborati tenendo conto delle esigenze dei diversi gruppi demografici».

    Al fine di conseguire tali obbiettivi, il Piano ha elaborato due direttrici da cui muovere, ed in particolare (i) «nel contesto del progetto relativo all’archivio delle comunità energetiche, individuare e stilare un elenco ristretto di strumenti digitali ed elaborare orientamenti sulla condivisione dell’energia e sugli accordi di scambio tra pari. Tali strumenti e orientamenti miglioreranno la comprensione e le competenze dei responsabili politici, delle autorità di regolazione e delle comunità locali, in modo che possano sviluppare e sostenere modelli imprenditoriali basati sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) e sui dati», e (ii) «sviluppare una piattaforma di sperimentazione pionieristica per testare e simulare le comunità energetiche in combinazione con attività innovative quali lo scambio di energia basato sulle blockchain. La piattaforma potrebbe anche aiutare a capire meglio i comportamenti assunti in risposta ai segnali di prezzo per ottimizzare i benefici per le comunità e individuare potenziali ostacoli giuridici, normativi, fiscali o tecnici».

  17. È doveroso – stante anche le difficoltà correlate all’utilizzo di tale tecnologia – fornire preliminarmente alcune coordinate. Mi pare interessante menzionare innanzitutto lo studio effettuato dal Digital Chamber che efficacemente ha spiegato come «In the most basic terms, a smart contract is computer code that programmatically executes transactions in accordance with pre-defined terms. The term “smart contract” was first used by Nick Szabo in 1994 who proposed embedding computer code “in all sorts of property that is valuable and controlled by digital means” to automate the execution of predetermined actions based on pre-programmed parameters. However, it wasn’t until the rise of Distributed Ledger Technology (“DLT”) and blockchain technology, that smart contracts could operate in an environment that also afforded transparent and independently auditable and verifiable records of their activity», così Chamber of Digital Commerce, “Smart Contracts” Legal Primer. Why Smart Contracts Are Valid Under Existing Law and Do Not Require Additional Authorization to Be Enforceable, gennaio 2018 (consultabile qui).

    In questo senso, si veda la descrizione di queste tecnologie operata da G. Remotti, Blockchain smart contract. Un primo inquadramento, in Osservatorio del diritto cvile e commerciale, 2, 2020, pp. 189-228. L’Autore commenta efficacemente il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in l. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha dettato – in maniera del tutto innovativa – sia una definizione di DLT che di smart contract.

    A norma, infatti, dell’art. 8-ter, co. 1, della citata disposizione, (i) le cd. “tecnologie basate su registri distribuiti” sono «tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili», mentre (ii) gli smart contract sono identificati invece come «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

    Con riferimento ai profili critici connaturati alle disposizioni normative testé richiamate, si veda E. Labella, Gli smart contract: riflessioni sulle prestazioni “autoesecutive” nel sistema di blockchain, in Media Laws – Rivista di Diritto dei Media, 3, 2020, pp. 32-ss. (consultabile qui).

    Infine, allo scopo del presente scritto, si tenga altresì presente che la «DLT consente la disintermediazione»; in altre parole, «Le parti entrano direttamente in contatto fra loro e non c’è un soggetto terzo che possa bloccare l’esecuzione. Operazione (quella dell’inadempimento) che è preclusa anche alle stesse parti. (…) Affidando alla DLT la conclusione dell’accordo e l’esecuzione dello stesso, si impedisce l’inadempimento perché l’uomo non può più intervenire per bloccare l’esecuzione», così M. R. Maugeri, Smart Contracts, Smart Grids e Smart Meters: i nuovi orizzonti nel mercato dell’energia e la tutela del consumatore/prosumer, in G. D. Comporti, S. Lucattini (a cura di), cit., pp. 20.

  18. La nozione di Smart Contracts, applicazione per eccellenza della blockchain, è definita, per l’appunto, nel comma 2 dell’art. 8-ter del d.l. n. 135/2018, convertito in l. n. 12/2019, così come riportato supra (cfr. nota 9).

    Sul punto, merita di essere menzionata la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle “Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione” (consultabile qui), in cui viene evidenziato – proprio con riferimento agli smart contracts – che «i contratti intelligenti sono un elemento importante abilitato dalle DLT e possono fungere da fattori chiave delle applicazioni decentralizzate; evidenzia la necessità che la Commissione effettui una valutazione approfondita delle potenzialità e delle implicazioni giuridiche, ad esempio i rischi relativi alla giurisdizione; ritiene che il monitoraggio dei casi d’uso sarà utile nello studio delle potenzialità dei contratti intelligenti» (p.to 36).

    In altre parole, prendendo per un attimo in prestito quanto scriveva Szabo nel suo Manifesto, uno Smart Contract non è altro che un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto, i cui obiettivi principali consistono nell’esecuzione di clausole contrattuali comuni. Così N. Szabo, Smart Contracts: formalizing and securing relationships on public networks, in First Monday, 2/9, 1997 (DOI: https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548).

    Tuttavia, osserva la dottrina in argomento, «gli Smart Contracts sono invece oggi, in generale, protocolli di transizione, che possono riguardare la fase di conclusione ed esecuzione di un contratto, solo di esecuzione di un contratto o anche esecuzioni di protocolli che nulla hanno a che fare con il contratto». Così M. R. Maugeri, cit.

    La letteratura in argomento è dunque molto ampia. In tal senso, si vedano, inter alia, R. Battaglini, M. Giordano (a cura di), Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, Milano, 2019, Giuffré; G. Lofaro, The evolving regulation of blockchain smart contracts looking at public services resilience for the sustainability of the healthcare and agrifood, in CERIDAP, 2, 2024, pp. 281-ss. (DOI: 10.13130/2723-9195/2024-2-41, consultabile qui); J.A. Triana Casallas, J.M. Cueva Lovelle, J.I. Rodriguez Molano, Smart contracts with blockchain in the public sector, in International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 6/3, 2020 (DOI:10.9781/ijimai.2020.07.005); G. Gallone, Public administration and the challenge of contractual automation. Notes on smart contracts, in European Review of Digital Administration and Law, 1/1-2, 2020, pp. 179-196 (DOI: 10.4399/978882553896016); C. Robustella, C. E. Papadimitriu, Spunti ricostruttivi in tema di “smart contracts”, tra innovazione tecnologica e regola giuridica, in P.A. Persona e Amministrazione, 1, 2022, pp. 963-995 (consultabile qui);

    F.C. Iaione, F. Da Silva Ranchordas, S. Hina, Smart public law. Automation and decentralisation of public power: smart contracts and the blockchain as stepping stones for a digital and polycentric good administration?, in Italian Journal of Public Law, 2, 2021, pp. 1-32 (consultabile qui); F. Di Ciommo, “Blockchain, smart contract”, intelligenza artificiale (AI) e “trading” algoritmico: ovvero, del regno del non diritto, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1, 2019, pp. 1-36 (consultabile qui).

  19. Con riferimento alle intersezioni tra blockchain e fornitura di energia, si veda tra tutti V. Cappelli, Blockchain e fornitura di energia. Riflessioni in materia di responsabilità tra decentralizzazione e tutela dei consumatori, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2, 2019, pp. 335-364 (DOI: 10.4478/95650).

    Come è stato già rilevato in precedenza, le smart grids rappresentano – come affermato altresì dall’Autrice – quella particolare «architettura tecnologica» che permette una larga diffusione, nonché il coordinamento, delle fonti di energia rinnovabile. Appare dunque possibile delineare una decentralizzazione omnicomprensiva anche con riferimento ai rapporti tra gli operatori del mercato. Pertanto, la gestione delle transizioni energetiche tramite blockchain può avere un ruolo fondamentale.

    A tal proposito – con specifico riferimento al mercato dell’energia – l’A. spiega efficacemente che «Sebbene non esista una precisa definizione di blockchain, a causa delle numerose tipologie diffuse nella prassi, si può affermare che con questo termine si indica una piattaforma che non si avvale dell’uso di intermediari per la gestione e la conclusione di rapporti di scambio che si svolgono in ambiente digitale. L’utilizzo di questa tecnologia rende possibili le transazioni all’interno di un network composto da soggetti che non si conoscono e tra i quali non si è instaurato alcun tipo di rapporto fiduciario. Diversamente da quanto accade in un registro centralizzato, affidato alla gestione e al controllo di un singolo amministratore, in un sistema di registri decentralizzati i dati sono archiviati presso ogni nodo della rete».

    Sul punto, si veda D.A. Zetzsche, R.P. Buckley, D.W. Arner, The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain, in University of Illinois Law Review, 2018, pp. 1361-1371 (consultabile qui).

    Da ultimo, con riguardo all’utilizzo della blockchain e degli Smart Contracts nel settore energetico, si rimanda alla relativa letteratura di settore, tra cui merita menzione, inter alia, K. Biswas, V. Muthukkumarasamy, Securing Smart Cities Using Blockchain Technology, in 2016 IEEE 18th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 14th International Conference on Smart City; IEEE 2nd International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS), 2016, pp. 1392-1393, (DOI: 10.1109/HPCC-SmartCity-DSS.2016.0198, consultabile qui); E. Mengelkamp, B. Notheisen, C. Beer, et al.A blockchain-based smart grid: towards sustainable local energy markets, in Comput Sci Res Dev, 33, 2018, pp. 207-214 (DOI: https://doi.org/10.1007/s00450-017-0360-9, consultabile qui); C. Pop, T. Cioara, M. Antal, I. Anghel, I. Salomie, M. Bertoncini, Blockchain Based Decentralized Management of Demand Response Programs in Smart Energy Grids, in Sensors(Basel), 2018 (consultabile qui); A. Kumari, U. Chintukumar Sukharamwala, S. Tanwar, MS. Raboaca, et. al., Blockchain-Based Peer-to-Peer Transactive Energy Management Scheme for Smart Grid System, in Sensors(Basel), 2022 (consultabile qui); C. Amenta, E. Riva Sanseverino, C. Stagnaro, Regulating blockchain for sustainability? The critical relationship between digital innovation, regulation, and electricity governance, in Energy Research & Social Science, 76, 2021 (https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102060).

  20. In materia, la Delibera ARERA n. 300/2017/R/EEL del 5 maggio 2017, recante “Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) alla domanda elettrica ed alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo. istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo”, costituisce il primo atto dell’Autorità in cui si permetteva – si fa per dire – l’apertura del mercato ai cd. servizi di dispacciamento anche ai soggetti non abilitati a operare sulle ordinarie sezioni del mercato elettrico nazionale.

    Efficacemente, D. Cimmino, Le potenzialità delle distributed ledger e degli smart contracts applicati ai local energy markets per lo scambio dei flussi energetici, in G. D. Comporti, S. Lucattini (a cura di), cit., p. 48, mette in luce come le unità di produzione e di consumo cd. “non rilevanti” possano in realtà essere abilitate alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento su base aggregata, «nel rispetto di opportuni criteri di localizzazione geografica, concorrendo a formare dei punti di dispacciamento per unità virtuale abilitate (UVA), distinti per unità virtuali abilitate di produzione (UVAP), unità virtuali abilitate di consumo (UVAC), unità abilitate miste (UVAM) e unità virtuali nodali (UVAN)».

    Appare dunque evidente – come d’altronde sottolineato anche dall’A. – che un approccio centralizzato utilizzato nei sistemi di alimentazione tradizionali non è percorribile, dal momento che il prosumer e gli utenti attivi intendono prendere parte alle transazioni energetiche e, dunque, l’unico approccio utile all’uopo è proprio quello decentralizzato basato su sistemi transattivi (TES) e transazioni energetiche peer-to-peer.

    In tale siffatto contesto, come evidenziato in precedenza, proprio la tecnologia DLT – basata su blockchain – rappresenta l’unica soluzione percorribile volta a favorire l’utilizzo degli Smart Contracts tra prosumer e utenti attivi.

  21. L’intento del legislatore eurounitario e nazionale è stato quello di promuovere ed implementare il ruolo del consumatore energetico da cittadino passivo a cittadino attivo produttore di energia. Il termine prosumer si riferisce, infatti, all’utente che non si limita soltanto ad assolvere al ruolo passivo di consumatore (consumer), bensì partecipa (attivamente) alle diverse fasi del processo produttivo (producer): il prosumer – energetico, naturalmente – è colui che possiede, ad esempio, un proprio impianto di produzione di energia, della quale però ne consuma solo una quota parte; la rimanente può essere immessa in rete e scambiata con consumatori fisicamente (o meno) prossimi al prosumer medesimo.

    Sulla figura del consumatore energetico (e sulla relativa evoluzione), si vedano, inter alia, a L. Ruggeri, La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo, cit.; C. Acosta, M. Ortega, T. Bunsen, B. Koirala, A. Ghorbani, Facilitating energy transition through energy commons: an application of socio-ecological systems framework for integrated community energy systems, in Sustainability, 10/2, 2018, pp. 366-ss. (https://doi.org/10.3390/su10020366, consultabile qui); A. Aquili, Comunità Energetiche: l’evoluzione del quadro regolatorio europeo e italiano, in Diritto e Società, 4, 2022, pp. 799-ss. (in particolare, § 2.2. Il prosumer: nuovo protagonista del sistema energetico).

    Inoltre, per un’analisi attenta della figura del prosumer nel contesto delle Comunità Energetiche, si veda diffusamente G. Argirò, L’evoluzione del quadro normativo europeo e italiano sulle comunità energetiche rinnovabili, cit. (in particolare, § 2.4. I soggetti attivi e la forma giuridica delle comunità energetiche).

    Da ultimo – ancora su siffatta figura analizzata però da una prospettiva pubblicistica – si veda quanto affermato da R. Miccú, M. Bernardi, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell’efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, cit., secondo cui i prosumer «sono strumentali all’obiettivo pubblicistico di integrazione del mercato energetico, promuovendo rapporti non (più) trilaterali, ma orizzontali, stante la possibilità di scambiare l’elettricità autoprodotta direttamente tra privati, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e la riduzione delle asimmetrie informative».

  22. Appare opportuno soffermarsi brevemente sul funzionamento di questi strumenti digitali. La loro diffusione è strettamente correlata alle tecnologie DLT utilizzate nel settore della finanza strutturata.

    In argomento, v. R. Fava, La nuova forma di “incorporazione” digitale degli strumenti finanziari, in Banca Borsa Titolo di Credito, 1, 2024, pp. 118-ss. spiega efficacemente che «Con il termine token si intende una scritturazione informatica in grado di conferire diritti o assets digitali e più precisamente “a piece resembling a coin issued for use (as for fare on a bus) by a particular group on specified terms”».

    Sussistono svariate tipologie di token – prosegue l’A. – «classificabili in funzione dell’uso che di essi può essere fatto e al tipo di diritto nei medesimi incorporato».

    In questo scritto, con il termine token ci si riferirà allo strumento digitale rappresentante i dati (i.e., quota dell’energia prodotta in eccesso) che il partecipante alla CER può vantare in virtù della sussistenza di una relazione di esclusività con riguardo ad un determinato bene (quota parte dell’energia, per l’appunto), ovvero esigere una prestazione determinata nei confronti di un altro soggetto determinato (immaginiamo l’utente che necessita di acquistare energia).

    Da un punto di vista squisitamente tecnico, il token – afferma l’A. – «va quindi tenuto distinto dal “bene” o dalle

    utilità che esso rappresenta (i c.d. metadata)», mentre dal punto di vista giuridico, «il token altro non è che un documento digitale “crittografico”, inteso come la rappresentazione digitale incorporante una posizione giuridica su un bene o una pretesa nei confronti dell’emittente».

    In argomento, circa la corretta identificazione della nozione di token, si vedano a C. Sandei, Initial Coin Offering e appello al pubblico risparmio, in M. Cian, C. Sandei (a cura di), Diritto del Fintech, CEDAM WKI, Padova, 2020, pp. 280-ss.; G. Gitti, Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità nei nuovi mercati finanziari, in Banca Borsa Titoli di Credito, 1, 2020, pp. 13-40.

    Da ultimo, con riferimento alle diverse tipologie di token esistenti, la letteratura di settore evidenzia la presenza di tre categorie distinte in base alla funzione collegata allo strumento digitale, ed in particolare (i) currency token: strumenti concepiti per assolvere a funzioni di pagamento, (ii) utility token: strumenti che attribuiscono al detentore il diritto all’uso di determinati prodotti o servizi o l’accesso a funzioni messe a disposizione direttamente dall’emittente, e infine (iii) security token: strumenti che presentano una componente di investimento e conferiscono al loro possessore il diritto di esigere prestazioni patrimoniali e l’esercizio di diritti amministrativi

    nei confronti dell’emittente.

    In questo senso, si veda A. Davola, Blockchain e Smart Contract as a Service: prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un’incerta qualificazione giuridica, in Diritto Industriale, 2, 2020, pp. 147-ss.; A. Sestino, G. Guido, A. M. Peluso, Non-Fungible Tokens (NFTs). Examining the Impact on Consumers and Marketing Strategies, Springer, 2022.

  23. D. Cimmino, Le potenzialità delle distributed ledger e degli smart contracts applicati ai local energy markets per lo scambio dei flussi energetici, cit.
  24. Per un interessante inquadramento della questione si veda G. Strazza, Le comunità energetiche come comunità di dati, in Diritto e Società, 4, 2022, pp. 691-ss.

    Con riferimento alla gestione dei dati, si veda G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’Amministrazione, Torino, 2017, Giappichelli Editore, oltreché E. Carloni, La qualità̀ delle informazioni pubbliche. L’esperienza italiana nella prospettiva comparata, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1, 2009, pp. 155-ss. e S. D’Ancona, Trattamento e scambio di dati e documenti tra pubbliche amministrazioni, utilizzo delle nuove tecnologie e tutela della riservatezza tra diritto nazionale e diritto europeo”, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. Communit., 3, 2018, pp. 587-ss.

    In ultima battuta, non può essere sottaciuta la questione relativa al trattamento dei suddetti dati. Basti riflettere sul fatto che, attraverso l’accumulo di elementi che esprimono le abitudini energetiche degli utenti, ci si imbatte nella riflessione circa la legittimità del relativo trattamento e dei meccanismi di profilazione che ne derivano, incidendo il tal senso la normativa GDPR.

    In argomento si veda, fra i tanti, a G. Carullo, Dati personali e fini pubblici: dubbi di compatibilità europea del Codice Privacy, in CERIDAP, da fascicolare, 2024 (DOI: 10.13130/2723-9195/2024-3-3, consultabile qui) e G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’Amministrazione, cit.

  25. Il riferimento è alla piattaforma SolarCoin (SolarCoin), piattaforma che permette oggi giorno quanto descritto. Interessanti sono le dichiarazioni d’intenti, ai sensi dei quali «We distribute SolarCoin as a reward to solar installations. When the value and price of a SolarCoin exceed the production cost of the energy, it becomes effectively free – an event we call the Solarity. As of today, cryptocurrencies are worth over US$2 trillion. Most of that value was distributed in exchange for carbon-intensive crypto mining. What if it was given out to people who produced energy for free? Our goal and 40-year mission since 2014 is to incentivize solar electricity production by rewarding the generators to reduce the cost of electricity production. Solar energy is now produced at below US$12/MWh on some parts of the planet, and the cost keeps dropping. SolarCoin builds a foundation for the global energy transition by rewarding solar producers with an energy-referenced currency».
  26. A proposito dell’energia che una CER può vendere (immaginiamo dunque che fornisca un servizio di fornitura di energia, per l’appunto), vi è un ulteriore spunto di ricerca che mi sembra essere dirimente per la materia oggetto d’analisi e che vorrei, dunque, sottoporre qui ad esame e riflessione.

    Risulta infatti interessante domandarsi ove il fenomeno descritto in precedenza possa presentare una qualche incidenza sulla nozione di “servizio di distribuzione dell’energia elettrica” che – come noto – è un “servizio di interesse economico generale” (SIEG), cioè quell’interesse generale erogato o suscettibile di essere erogato dietro corrispettivo economico sul mercato rispetto a quelli di interesse generale (ovvero sia, i SIG).

    I SIEG sono, infatti, quelle attività di produzione di beni e servizi che – in termini generali – non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico, o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini, a titolo d’esempio, di accessibilità fisica ed economica, continuità, et similia.

    In siffatto contesto, presupponendo che la CER svolga attività qualificabile come SIEG (generazione, distribuzione e fornitura di energia) e attività economiche (commercio, come la vendita), parrebbe possibile trovarsi dinnanzi ad una modifica del concetto stesso di servizio di interesse pubblico in questo ambito.

    In argomento, soprattutto in materia di concorrenza e aiuti di stato, tra gli altri, v. A. Rosanò, L’influenza dell’acquis communautaire in materia di concorrenza e aiuti di stato nell’ambito della comunità dell’energia: copia conforme all’originale o work in progress?, in Diritto del Commercio Internazionale, 4, 2022, pp. 995-ss.

    Più in generale, si veda, ex multis, E. Bruti Liberati, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell’energia elettrica e del gas naturale, Giuffrè, Milano, 2006; F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale, Giuffrè, Milano, 2008; S. Torricelli, Il mercato dei servizi di pubblica utilità. Un’analisi a partire dal settore dei servizi a rete, Giuffrè, Milano, 2008.

  27. In argomento si veda, tra gli altri, C. Iaione, Le politiche pubbliche al tempo della sharing economy: nell’età della condivisione il paradigma del cambiamento è la collaborazione, in M. Bassoli, E. Polizzi (a cura di) Le politiche della condivisione. La sharing economy incontra il pubblico, Giuffré, Milano, 2016; D. Di Sabato, Progredire tornando all’antico: gli scambi nella sharing economy, in D. Di Sabato, A. Lepore (a cura di), Sharing economy. Profili giuridici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018; V. Hatzopulos, The Collaborative Economy under Eu Law, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2018; S.R. Miller, First Principles for Regulating the Sharing Economy, in Harvard Journal on Legislation, 53, 2016, pp. 51-ss.
  28. Il riferimento, nel caso di specie, è all’autoproduzione distribuita su scala locale.
  29. Si veda a tal proposito la nota §5 del presente contributo.

 

Leonardo Scuto

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo (curriculum Diritto Amministrativo) nell'Università degli Studi di Milano e Avvocato nel foro di Milano