Monica Bonini

Professore associato di Diritto Pubblico nell'Università degli Studi di Milano Bicocca

Il Consiglio di Stato francese ha deliberato che il pericolo che, attualmente, minaccia la sicurezza nazionale, giustifica la conservazione dei dati. Inoltre, il Giudice amministrativo ha stabilito che la possibilità di accedere ai dati di connessione per contrastare forme di criminalità grave non solo risponde, oggi, ai requisiti costituzionali inerenti la prevenzione delle violazioni della legge penale, ma consente pure il tracciamento di soggetti responsabili della commissione di reati. Dopo aver sindacato la conformità delle norme interne in materia di conservazione dei dati di connessione rispetto al diritto dell’Unione europea, e aver stabilito che il recepimento di quest’ultimo (così come interpretato dalla Corte di Giustizia) non pone a rischio le previsioni costituzionali in tema di salvaguardia della sicurezza, il Consiglio di Stato francese stabilisce però che il Governo è tenuto a rivalutare con regolarità l’esistenza di una minaccia nei confronti della sicurezza nazionale tale da giustificare la conservazione generalizzata dei dati, e, di conseguenza, deve sottoporre alla valutazione di una Autorità indipendente la possibilità di continuare a utilizzare, da parte dei servizi di intelligence, a fini investigativi e probatori gli stessi dati.

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Con la pronuncia 2 BvR 547/21, il Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale tedesco ha respinto l’istanza d’urgenza volta a impedire l’entrata in vigore della legge federale di ratifica della «Decisione sulle risorse proprie» adottata dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea nel dicembre 2020. Al tempo stesso, però, il Tribunale ha dichiarato ammissibile e non manifestamente infondato il ricorso diretto di costituzionalità presentato insieme all’istanza. Sebbene l’ipotesi appaia improbabile, in futuro la pronuncia relativa a quest’ultimo potrebbe portare i Giudici costituzionali tedeschi a rilevare una violazione della c.d. identità costituzionale (così come discendente dall’interpretazione dell’art. 79, 3° comma della Legge fondamentale tedesca), con serie conseguenze per la partecipazione della Repubblica federale tedesca al processo di integrazione sovranazionale.

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Con la sentenza del 15 aprile 2020, 1 BvR 828/20, il Tribunale costituzionale federale tedesco ha stabilito che l’amministrazione comunale della cittadina di Giessen debba valutare nuovamente la richiesta di autorizzazione a svolgere una manifestazione in luogo pubblico, presentata da un cittadino tedesco e già respinta dalla stessa amministrazione, alla luce delle considerazioni sull’esercizio della discrezionalità amministrativa svolte dal Tribunale stesso. Secondo il Giudice costituzionale, in casi quali quello di specie, la discrezionalità amministrativa va infatti esercitata anzitutto allo scopo di proteggere diritti che, altrimenti, un provvedimento amministrativo potrebbe comprimere al punto da renderne impossibile l’esercizio.

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