La Corte Costituzionale ribadisce l’obbligo per il Governo di attenersi ai limiti della legge delegata, dichiarando l’incostituzionalità non solo della norma sollevata dal Giudice rimettente ma anche di quelle strettamente conseguenziali a quella contestata. La sentenza approfondisce la natura del danno all’immagine della pubblica amministrazione come danno conseguenza e non relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione così come costituita dalla norma rimessa al giudizio costituzionale.
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