Gianluigi Delle Cave

Dottorando di Ricerca e Cultore della materia in Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Brescia

Con sentenza n. 2309 del 17 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha ulteriormente ribadito – superando l’idea secondo la quale il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di ARERA sarebbe meramente ordinatorio – la perentorietà del suddetto termine, sicché il suo superamento inficia il provvedimento sanzionatorio impugnato, con ciò che ne consegue in termini di illegittimità dello stesso. Ed infatti, la previsione di un tempo procedimentale, la cui determinazione è rimessa all’amministrazione in ragione del singolo caso concreto, è difficile ritenere non debba garantire che il tempo dell’accertamento della violazione sia ravvicinato rispetto a quello della sua punizione, con la conseguenza che l’inutile decorso tempo dell’agire amministrativo ridonda in illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

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Con sentenza n. 1274 del 03 luglio 2020, il TAR Milano ha chiarito che non costituisce attività di servizio pubblico l’individuazione, con avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica, se il Comune non ha espresso l’intento politico di soddisfare il bisogno, proprio dei suoi amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino mediante l’uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel; ciò in quanto manca il momento fondamentale dell’ “assunzione”, espressione di una scelta politica, che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del pubblico servizio.

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Con ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, va interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale per discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale.

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