Una seconda edizione si è resa necessaria anche per l’intervenuta approvazione – lo scorso 13 giugno 2024 – del Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale che ha disciplinato “una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione, in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali, (…) la personalizzazione dell’erogazione di servizi, (che) può contribuire (altresì) al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale, nonché fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all’economia europea”.
Si era in effetti chiusa la prima edizione con l’idea che una trattazione sul diritto pubblico e l’Intelligenza Artificiale potesse restituire entusiasmo agli studi sistematici sull’organizzazione e sull’attività della pubblica amministrazione che le nuove tecnologie rendono non solo possibili, ma addirittura necessari, se si vuole consentire all’amministrare di governare la complessità, in luogo dei ripetuti tentativi di procedere alla “semplificazione”: della rappresentanza, delle norme d’amministrazione, o d’organizzazione.
Al contrario con l’Intelligenza Artificiale ad assumere rilievo è proprio la possibilità di amministrare – con una precisione sinora ritenuta impossibile – sia i macro, sia i micro, fenomeni delle istituzioni italiane ed europee, potendo conoscere le capacità d’amministrazione (“adeguatezza”: art. 118, comma 1, Cost.) non solo in un momento dato, ma soprattutto nel loro “andamento” (art. 97, comma 2, Cost.), sapendo di poter contare su una comune banca dati (interconnessione) e sulla capacità che deriva a ciascuno dalla cooperazione con le altre istituzioni (art. 197, TFUE).
Non si tratta di prescrizioni normative e dell’osservanza delle medesime, ma di rilevare ciò che una pubblica amministrazione è capace di essere e di divenire nel tempo (principio di effettività), in ragione di ciò che ha dato prova di essere: delle decisioni assunte, dei servizi pubblici assolti, dell’interconnessione e gestione delle banche dati di cui abbia la disponibilità. L’Intelligenza Artificiale consente un’analisi, una predizione e una messa a sistema dell’“andamento” di ogni pubblica amministrazione, per capacità proprie o per quelle di sistema cui appartiene nella pluralità degli ordinamenti (art. 114 Cost.; artt. 11 e 117 Cost., ecc.)
Il dato nuovo – rispetto alla prima edizione – è la familiarità che le persone, o una rilevante fascia della popolazione, hanno frattanto acquisito con l’Intelligenza Artificiale, grazie anche alla diffusione di strumenti come ChatGPT, Bing, o altri ancora che stanno assumendo rilievo. In qualche modo è come se l’I.A. avesse messo a disposizione di molti una rinnovata abilità, individuale o collettiva, di cui fruire o da cui occorre difendersi, imponendo l’elaborazione o la rivelazione di nuovi vincoli e obblighi, diritti e poteri, degli uni verso gli altri, in ragione dei nuovi vantaggi e dei correlati rischi che le nuove o le passate tecnologie necessariamente determinano.
Il diritto pubblico, in questi quasi cinque anni che sono trascorsi rispetto alla prima edizione, ha molto contribuito con analisi, decisioni amministrative e giurisprudenziali, che hanno consentito all’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione di svilupparsi, indicando i limiti che allo stato delle sperimentazioni non è possibile superare, senza una più adeguata ed elevata gestione dei rischi, in conformità alla citata disciplina europea (Regolamento UE 2024/1689). Contributi di cui quest’edizione ha inteso dare conto, come prova della vivacità del nostro diritto pubblico.