L’articolo analizza il ruolo della cooperazione tra Stati nell’ordinamento internazionale contemporaneo, con particolare attenzione alla progressiva “procedimentalizzazione” di alcuni obblighi. Dopo aver richiamato esempi recenti di controversie internazionali, l’autore esamina il concetto di cooperazione nel diritto internazionale, distinguendolo da nozioni affini come l’interdipendenza. Viene ricostruita l’evoluzione del principio di cooperazione all’interno della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki e di altri strumenti giuridici, evidenziandone la natura prevalentemente procedurale, fondata sugli obblighi di informazione, consultazione e negoziazione. L’articolo sottolinea inoltre il legame con il principio di buona fede e con la due diligence, mostrando come in vari regimi internazionali (dall’ambiente al commercio, fino ai global commons) si assista a una sostituzione o integrazione delle norme sostanziali con obblighi procedurali. Tale tendenza alla “procedimentalizzazione”, presente anche nell’ordinamento dell’Unione europea, contribuisce a rafforzare la cooperazione interstatale attraverso meccanismi verificabili e condivisi.
Cooperation between States and the progressive “proceduralisation” of certain international obligations
The paper analyses the role of cooperation between States in the contemporary international legal order, with particular attention to the progressive “proceduralisation” of certain obligations. After referencing recent examples of international disputes, the author examines the concept of cooperation in international law, distinguishing it from related notions such as interdependence. The evolution of the principle of cooperation is reconstructed through the United Nations Charter, the Helsinki Final Act, and other legal instruments, highlighting its predominantly procedural nature, based on obligations of information, consultation, and negotiation. The article also emphasises the connection with the principles of good faith and due diligence, showing how in various international regimes – from environmental protection to trade and even the global commons – substantive rules are increasingly being replaced or complemented by procedural obligations. This trend toward “proceduralisation”, also present in the legal system of the European Union, contributes to strengthening interstate cooperation through verifiable and shared mechanisms.
1. Introduzione
Il 28 aprile 2025[1]1 un Tribunale istituito in seno alla Corte permanente di Arbitrato si è pronunciato sulla prima controversia post-Brexit tra l’UE e il Regno Unito ai sensi dell’Accordo di commercio e cooperazione del 2021[2].
La controversia riguardava il divieto di pesca di cicerelli (“sand eel”) imposto dal Regno Unito nelle acque inglesi e scozzesi a tutte le navi, comprese quelle del Regno Unito stesso, sulla base della necessità di perseguire «benefici ambientali ed ecosistemici», in particolare di tutelare uccelli e mammiferi marini che se ne nutrono.
Il Tribunale, per valutare la legittimità della misura ha verificato essenzialmente il rispetto di un requisito procedurale previsto dall’Accordo, quello dalla necessità che essa fosse stata adottata sulla base di misure scientifiche, e che vi fosse una «objective connection between the scientific advice and the prohibition» (p.to 571) e ha deciso quindi che, in considerazione di questo, non c’era bisogno «to decide whether the UK was “correct” in its weighing and balancing» (p.to 642).
Si tratta di una circostanza che, come abbiamo appena visto, si è verificata in un contesto di cooperazione interstatale, appunto e, come vedremo, si verifica piuttosto di frequente in contesti siffatti.
L’idea di base di queste mie brevi riflessioni, quindi, è quella di provare a fornire il contesto di diritto internazionale per il concetto di “cooperazione” e chiarire come esso operi sotto alcuni profili giuridici e, in particolare come vi si registri una frequente rilevanza di norme procedurali accanto o in luogo di norme materiali.
Nelle relazioni che mi hanno preceduto, e che ho avuto il piacere di ascoltare, ho sentito peraltro rievocare la nota diatriba definitoria tra “multilivello” e “multipolare” della cooperazione; ebbene, “multipolare” a me fa pensare a “bipolare” ma più grave e, soprattutto, rievoca drammaticamente, sotto più di un profilo, la situazione dell’ordinamento internazionale contemporaneo…
L’attuale disordine mondiale, infatti, ci impone di ripensare l’esistenza di obblighi di cooperazione, la loro natura e il loro modo di operare. Peraltro, oggi è il 9 maggio, festa dell’Europa: la dichiarazione Schuman, il 9 maggio 1950, si apriva affermando che «la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano».
Insomma, oggi più che mai, c’è bisogno di sforzi creativi inauditi.
Ora, come del tutto noto, il diritto internazionale della cooperazione è stato sviluppato come controparte del “diritto internazionale della coesistenza”, fondato sul principio “classico” di sovranità e, quindi, sulla parità sovrana, cui fa da corollario una sostanziale coincidenza degli obblighi che gravano sugli stessi Stati alla luce del diritto internazionale.
Il diritto internazionale della cooperazione è basato invece su principi improntati ad una parità di partecipazione alla vita della Comunità internazionale, ma che consentono la differenziazione degli obblighi gravanti sugli Stati in base alle funzioni da questi assunte all’interno di un particolare regime giuridico.
Ad esempio, common but differentiated responsibilities (CBDR) è un principio del diritto internazionale ambientale che afferma che sebbene tutti gli Stati siano titolari di una responsabilità condivisa nell’affrontare i problemi ambientali globali, non sono tutti ugualmente responsabili, nello stesso modo e alle medesime condizioni.
A queste due categorie, peraltro, è stata di recente affiancata quella del c.d. diritto internazionale dell’integrazione: secondo una parte della dottrina, infatti, l’ordinamento internazionale contemporaneo si caratterizzerebbe come una struttura integrata, organizzata in cerchi concentrici, nella quale ordinamenti di vario genere (ordinamento internazionale in senso “tradizionale”, ordinamenti interni, ordinamenti speciali delle organizzazioni internazionali) composti a loro volta da fonti giuridiche di vario genere idonee a produrre effetti differenziati, trovano coordinamento e integrazione in un sistema giuridico che si rivolge ad una società transnazionale e multistakeholder.
È appena il caso di sottolineare che la cooperazione va tenuta distinta dall’interdipendenza, che non descrive in termini giuridici obblighi o diritti degli Stati, quanto piuttosto una situazione di fatto di reciproca dipendenza tra Stati. Pertanto, l’interdipendenza è un termine sociologico senza conseguenze giuridiche dirette, sebbene un’interdipendenza costantemente crescente tra Stati porti a un’intensificazione della cooperazione.
2. Il concetto di cooperazione e la sua difficile definizione nel diritto internazionale
Il termine “cooperazione” non è mai stato compiutamente definito in un trattato internazionale o in una risoluzione di un’organizzazione internazionale.
Persino la Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite (la celeberrima Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970) si basa su una terminologia data quasi per scontata.
Ricordo pure che quest’anno compie 50 anni uno dei documenti internazionali che più di altri contempla il principio di cooperazione, anche se a livello regionale e non vincolante: l’Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), nato come canale di comunicazione e di cooperazione[3], e come anch’esso non contempli alcuna definizione di cooperazione.
Non esiste un obbligo universalmente vincolante di cooperare ai sensi del diritto internazionale generale, ma, certamente, esistono regimi specifici in cui la cooperazione è riconosciuta come un dovere giuridico degli Stati.
L’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite, la principale organizzazione internazionale universale prevede esplicitamente tra i fini delle Nazioni Unite quello di «conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione».
In effetti, la cooperazione internazionale è, in senso più ampio e generale, uno dei principi che ispirano tutta la Carta delle Nazioni Unite, la quale, infatti, all’art 2, par. 2, prevede che «i Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto».
E l’art. 2, par. 5 impone che «i Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva» impone la cooperazione degli Stati tra loro e con l’Organizzazione nell’attuazione delle operazioni disposte ai sensi del Capo VII della Carta (Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione).
L’art. 56 del Capitolo IX della Carta (non a caso relativo alla Cooperazione economica e sociale), poi, prevede che «i Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione per raggiungere i fini indicati all’articolo 55».
Quanto a tali fini, si tratta di «a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c. il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione».
Quanto, poi, alle competenze degli organi, ricordo che l’art. 11 della Carta prevede che «l’Assemblea Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro».
E l’art 13 che «L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione; b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione».
3. Cooperazione, buona fede, pacta sunt servanda
In un contesto cooperativo come quello descritto è, evidentemente, centrale il principio di buona fede che, in assenza di una compiuta definizione di principio di cooperazione, è citato nell’art. 2, par. 2 Carta e anche nella chiusura dell’Atto finale della CSCE.
Anche la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, che è intesa come ampiamente riproduttiva del diritto internazionale generale, nel suo Preambolo, constata che «i principi del libero consenso e della buona fede nonché la norma pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti».
Quest’ultima, definita nell’art. 26 della medesima Convenzione, impone che «ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede»: in altre parole, una volta che gli Stati hanno acconsentito a essere vincolati da determinati trattati, sono anche tenuti al dovere di rispettarli in buona fede.
Anche la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970, alla quale ho già fatto riferimento, sottolinea questo obbligo nel suo Preambolo: «la fedele osservanza dei principi del diritto internazionale … e l’adempimento in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, è della massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale…».
L’importanza della buona fede e del principio pacta sunt servanda è stata riconosciuta anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), che ha dichiarato che uno dei «principi fondamentali che regolano la creazione e l’adempimento di obblighi giuridici, qualunque ne sia la fonte, è il principio di buona fede. La fiducia e la confidenza sono inerenti alla cooperazione internazionale…»[4].
È parimenti importante ricordare che «la sovranità e gli obblighi di cooperazione non si escludono a vicenda»[5].
Ricordo ad esempio che nel celebre caso dell’arbitrato Lago di Lanoux, il Tribunale arbitrale affermò che, secondo il diritto consuetudinario, la Francia, pur titolare in via esclusiva del diritto di sovranità su determinate risorse, aveva comunque un dovere di cooperare con la Spagna, prendendone in considerazione gli interessi «in a reasonable manner»[6].
Analogamente nel settore del diritto del commercio internazionale, l’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC ha ripetutamente criticato le misure di restrizione agli scambi adottate unilateralmente dagli Stati senza dimostrare alcuno sforzo di cooperazione con le controparti interessate.
Ora, ciò è avvenuto in un contesto giuridico preciso, quello creato dagli Accordi OMC, ma rafforza la tesi secondo cui il right to regulate potrebbe essere limitato dall’obbligo di cooperazione[7].
Insomma un’analisi della prassi dimostra che il termine “cooperazione”, nell’ordinamento internazionale descrive l’azione
a) volontaria
b) di due o più Stati che
c) si svolge nell’ambito di uno specifico regime giuridico
d) persegue un obiettivo specifico.
e) laddove l’attività di un singolo Stato non può conseguire il medesimo risultato in maniera parimenti efficace (ciò che evidenzia pure una similitudine con il principio di sussidiarietà).
L’ultimo aspetto evidenzia inoltre come il “regime” di cooperazione internazionale faccia riferimento a interessi, beni, obiettivi comuni della Comunità internazionale e sia volto a disciplinare l’uso da parte degli Stati di risorse da questi non appropriabili in modo unilaterale – cioè sulle quali non è possibile esercitare in maniera esclusiva il diritto di sovranità.
Le norme dotate di queste caratteristiche sono, nella maggior parte dei casi, relative a beni che sono stati ritenuti parte del patrimonio comune dell’umanità o comunque di interesse collettivo come i global commons.
Tralasciando l’analisi dettagliata delle norme alle quali ho appena fatto riferimento e volendo limitarci ad individuarne i tratti distintivi comuni, possiamo notare come esse comportino l’assoggettamento dei beni tutelati ad un regime normativo che ne limita la libertà di sfruttamento unilaterale da parte degli Stati essenzialmente imponendo a questi ultimi quattro distinte restrizioni:
a) il divieto di estensione della sovranità nazionale ai beni di rilevanza collettiva e, in particolare, quello della loro appropriazione unilaterale da parte di singoli Stati;
b) l’obbligo di assoggettamento dei beni in questione ad un regime internazionale di cooperazione tra gli Stati in ordine alla loro gestione;
c) il divieto di una loro utilizzazione, anche per interessi generali, tale da arrecare pregiudizio all’ambiente;
d) l’obbligo di utilizzare tali beni esclusivamente per fini pacifici e, quindi, il divieto di porvi in essere attività che siano irrispettose del diritto internazionale, e in particolare dei principi relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.
4. Il contenuto giuridico del principio di cooperazione: informazione, consultazione, negoziazione
Quanto al suo contenuto, il principio di cooperazione, essenzialmente, mi pare avere natura procedurale e imporre agli Stati l’obbligo di collaborare attraverso procedure e processi determinati per raggiungere obiettivi specifici, in particolare in settori definiti.
Esso a me pare assumere, sotto il profilo giuridico, essenzialmente la triplice forma di un obbligo di
a) informazione,
b) consultazione e
c) de negotiando
che impone agli Stati di creare meccanismi, o utilizzare fora già esistenti, per dibattere le problematiche connesse all’uso di determinati beni e quindi, quanto meno cercare in quelle sedi di raggiungere una qualche forma di consensus in merito alle misure di disciplina e di uso del bene comune. Ora, gli obblighi procedurali sono spesso collegati al principio di due diligence, che impone agli Stati di adottare misure ragionevoli per prevenire o mitigare le conseguenze dannose delle proprie azioni[8].
Ebbene secondo me il diritto internazionale contemporaneo fa registrare, nei contesti cooperativi più che in altri, una tendenza alla “procedimentalizzazione” degli obblighi sostanziali[9].
E parimenti avviene nel diritto UE (di cui però non ho il tempo di occuparmi), ma pensate a DSA, DMA, e AI ACT.
Con l’espressione “procedimentalizzazione” ci si riferisce, ovviamente, alla crescente rilevanza degli obblighi procedurali, accanto o addirittura in luogo di quelli sostanziali.
Ciò comporta la sostituzione di requisiti “generali” e meno specifici con misure procedurali più concrete che gli Stati sono giuridicamente tenuti a seguire.
Tra gli esempi, come abbiamo visto, figurano gli obblighi di notifica, consultazione, informazione o fornitura di dati, nonché di avviare negoziati o dialoghi.
Essi, peraltro, sotto il profilo soggettivo, possono essere imposti a Stati, altri soggetti di diritto internazionale e anche ad attori il cui status ai sensi del diritto internazionale potrebbe essere poco chiaro, come le società transnazionali e le ONG.
Si tratta di un processo che erode gradualmente la logica più “lasca” tradizionalmente legata alla due diligence e la sostituisce con parametri giuridici più specifici.
Attraverso la procedimentalizzazione, insomma, il contenuto degli obblighi di due diligence e di cooperazione viene “definito” in una serie di obblighi più dettagliati, standard tecnici – ed è il caso di ricordare che la cooperazione tra Stati nasce come cooperazione tecnica internazionale[10] – e obblighi il cui adempimento è richiesto proprio per valutare la conformità allo standard di due diligence/cooperazione.
Va pure detto che nella pratica la distinzione tra norme sostanziali e procedurali potrebbe non essere netta e che a volte il loro rapporto è di difficile individuazione.
Nel caso Pulp Mills[11] la CIG ha difatti affermato che gli obblighi procedurali e sostanziali «si completano perfettamente» e che esiste un «nesso funzionale, in materia di prevenzione, tra le due categorie di obblighi». Tuttavia, secondo la CIG, «tale nesso non impedisce che gli Stati siano tenuti a rispondere separatamente per tali obblighi» e che «la violazione degli obblighi procedurali non implica automaticamente la violazione di quelli sostanziali».
E infatti nel 2015 sempre la CIG ha affermato che la mancata adozione di una valutazione di impatto ambientale aveva come conseguenza la violazione di un obbligo procedurale, ma non la norma sostanziale sulla prevenzione del danno in quanto tale[12].
In entrambi i casi, però, opinioni separate facevano registrare opinioni nettamente diverse. Nel caso Pulp Mills, i giudici Al-Khasawneh e Simma hanno osservato che la Corte aveva perso l’occasione di chiarire il rapporto tra obblighi procedurali e sostanziali e hanno contestato «la conclusione secondo cui l’inosservanza degli obblighi procedurali pertinenti non ha alcun effetto sull’adempimento dell’obbligo sostanziale». Il giudice Donoghue ha adottato una posizione simile nel caso Costa Rica contro Nicaragua/Nicaragua contro Costa Rica, aggiungendo che «non era utile tracciare distinzioni tra obblighi “procedurali” e “sostanziali”, come ha fatto la Corte».
La medesima CIG, poi, nella sentenza del 3 febbraio 2012, (Germania contro Italia), ha poi ritenuto che la norma sulla immunità dalla giurisdizione e quella, cogente, che vieta i crimini di guerra si pongono su due piani distinti, l’una avendo carattere procedurale, l’altra sostanziale e per questo «non si incrociano mai. Così, la violazione della norma cogente costituisce certamente un illecito internazionale e comporta tutte le conseguenze previste dal diritto internazionale, in particolare, l’obbligo di riparazione. Ma, in virtù della norma sulla immunità, la responsabilità dello Stato autore dell’illecito non può essere fatta valere dinanzi ai giudici di un altro Stato»[13].
Ora, già 25 anni fa Martti Koskenniemi, con riguardo alla “procedimentalizzazione” del diritto internazionale (dell’ambiente), si chiedeva se il ricorso alle norme procedurali non fornisse piuttosto un sostituto di un accordo sostanziale piuttosto che un mezzo per raggiungerlo[14].
Ed è significativo evidenziare come il più recente elemento di prassi che ho citato in apertura, relativo all’Accordo di commercio e cooperazione UK-UE sia proprio relativo a una misura procedimentale in materia ambientale.
5. Conclusioni: la tendenza alla procedimentalizzazione nei regimi di cooperazione istituzionalizzata
Come emerge da un’analisi della prassi che qui non posso riassumere, questa tendenza allo spostamento da norme di contenuto materiale a norme di contenuto procedurale, alla sostituzione o all’integrazione delle prime con le seconde, si registra in maniera particolarmente frequente e significativa nei contesti di maggiore cooperazione (qualche esempio: gestione internazionale delle acque, alto mare e fondali marini, spazio cosmico, Antartide, tutela dell’ambiente, diritto allo sviluppo, tutela dei diritti umani, cooperazione giudiziaria internazionale, commercio internazionale, regolamentazione di Internet e di fattispecie digitali) specie istituzionalizzata, tra gli Stati.
La proceduralizzazione può operare ex ante o ex post rispetto all’applicazione dell’obbligo “originariamente” materiale.
Ex ante: grazie ai contesti di questo tipo, gli organi deputati a gestire la collaborazione, appunto, siano essi organi indipendenti dagli Stati, come avviene con le organizzazioni internazionali o siano essi organi degli Stati ma che hanno il compito di gestire interessi di rilevanza non esclusivamente statale, e quindi gli interessi in qualche maniera collettiva/globale, tendono a formalizzare obblighi di tipo procedurale essenzialmente perché essi sono più facilmente rispettabili e, soprattutto, ne è più facile verificarne il rispetto a fronte di obblighi materiali spesso di contenuto non particolarmente definito o comunque di taglio programmatico.
Le ragioni: un accordo di diritto sostanziale richiede un consenso maggiore sul valore politico rispetto a un accordo sulla procedura. Le soluzioni procedurali, inoltre, non pregiudicano la possibilità di una data disciplina di merito, né implicano un impegno per il rafforzamento di specifici valori.
Ex post: questo fenomeno si può verificare anche nel contesto di procedimenti di soluzione delle controversie e quindi non solo da parte di organi deputati alla gestione della cooperazione ma anche da parte di organi di risoluzione delle controversie di natura varia come possono essere gli apparati giurisdizionali interni, ma anche tribunali internazionali o procedimenti di soluzione delle controversie ad esito non vincolante.
Alcuni autori, al fine di difendere il diritto internazionale dai realisti scettici, ritengono che una delle funzioni primarie del diritto internazionale sia proprio quella di procedimentalizzare i contesti decisionali in modo da ridurre la probabilità di conflitti e aumentare quella di raggiungere forme di consensus[15].
- 1 Questo lavoro riproduce, con alcuni aggiustamenti e l’aggiunta delle note, il testo della relazione presentata a Udine, il 9 maggio 2025 al Convegno “Strumenti e sedi di raccordo nella governance multilivello”, celebrativo in occasione dei 5 anni dalla nascita di CERIDAP, Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche. Desidero ringraziare tutti gli Organizzatori per l’invito, in particolare le Colleghe Elena D’Orlando, per l’impeccabile ospitalità, e Diana-Urania Galetta per il coinvolgimento. ↑
- PCA, 2024-45, UK-Sandeel – The European Union v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. https://pca-cpa.org/en/cases/334/. Mi permetto di rinviare a G.M. Ruotolo, La tutela dei privati negli accordi post-Brexit tra effetti diretti e indiretti: the Eternal Idol, in G. Adinolfi, A. Malatesta, M. Vellano (a cura di), L’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito, Giappichelli, Torino, 2022, p. 243 ss. ↑
- S. Baldi, L. Monzali (a cura di), Italia-Helsinki 50. Dall’Atto finale di Helsinki del 1975 all’OSCE di oggi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024. ↑
- A. Shibata, Good Faith, in L. Rajamani, J. Peel (a cura di), The Oxford Handbook of International Environmental Law, 2 Ed., Oxford, 2021, p. 321. ↑
- Cfr. M. Risvas, The Duty to Cooperate and the Protection of Underwater Cultural Heritage, in Cambridge Journal of International & Comparative Law, 2013, p. 569. ↑
- Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), 16 novembre 1957, 12 R.I.A.A. 281; 24 I.L.R. 101. ↑
- Cfr. World Trade Organization, US – Import Prohibitions of Certain Shrimp and Shrimp Products, Appellate Body Report, 12 ottobre 1998, WT/DS58/AB/R, p.to 168; World Trade Organization, US – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Appellate Body Report, 29 aprile 1996, WT/DS2/AB/R; World Trade Organization, US – Measures Affecting the Cross-border Supply of Gambling and Betting Services, Panel Report, 10 novembre 2004, WT/DS285/R. ↑
- J. Kulesza, Due Diligence in International Law, Brill/Nijhoff, Leiden/Boston, 2016; A. Ollino, Due diligence obligations in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2022; S. Besson, Due Diligence in International Law, Brill/Nijhoff, Leiden/Boston, 2023. ↑
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- Cfr. R. Monaco, Cooperazione tecnica internazionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1962. ↑
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- ICJ, Reports 2015, 16 dicembre 2015, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica). ↑
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