I Power Purchase Agreement: un utile strumento per la transizione energetica

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3/2025

I Power Purchase Agreement: un utile strumento per la transizione energetica

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I Power Purchase Agreements (PPA) rappresentano strumenti contrattuali innovativi che consentono di acquistare energia rinnovabile a prezzi competitivi. Essi offrono vantaggi economici e di pianificazione sia per le imprese private sia per la pubblica amministrazione, che potrebbe utilizzarli per incentivare la creazione di comunità energetiche rinnovabili. Tuttavia, i PPA presentano rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi e alla variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili. L’integrazione di strumenti di garanzia e la revisione normativa potrebbero ampliare il loro utilizzo, favorendo un sistema energetico più sostenibile.


Power Purchase Agreements: Useful Tools for the Renewable Energy Transition
Power Purchase Agreements (PPAs) are innovative contractual instruments that enable the purchase of renewable energy at competitive prices. They offer economic and planning advantages for both private enterprises and public administrators, which could use them to encourage the creation of renewable energy communities. However, PPAs entail risks related to price fluctuations and the variability of energy production from renewable sources. The integration of guarantee mechanisms and regulatory revisions could expand their use, promoting a more sustainable energy system.
Sommario: 1. Introduzione: i Power Purchase Agreement.- 2. I diversi tipi di Power Purchase Agreement e le loro caratteristiche.- 3. I Power Purchase Agreement sottoscritti da enti pubblici: limiti e prospettive.- 4. Conclusioni.

1. Introduzione: i Power Purchase Agreement

Nel 2021, 94 delle Fortune 500 companies – le principali aziende statunitensi per fatturato – hanno deciso di ricorrere alle energie rinnovabili per soddisfare parte del loro fabbisogno energetico[1]. A fronte dell’esigenza di aumentare la produzione e consumo di energia green, si sono diffusi i contratti di Power Purchase Agreement[2], che consentono di rispondere alla duplice esigenza delle imprese di assicurarsi una fornitura stabile di energia a costi competitivi[3] e di ridurre le proprie emissioni di CO2[4]. L’innovatività e la peculiarità di questo contratto sono riconducibili alla struttura del mercato elettrico e ai meccanismi di determinazione del prezzo dell’energia[5]. L’obiettivo di questo scritto, quindi, è quello di analizzare se e in che modo tale strumento contrattuale possa essere impiegato dalla pubblica amministrazione per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere la costituzione di CER.

Nello specifico, il PPA è contratto atipico in forza del quale una parte (c.d. seller) si impegna a fornire energia elettrica o un derivato finanziario relativo all’energia a un’altra parte (c.d. off-taker) a un prezzo determinato, che può essere indicizzato all’inflazione o meno, per un periodo di tempo prestabilito, generalmente di 10 o 15 anni.

Per il seller, il beneficio principale consiste nella certezza di vendere l’intera quantità di energia prodotta a un prezzo predefinito, permettendo così una pianificazione economico-finanziaria più efficace e aumentando le possibilità di ottenere finanziamenti per la costruzione degli impianti per la produzione di energia pulita[6],[7]. Infatti, l’off-taker, sottoscrivendo un contratto di PPA, si obbliga nei confronti del seller, il quale può utilizzare il contratto come garanzia a supporto delle richieste di finanziamento, rendendo le banche più inclini a concedere linee di credito[8].

Per quanto riguarda l’off-taker, che può essere una utility, un consumatore finale o un intermediario, il principale vantaggio derivante dalla conclusione di un PPA è la certezza di poter acquistare una quantità predeterminata di energia a un prezzo fisso o, se variabile, calcolato secondo parametri precedentemente concordati. Questo consente all’acquirente di pianificare con maggiore precisione le proprie spese energetiche e, se necessario, di rivolgersi ad altri fornitori nel caso in cui il PPA non copra completamente il suo fabbisogno. Inoltre, dichiarare di utilizzare in tutto o in parte energia proveniente da fonti rinnovabili[9] rappresenta un valore aggiunto del servizio/prodotto, sempre più apprezzato dai consumatori. Tuttavia, come evidenziato da alcuni autori[10], e nonostante i benefici di tipo economico sopra citati, il numero di PPA conclusi finora sembra non riflettere appieno le potenzialità che questo strumento giuridico potrebbe offrire[11]. Infatti, pur contribuendo in maniera significativa a ridurre l’incertezza legata ai costi energetici, il PPA non elimina completamente il rischio di acquistare/vendere energia a un prezzo maggiore/minore poiché si tratta di uno strumento negoziato sul mercato elettrico che, in quanto mercato finanziario, implica una certa quota di alea[12]. In particolare, per il produttore, il rischio sorge nel caso in cui il prezzo dell’energia aumenti: egli sarà comunque vincolato a vendere l’energia al prezzo prefissato, subendo così una perdita economica. Viceversa, se il prezzo dell’energia dovesse diminuire, l’off-taker sarà costretto a pagare un prezzo superiore rispetto a quello di mercato, con una perdita corrispondente al guadagno del seller. A ciò si aggiunge l’incertezza legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che, a differenza di quella generata da fonti fossili, non è sempre programmabile, rendendo difficile prevedere esattamente la quantità di energia che l’impianto produrrà.

2. I diversi tipi di Power Purchase Agreement e le loro caratteristiche

I principali tipi di PPA sono: i PPA peak load o base load; i PPA virtuali o fisici, che possono essere off-site oppure on-site; i PPA corporate o utility; i PPA multi-buyer/aggregated o one-buyer; i PPA che usano un solo tipo di energia oppure i PPA che aggregano diversi impianti e molteplici forme di energia rinnovabile[13].

Partendo dai PPA baseload, questi contratti si riferiscono tipicamente a impianti caratterizzati da costi di costruzione relativamente contenuti, ma che risultano meno adatti a rispondere a esigenze di produzione o consumo comunicate con breve preavviso. Ciò è dovuto agli alti costi associati ai cicli di accensione e spegnimento, che rendono economicamente più efficiente mantenere tali impianti in funzione continua, minimizzando così le interruzioni. Diversamente, i PPA peakload, pur presentando costi fissi di gestione più elevati rispetto ai baseload, sono progettati per rispondere con maggiore flessibilità alle richieste di consumo “dell’ultimo minuto” e per adattarsi rapidamente alle fluttuazioni della curva di domanda e offerta.

Nel PPA fisico l’energia è consegnata direttamente all’acquirente e l’impianto può essere on-site oppure off-site: nel primo caso, la produzione e il consumo avvengono nello stesso luogo, mentre nel secondo l’energia è generata in una sede diversa rispetto a quella di consumo. La collocazione off-site consente al produttore di installare maggiore capacità, sfruttando anche terreni non adiacenti, senza essere vincolato alle limitazioni di spazio nelle immediate vicinanze della propria sede.

Maggiormente diffuso rispetto al PPA fisico è il PPA virtuale (o sintetico)[14], in forza del quale l’energia prodotta è venduta sul mercato spot e l’off-taker riceve un pagamento pari alla differenza tra il prezzo spot e quello stabilito nel contratto. In tal modo l’acquirente riesce a mitigare il rischio di perdite economiche dovute alle oscillazioni del prezzo dell’energia. Si noti che, dal punto di vista formale, solo i PPA virtuali sono riconducibili ai contratti derivati[15], ossia contratti il cui «valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente»[16], mentre l’attività o l’evento futuro sono definiti sottostante.

Considerata la complessità di questi strumenti finanziari e benché non costituiscano il focus primario del presente contributo, è opportuno illustrarne brevemente le caratteristiche principali[17].

I contratti derivati rispondono a tre finalità: la speculazione[18], la copertura del rischio finanziario[19] e l’arbitraggio, realizzato mediante operazioni combinate sul derivato e sul sottostante, volte a compensare eventuali differenze di valore[20]. L’elemento più controverso legato alla disciplina di tali contratti e dal quale emergono le maggiori criticità in merito al grado di rischio che le parti sono disposte ad accettare, inerisce la determinazione del valore contrattuale. Ed invero, numerosi studi in tema di PPA propongono metodi per quantificare, contenere e mitigare il rischio[21]. In aggiunta, a conferma della necessità di favorire la diffusione dei contratti di PPA, la quarta riforma del capitolo RepowerEu, (nuova missione 7) del PNRR[22] prevede l’introduzione di meccanismi volti a mitigare il rischio finanziario associato ai suddetti contratti.

In questa sede è sufficiente ricordare che le principali categorie di derivati sono i contratti a termine, gli swap e le opzioni[23]. I contratti a termine sono caratterizzati dalla predeterminazione della data di consegna del sottostante e il rischio è dato dalle variazioni di valore del sottostante che si possono verificare tra la stipula del contratto e la data di consegna: l’acquirente subisce una perdita qualora il valore del bene diminuisca, mentre la perdita grava sul venditore laddove il bene si apprezzi. All’interno dei contratti derivati a termine troviamo i forward[24] e i futures. I forward sono negoziati al di fuori dei mercati regolamentati[25], mentre i futures, scambiati nei mercati regolamentati, sono standardizzati in termini di oggetto, scadenza e modalità di negoziazione.

Gli swap sono contratti atipici mediante i quali i contraenti si accordano per scambiarsi flussi di pagamenti a una data certa[26]. I pagamenti possono essere realizzati nella stessa valuta o in valute diverse e il valore del contratto, anche in questo caso, è legato a quello del sottostante.

Infine, le opzioni sono contratti che consentono, ma non obbligano, a una delle parti di acquistare/vendere il sottostante (un’attività finanziaria oppure un bene) a un prezzo determinato a una data prefissata o entro una certa data[27]. Le opzioni, diversamente dagli swap, sono negoziate all’interno di un mercato regolamentato.

Un’ulteriore classificazione dei contratti di PPA si basa sulla tipologia dei contraenti i quali, come accennato, possono essere un consumatore finale, una società, una utility o un soggetto pubblico[28]. Si parla di corporate PPA quando il contratto viene stipulato tra il titolare dell’impianto di produzione di energia e un consumatore industriale o commerciale[29]. In alternativa, nel caso di PPA di tipo utility o multi-utility, l’accordo può essere stipulato con un intermediario, generalmente una società finanziaria, che successivamente cede l’energia a una società di distribuzione[30].

Infine vi sono i PPA che, al fine di ridurre il rischio legato alla sottoproduzione di energia, includono nell’oggetto del contratto più impianti alimentati dalla stessa fonte di energia oppure da diverse fonti.

I principali rischi connessi alla sottoscrizione di un PPA sono relativi: al prezzo, alla garanzia del credito, ai mutamenti del quadro normativo-regolatorio, al volume[31] e alla forma[32].

Gli operatori del settore, per mitigare le incertezze legate alla variazione del prezzo, hanno introdotto un altro contratto che, concluso parallelamente a un PPA, consente di riequilibrare le condizioni contrattuali. Si tratta del contratto per differenza (CdF) a due vie, un contratto atipico (di swap), concluso tra un intermediario e un investitore, in forza del quale le parti si obbligano a corrispondere la differenza tra il valore del sottostante registrato al momento di conclusione del contratto e il suo valore in un momento futuro[33]. In tal senso si segnala che l’art. 18-bis della Direttiva 2019/944/UE, così come modificato dalla Direttiva 2024/1711/UE, prevede che gli Stati membri, qualora vi sia un mercato sufficientemente concorrenziale, possono imporre che una quota «dell’esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica» sia coperta mediante PPA di energia rinnovabile[34]. Inoltre, gli Stati devono garantire che anche le CER e le CEC possano accedere a tali strumenti di copertura del rischio finanziario[35].

Il legislatore italiano, in linea con le suddette misure, nel modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza introducendo la Missione 7 «RepoweEU», ha inserito «la riduzione del rischio finanziario associato ai PPA» tra le riforme settoriali[36]. Nello specifico, la riforma obbligherà coloro che sottoscriveranno contratti di PPA a coprire parte del valore del contratto mediante strumenti di garanzia negoziati nel mercato dell’energia elettrica. In aggiunta, per mitigare il rischio di inadempimento, è stato proposto di istituire un soggetto pubblico che, agendo come acquirente/venditore di ultima istanza, possa intervenire laddove non siano stati rispettati gli obblighi contrattuali[37]. Rinviando al capitolo successivo l’analisi del possibile ruolo che i soggetti pubblici potrebbero avere nella diffusione dei contratti di PPA, è opportuno soffermarsi brevemente sulle altre principali criticità che caratterizzano tale schema contrattuale.

In relazione al rischio di variazione del volume di energia prodotta, è sufficiente osservare che esso non può essere completamente eliminato, in quanto detta variazione è intrinsecamente connessa alla non programmabilità delle fonti rinnovabili. Inoltre, vale la pena notare che il suddetto rischio grava sia sul venditore, che potrebbe essere costretto a pagare una penale, sia sull’acquirente che, in caso di minor produzione di energia, potrebbe essere costretto ad acquistarla sul mercato a prezzi elevati[38]. Una possibile soluzione consiste nella sottoscrizione di PPA che, al fine di compensare eventuali squilibri derivanti dalla sovrapproduzione o sottoproduzione di energia, prevedano il soddisfacimento delle esigenze dell’acquirente attraverso il ricorso a impianti alimentati da diverse fonti[39].

Quanto alla forma, l’assenza di tipizzazione da parte del legislatore, sia europeo che nazionale, se da un lato rende i PPA particolarmente flessibili e quindi capaci di adattarsi le esigenze delle parti, dall’altro ciò potrebbe incidere negativamente sull’attrattività di tale schema contrattuale. Infatti, la mancanza di un quadro regolatorio chiaro e predefinito genera incertezza in merito alla redditività delle operazioni di vendita e acquisto a lungo termine.

3. I Power Purchase Agreement sottoscritti da enti pubblici: limiti e prospettive

L’art. 28, c. 4 del d.lgs. n. 199/2021 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Consip avrebbe dovuto definire gli strumenti di gara necessari per consentire alla PA di sottoscrivere contratti di PPA. Inoltre, l’ARERA avrebbe dovuto integrare le linee guida di cui alla l. n. 124/2017, al fine di agevolare la conclusione di PPA anche per i consumatori privati, avvalendosi eventualmente di soggetti aggregatori indipendenti.

Tuttavia, data la natura degli enti pubblici e la disciplina peculiare di cui al codice degli appalti, è necessario esaminare gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla conclusione di contratti derivati, categoria alla quale appartengono i PPA virtuali, da parte della pubblica amministrazione. A questo riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione[40], nella loro funzione nomofilattica, hanno chiarito che, sebbene i contratti derivati negoziati tra soggetti privati debbano essere considerati atipici, quelli sottoscritti dalle PA acquistano, per così dire, “tipicità” poiché devono rispettare sia la normativa sull’intermediazione finanziaria sia quella pubblicistica, che regola l’attività contrattuale delle amministrazioni[41]. Nella ricostruzione operata dalla Corte sullo sviluppo e diffusione dei suddetti strumenti negoziali, di sicuro rilievo è il rinvio alla c.d. Legge di stabilità del 2014 (l. n. 147/2013) che, fatte salve alcune eccezioni, vieta, pena la nullità relativa dell’accordo, alle Regioni e agli Enti locali di sottoscrivere contratti derivati[42]. In aggiunta, i giudici hanno precisato che, in forza degli artt. 97 e 119 Cost.[43], «la misura dell’alea del contratto [N.d.R.] deve essere calcolata secondo criteri riconosciuti e oggettivamente condivisi» poiché, solo in tal modo, sarebbe rispettato il vincolo di equilibrio finanziario qui è tenuta la PA[44]. Diversamente opinando, secondo certa dottrina, si autorizzerebbero gli amministratori della cosa pubblica a «giocare alla lotteria o al casinò con i soldi dei contribuenti»[45].

Seguendo tale impostazione, si potrebbe sostenere che le PA siano legittimate a stipulare solo PPA fisici, mentre i PPA virtuali, essendo contratti derivati, sarebbero esclusi.

Ebbene alcune considerazioni appaiono necessarie. Innanzitutto occorre soffermarsi sulla natura dei diversi interessi contrapposti i quali, com’è noto, mutano nel tempo e condizionano la nozione di meritevolezza[46]. Infatti, se da un lato, come si è detto, la sottoscrizione di contratti derivati da parte della PA comporta un’esposizione eccessiva delle finanze pubbliche alle fluttuazioni del mercato, dall’altro occorre tenere a mente che la conclusione di contratti di PPA è (potrebbe essere) espressione di altri principi meritevoli di tutela[47]. In particolare, si fa riferimento alla promozione della transizione energetica, espressione del più ampio principio di tutela dell’ambiente, ora enunciato dal nuovo art. 9 Cost. Ed invero, sottoscrivendo contratti di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, per così dire, “rafforzati” dalle garanzie offerte dai CdF[48], la pubblica amministrazione potrebbe tutelare interessi senza dubbio meritevoli, come l’incremento della produzione e consumo di energia green, nonché la contestuale riduzione della spesa energetica pubblica[49]. In aggiunta le risorse così risparmiate potrebbero essere destinate a finalità sociali tra cui, ad esempio, il contrasto alla povertà energetica[50] e la costituzione di comunità energetiche[51]. Quest’ultimo punto pare di particolare rilevanza se si considera che i CdF, mediante il meccanismo di riequilibrio tra il reference market price e lo strike price[52], consentono di mitigare l’esposizione del contraente alle fluttuazioni di un mercato[53], come quello dell’energia, piuttosto volatile e assai sensibile ai mutamenti di ordine geopolitico[54]. E, se come ribadito dalle S. U. della Cassazione[55], la meritevolezza di un interesse non attiene al contratto in sé bensì «al risultato con esso avuto di mira dalle parti»[56], occorre domandarsi se il divieto assoluto per una PA di sottoscrivere contratti derivati sia fondato o se esso dovrebbe essere “ammorbidito” rinviando a una valutazione concreta, caso per caso, dello scopo pratico che i contraenti intendono conseguire, specialmente se di interesse pubblico, come la promozione della transizione energetica[57].

Quanto innanzi suggerito in relazione all’opportunità di consentire alle PA di sottoscrivere contratti di PPA virtuale sembra trovare conferma nella rilevanza strategica di questa tipologia di accordi. Infatti, solo questi ultimi non richiedono la connessione diretta tra l’impianto di produzione e il luogo di consumo. Inoltre, l’importanza di questa soluzione contrattuale è ulteriormente supportata dal fatto che le imprese preferiscono concludere PPA virtuali[58], anche in considerazione dei minori costi rispetto ai PPA fisici[59]. Siffatto risparmio, benché di modesta entità (2,5%) e frutto di un’analisi condotta su un campione relativamente ristretto (17 imprese), consente di ritornare sul concetto di meritevolezza, in quanto un contratto che, a parità di risultati, comporta minori costi per la PA sottoscrivente è espressione dei noti principi di cui all’art. 97 Cost.

Da ultimo occorre riprendere brevemente due questioni relative alla sottoscrizione di PPA da parte delle pubbliche amministrazioni: (i) l’asimmetrica informativa e il ruolo di Consip; (ii) l’applicazione del codice degli appalti per l’individuazione del contraente privato.

Quanto al primo punto, laddove è stato scritto che «il cliente» (compresa la PA) versa in una condizione di asimmetria informativa rispetto all’intermediario finanziario[60], pare utile notare che l’incapacità «di comprendere appieno i tecnicismi della materia e il senso economico dell’operazione»[61] non pare essere una caratteristica ontologicamente riconducibile alla pubblica amministrazione, quanto piuttosto una constatazione derivante dall’osservazione empirica. Pertanto è ragionevole ipotizzare che, qualora il legislatore permettesse alle amministrazioni di sottoscrivere contratti derivati, il personale della PA, opportunamente formato e informato sui rischi connessi alla conclusione dei PPA, sarebbe pienamente in grado di comprendere la complessità di tali operazioni finanziarie e di esprimere in modo consapevole la volontà dell’ente che rappresenta. Inoltre, è importante ricordare che il capitolo REpower EU del PNRR ha introdotto nuove misure e finanziamenti volti a rafforzare le competenze della PA. Nello specifico, con la quinta riforma, denominata «Piano Nuove Competenze Transizioni», il legislatore intende ridurre il divario tra la domanda e l’offerta di competenze green anche dei dipendenti pubblici[62] e, del pari, l’investimento 9 mira a rafforzare le capacità tecnico-amministrative per l’attuazione del PNRR, attraverso moduli formativi per i funzionari pubblici locali sulla transizione ecologica (ed energetica)[63]. Pertanto, sarebbe auspicabile che, nell’ambito di tali iniziative, si considerasse l’opportunità di formare il personale della PA anche in materia di contratti derivati e del loro possibile impiego per la transizione energetica.

In secondo luogo, occorre richiamare il ruolo della Consip S.p.A. e delle altre centrali uniche di committenza. Infatti, come evidenziato all’inizio del capitolo, il legislatore, in sede di recepimento della Direttiva 2001/2018/UE, ha attribuito a Consip il compito di agevolare la conclusione di PPA da parte delle pubbliche amministrazioni. Eppure, alla luce di quanto sin qui esposto, tale previsione, senza le opportune modifiche legislative, potrà essere applicata solo per la stipula dei PPA fisici. Cionondimeno, proprio il richiamo al ruolo della Consip rafforza la tesi innanzi espressa in materia di asimmetria informativa nel caso di conclusione di contratti di finanza derivata da parte di enti pubblici. Infatti, se da un lato si comprendono le ragioni di coloro che sostengono che l’amministrazione pubblica non sempre sia adeguatamente formata sui rischi derivanti dalla sottoscrizione di contratti derivati, dall’altro è plausibile che tale limite possa essere superato laddove il contratto venga concluso da una società pubblica il cui mandato istituzionale è quello di «analizzare e aggregare la domanda pubblica di beni, servizi e lavori»[64]. In altri termini, si ritiene che all’interno della Consip, essendo tale società istituita per concludere contratti di notevole importo in quanto destinati a soddisfare le esigenze di numerose amministrazioni pubbliche, vi siano le competenze necessarie per superare quell’asimmetria informativa che impedirebbe la piena comprensione dei rischi economici legati alla sottoscrizione di derivati. Inoltre, la gestione aggregata della domanda da parte di Consip consentirebbe di negoziare condizioni contrattuali più favorevoli, anche in termini di riduzione dell’alea contrattuale. Pertanto, si ritiene che un maggiore coinvolgimento di Consip e delle centrali uniche di committenza regionali potrebbe contribuire alla riduzione dei rischi associati alla sottoscrizione di PPA da parte della PA, rendendo l’operazione più vantaggiosa sotto il profilo economico e incentivando, di conseguenza, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Chiarito quanto precede, è necessario rammentare che l’art. 56, c. 1, lett. i), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. Codice dei contratti pubblici), data la natura peculiare dei contratti derivati e l’importanza del rapporto fiduciario tra intermediario e contraente, esclude tale tipologia contrattuale dall’ambito di applicazione dei Codice degli appalti[65]. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che sia comunque necessario esperire una procedura ad evidenza pubblica[66], fermo restando il rispetto dei principi generali di economicità e buon andamento ex art. 97 Cost.

4. Conclusioni

In conclusione, l’analisi dei contratti di Power Purchase Agreement evidenzia il loro potenziale nel favorire la transizione verso una maggiore produzione e consumo di energia rinnovabile, con importanti implicazioni sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni. I PPA, sebbene caratterizzati da alcune incertezze legate al rischio di prezzo e volume, offrono numerosi vantaggi in termini di pianificazione economica, accesso a finanziamenti e certezza nella fornitura di energia a costi competitivi. La crescente diffusione di questi contratti tra le aziende private, tuttavia, non sembra ancora riflettere pienamente le opportunità che potrebbero essere sfruttate, in particolare dalla PA, per incentivare la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e ridurre la propria spesa energetica.

Nonostante i rischi associati ai PPA, tra cui la fluttuazione dei prezzi e la non programmabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili, la proposta di integrare strumenti di garanzia a copertura del rischio finanziario, come previsto dal PNRR, rappresenta un passo significativo verso la mitigazione delle incertezze e l’ampliamento dell’uso di questi contratti.

Sebbene permangano dubbi interpretativi in relazione alla compatibilità dei PPA virtuali con la normativa sui contratti che possono essere sottoscritti dalla PA, una valutazione pragmatica dei benefici per la collettività – come la riduzione delle emissioni di CO2 e il sostegno alla creazione di CER – dovrebbe spingere verso una revisione del quadro normativo. In tal senso una maggiore formazione dei funzionari pubblici, unita all’adozione di soluzioni legislative più flessibili, consentirebbe di superare le attuali barriere e rendere i PPA uno strumento giuridico strategico per promuovere un sistema energetico più sostenibile e resiliente.

  1. L. Cervantes, T. Letts, L. Vita, T. Juliani, Power Forward 4.0: A progress report of the Fortune 500’s transition to a net-zero economy, WWF, giugno 2021.
  2. Nell’esaminare i contratti di PPA il contributo si riferisce esclusivamente ai c.d. renewable PPA, ossia PPA aventi ad oggetto esclusivamente la produzione di energia da fonti rinnovabili.
  3. J. Sourabh, Exploring structures of power purchase agreements towards supplying 24×7 variable renewable electricity, in Energy, 244, 2022, p. 122609.
  4. J.J. Mesa-Jiménez, A.L. Tzianoumis, L. Stokes, Q. Yang, V.N. Livina, Long-term wind and solar energy generation forecasts, and optimisation of power purchase agreements, in Energy Rep, 9, 2023, pp. 292 – 302.
  5. P. Wallace, Long Term Power Purchase Agreements: the factors that influence contract design, Simmons&Simmons, 2019.
  6. G. Miller, Beyond 100% renewable: Policy and practical pathways to 24/7 renewable energy procurement, in Electr J., 33(2), 2020, p. 106695.
  7. Baringa, Commercial PPA – A Market Study including an assessment of potential financial instruments to support renewable energy Commercial Power Purchase Agreements, EBI, 2022; P. Gabrielli, R. Aboutalebi, G. Sansavini, Mitigating financial risk of corporate power purchase agreements via portfolio optimization, in Energy Economics, 109, 2022, p. 105980; J. I. Peña, R. Rodríguez, S. Mayoral, Cannibalization, depredation, and market remuneration of power plants, in Energy Policy, 167, 2022, p. 113086.
  8. In tema di “bancabilità” degli investimenti si vedano M. Bruck, P. Sandborn, Pricing bundled renewable energy credits using a modified LCOE for power purchase agreements, in Renew. Energy, 170, 2021, pp. 224 – 235.
  9. In relazione alla disciplina delle Garanzie di Origine, che sono un titolo negoziabile indipendentemente dall’energia cui si riferiscono, si rinvia al testo dell’art. 46 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e al d.m. 224/2023.
  10. PWC, Corporate Renewable Energy Procurement Survey Insights, in https://ippjournal.com, 2016 (ultimo accesso 7 novembre 2024) ; Y. Ghiassi-Farrokhfal, W. Ketter, J. Collins, Making green power purchase agreements more predictable and reliable for companies, in Decision Support Systems, 114, 2021, p. 113514; P. Gabrielli, R. Aboutalebi, G. Sansavini, Mitigating financial risk of corporate power purchase agreements via portfolio optimization, cit.
  11. Baker McKenzie, The Rise of Corporate PPAs: A New Driver for Renewables, Technical Report, 2015, in https://www.bakermckenzie.com (ultimo accesso il 9 novembre 2024).
  12. In parte l’alea, come ricorda P. Wallace, Long Term Power Purchase Agreements: the factors that influence contract design, cit., è connessa all’impossibilità, se non entro certi limiti, di stoccare l’energia elettrica che, pertanto, deve essere prodotta pressoché contemporaneamente al momento in cui viene consumata.
  13. World Business Council for Sustainable Development, How multi-technology PPA structures could help companies reduce risk, 2019, in https://docs.wbcsd.org.
  14. Si noti che i PPA sintetici sono tenuti al rispetto del Regolamento UE n. 1227/2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, e al Regolamento UE n. 648/2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
  15. In materia di derivati si rinvia, ex multis, a: F. Capriglione, I prodotti “derivati strumenti per la copertura dei rischi o per nuove forme di speculazione finanziaria?, in Banca Borsa Titoli di Credito, I, 1995, p. 359; P. Lucantoni, Il mercato dei derivati: note preliminari ad uno studio sistematico, in Banca Borsa Titoli di Credito, I, 2007, p. 182; G. De Nova, I contratti derivati come contratti alieni, in Riv. dir. priv., III, 2009, p. 15; G. Gabrielli, Operazioni su derivati: contratti o scommesse?, in Contr. e impr., VI, 2009, p. 1133; E. Girino, I contratti derivati, Giuffrè, Torino, 2010; F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, Giuffrè, Milano, 2011; E. Barcellona, Strumenti finanziari derivati: significato normativo di una “definizione”, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2012, p. 542 – 544; G. Corasaniti, Il diritto tributario delle attività finanziarie, Egea, Milano, 2012, p. 424; F. Caputo Nassetti, Strumenti finanziari derivati, in Enciclopedia del diritto. Annali VI, Giuffrè, Milano, 2013, p. 911 – 940; F. Vitelli, Contratti derivati e tutela dell’acquirente, Giappichelli, Torino, 2013, p. 9; C. Angelici, Alla ricerca del “derivato”, Giuffrè, Milano, 2016, p. 8 – 10; D. Chance, R. Brooks, An Introduction to Derivatives and Risk Management, Cengage Learning, Boston, 2016, p. 519; D. Cesian, I derivati e le amministrazioni pubbliche locali: l’esperienza negli USA e nel Regno Unito, in Giur. comm., I, 2018, p. 141; G. Settanini, Contratti derivati ed enti locali. Una storia senza lieto fine, Primiceri, Padova, 2021, p. 34.
  16. Si rinvia al sito della Consob: https://www.consob.it.
  17. Per un’attenta disamina dei contratti derivati in Italia si veda: R. A. Albanese, I derivati over the counter tra diritto dei privati e teoria ecologica del contratto. Premesse per uno studio, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 16, 2022, p. 314 – 353.
  18. E. Grossule, Derivati over the counter: speculazione o copertura dai rischi? L’impatto della regolamentazione Ue sulla validità dei contratti, in Riv. dir. banc., III, 2021, p. 531.
  19. Si parla in tal senso di hedging, F. Vitelli, Contratti derivati e tutela dell’acquirente, cit.
  20. G. Chinè, M. Fratini, A. Zoppini (a cura di), Manuale di diritto civile, Neldiritto, Roma, 2012, p. 1687.
  21. M. Bruck, P. Sandborn, N. Goudarzi, A Levelized Cost of Energy (LCOE) model for wind farms that include Power Purchase Agreements (PPAs), in Renewable Energy, 122, 2018, p. 131 – 139; G. Brindley, A. Niklaus, K. Holm, C. Torvestad, H. Hunt, V. Ciancibello, Risk mitigation for corporate renewable PPAs, in RE-Source Platform, 2020; B. Tranberg, R. Thrane Hansen, L. Catania, Managing volumetric risk of long-term power purchase agreements, in Energy Economics, 85, 2020, p.104567; M. Bruck, P. Sandborn, Pricing bundled renewable energy credits using a modified LCOE for power purchase agreements, in Renew. Energy, 170, 2021, p. 224 – 235; Y. Ghiassi-Farrokhfal, W. Ketter, J. Collins, Making green power purchase agreements more predictable, op. cit.; P. Gabrielli, R. Aboutalebi, G. Sansavini, Mitigating financial risk of corporate power purchase agreements via portfolio optimization, op. cit.; J. Pombo-Romero, O. Rúas-Barrosa, C. Vázquez, Assessing the value and risk of renewable PPAs, in Energy Economics, 139, 2024, p. 107861.
  22. Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, COM(2023) 765 def del 24 novembre 2023, https://www.parlamento.it; Art. 8, d.l. 31dicembre 2024, n. 208.
  23. Per un’analisi più approfondita sui contratti derivati si rinvia a: J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson, Boston, 2012, p. 9; R. Lancia, Strumenti finanziari “ibridi” e derivati: aspetti civilistici e fiscali dei derivati incorporati nei titoli “ibridi”, in Giur. Com., VI, 2021, p. 1086; E. Callens, Derivative Contracts in EU Law: Never Mind the Definition, in EBI Working Paper Series, 121, 2022; D. Ramos-Muñoz, The Validity of Derivatives Contracts, Legal Doctrine as a Vehicle of Dialogues over ‘Speculation’, in EBI Working Paper Series, 153, 2023.
  24. A. R. Waldman, OTC Derivatives & Systemic Risk: Innovative Finance or the Dance into the Abyss?, in American University Law Review, 43, (1023), 1994, p. 1028.
  25. I contratti negoziati al di fuori di un mercato regolamentato sono definiti “Over The Counter” ed indicati con la sigla OTC.
  26. T. E. Lynch, Derivatives: A Twenty-First Century Understanding, in Loyola University Chicago Law Journal, 43, 2011, p. 20, nota 76; A. L. Rum, I contratti derivati. Una disamina sullo stato dell’arte, in https://www.ildirittoamministrativo.it.
  27. M. Weber, Central Counterparties in the OTC Derivatives Market from the Perspective of the Legal Theory of Finance, Financial Market Stability and the Public Good, in European Business Organization Law Review, 17, (71), 2016, p. 75.
  28. Per una disamina più approfondita dei diversi schemi di PPA si rinvia a: Baringa, Commercial PPA – A Market Study including an assessment of potential financial instruments to support renewable energy Commercial Power Purchase Agreements, cit.
  29. Per una disamina completa dei diversi tipi di PPA: C. Mittler, M. Bucksteeg, P. Staudt, Review and morphological analysis of renewable power purchasing agreement types, in Renewable and Sustainable Energy Reviews, 211, 2025, p. 115293.
  30. Questi contratti sono anche conosciuti come sleeved PPA: A. Gerbeti, Contratti a lungo termine di acquisto dell’energia rinnovabile – Green PPA, in Politiche e strumenti per gli obiettivi clima-energia al 2030, in F. Catino, A. Zaghi, M. Falcone, A. Gerbeti, F. Scalia (a cura di), Associazione Italiana Economisti dell’Energia, 2020, p. 90.
  31. Con il termine «volume risk» si fa riferimento alla differenza tra la quantità di energia che l’impianto potrebbe produrre e quella effettivamente generata al termine del contratto.
  32. La locuzione «shape risk» indica lo scostamento, sul breve periodo, tra l’energia prodotta e quella che le parti, in fase di negoziazione del contratto, avevano ipotizzato come producibile.
  33. Consob, Comunicazione Consob a tutela dei risparmiatori sui rischi legati a investimenti in CFD e opzioni binarie, in “Consob Informa”, 5, 2017, https://www.consob.it.

    In dottrina si rinvia a: E. Girino, I contratti derivati, cit.; M. Lembo, Gli interventi sulle “attività pirata” da parte delle autorità di vigilanza (CONSOB, ESMA, EIOPA) in tema di contract for difference, opzioni binarie e operatività sul Frontex, in Dir. com. int., 3, 2020, p. 78; Commission de Régulation de l’Electicité et du Gaz, Study Power Purchase Agreements: Overview and evaluation, 2024, in https://www.creg.be; F. Vinciguerra, A. Tronconi, Il Virtual Power Purchase Agreement tra obiettivi di hedging e ESG: trattamento ai fini IVA, in Il fisco, 39, 2024, p. 3641 – 3646; M. Syed Zohaib, A short overview of European Power Purchase Agreements, 2023.

    Ne propone un’analisi leggermente differente F. Donati secondo cui si tratta di «contratti finanziari stipulati tra un soggetto pubblico e un produttore di energie rinnovabili, che offrono una remunerazione garantita per un lungo periodo di tempo, generalmente 15-20 anni». Cfr. F. Donati, La proposta di riforma del mercato dell’energia elettrica dell’Unione europea, in Rivista della Regolazione dei mercati, 1, 2023, p. 4.

  34. In materia di garanzie statali nei contratti di PPA, si veda: C. Aslan, T. Irwin, Power to the Fiscal? An Exploration of the Use of Credit Ratings to Estimate the Expected Cost of a Guarantee of a Power-Purchase Agreement, in Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice – Policy Research Working Papers, 2020.
  35. Si noti, tuttavia, che la norma non menziona gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC).
  36. Al momento in cui si scrive (marzo 2025) non risultano adottati atti normativi in materia. Pertanto, si rinvia genericamente al sito istituzionale del PNRR, nella sezione dedicata alla riforma dei PPA: https://www.italiadomani.gov.it
  37. Si è espresso in senso contrario all’applicazione di questo meccanismo C. Stagnaro, Dai PPA all’ETS: un approccio orientato al beneficio ambientale, in Energia, 2, 2020, p. 58 – 64.
  38. P. Gabrielli, R. Aboutalebi, G. Sansavini, Mitigating financial risk of corporate power purchase agreements via portfolio optimization, in Energy Economics, op. cit.
  39. World Business Council for Sustainable Development, How multi-technology PPA structures could help companies reduce risk, op. cit., p. 14.
  40. Cass. civ., s.u. n. 8770, 12 maggio 2020.
  41. Sul punto si rinvia all’analisi di A. Berti, I contratti “derivati” degli enti pubblici tra autonomia negoziale e principio di legalità (considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 maggio 2020, n. 8770), in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 11 luglio 2020.
  42. Sul divieto di sottoscrizione di contratti derivati da parte della PA si veda anche V. Vietri, La nullità dei derivati degli enti locali italiani in una recente pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia inglese, in Banca borsa, 3, 2024, p. 479.
  43. Sul rapporto tra quanto enunciato dai commi 4 e 6 dell’art. 119 Cost. e il divieto per la PA di sottoscrivere contratti speculativi si veda: Corte Cost., sent. 18 febbraio 2010, n. 52, in https://www.cortecostituzionale.it.
  44. Si noti, tuttavia, che il divieto assoluto di sottoscrizione da parte di un Ente pubblico si riferisce ai derivati meramente speculativi (tra cui rientrano i PPA virtuali e i CdF), mentre sono ammissibili quelli sottoscritti a copertura del rischio finanziario legato a un debito sottostante. Cfr. Cass. civ., s.u. n. 8770, 12 maggio 2020, cit.

    Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza contabile e la dottrina, sono concordi nel ritenere che non vi sia un reale distinzione, quanto meno nel diritto positivo, tra i derivati di copertura e quelli speculativi. Cfr. Corte dei Conti (I sezione Giurisdizionale centrale d’appello), sentenza del 1° marzo 2019, n. 50; C. Angelici, Alla ricerca del derivato, Giuffrè, Milano, 2016, p. 58.

  45. G. della Cananea, La legittimazione contrattuale degli enti locali, in Dir. amm., 3, 2021, p. 533.

    A soluzione ancora più radicale, laddove afferma che la PA non potrebbe validamente concludere alcun contratto aleatorio, giunge F. Coppola. L’autore esclude che un ente pubblico possa stipulare qualsiasi contratto che, pur non appartenendo alla categoria dei derivati, sia di natura aleatoria. Cfr. F. Coppola, I contratti aleatori e la pubblica amministrazione. Verso un nuovo concetto di aleatorietà?, in Rivista della Corte dei Conti, 1, 2024, p. 124.

  46. Non essendo questa la sede per un’analisi puntuale del concetto di meritevolezza, si rinvia all’analisi di R. Fornasari, Il giudizio di meritevolezza dei prodotti finanziari “my way”, ovvero la valutazione della razionalità dello scambio, in Contratto e impresa , 4, 2017, p. 1281 – 1307.
  47. Sulla meritevolezza della funzione economico-sociale svolta dai derivati: Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21830.
  48. Sul crescente utilizzo dei CfD come strumenti per promuovere e incentivare la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile: L. Kitzing, A. Held, M. Gephart, F. Wagner, V. Anatolitis, C. Klessmann, Contracts-for-Difference to support renewable energy technologies: Considerations for design and implementation, in Research Report – RSC/FSR, Marzo 2024.
  49. Per una disamina sui diversi meccanismi cui è possibile ricorrere per finanziare la transizione energetica nonché sull’uso dei PPA e dei CdF: A. Ason, J. Dal Poz, Contracts for difference: The instrument of choice for the energy transition, in Oxford Institute for Energy Studies, 34, 2024.
  50. La povertà energetica è stata recentemente definita dall’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    In letteratura si rinvia, tra gli altri, a: B. Boardman, Fuel poverty: from cold homes to affordable warmth, Belhaven Press, London, 1991; I. Faiella, L. Lavecchia, Energy Poverty in Italy, in Politica economica, 1, 2015, pp. 27-76; H. Thomson, C. Snell, S. Bouzarovski, Health, well-Being and Energy Poverty in Europe: A Comparative Study of 32 European Countries, in Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 2017, p. 584; A. Kearns, E. Whitley, A. Curl, Occupant behaviour as a fourth driver of fuel poverty (akawarmth&energy deprivation), in Energy policy, 129, 2019, pp. 1143-1155; G. Besagni, M. Borgarello, The Socio-Demographic and Geographical Dimensions of Fuel Poverty in Italy, in Energy Res. Soc. Sci., 49, 2019, pp. 192-203; F. Betto, P. Garengo, A. Lorenzoni, A new measure of Italian hidden energy poverty, in Energy Policy, 138, 2020, p. 138; R. Bardazzi, L. Bortolotti, M. G. Pazienza, To eat and not to heat? Energy poverty and income inequality in Italian regions, in Energy Research&Social Science, 73, 2021, p. 101946; S. Bouzarovski, H. Thomson, M. Cornelis, Confronting Energy Poverty in Europe: A Research and Policy Agenda, in Energies, 14, 2021, p. 858; Servizio Studi, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Le misure di contrasto alla povertà, 10 settembre 2021, in https://temi.camera.it; Caritas italiana, Oltre l’ostacolo. Rapporto 2021 su povertà ed esclusione sociale in Italia, 2021, in https://www.caritas.it; OIPE, Terzo Rapporto sullo Stato della povertà energetica in Italia, 2023, in https://oipeosservatorio.it; G. De Maio, Povertà energetica e comunità energetiche, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

  51. Gli autori analizzano la conclusione di un community PPA per finanziare una comunità energetica. C. Nolden, J. Barnes, J. Nicholls, Community energy business model evolution: A review of solar photovoltaic developments in England, in Renewable and Sustainable Energy Reviews, 122, 2020, p. 109722.

    Più in generale sull’utilizzo dei PPA per costituire e finanziare le Comunità energetiche: Papazoski and Mishev Law Firm, Renewable Power Purchase Agreements in the Energy Community, 2024; M. Pierro, C. Cornaro, D. Moser, R. Perez, M. Perez, S. Zambotti, G. Barchi, Ground-breaking approach to enabling fully solar renewable energy communities, in Renewable Energy, 237, 2024, p. 121501.

  52. Secondo Renaud et al., i CfD potrebbero essere uno strumento utile «In case of public de-risking schemes with RES and low-carbon producers». C. Renaud, C. Gruber, F. Roques, C. Verhaeghe, Electricity market design – FIT FOR NET ZERO-Eurelectric policy recommendations, 2023.
  53. M. Kröger, K. Neuhoff, J. C. Richstein, Contracts for difference support the expansion of renewable energy sources while reducing electricity price risks, in DIW Weekly Report, 12, 2022, Iss. 35/36, pp. 205 – 213.
  54. Si fa riferimento, in particolare, alle conseguenze del conflitto russo-ucraino che hanno portato ad un aumento del costo dell’energia di circa il 135% tra il 2021 e il 2022. Cfr. Memoria dell’Istituto Nazionale di Statistica, Andamento dei prezzi dell’elettricità e del gas dal 2021 a oggi, X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, 7 dicembre 2023, in www.istat.it.
  55. Cass. civ., s.u. 17 febbraio 2017, n. 4222; Cass. civ., s.u. 17 febbraio 2017, n. 4223; Cass. civ., s.u. 17 febbraio 2017, n. 4224.
  56. Cass. civ., s.u. 23 febbraio 2023, n. 5657.
  57. M. Pennasilico, Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contratto e impresa, 2, 2020, p. 823 – 859.
  58. C. Mittler, M. Bucksteeg, P. Staudt, Review and morphological analysis of renewable power purchasing agreement types, cit.
  59. Gli autori evidenziano che i PPA virtuali generano maggiori incertezze nel flusso di cassa. D. Mohseni Taheri, S. Nadarajah, A. Trivella, Physical vs Virtual corporate power purchase agreements: Meeting renewable targets amid demand and price uncertainty, in European Journal of Operational Research, 320, 2025, p. 256 –270.
  60. U. Patroni Griffi, L’oggetto dei contratti su derivati nella giurisprudenza più recente, in Riv. dir. banc., IV, 2016, p. 159.
  61. V. Vietri, La nullità dei derivati degli enti locali italiani in una recente pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia inglese, cit.
  62. Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Quinta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, Sezione II, 22 luglio 2024, p. 453 – 455, in https://www.italiadomani.gov.it.
  63. Si veda, ad esempio, il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 10 gennaio 2022.
  64. https://www.consip.it
  65. A. Serafini, Commento Art. 56, D.Lgs. 31-03-2023, n. 36 – Appalti esclusi nei settori ordinari, in https://onepa.wolterskluwer.it (ultimo accesso 9 febbraio 2025).
  66. 14 ottobre 2013, n. 4999, ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria, in Foro amm. Cds, 10, 2013, p. 2804; Cons. St., 30 giugno 2017, n. 3174.

    Sull’applicazione di una procedura ad evidenza pubblica Benedetti scrive: «L’“evidenza pubblica” non è infatti sinonimo di “gara”, ma esprime la necessaria “pubblicità” del processo decisionale dell’ente territoriale, finalizzato alla conclusione di un contratto, che deve pur sempre essere guidato dai principi di imparzialità, trasparenza, economicità e presidiato dagli organi a cui l’ordinamento assegna il potere decisionale di assumere le decisioni più rilevanti per la collettività», A. Benedetti, L’eredità della “sentenza Cattolica” delle Sezioni Unite in tema di contratti in strumenti derivati dei comuni, in Riv. C. conti, 4, 2022, p. 68.

 

Anna Grignani

PhD; Ricercatrice Postdoc nel Politecnico di Milano.