In un momento storico di grandi transizioni, tra cui quella digitale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – «organo comune» delle autonomie regionali ai sensi dell’articolo 117, comma 8, della Costituzione – si conferma quale sede istituzionale di interlocuzione nei rapporti verticali con il Governo, il Parlamento e le Istituzioni dell’Unione europea. Nel solco di un regionalismo cooperativo ormai consolidato, le più varie fonti disponibili conducono unanimemente a un preciso ruolo della Conferenza, all’interno della più ampia governance multilivello, anche nel processo di innovazione tecnologica delle Pubbliche amministrazioni.
Multilevel Governance and Technological Innovation in Public Administrations: The Role of the Italian Conference of Regions
At a time characterised by profound transitions, including the digital transformation, the Italian Conference of Regions – the institutional platform for coordination among regional authorities – reaffirms its function as a formalised mechanism for dialogue in vertical relations with the Italian Government, Parliament, and the Institutions of the European Union. Within Italy’s consolidated framework of cooperative regionalism, the available legal and institutional sources consistently recognise the Conference’s defined role in multilevel governance, including in the field of technological innovation in public administrations.
1. Introduzione
Il tema del governo multilivello dell’innovazione tecnologica nelle Pubbliche amministrazioni si colloca al crocevia tra due linee evolutive di fondo degli ordinamenti contemporanei, che la letteratura ha analizzato per lungo tempo separatamente ma che oggi tendono sempre più a intrecciarsi in modo strutturale: da un lato, la progressiva riconfigurazione policentrica del potere pubblico, espressa nel paradigma della multilevel governance; dall’altro, l’emersione della tecnologia come fattore strutturale di trasformazione delle funzioni amministrative e delle stesse categorie del diritto pubblico[1].
Sotto il primo profilo, la nozione di governance multilivello – elaborata in ambito europeo – ha progressivamente superato la sua originaria funzione descrittiva delle dinamiche decisionali dell’Unione europea per assurgere a categoria interpretativa generale dei sistemi pubblici contemporanei[2]. Essa consente di cogliere il passaggio da modelli gerarchici, fondati sulla centralità dello Stato, a modelli reticolari, nei quali la produzione delle decisioni pubbliche avviene attraverso interazioni tra una pluralità di livelli istituzionali, caratterizzate da interdipendenza funzionale, sovrapposizione di competenze e necessità di coordinamento. In tale prospettiva, il governo multilivello non si esaurisce in una distribuzione di competenze tra livelli di governo, ma si configura come un processo dinamico e continuo di composizione di interessi e funzioni, nel quale le relazioni tra i livelli istituzionali assumono un rilievo almeno pari, se non superiore, a quello delle attribuzioni formali[3].
La progressiva affermazione di questo paradigma ha inciso profondamente sulle categorie del diritto pubblico, determinando un indebolimento delle tradizionali dicotomie – tra centro e periferia, tra Stato e autonomie territoriali, tra diritto interno e diritto sovranazionale – e favorendo l’emersione di modelli decisionali fondati su forme di cooperazione, coordinamento e integrazione funzionale. In tale contesto, la dimensione procedurale assume un rilievo centrale: il governo multilivello si realizza, infatti, non tanto attraverso atti isolati, quanto mediante processi complessi, nei quali la formazione della decisione pubblica è il risultato di una pluralità di contributi provenienti da diversi livelli istituzionali.
Sotto il secondo profilo, la crescente centralità dell’innovazione tecnologica – e, in particolare, delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale – impone di abbandonare definitivamente una concezione meramente strumentale della tecnologia, per riconoscerne la natura di fattore ordinamentale, idoneo a incidere in profondità sulle modalità di esercizio del potere pubblico e sulle categorie fondamentali del diritto amministrativo[4]. La tecnologia non si limita, infatti, a supportare l’azione amministrativa, ma tende a riorganizzarla dall’interno, incidendo sui processi decisionali, sulla distribuzione delle responsabilità, sulla configurazione della discrezionalità amministrativa e sulle forme di controllo giurisdizionale[5].
In questa prospettiva, l’innovazione tecnologica si configura come un fenomeno che travalica i confini delle singole materie, ponendosi come processo trasversale di trasformazione delle funzioni pubbliche, che investe simultaneamente profili organizzativi, procedimentali e sostanziali. Essa incide, in particolare, sulla struttura dei procedimenti amministrativi, modificandone tempi, modalità e strumenti; sulla motivazione degli atti, soprattutto nei casi di decisioni automatizzate; sui rapporti tra amministrazione e cittadini, introducendo nuove forme di interazione digitale; nonché sulla stessa configurazione del potere amministrativo, sempre più mediato da sistemi tecnologici complessi.
Tale trasformazione sollecita una rilettura dei principi fondamentali dell’ordinamento amministrativo. Il principio di legalità, ad esempio, è chiamato a confrontarsi con sistemi decisionali che incorporano regole tecniche e algoritmiche; il principio di trasparenza deve essere declinato rispetto a modelli opachi o difficilmente intelligibili; il principio di buon andamento assume nuove declinazioni in termini di efficienza digitale e interoperabilità; mentre il tema della responsabilità si complica in presenza di catene decisionali articolate e tecnologicamente mediate.
L’intreccio tra queste due linee evolutive – governance multilivello e innovazione tecnologica – rende evidente come le politiche pubbliche in materia tecnologica non possano essere efficacemente comprese né governate all’interno di schemi istituzionali tradizionali. La complessità delle infrastrutture digitali, la circolazione dei dati, l’esigenza di interoperabilità tra sistemi informativi e la natura sistemica delle tecnologie emergenti impongono, infatti, forme di coordinamento che trascendono il singolo livello di governo, richiedendo un approccio intrinsecamente multilivello. In tale prospettiva, la tecnologia si configura non solo come oggetto della governance, ma anche come fattore che ne ridefinisce le modalità di esercizio, accentuando le interdipendenze tra i diversi livelli istituzionali e rendendo imprescindibile il ricorso a strumenti cooperativi.
Muovendo da queste premesse teoriche, il presente contributo si propone di analizzare il ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (di seguito anche “Conferenza delle Regioni” o “Conferenza”) nel governo multilivello dell’innovazione tecnologica nelle Pubbliche amministrazioni, adottando una prospettiva che valorizza la dimensione procedurale e organizzativa dei processi decisionali. L’indagine si sviluppa, in primo luogo, attraverso l’inquadramento della funzione svolta dalla Conferenza delle Regioni quale sede di coordinamento e indirizzo nel modello di governance multilivello; in secondo luogo, mediante l’analisi della dimensione endoprocedimentale della Conferenza; infine, attraverso l’esame di specifiche esperienze operative – in particolare quelle relative alla Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza – che consentono di cogliere, in concreto, le modalità attraverso cui tale modello si realizza e si evolve.
2. Il governo multilivello nell’ordinamento italiano e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organismo di indirizzo e coordinamento
Il governo multilivello come sopra descritto[6] – che può essere letto come una sorta di meccanismo volto a comporre interessi e funzioni di diversa scala[7] mediante procedure di raccordo che si cristallizzano ma senza perdere flessibilità – appare particolarmente idoneo a contemperare le esigenze di coerenza nell’attuazione delle politiche pubbliche con la valorizzazione dell’autonomia territoriale che, come noto, è un principio costituzionale dell’ordinamento italiano.
Alla luce di tali premesse, il presente paragrafo si propone di delineare il contesto di multilevel governance in cui si inserisce il ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fornendo le basi per la riflessione che sarà sviluppata nei paragrafi successivi, a partire dall’attività svolta, a livello tecnico e politico, nei processi decisionali per l’innovazione tecnologica delle Amministrazioni pubbliche. L’indagine, in particolare, riguarda i lavori svolti nell’ambito delle relative istruttorie, senza perdere di vista alcune questioni di fondo inerenti all’assetto istituzionale italiano.
In tale prospettiva, si può osservare come la configurazione della Conferenza delle Regioni quale organismo di coordinamento tra enti regionali avente un preciso ruolo all’interno del governo multilivello dell’ordinamento italiano viene confermata anche da fonti di livello europeo. Il riferimento è, per lo più, alla Risoluzione per la promozione della governance multilivello all’interno e all’esterno dell’Unione europea[8], adottata dal Comitato europeo delle regioni in occasione della 106ª sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014. Si tratta della cd. “Carta della governance multilivello in Europa”, il cui obiettivo è realizzare il governo multilivello nel processo di elaborazione e attuazione delle politiche, anche mediante soluzioni innovative e digitali, attraverso[9]: una stretta cooperazione con altri enti pubblici di governo adottando una mentalità che vada oltre le frontiere, le procedure e gli ostacoli amministrativi tradizionali; la promozione di una mentalità europea all’interno degli organi politici e delle Amministrazioni; il rafforzamento dello sviluppo della capacità istituzionale; la creazione di reti tra gli organi politici e le Amministrazioni, dal livello locale a quello europeo e viceversa.
Di interesse per il ragionamento che qui si sta seguendo è, in particolare, il punto 5 della citata Risoluzione, in cui il Comitato europeo delle regioni invita «le associazioni degli enti territoriali e le loro reti» ad appoggiare il processo ora descritto. Ed è proprio alla locuzione «associazioni degli enti territoriali» – pur non essendo quest’ultima una qualificazione giuridica attribuita da una fonte del diritto vincolante – che è riconducibile la Conferenza delle Regioni, confermando la tendenza dell’ordinamento (fin da quello europeo) a riconoscere alle forme cooperative interregionali un ruolo di rilievo nei processi decisionali che coinvolgono più livelli di governo[10].
In questo quadro, il 6 dicembre 2022 i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno firmato l’Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come «organo comune», ai sensi dell’articolo 117, comma 8, della Costituzione, incaricato di elaborare e definire gli accordi, le intese, le posizioni comuni e le forme di coordinamento.
Bisogna ricordare, però, che la Conferenza affonda le proprie radici più indietro nel tempo: fu istituita nel 1981 per volere dei Presidenti delle giunte delle Regioni e delle due Province autonome per far fronte all’esigenza di una sede permanente di dialogo e confronto infra-regionale[11], ispirandosi alle forme di raccordo orizzontale dell’esperienza tedesca e austriaca[12]. Sin dalle sue origini, infatti, la Conferenza si presentava come l’organismo di coordinamento politico tra le Regioni italiane, che nel tempo ha confermato e rafforzato il proprio ruolo soprattutto a seguito dell’istituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (cd. Conferenza Stato-Regioni), avvenuta prima in via amministrativa con il d.P.C.M. 12 ottobre 1983 e poi con la legge n. 400/1988[13], e della Conferenza Unificata con il d. lgs. n. 281/1997 (cui partecipano anche rappresentanti delle Province e dei Comuni), nonché a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione. È così che il dialogo tra lo Stato e le autonomie regionali ha trovato – e trova – la propria sede privilegiata nel Sistema delle Conferenze, che assurge a luogo istituzionale di raccordo tra i diversi livelli di governo e a strumento funzionale all’attuazione del principio di leale collaborazione[14].
Tale dialogo interistituzionale riguarda una pluralità di materie che spaziano, tra le altre, dagli affari istituzionali alle infrastrutture, dalla tutela della salute alla protezione civile, dal settore energetico sino all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, ovvero in tutti gli ambiti di competenza attribuiti alle Regioni dal titolo V della Costituzione. Il Sistema delle Conferenze, dunque, rappresenta il luogo in cui si esplica il principio costituzionale della leale collaborazione, dapprima in senso orizzontale attraverso la Conferenza delle Regioni e successivamente in senso verticale in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata. Secondo una prassi ormai consolidata, infatti, la posizione delle Regioni che viene rappresentata al Governo in Conferenza Stato-Regioni e Unificata non si definisce direttamente in tali sedi bensì previamente in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Quest’ultima viene appositamente convocata con un dedicato ordine del giorno, che costituisce l’esito di un processo decisionale fondato su un’istruttoria tecnica e politica condotta, rispettivamente, all’interno delle Commissioni interregionali competenti per materia[15].
Non è, però, su tutte le Commissioni che si vuole approfondire in questo articolo, bensì specificamente sul ruolo di coordinamento e indirizzo che la Conferenza delle Regioni riveste nel percorso verso l’innovazione tecnologica, per il tramite dei lavori che vengono svolti dalla propria Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
3. Conferenza delle Regioni e innovazione tecnologica: la dimensione endoprocedimentale
L’analisi del ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nei processi decisionali in tema di innovazione tecnologica richiede, a monte, una precisazione sulla distinzione tra “innovazione tecnologica” e “digitalizzazione”, nozioni spesso sovrapposte nel linguaggio corrente ma concettualmente non coincidenti, pur muovendosi nella medesima area semantica[16].
In particolare, ma senza approfondire, l’innovazione tecnologica[17] si riferisce all’introduzione di soluzioni tecnologiche capaci di incidere in modo strutturale sull’assetto organizzativo delle Amministrazioni pubbliche e, più in generale, sui processi decisionali che caratterizzano l’azione amministrativa, coinvolgendo pertanto non solo profili strumentali, ma anche dimensioni ordinamentali, in un’ottica di bilanciamento di rapporti tra potere e tecnologia. D’altra parte, la digitalizzazione si configura come un processo prevalentemente “adattivo”[18], volto alla trasposizione in ambiente digitale di procedimenti, servizi e strumenti preesistenti, orientato principalmente a obiettivi di efficienza e semplificazione amministrativa.
Assunta tale distinzione quale presupposto teorico del presente contributo, l’analisi può concentrarsi sul ruolo svolto dalla Conferenza delle Regioni, alla luce della sua configurazione quale sede di coordinamento orizzontale, nella quale, come illustrato nel paragrafo precedente, si elaborano indirizzi comuni e posizioni condivise e si definisce l’interazione verticale con le Amministrazioni centrali.
Un primo punto da precisare riguarda la riconducibilità dell’innovazione tecnologica a una (o più) delle materie di riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, alla lettera r), tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato rientra il «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale», senza fornirne, come per le altre materie, una puntuale definizione, e rimettendo al legislatore il compito di specificarne i contenuti. È qui che assume particolare rilievo il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cd. Codice dell’amministrazione digitale (CAD), che, all’articolo 14, dopo aver disposto che è lo Stato a disciplinare il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, al successivo comma 2 precisa che «gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso» sono adottati in Conferenza Unificata (d’ora in avanti anche «CU»), e quindi in raccordo tra Stato, Regioni e autonomie locali.
Se è vero, dunque, che il coordinamento informatico è materia di competenza esclusiva statale, è anche vero, però, che tale materia «poggia sui principi di sussidiarietà, leale collaborazione e doverosità»[19], così derivandone una sua qualificazione piuttosto come materia trasversale. A confermarlo, anche se non esplicitamente, è la Corte costituzionale già nella sentenza 23 giugno 2005, n. 271[20].
Quel che risulta ancora aperto sul piano teorico non è tanto l’esercizio delle competenze e delle relative funzioni in materia di coordinamento informatico, quanto invece se a quest’ultima possa essere ricondotta l’innovazione tecnologica, che è uno dei nodi da sciogliere in questo paragrafo. Si tratta, cioè, di comprendere se l’innovazione tecnologica possa essere assorbita all’interno della materia costituzionale del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione, o se essa costituisca un fenomeno giuridicamente più ampio, solo parzialmente riconducibile a tale ambito.
La formulazione dell’art. 117, co. 2, lett. r), Cost., sembra evocare, infatti, una competenza statale funzionalmente circoscritta, finalizzata a garantire l’uniformità e la coerenza dei sistemi informativi pubblici, più che a disciplinare in via generale i processi di innovazione tecnologica in quanto tali. La stessa attuazione della disposizione costituzionale sul piano della legislazione ordinaria, affidata in buona parte al Codice dell’amministrazione digitale, andrebbe proprio in questa direzione. Il già citato art. 14 del CAD, nel richiamare espressamente l’art. 117, co. 2, lett. r), Cost., attribuisce allo Stato il compito di disciplinare il coordinamento informatico dei dati e dei sistemi delle Amministrazioni pubbliche mediante la definizione di regole tecniche volte a garantire interoperabilità e circolazione dei flussi informativi.
In questa prospettiva, l’innovazione tecnologica appare non propriamente sovrapponibile alla materia del coordinamento informatico. Se quest’ultimo presuppone la definizione di standard comuni e strumenti tecnici condivisi, l’innovazione tecnologica si colloca su un piano diverso, che investe non soltanto gli strumenti, ma anche le modalità di esercizio del potere amministrativo, i modelli organizzativi delle Amministrazioni, i rapporti tra queste ultime e i cittadini. Non è un caso che il dettato costituzionale – pur prevedendo una competenza esclusiva statale (che, in realtà, abbiamo visto essere trasversale per giurisprudenza costituzionale) in materia di coordinamento informatico – non contenga alcun riferimento espresso all’innovazione tecnologica come materia autonoma. Al contrario, la Costituzione sembra presupporre che l’innovazione si sviluppi all’interno di una pluralità di ambiti, quali l’organizzazione amministrativa, la ricerca scientifica e tecnologica di cui all’art. 117, co. 3, Cost., e, più in generale, il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione sanciti all’art. 97 Cost.[21].
In questo senso, l’innovazione tecnologica non costituisce una materia, quanto piuttosto un processo di trasformazione delle funzioni pubbliche, che riguarda una pluralità di materie costituzionalmente rilevanti, senza esaurirsi in nessuna di esse.
È proprio in tale processo che la Conferenza delle Regioni assume particolare rilievo. Non solo nell’ambito dell’iter avviato dalle Amministrazioni centrali (Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri in accordo con il dicastero competente) su specifici provvedimenti che sono iscritti all’ordine del giorno della Conferenza Unificata, ex art. 14, co. 2, CAD (come detto supra), ma anche su qualunque aspetto o profilo in tema di innovazione tecnologica su cui le Regioni intendano sottoporre la propria posizione al Governo[22].
In entrambi i casi, l’istruttoria, cronologicamente prima tecnica e poi politica, è guidata dalla Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, che è una delle Commissioni interregionali permanenti competenti per materia istituite nell’ambito dei lavori della Conferenza delle Regioni, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), e dell’art. 7 del Regolamento di funzionamento[23].
Solo per completezza e chiarezza espositiva, va qui precisato che la Commissione ex se è composta da assessori (o vicepresidenti) regionali che si confrontano sul provvedimento ovvero documento di competenza e propongono, in quanto Commissione, all’unanimità o a maggioranza, il proprio esito alla seduta politica della Conferenza. Quest’ultima, riunita secondo un calendario dedicato, è composta dai soli Presidenti di Regione e Province autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, e costituisce il vertice di questa piramide endoprocedimentale. Tale fase politica è preceduta, a sua volta, da un’istruttoria tecnica, nel corso della quale i funzionari regionali – indicati dalla propria Regione di appartenenza a partecipare ai lavori dei rispettivi coordinamenti tecnici delle Commissioni interregionali – formulano osservazioni e proposte emendative, fino a elaborare un testo unitario da sottoporre al livello politico della propria Commissione[24].
È in questo quadro che la Conferenza delle Regioni in tema di innovazione tecnologica – oltre a esprimere pareri e intese sui provvedimenti normativi iscritti agli ordini del giorno della CU – ha approvato diversi “posizionamenti” e, in particolare, più recenti: sull’intelligenza artificiale e la sua governance[25]; sulla cybersicurezza (direttiva NIS2)[26]; sui punti di facilitazione digitale (PNRR M1-C1 misura 1.7.2) e finanziamento stabile della rete dopo giugno 2026[27]; e sulla carenza di specialisti ICT nelle Pubbliche amministrazioni[28].
Tali posizionamenti, che vengono trasmessi con nota del Presidente della Conferenza al Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica ovvero ai Ministri competenti, non si collocano soltanto sul piano della mera interlocuzione politica, bensì potrebbero essere letti come una conferma del ruolo della Conferenza delle Regioni (e quindi delle Regioni come Sistema) nel governo multilivello dell’innovazione tecnologica.
In questa stessa direzione si colloca, peraltro, la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD)[29] istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «[a]lle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le Regioni e le Province autonome, partecipano il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI)».
Nondimeno, rilevano le audizioni parlamentari della Conferenza delle Regioni sulla digitalizzazione ovvero su specifici provvedimenti normativi che riguardano l’innovazione tecnologica. Si pensi, ad esempio, al recente Documento conclusivo «in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione», approvato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nella seduta dell’8 ottobre 2025[30], in cui viene riportata la posizione della Conferenza espressa dai rispettivi rappresentanti in sede di audizione.
Sia il contributo relativo ai punti iscritti all’ordine del giorno del CITD, sia il documento predisposto ai fini delle audizioni parlamentari, rappresentano l’esito di un’istruttoria condotta secondo le modalità di cui finora si è detto nell’ambito della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. D’altronde, è così che avviene, anche per le altre materie, con la rispettiva Commissione della Conferenza che è competente per materia.
4. Il funzionamento della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza come caso studio
L’obiettivo del presente paragrafo è fornire un quadro della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (di seguito anche Commissione ITD) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il metodo del caso studio, ripercorrendone la dimensione trasversale, a partire dalla sua istituzione come Commissione interregionale permanente deliberata dalla Conferenza in data 7 giugno 2021[31].
Il primo punto da precisare è che la Commissione, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), del Regolamento della Conferenza, non si configura come mero organismo consultivo, bensì come articolazione della Conferenza stessa (oltre all’Assemblea, al Presidente, al Vicepresidente e all’Ufficio di Presidenza), investita di un mandato di istruttoria funzionale alla guida e all’armonizzazione della transizione digitale sul territorio nazionale.
La sua operatività si sviluppa su due distinti ma interconnessi piani, quello politico e quello tecnico – di cui si è detto nel paragrafo precedente focalizzando in particolare sulla dimensione endoprocedimentale – con il fine ultimo di porsi quale “laboratorio” istituzionale per la trasformazione digitale delle Amministrazioni pubbliche. L’azione della Commissione è volta, infatti, alla piena legittimazione delle Regioni quali soggetti non già meri esecutori di direttive nazionali, quanto piuttosto intermediari e motori propositivi capaci di raccordare le politiche di innovazione promosse dal Governo con le specifiche esigenze e capacità di attuazione delle realtà territoriali.
Nel quadro della progressiva digitalizzazione dell’azione pubblica e della conseguente riconfigurazione dei modelli di governance multilivello, l’attività della Commissione ITD si caratterizza per una intrinseca dimensione trasversale, che ne determina il necessario innesto funzionale e cooperativo con le altre Commissioni della Conferenza delle Regioni.
L’ambito di intervento della Commissione si estende ai profili strutturali della transizione digitale, con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze digitali nella Pubblica amministrazione, al rafforzamento delle professionalità ICT e alle misure di facilitazione digitale volte a garantire l’effettività dell’accesso dei cittadini ai servizi pubblici digitali.
In tale prospettiva, assumono rilievo sia le attività di semplificazione normativa e amministrativa, sia la promozione di modelli di progettazione dei servizi fondati sul principio del digital by design.
La Commissione, che, come anticipato, agisce come articolazione a carattere istruttorio e propositivo della Conferenza delle Regioni per le materie di propria competenza[32], si occupa, dunque, dell’elaborazione di documenti e proposte che la Conferenza rappresenta al Governo, al Parlamento e ad altri organismi dello Stato, e la formulazione di pareri e le basi tecniche per la stipula di accordi e intese con il Governo, garantendo che le richieste regionali siano coordinate e coerenti con la legislazione vigente.
Ciò considerato, per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione ITD si è dotata di un’organizzazione strutturata, fondata sulla coesistenza e sulla reciproca interazione tra il livello politico e quello tecnico.
A livello politico, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del Regolamento della Conferenza, il suo operato è assicurato da figure istituzionali con precise attribuzioni di competenza: il Coordinatore e il Coordinatore vicario. Il Coordinatore della Commissione, supportato da una Segreteria dedicata, gestisce i rapporti con gli attori istituzionali competenti in materia ed è responsabile della definizione e attuazione dell’agenda politica e istituzionale della Commissione stessa. Il Coordinatore vicario, invece, è investito di specifiche deleghe relative a temi infrastrutturali considerati critici e strategici per la transizione digitale, tra cui, in via prioritaria, lo sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL), le reti Wi-Fi, la gestione e il coordinamento dei Data Center[33] e del Cloud, e la supervisione del rapporto con le società in house regionali.
Un’ulteriore area specifica di competenza riguarda le competenze digitali, la necessità delle professioni ICT nella PA[34] e la facilitazione digitale per i cittadini che necessitano di assistenza nell’utilizzo delle tecnologie e delle piattaforme nazionali[35], come PagoPA, l’App IO e i sistemi di identità digitale (SPID/CIE). Si occupa anche di semplificazione normativa[36] e di servizi online, promuovendo la diffusione dei paradigmi del “digital by design” e dell’“accessible by design”. E poi è competente sulla valorizzazione dei dati, sull’interoperabilità tra Amministrazioni, sulla sicurezza intesa come protezione delle infrastrutture digitali e monitoraggio della resilienza dei sistemi regionali.
L’attività della Commissione si avvale del contributo tecnico-specialistico dei dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano – nonché del supporto istruttorio della Segreteria generale della Conferenza – che partecipano ai lavori. Tale apporto consente di affiancare il livello politico-istituzionale con un adeguato apparato informativo, rafforzando la capacità della Commissione di strutturare il confronto con il Governo su basi tecnico-giuridiche coerenti e adeguatamente istruite.
La struttura di supporto tecnico è costituita dal Coordinatore tecnico e dal Coordinatore tecnico vicario che sovrintendono l’insieme delle attività istruttorie, garantendo anche il collegamento con i Coordinamenti tecnici delle altre Commissioni interregionali della Conferenza, stante la trasversalità delle tematiche digitali.
Ai Coordinatori si affiancano, oltre alla Segreteria tecnica, i referenti tecnici specialistici, quali figure dedicate ad ambiti tematici specifici, chiamate ad apportare un contributo specialistico al dibattito. Il Coordinamento tecnico individua e analizza le criticità emerse e le traduce in proposte concrete da sottoporre al dibattito e alla possibile risoluzione a livello nazionale; produce documenti di approfondimento tematico e tecnico sui vari filoni di attività in corso; svolge le attività di istruttoria tecnica preliminare e propedeutica alle istruttorie politiche assegnate alla Commissione.
Il cuore operativo del Coordinamento tecnico della Commissione ITD è rappresentato dalle cosiddette “community tematiche interregionali” (di seguito CTI o community), composte da tecnici provenienti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno il compito di sviluppare progettualità e programmi di natura interregionale, essenziali per la replicabilità e la scalabilità delle innovazioni a livello nazionale.
Si tratta, in particolare, di un modello di cooperazione che trae ispirazione dai principi propri degli ambienti open source, dove i partecipanti sono distinti per ruolo e funzione: i “contributor” e i “maintainer”. I primi sono esperti provenienti dalle diverse Regioni che contribuiscono in modo attivo e sostanziale alle attività e allo sviluppo dei progetti. I “maintainer” (che coincidono con i referenti tecnici) sono invece i soggetti responsabili della gestione e dell’aggiornamento costante dei documenti di lavoro, nonché della tenuta dell’elenco delle “questioni aperte”. Il lavoro operativo è pertanto focalizzato su obiettivi precisi e si avvale di strumenti mutuati dall’informatica collaborativa.
Il fondamento metodologico risiede nella convinzione che la cooperazione interregionale possa generare un alto livello di operatività e interazione tra i partecipanti. L’obiettivo finale è la catalizzazione di sinergie e investimenti, al fine di conseguire risultati che non sarebbero perseguibili da un singolo membro isolato, gestendo il know-how e le tecnologie sviluppate come beni comuni. Si sottolinea, tuttavia, che sebbene questo approccio si ispiri a modelli aperti, le community del Coordinamento tecnico della Commissione ITD non sono attualmente aperte alla partecipazione di attori esterni al sistema delle autonomie regionali.
Nel contesto delle attività del Coordinamento tecnico della Commissione, la restituzione periodica da parte dei referenti tecnici delle community assume un ruolo essenziale nel garantire un flusso informativo ordinato e continuo verso il livello di coordinamento. La definizione di un meccanismo stabile di feedback consente di mantenere un costante allineamento tra il lavoro svolto a livello tecnico-operativo e gli indirizzi assunti dalla Commissione, riducendo il rischio di scollamenti tra attuazione e orientamento politico.
È proprio a una delle community che è dedicato il paragrafo successivo.
Ciò detto, quel che deriva da tale modello organizzativo è che la Commissione ITD mira a consolidare la legittimità delle Regioni come un “sistema di competenze” e una rete di attuazione, fungendo da guida e da intermediario strategico per i territori.
Un passo significativo in tal senso è rappresentato dall’Accordo triennale di collaborazione “Insieme per la trasformazione digitale” tra Governo[37] e Conferenza delle Regioni, sottoscritto a Perugia il 14 luglio 2023[38]. L’Accordo mira a strutturare una leale collaborazione tra Stato e Regioni sui temi dell’innovazione tecnologica definendo una serie di principi (Manifesto dei principi, art. 2) e impegni comuni: collaborare con una visione comune e adottare una strategia/roadmap nazionale-regionale (sinergie tra PNRR/PNC e programmazione 21-27, individuazione risorse comuni per progettualità sulla trasformazione digitale); promuovere una stretta collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome per adottare una strategia precisa per la fase di programmazione ed attuazione della trasformazione e della transizione digitale, anche attraverso una delegificazione della materia che favorisca un approccio sistemico; consolidare il ruolo degli Uffici RTD e la necessità di Specialisti ICT e di una progettazione di qualità; definire forme di coordinamento e regolamentazione (a partire dal CITD e dai tavoli tecnici Stato-Regioni) e sviluppare il ruolo regionale di aggregazione informativa/informatica nelle materie a legislazione concorrente; valorizzare la centralità e la qualità del dato nelle politiche pubbliche, anche per avere “dati pronti per l’intelligenza artificiale”, nell’ottica del principio cloud-first e di una architettura decentrata, policentrica e federata.
5. La “community” interregionale su dati, intelligenza artificiale e interoperabilità: un esempio di strumento tecnico-operativo nella governance multilivello
All’interno del più ampio quadro della governance multilivello, finora descritto, in cui si colloca la Conferenza delle Regioni, la trasformazione digitale rappresenta oggi uno dei banchi di prova più sfidanti per il coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali[39]. E la Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (ITD) della Conferenza agisce non solo come organo di rappresentanza politica, ma come vero e proprio laboratorio di policy making condiviso. È in tale prospettiva che, a livello tecnico, si inserisce l’esperienza della community interregionale dedicata a “Dati e Intelligenza Artificiale” (ora community “Dati, Intelligenza Artificiale e interoperabilità”[40]), di cui la Regione Puglia cura il coordinamento[41], che è una delle community in cui si articola internamente il lavoro del Coordinamento tecnico della Commissione ITD, come anticipato nel paragrafo precedente.
Tale community nasce dalla consapevolezza che le sfide poste dalle tecnologie emergenti non possono essere affrontate dai singoli territori in modo frammentato. Temi come l’interoperabilità delle banche dati, la gestione dei Big data pubblici e l’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa richiedono una massa critica e una visione sistemica che solo un approccio collaborativo può garantire.
La community opera, infatti, come tavolo tecnico-strategico permanente, in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano confrontano la propria maturità digitale, condividono best practices e, soprattutto, elaborano posizioni comuni da portare all’attenzione del Governo e delle Istituzioni dell’Unione europea.
L’attività recente della community e, in ottica più ampia, della Commissione ITD testimonia la vitalità di questo confronto: basti pensare al lavoro di posizionamento svolto sul disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale[42], o ai pareri espressi sulle Linee guida sull’interoperabilità dei sistemi informativi e sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)[43]. In tutti questi casi, non si tratta di meri adempimenti burocratici, ma di un esercizio di governance attiva: attraverso il confronto, le Regioni hanno evidenziato, per esempio, la necessità di una governance nazionale forte ma cooperativa sull’IA nei servizi pubblici, evitando frammentazioni che penalizzerebbero i cittadini e le imprese.
Il valore aggiunto di questa community risiede nella capacità di trasformare la pluralità delle visioni in progettualità concreta, superando la logica dei micro-finanziamenti per approdare a una strategia di co-investimento mirata. Esempio tangibile di questa dinamica è il lavoro di coordinamento svolto sulle proposte progettuali a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (cd. Fondo innovazione)[44], divenute il progetto nazionale Reg4IA[45]: invece di procedere in modo frammentato, le Regioni hanno individuato filoni comuni di sperimentazione (cd. Proof of Concept) sull’Intelligenza Artificiale, definendo macroaree di intervento che rispondono a esigenze sistemiche del Paese.
Al riguardo, la governance multilivello si è sostanziata nell’individuazione di Regioni capofila per progetti strategici, con l’impegno a condividere risultati e know-how con tutte le altre Amministrazioni in un’ottica di open community. I filoni individuati spaziano dalla “Salute guidata dai dati” (con focus sull’abbattimento delle liste d’attesa), alla “Sicurezza del territorio” (che prevede l’uso di IA e sensoristica per la gestione dei rischi idrogeologici e ambientali), al “Turismo guidato dai dati” per l’analisi dei flussi, al filone “Pubblica Amministrazione”, per supportare le Pubbliche amministrazioni nel rendere più efficienti le attività amministrative.
La forza di questo modello risiede nel metodo: oltre alle specifiche attività, ogni progetto prevede un “pacchetto di lavoro” (Work Package) comune dedicato alla costruzione della rete e alla diffusione della conoscenza, garantendo che l’innovazione sviluppata da una Regione diventi immediatamente patrimonio condiviso delle altre, evitando duplicazioni di spesa e favorendo una curva di apprendimento collettiva su tecnologie come l’IA Generativa.
Se, da un lato, la Conferenza delle Regioni rappresenta il livello di sintesi politica e strategica, dall’altro, è sui territori che queste decisioni devono “atterrare” e trasformarsi in servizi per cittadine e cittadini.
In tal senso, l’esperienza della Regione Puglia offre un esempio concreto di come la governance multilivello possa essere declinata a livello specificamente territoriale, creando una trasmissione diretta tra le strategie nazionali/interregionali e l’operatività quotidiana.
In Puglia è stato sperimentato che per governare la complessità del digitale è necessario superare i silos organizzativi. È stato quindi istituito un gruppo di lavoro chiamato “RTD-diffuso”: consapevoli che l’ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale non potesse operare come una monade isolata, è stata creata una rete interna di circa cinquanta referenti distribuiti in tutti i Dipartimenti regionali. Questi referenti, formati specificamente, agiscono come antenne e attuatori delle strategie digitali nei settori verticali (agricoltura, sanità, turismo), garantendo che l’innovazione permei l’intero apparato amministrativo e non resti confinata ai dipartimenti tecnici.
Tuttavia, la governance non si ferma ai confini dell’ente Regione. Il modello pugliese si è esteso verso l’esterno attraverso la creazione di ulteriori Reti tra RTD (con le agenzie e le in-house regionali; con le ASL; con province e comuni del territorio), e anche della Rete Digitale Puglia, una community digitale territoriale, all’interno della “ReteDigitale” di AgID.
Questo network multilivello territoriale svolge una doppia funzione: disseminazione, in quanto permette di diffondere rapidamente sul territorio le decisioni assunte a livello di Conferenza Stato-Regioni; sperimentazione, perché il territorio stesso diventa un “laboratorio”. Un esempio virtuoso è il Centro di Competenza sull’Intelligenza Artificiale della Regione Puglia, che, nato su impulso regionale, vede la partecipazione delle Università pugliesi e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha riconosciuto nel progetto un modello scalabile e replicabile a livello nazionale, tanto da inserirlo come “strumento” all’interno del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione.
L’esperienza della community “Dati, Intelligenza Artificiale e interoperabilità” in seno alla Conferenza delle Regioni, rispecchiata nel modello attuativo della rete degli RTD pugliesi, dimostra che l’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni resta principalmente un tema organizzativo e relazionale. Il governo multilivello non è solo una architettura istituzionale, ma un metodo di lavoro quotidiano. È in questo scambio circolare tra centro e territorio, mediato dal ruolo pivot delle Regioni e delle loro community tecniche, che si gioca la partita della sovranità digitale del Paese.
6. Alcune considerazioni conclusive
In un momento storico di grandi transizioni, tra cui quella digitale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – organismo di raccordo e coordinamento tra le autonomie regionali nel solco di un regionalismo cooperativo ormai consolidato – si conferma, all’interno della più ampia governance multilivello, quale sede istituzionale di interlocuzione nei rapporti verticali con il Governo, il Parlamento e le Istituzioni dell’Unione europea[46].
In quanto «organo comune» delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 117, comma 8, della Costituzione, la Conferenza definisce indirizzi ed esprime posizioni anche in materia di digitalizzazione e, in senso più ampio, di innovazione tecnologica, dando il proprio contributo nei relativi schemi di provvedimenti normativi e nelle fonti di soft law (es. Linee guida AgID) che vengono adottati a livello nazionale. Ciò è reso possibile grazie ai lavori istruttori svolti, dapprima in sede tecnica e successivamente in sede politica, dalla Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, una delle diciassette Commissioni permanenti competenti per materia in cui la Conferenza si articola ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento.
In questo quadro, i documenti di posizionamento approvati in Conferenza – quale momento apicale di una piramide endoprocedimentale che si struttura lungo l’asse della cooperazione interistituzionale – e le altre fonti disponibili delineano con chiarezza il ruolo della Conferenza nel processo di innovazione tecnologica delle Pubbliche amministrazioni italiane. Luogo di sintesi delle posizioni regionali per eccellenza, è infatti la Conferenza delle Regioni la sede in cui si compone e formalizza l’indirizzo comune degli enti regionali sugli interventi normativi e programmatici su tale tema. Si pensi anche ai lavori svolti dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), istituito nel 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui i rappresentanti della Conferenza – che vi partecipano, secondo la previsione normativa, quando si trattano materie di interesse regionale, ma per prassi stabilmente – contribuiscono alla definizione delle relative decisioni, assicurando che esse riflettano la prospettiva delle Regioni.
Ne deriva che, in ambiti tradizionalmente segnati da centralizzazione – come l’IA, la cybersicurezza o le infrastrutture digitali – le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano intese come Sistema rivendicano così il proprio spazio di co-decisori[47], attuando quella tendenza dell’ordinamento, fin da quello europeo, a riconoscere alle forme cooperative interregionali (qual è la Conferenza delle Regioni) un ruolo di rilievo nei processi decisionali che coinvolgono più livelli di governo. Ciò viene confermato, pur se non espressamente, anche da una fonte del diritto dell’Unione europea: il riferimento è al Regolamento europeo sull’interoperabilità (cd. Interoperable Europe Act), adottato il 13 marzo 2024[48], che rappresenta un passaggio cruciale verso l’integrazione strutturale degli enti territoriali in tale ambito[49], sancendo il coinvolgimento stabile delle autonomie regionali nella definizione e attuazione delle politiche digitali dell’UE, in coerenza con il principio di sussidiarietà e la logica della governance multilivello.
- Seguendo l’ordine dei paragrafi, hanno lavorato al presente contributo: Angela Ferrari Zumbini (par. 1); Alessia Grillo (par. 2 e par. 6); Carlo Pezzullo (par. 3 e par. 6); Giovanni Gentili, Benedetta Cerbini e Valeria Palazzari (par. 4); Cosimo Elefante (par. 5). I singoli paragrafi sono attribuiti di volta in volta ai rispettivi Autori. Il presente paragrafo (1) è di Angela Ferrari Zumbini, Professore ordinario nell’Università di Napoli Federico II. ↑
- L. Hoogh, G. Marks, Types of Multi-Level Governance, in European Integration online Papers (EIoP), Vol. 5, n. 11, 2001. ↑
- S. Cassese, La nuova costituzione economica, Editori Laterza, Bari, 2021. ↑
- E. Carloni, Critica dell’amministrazione artificiale, Il Mulino, Bologna, 2026. ↑
- A. Ferrari Zumbini, M. Conticelli, Decisioni amministrative automatizzate e giusto procedimento, un’analisi comparata, Giappichelli, Torino, 2026. ↑
- Il presente paragrafo (2) è di Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Direttore generale del Centro interregionale di studi e documentazione (Cinsedo). ↑
- Come osservato in letteratura (S. Piattoni, La “governance” multi-livello: sfide analitiche, empiriche, normative, in Riv. It. Scienza Politica, 3, 2005, p. 417), pur essendo un fenomeno «quintessenzialmente europeo», la governance multilivello «tende a prodursi in ogni contesto che debba riconciliare la sostanziale mutua interdipendenza di entità territoriali formalmente sovrane, quindi a verificarsi anche in altri ambiti decisionali (internazionali e inter-istituzionali)». ↑
- Tale Risoluzione è stata il frutto di un percorso avviato nel 2009 con il Libro bianco del Comitato europeo delle regioni sulla governance multilivello (CdR 89/2009) e poi con il parere “Sviluppare una cultura europea della governance multilivello” (CdR 273/2011). ↑
- Si cita di seguito il “Titolo II: Attuazione” dell’allegato alla Risoluzione del Comitato europeo delle regioni “Carta della governance multilivello in Europa”, 2014/C 174/01. ↑
- Volgendo lo sguardo all’ordinamento italiano, una conferma in tal senso si rinviene, ad esempio, nel recente Documento conclusivo in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione, approvato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nella seduta dell’8 ottobre 2025, Doc. XVII-bis, n. 6, pp. 25, 30-32, 37, 64-65, in cui emerge il ruolo della Conferenza delle Regioni come sintesi degli interessi regionali, pur se con riguardo specifico alla digitalizzazione per la semplificazione amministrativa. Per completezza, si tratta di un Documento elaborato a conclusione dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione, deliberata dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nella seduta del 31 ottobre 2024. ↑
- Nel 2005, la Conferenza ha adottato un proprio Regolamento (disponibile sul sito istituzionale) per dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei propri lavori. Fino al 2005, il funzionamento della Conferenza è stato assicurato dalle decisioni prese di volta in volta e dalla prassi. ↑
- Il riferimento è alla Ministerprasident Konferenz, quale organo non ufficiale di auto-coordinamento dei sedici Stati tedeschi, e alla Conferenza dei Governatori austriaca, conferenza informale dei nove governatori, non prevista dalla Costituzione federale austriaca. Si veda al riguardo il volume curato dal Centro interregionale studi e documentazione (Cinsedo) della Conferenza delle Regioni, 1981-2021. 40 anni di leale collaborazione istituzionale, Roma, 2021, pp. 4-5. ↑
- La l. n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), all’art. 12, ha definitivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza Stato-Regioni, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. ↑
- Per una riflessione sul Sistema delle Conferenze e la concertazione Stato-Regioni, si veda il recente contributo di N. Tassini, S. Miotto, Il Sistema delle Conferenze, in Dialoghi costituzionali per un regionalismo sostenibile, Cinsedo, Roma, 2025, pp. 21-23. ↑
- Le Commissioni rappresentano un’articolazione interna della Conferenza, formalizzate con l’adozione del Regolamento di funzionamento nel 2005, di cui si dirà meglio nei paragrafi successivi. ↑
- Il presente paragrafo (3) è di Carlo Pezzullo, Funzionario Ufficio Studi della Conferenza delle Regioni, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo. ↑
- L’espressione “innovazione tecnologica” ricorre più volte nel d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), con riferimento, tra le altre, alle deleghe del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale) e ai compiti dell’AgID (art. 18-bis). ↑
- Nel senso del «adattamento delle strutture amministrative» alla digitalizzazione, v. J.B. Auby, La digitalizzazione come motore dell’evoluzione dell’organizzazione della pubblica amministrazione, in Ist. Fed., 2, 2023, p. 392. Sulla digitalizzazione, si vedano i seguenti volumi recenti: R. Cavallo Perin, D.U. Galetta, (a cura di), Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 2025; L. Torchia, Lo Stato digitale. Una introduzione, il Mulino, Bologna, 2025. Per un approfondimento, in chiave comparata, sulla regolazione delle tecnologie digitali, le decisioni amministrative automatizzate e i loro risvolti, v. A. Ferrari Zumbini, M. Conticelli, (a cura di), Automated administrative decisions and due process: a comparative analysis, in Italian Journal of Public Law, vol. 18, Special Issue 1, 2026, pp. 5-518. ↑
- In questo senso, v. F.M. Lazzaro, Coordinamento informativo e pubbliche amministrazioni, in Ist. Fed., 3, 2011, p. 663. Al riguardo, secondo B. Ponti, Coordinamento e governo dei dati nel pluralismo amministrativo, in Informatica e diritto, XXXIV annata, Vol. XVII, 1-2, 2008, pp. 431-432, da un lato, «la concertazione deve coinvolgere tutti i livelli di governo della Repubblica, e preludere all’adozione di uno strumento di indirizzo o di regolazione da applicarsi in modo uniforme», dall’altro, «c’è da chiedersi se l’ottica della leale collaborazione non fornisca, in definitiva, uno schema interpretativo inadatto ad inquadrare le esigenze del coordinamento informatico, nella misura in cui essa venga interpretata come mero strumento di composizione/superamento del dissenso tra soggetti portatori di interessi diversi». ↑
- La Consulta ha implicitamente riconosciuto come la materia del coordinamento informatico comprenda profili qualitativi dei servizi e di razionalizzazione della spesa informatica, necessari per la coerenza normativa e operativa dell’intero sistema informativo pubblico. Per un commento a tale sentenza, si veda S. Foà, Tutela della privacy e sistemi informativi regionali: il potere normativo regionale è riconosciuto solo se richiama e rispetta il codice sul trattamento dei dati personali, in federalismi.it, 3, 2006, pp. 1-9. ↑
- In argomento, v. D.U. Galetta, Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione, in CERIDAP, 3, 2021, pp. 197-205. ↑
- Su tale aspetto si sofferma, in dottrina, anche E. Buoso, La cooperazione amministrativa per la trasformazione digitale nei sistemi multilivello, in CERIDAP, 5, 2025, p. 35. Si tratta, peraltro, di un numero speciale della rivista interamente dedicato a strumenti e sedi di raccordo nella governance multilivello. ↑
- Il Regolamento di funzionamento è stato adottato il 9 giugno 2005, e successivamente modificato e integrato nelle sedute della Conferenza delle Regioni del 6 maggio 2021 e del 27 giugno 2024. È consultabile al seguente link: https://www.regioni.it/cms/file/Image/INFORMAZIONI/amministrazionetrasparente/DOCUMENTI/Regolamento-Conferenza.pdf. ↑
- Laddove l’unitarietà del testo non fosse raggiunta in sede tecnica, sarà il livello politico a perseguirla. ↑
- I posizionamenti sull’IA sono due: il primo è stato adottato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 20 dicembre 2023; il secondo, “Posizionamento delle Regioni e Province autonome sulla necessità di una governance nazionale forte, unitaria e cooperativa sull’intelligenza artificiale nei servizi pubblici”, nella seduta del 19 giugno 2025. ↑
- Anche i posizionamenti sulla cybersicurezza sono due: il primo è stato adottato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 3 agosto 2022; il secondo nella seduta del 19 giugno 2025. ↑
- Tale Posizionamento è stato approvato nella seduta della Conferenza delle Regioni del 27 novembre 2025. ↑
- Tale Posizionamento è stato approvato nella seduta della Conferenza delle Regioni dell’11 luglio 2024. ↑
- Il Comitato interministeriale per la transizione digitale è stato istituito dall’art. 8, comma 2, del d.l. n. 22/2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri). ↑
- Di tale Documento, Doc. XVII-bis, n. 6, si è detto anche in nota nel paragrafo precedente. Bisogna ricordare che, come si legge a p. 64, i rappresentanti della Conferenza in sede di audizione parlamentare hanno sottolineato «l’importanza di un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali, prospettando un ruolo essenziale delle Regioni come aggregatori dei processi di trasformazione digitale sui rispettivi territori». ↑
- Il presente paragrafo (4) è di Giovanni Gentili, Dirigente in Regione Umbria nonché Coordinatore tecnico della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (ITD) della Conferenza, e di Benedetta Cerbini e Valeria Palazzari, Funzionarie dell’Elevata Qualificazione in Regione Umbria nonché componenti la Segreteria tecnica della Commissione ITD della Conferenza. ↑
- Le materie di competenza della Commissione includono l’Agenda Digitale, la Transizione Digitale della PA, delle imprese e del Terzo settore, le Infrastrutture TLC (Banda Ultra Larga, 5G, WiFi), le Reti di sensori IOT, le iniziative di Smart City/Community, le Competenze Digitali, i Servizi “on-line” e la gestione dei Dati, e il Mercato Digitale. ↑
- Posizionamento delle Regioni e delle Province autonome sui quesiti relativi ai “servizi cloud infrastrutturali”, approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 3 agosto 2022. ↑
- Al riguardo, è stato approvato un Posizionamento, di cui si è detto nel par. 3. ↑
- Posizionamento delle Regioni e delle Province autonome sull’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD), ex art. 6-quater, comma 1 del CAD e SEND (PND – Piattaforma notifiche digitali), approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 9 novembre 2023. ↑
- Proposte normative prioritarie delle Regioni e delle Province autonome in ordine all’attuazione del PNRR e delle politiche di coesione, per il conseguimento degli obiettivi, la semplificazione e accelerazione delle procedure, 20 dicembre 2023. ↑
- Nella persona del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica. ↑
- https://www.regioni.it/newsletter/n-4528/del-14-07-2023/laccordo-insieme-per-la-trasformazione-digitale-25733/. ↑
- Il presente paragrafo (5) è di Cosimo Elefante, Direttore del Dipartimento per la Transizione digitale della Regione Puglia e referente tecnico della ‘community’ su dati, intelligenza artificiale e interoperabilità nell’ambito del Coordinamento tecnico della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza. ↑
- Dal 2025. ↑
- Si tratta, per meglio dire, di uno dei “sotto-coordinamenti” che operano all’interno del più ampio Coordinamento tecnico della Commissione ITD. ↑
- Il riferimento è all’istruttoria che si è svolta sullo schema di DDL recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (AS 1146). ↑
- Di cui all’art. 50-ter del CAD. ↑
- Si veda al riguardo il D.P.C.M. 29 gennaio 2025 recante “Riparto delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2025”. ↑
- Sui progetti Reg4IA si veda il sito istituzionale del Dipartimento per Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/il-dipartimento-regioni-e-province-autonome-insieme-per-l-innovazione/) e quello della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (https://www.regioni.it/materie/innovazione-tecnologica/agenda-digitale/). Si tratta dei seguenti quattro progetti pilota: I.A. per la Salute e il Turismo; I.A. per Dati Ambientali e Mobilità Sostenibile, in logica federata; I.A. per la PA; I.A. per la Resilienza e la Sicurezza del Territorio con azione pilota 5G. Nel mese di marzo 2026, si è tenuto a Genova l’evento di lancio di Reg4IA organizzato dalla Regione Liguria, che ha visto lo svolgimento anche di tavoli tecnici per il confronto tra funzionari e dirigenti regionali sui rispettivi progetti e casi d’uso. ↑
- Il presente paragrafo (6) è di Alessia Grillo e Carlo Pezzullo. ↑
- Su questo aspetto, merita di essere citata anche l’esperienza dei RegHub–Rete di Hub regionali per il riesame dell’attuazione delle politiche dell’UE, su cui si rinvia a A. Ciaffi, C. Odone, C. Condorelli (a cura di), Dossier 2020, pubblicato dal Cinsedo sul sito istituzionale della Conferenza al seguente link: https://www.regioni.it/cms/file/SEMINARI/68/0_DOSSIERCinsedo_2020_COMPLETO.pdf. ↑
- Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione. Non essendo questa la sede per approfondire il tema dell’interoperabilità e i suoi risvolti sul piano giuridico, si rinvia in dottrina a G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 129-153, che è tra i primi contributi sull’interoperabilità nel diritto amministrativo italiano. Inoltre, per una riflessione sull’interoperabilità nei procedimenti amministrativi, a partire dalla lettura della giurisprudenza amministrativa, sia consentito rinviare a C. Pezzullo, All’alba di un orientamento del giudice amministrativo sul difetto di interoperabilità?, in CERIDAP, 3, 2024, pp. 276-290. ↑
- In questo senso, si veda M. De Donno, Le Regioni e l’intelligenza artificiale, in Ist. Fed., 2, 2025, p. 253, nella parte in cui scrive che «[N]ell’era del diritto delle transizioni (ecologica e digitale), questo regolamento rappresenta una nuova, la più recente, occasione con cui il legislatore europeo manifesta la propria volontà di includere stabilmente gli enti territoriali degli Stati membri all’interno della governance multilivello delle politiche dell’UE». ↑