Il contributo esamina le clausole di proroga della giurisdizione contenute nei contratti derivati stipulati dagli enti locali alla luce dei principi costituzionali ed europei in materia di finanza pubblica e tutela giurisdizionale. Dopo aver evidenziato i limiti del sindacato sulla validità di tali clausole, l’indagine si concentra sui rimedi esperibili in sede di riconoscimento delle decisioni straniere. Ne emerge un possibile percorso interpretativo volto a valorizzare il ruolo dei princìpi costituzionali e dell’ordine pubblico.
Local Government Derivatives and Jurisdiction Clauses: Constitutional and European Perspectives
This article examines jurisdiction clauses contained in derivative contracts entered into by local authorities in the light of constitutional and European principles concerning public finance and judicial protection. After highlighting the limits of reviewing the validity of such clauses, it focuses on the remedies available at the stage of recognition of foreign judgments. The article outlines a possible interpretative approach aimed at enhancing the role of constitutional principles and public policy.
1. La prospettiva e il perimetro dell’analisi
Il tema dei derivati sottoscritti da enti locali solleva una molteplicità di problematiche sia sotto il profilo costituzionale sia sotto il profilo del diritto amministrativo. Nello spazio di questo contributo mi limiterò alla disamina degli aspetti afferenti al diritto costituzionale ed europeo, provando a esplorare la sostenibilità di soluzioni interpretative inedite alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e di quelle europee.
Occorrerà anzitutto individuare quali sono i peculiari interessi e diritti costituzionali toccati dalle clausole in discussione.
A tal fine, ci si interrogherà in ordine alla sindacabilità delle clausole di proroga della giurisdizione sulla base dei medesimi parametri costituzionali di cui si è avvalsa la giurisprudenza di legittimità nei giudizi sulla validità dei contratti derivati stipulati da enti locali. L’indagine muoverà dalla nota “sentenza Cattolica”[1], con la quale la Corte di cassazione ha affermato la “immeritevolezza” ex art. 1322 c.c. dei contratti derivati, al ricorrere di talune condizioni, o comunque la loro invalidità, anche in ragione del contrasto con diversi princìpi costituzionali, tra cui in particolare il vincolo dell’equilibrio finanziario e di necessaria finalizzazione dell’indebitamento alle spese di investimento recati dall’art. 119, quarto e sesto comma, Cost.[2]. Inevitabile domandarsi, pertanto, se tali princìpi costituzionali siano invocabili anche nel giudizio sulla validità delle clausole di proroga della giurisdizione, sempre che tale giudizio possa celebrarsi, e possa celebrarsi dinanzi al giudice italiano[3]. Invero, i predetti princìpi sembrano entrare in gioco, seppure in via mediata, anche con riguardo alle clausole di giurisdizione che rappresentano lo strumento mediante il quale gli enti finanziari tentano di sottrarsi ai princìpi di diritto pubblico, mediante la scelta di fori la cui giurisdizione risulti più deferente nei confronti dell’autonomia dei privati e meno sensibile alla strutturale differenziazione discendente dalla natura pubblica o privata del contraente.
Da ciò l’esigenza che l’ordinamento italiano si doti di strumenti adeguati a contrastare siffatte pratiche elusive.
Occorrerà domandarsi, inoltre, se le clausole di proroga della giurisdizione stipulate da enti locali possano essere sindacate anche mediante ulteriori parametri costituzionali. Oltre a rappresentare una potenziale pratica elusiva dei controlli di diritto pubblico sul regolamento contrattuale, siffatte clausole possono incidere direttamente su diritti costituzionalmente garantiti a soggetti sia pubblici che privati e, in particolare, sul diritto di accesso al giudice e al «giudice naturale precostituito per legge», nonché sul principio di effettività della tutela giurisdizionale come definiti dalle giurisprudenze italiana ed europee, delle quali pertanto si darà conto, seppur sinteticamente.
Una volta precisata la duplice direzione in cui si svilupperà la ricerca dei parametri costituzionali pertinenti, si indugerà sui possibili rimedi. E sotto questo profilo, come si è detto, pare urgente una riflessione capace di condurre alla elaborazione di soluzioni innovative. Dall’esame della giurisprudenza emerge, infatti, un quadro per nulla rassicurante rispetto alla sussistenza di rimedi giurisdizionali idonei a garantire in modo effettivo la tutela dei princìpi costituzionali richiamati. Andrà indagata sia la prospettiva dei rimedi ex ante sia quella dei rimedi ex post.
Tra i primi si ricondurrà il giudizio sulla validità della clausola di proroga della giurisdizione (o, nel linguaggio europeo, di proroga della competenza) come disciplinato dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 cd. “Bruxelles I-bis” o comunque le determinazioni del giudice sulla giurisdizione alla luce delle altre norme di diritto internazionale privato pattizio o delle norme nazionali di diritto internazionale privato.
In questa sede ci si concentrerà sulla giurisprudenza relativa all’applicazione dell’art. 25 del Reg. “Bruxelles I bis”, la cui rilevanza risulta tuttavia ormai significativamente diminuita a seguito della Brexit, stante la diffusione della scelta del foro britannico nei contratti derivati stipulati dagli enti locali[4]. In questa materia la giurisprudenza della Corte di Giustizia appare, in ogni caso, la più consapevole dell’intreccio dei diritti e degli interessi costituzionali coinvolti. Tanto più che il diritto UE ha confezionato una complessa e dettagliata disciplina volta a definire i tratti del giudizio sulla validità delle clausole di proroga della giurisdizione, a differenza del diritto internazionale privato nazionale italiano. Alcune delle considerazioni che si svolgeranno potranno estendersi, mutatis mutandis, anche ai casi in cui trovano applicazione norme di diritto internazionale privato pattizio o norme residuali del diritto internazionale privato nazionale italiano, ma un compiuto adeguamento al riguardo eccede il perimetro del presente contributo.
Il controllo di validità delle clausole di proroga della giurisdizione ai sensi dell’art. 25 del Reg. Bruxelles I-bis costituisce l’unica forma diretta di controllo sulla validità di siffatte clausole nell’ambito del diritto internazionale privato eurounitario. È dunque necessario domandarsi se un controllo di compatibilità costituzionale ed europeo possa svolgersi nell’ambito del sindacato di cui all’art. 25 cit.
Una disamina dei rimedi per la garanzia dei diritti e degli interessi costituzionali inerenti alle clausole di proroga della giurisdizione non può, tuttavia, arrestarsi alla sola analisi del giudizio di cui all’art. 25 del Regolamento “Bruxelles I-bis”. Nell’ottica “funzional”e che la prospettiva costituzionale integrata impone è possibile riconfigurare il controllo sulla riconoscibilità delle sentenze rese dalle giurisdizioni straniere come forma di controllo ex post non tanto sulla validità, quanto sugli “effetti” delle clausole di proroga della giurisdizione dei contratti derivati stipulati dagli enti locali.
La necessità di estendere le considerazioni di questo intervento a tali rimedi ex post deriva dal fatto che, in virtù del principio di fiducia reciproca tra le giurisdizioni, nei controlli ex ante l’invalidità delle clausole di proroga della giurisdizione per contrasto con norme costituzionali interne ed europee non è praticamente mai riconosciuta. Inoltre, molto spesso il giudice la cui giurisdizione è stata prorogata non può pronunciarsi sulla validità di tali clausole, e potrà pronunciarsi soltanto sulla idoneità della pronuncia del giudice designato dalla clausola a produrre effetti nel proprio ordinamento.
Il riferimento di diritto internazionale privato eurounitario è, come noto, sempre rappresentato dal Regolamento Bruxelles I-bis, che all’art. 45 nega il riconoscimento di una decisione di un altro giudice nazionale europeo «se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto». La dimensione pubblicistica di questo controllo – a differenza di quanto previsto dall’art. 25 cit. – è resa evidente già dal suo tenore letterale. Inevitabile domandarsi, dunque, come i princìpi costituzionali sopra richiamati possano assumere rilievo nel determinare la nozione di ordine pubblico pertinente.
Considerato che un analogo controllo di compatibilità con l’ordine pubblico è richiesto per il riconoscimento delle sentenze straniere dal diritto internazionale privato nazionale italiano, si svolgerà qualche considerazione anche in riferimento a quest’ultimo. Il che consentirà un cenno ad alcuni dei casi più recenti aventi ad oggetto il riconoscimento delle sentenze su contratti derivati stipulati dagli enti locali italiani, indipendentemente da quale sia il giudice straniero designato dalle clausole di proroga della giurisdizione stipulate.
Saggiamo pertanto la portata e la rilevanza dei princìpi costituzionali in materia.
2. I princìpi costituzionali limitativi della facoltà degli enti locali di stipulare contratti derivati
Per identificare i principi costituzionali interessati, come si è anticipato, il punto di partenza obbligato è rappresentato dalla già citata sentenza Cattolica delle Sezioni Unite della Corte di cassazione[5]. Trattandosi di un caso assai noto, basterà qui richiamare il passaggio centrale della motivazione, nel quale la Corte chiarisce che «il divieto di concludere contratti speculativi può essere ricondotto, in prima battuta, all’art. 119 Cost., commi 4 e 6, che rispettivamente enunciano il vincolo dell’equilibrio finanziario e la necessaria finalizzazione dell’indebitamento alle spese di investimento (conclusione che è stata rafforzata con l’ulteriore richiamo all’esistenza della materia di legislazione concorrente del ‘coordinamento della finanza pubblica’ di cui all’art. 117 Cost., comma 3)»[6], con la conseguenza che «i contratti derivati, in quanto aleatori, sarebbero già di per sé non stipulabili dalla P.A. poiché l’aleatorietà costituisce una forte disarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabilità pubblica»[7].
L’evocazione dei parametri costituzionali da parte del Giudice di legittimità obbliga a volgere lo sguardo alla giurisprudenza costituzionale che è intervenuta direttamente in materia di derivati e – più in generale – a quella che ha valorizzato diversi princìpi costituzionali in materia di contabilità pubblica.
2.1. La giurisprudenza costituzionale sui derivati delle Regioni e degli enti locali
Sui derivati la Corte ha avuto modo di pronunciarsi due volte, con la sentenza n. 52 del 2010 e con la sentenza n. 70 del 2012[8]. Il Giudice delle leggi ha prima affermato e poi ribadito che le limitazioni poste dal legislatore a Regioni e a enti locali in ordine al ricorso ai derivati garantisce che le modalità di accesso a tali contratti «siano accompagnate da cautele in grado di prevenire l’accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione»[9]. E ciò in ragione delle «caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un’amministrazione pubblica»[10] dei predetti contratti. Per la Corte si tratta di una disciplina «che, tutelando il mercato e il risparmio, assicura anche la tutela del patrimonio dei soggetti pubblici»[11]. In altre parole, la normativa specifica per l’accesso al relativo mercato immobiliare, per la gestione e la rinegoziazione riservata alle contrattazioni in cui sono parte le Regioni e gli enti locali si giustifica proprio per le peculiarità di tali strumenti, connotati da «spiccata aleatorietà» e pertanto idonei a compromettere le «risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti stessi per il raggiungimento di finalità di carattere, appunto, pubblico e, dunque, di generale interesse per la collettività»[12].
Tali approdi trovano ulteriore conforto e sviluppo nelle pronunce rese dalla Corte in materia di anticipazioni di liquidità degli enti locali e sui tempi di rientro del disavanzo.
2.2. I “principi cardine” delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le comunità territoriali: la loro rilevanza in materia di derivati degli enti locali
Con le sentenze n. 18 del 2019, n. 4 del 2020 e n. 80 del 2021, il Giudice costituzionale ha deciso una molteplicità di questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, aventi ad oggetto varie disposizioni della complessa disciplina di contabilità pubblica afferenti, in particolare, al fondo anticipazioni di liquidità (cd. FAL) degli enti locali e al ripiano dei disavanzi.
In quella sede, la Corte costituzionale ha valorizzato la stretta interdipendenza dei princìpi di equilibrio di bilancio, di sana gestione finanziaria e di responsabilità nell’esercizio della rappresentanza democratica e di equità intergenerazionale, recati rispettivamente dagli articoli 81, 97 e 119, sesto comma Cost., da leggersi anche alla luce degli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost.[13]. Essi sono definiti «[p]rincipi cardine della Costituzione in tema di relazioni finanziarie tra lo Stato e le comunità territoriali»[14].
Oltre alla lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, secondo il Giudice costituzionale, infatti, «[l]a pluriennale diluizione degli oneri di ripianamento del maggior deficit incorre anche nella violazione dei principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale»[15]. In proposito la Corte ribadisce che «la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita non solo attraverso il rendiconto di quanto realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate; quindi, in tale prospettiva, i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità, secondo cui ciascun amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli amministrati»[16]. Di più: il Giudice delle leggi sottolinea come sia «proprio il rispetto dell’equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del disavanzo, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento (sentenze n. 4 del 2020 e n. 18 de 2019)»[17]. E in conclusione, pertanto, la Corte riconosce che «[i]l meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 39-ter [del d.l. n. 162 del 2019] integra una violazione del principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso»[18]. La medesima disposizione vìola anche l’art. 119, sesto comma, Cost., «in quanto l’impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente»[19].
La giurisprudenza costituzionale enfatizza altresì la stretta connessione tra il principio di trasparenza dei conti e la responsabilità democratica, considerando la trasparenza dei conti «elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori»[20].
Considerate le caratteristiche peculiari dei contratti derivati, già stigmatizzate dal Giudice costituzionale, appaiono ictu oculi gli elementi che inducono ad estendere anche a tale materia l’applicabilità dei «principi cardine» cui debbono conformarsi le «relazioni finanziarie tra lo Stato e le comunità territoriali»[21].
3. I “princìpi supremi” applicabili alle clausole di proroga della giurisdizione: il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il diritto di accesso al giudice, al giudice naturale.
Come si è detto, le clausole di proroga della giurisdizione – oltre a rappresentare un potenziale strumento per la elusione di norme di diritto pubblico in materia contabilità pubblica, espressione di princìpi costituzionali di primario rilievo – possono incidere anche sulle garanzie del giusto processo e sul diritto di accesso al giudice come declinati dalla giurisprudenza costituzionale e da quelle europee[22].
Secondo la Corte costituzionale, il diritto a una tutela giurisdizionale “effettiva” e di accesso ad un giudice costituisce uno «tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo»[23], ai sensi degli artt. 2, 3, 24, 111 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. Il diritto di accesso a un giudice rappresenta uno «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»[24]. Il diritto a una tutela giurisdizionale deve essere, a tutti gli effetti, considerato «tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce all’art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo»[25]. Considerato che «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale»[26], ne discende che «l’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti […] è essa stessa il contenuto di un diritto» inviolabile, «protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione […] caratterizzanti lo stato democratico di diritto»[27].
Merita di essere sottolineato in questa sede che a tale principio non possono opporre resistenza nemmeno le norme di trattati internazionali e le relative norme interpretative, si pensi ad esempio alla Convenzione di New York o a quella di Vienna. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, «[a]nche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito […] dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale»[28]. Tra questi sono pacificamente annoverabili il diritto di accesso al giudice e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. E il diritto di accesso al giudice implica il rispetto di tutte le garanzie del giusto processo, non ultima quella di precostituzione per legge ex artt. 25, primo comma, e 111 Cost., la cui portata è stata ribadita ancora di recente dalla giurisprudenza costituzionale. Secondo la Corte tale espressione «indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie»[29]. Si tratta di un principio costituzionale che «mira «non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa…» (sentenza n. 38 del 2025)»[30]. Pertanto, il Giudice delle leggi reputa che vi sia «una illegittima sottrazione della causa al giudice naturale tutte le volte in cui lo stesso giudice venga designato a posteriori in relazione a una determinata controversia o direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva ex art. 25 Cost. impone»[31].
Che anche la sottoscrizione di clausole di proroga della giurisdizione possano determinare un vulnus al diritto del singolo, come dell’ente al giudice naturale appare del tutto evidente, tanto più se si considera che non di rado si tratta di clausole ‘imposte’ dal contraente più forte, che pongono la parte più vulnerabile nella condizione di decidere se assoggettarsi a una siffatta imposizione o rinunciare al bene della vita oggetto del contratto.
D’altra parte, lo stesso diritto al giudice può essere pregiudicato anche in ragione della (maggiore) onerosità della difesa in giudizio dinanzi a un giudice straniero gravante sulla parte più vulnerabile del contratto. Al riguardo, ulteriori spunti di riflessione possono trarsi, mutatis mutandis, dalla giurisprudenza costituzionale consolidata in materia di gratuito patrocinio. La Corte costituzionale sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha affermato che, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., tale istituto è volto a rimuovere «le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa […] assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio»[32].
3.1. …E le corrispondenti garanzie europee.
Che l’effettività del diritto di accesso al giudice debba apprezzarsi in concreto, risulta altresì dagli approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti, la quale concorre a integrare le garanzie costituzionali in virtù dell’art. 117, primo comma, Cost., secondo l’ormai consolidata dottrina delle cosiddette sentenze gemelle del 2007. Sin dal celebre caso Golder c. Regno Unito (1975), infatti, la Corte di Strasburgo ha affermato che tale diritto deve garantire una possibilità “certa e concreta” di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei propri diritti[33]. Naturalmente anch’esso può subire limitazioni, purché esse non ne compromettano l’essenza, abbiano una base legale, perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate[34]. Ai fini della valutazione della effettività della garanzia, la Corte di Strasburgo ha chiarito anche i fattori che reputa rilevanti per apprezzare se l’onerosità delle spese processuali incida o meno sul godimento del diritto di accesso al giudice[35], ritenendo eccessive – e dunque lesive del diritto – quelle non giustificate dalla “situazione finanziaria del ricorrente”[36].
Nella specie, dunque, per l’ente locale la “sostenibilità economica” della maggiore onerosità della difesa dinanzi a una giurisdizione straniera (in esito alla sottoscrizione di contratti derivati con una clausola di proroga della giurisdizione) andrebbe saggiata sulla base della situazione finanziaria dell’ente e, in ogni caso, in conformità a quei “principi cardine” già valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale. E l’eventuale eccessiva onerosità ridonderebbe negativamente sul principio effettività della tutela giurisdizionale.
In ordine alle “clausole compromissorie”, ai nostri fini assimilabili a quelle di proroga della giurisdizione, la giurisprudenza di Strasburgo, pur non ritenendole ex se incompatibili con le garanzie dell’art. 6 CEDU, richiede tuttavia il rispetto di determinate condizioni. La Corte europea richiede, significativamente, che dette clausole vengano sottoscritte in modo «libero e inequivocabile»[37]. E nel valutare la “volontarietà” e la “piena consapevolezza” della scelta, la Corte EDU presta attenzione alle qualità specifiche dei contraenti. Così, ad esempio, sono state ritenute “liberamente” sottoscritte clausole concluse da società commerciali, anche in adesione a condizioni generali[38]. A opposte conclusioni, la Corte è pervenuta in casi di arbitrati non commerciali (ai sensi della Direttiva 93/13/CEE) tra una società e singoli individui, sulla base di clausole sottoscritte senza alcuna trattativa individuale e in cui un eventuale rifiuto avrebbe di fatto impedito al singolo di accedere ai servizi offerti dalla società[39]. L’assenza di una “trattativa individuale” secondo l’interpretazione fornita dalla Corte EDU, in grado di garantire che il “consenso” si sia formato in modo “libero e consapevole”, rende nulla la clausola compromissoria che priva in concreto i singoli della tutela giurisdizionale dinanzi al proprio giudice naturale[40].
Le condizioni di legittimità poste dalla giurisprudenza europea inducono a dubitare della conformità alla CEDU di clausole di proroga della giurisdizione sottoscritte da funzionari pubblici spesso non debitamente informati, né attrezzati per trattative così delicate e complesse, per di più in assenza di deliberazioni dell’organo politico rappresentativo[41].
Anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sugli artt. 2 e 19 TUE e 47 CDFUE[42] si traggono garanzie analoghe a quelle costituzionali e convenzionali e ciò in virtù del necessario coordinamento delle tutele (art. 52 § 3 CDFUE). Del resto, il rapporto tra effettività della tutela giurisdizione e rule of law è stato valorizzato dapprima proprio dalla Corte di Giustizia e soltanto in seguito dal legislatore dei Trattati. La Corte di giustizia ha affermato da tempo che la nozione autonoma (europea) di “Stato di diritto” esige la garanzia di una molteplicità di princìpi, tra i quali quello di “effettività della tutela giurisdizionale”[43].
Una volta conclusa la disamina dei parametri costituzionali ed europei che sono in gioco, è giocoforza guardare ai rimedi previsti dall’ordinamento a tutela della effettività delle relative garanzie.
4. I rimedi ex ante: il sindacato sulla validità delle clausole di proroga sulla giurisdizione e le difficoltà connesse al riconoscimento della giurisdizione italiana.
È opportuno sin d’ora osservare che prospettare un controllo diretto sulla validità delle clausole di proroga della giurisdizione – che incidano direttamente o indirettamente su tali diritti – non appare agevole.
Secondo la giurisprudenza di legittimità italiana consolidata, ribadita anche con riguardo alla materia dei derivati, «l’eventuale contrarietà all’ordine pubblico interno integra un limite all’applicabilità della legge straniera da parte del giudice italiano, ma non incide sul criterio di determinazione della giurisdizione, l’individuazione della quale precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in concreto contrasto con la norma italiana di ordine pubblico»[44].
Non pare possibile, dunque, evocare norme di diritto pubblico per affermare la giurisdizione del giudice italiano a discapito del giudice designato.
Siffatto principio, elaborato dalla Corte di cassazione in relazione alle norme italiane di diritto internazionale privato, può, con limitate modificazioni, riscontrarsi anche nelle norme di diritto internazionale eurounitario, che pur presentano una più articolata disciplina della validità delle clausole di proroga della giurisdizione (o, nel linguaggio europeo, di proroga della competenza).
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 25 del Regolamento “Bruxelles I-bis”, secondo cui «[q]ualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro». La portata di tale previsione deve essere letta alla luce dell’art. 31 del Regolamento “Bruxelles I-bis”, in materia di litispendenza, il quale afferma che «[f]atto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo» e che «[s]e l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima».
Dal combinato disposto delle due norme si evince che in genere è la sola autorità designata dalla clausola di proroga della giurisdizione a doversi esprimere sulla validità della clausola stessa, sulla base delle “norme sulla validità sostanziale” dello Stato membro designato dalla clausola (oltre che delle indicazioni formali recate dai successivi commi dell’art. 25 cit.). Qualora un’altra autorità venga adita, essa – una volta che sia stata promossa l’azione anche dinanzi all’autorità designata – dovrà sospendere il giudizio e attendere che sulla validità della clausola si esprima quest’ultima autorità. Fuor di metafora, ciò significa che nei contratti derivati con clausole che designino un’autorità europea diversa da quella italiana – e, fino a poco tempo fa, anche l’autorità britannica – sarà solo quest’ultima, e non il giudice italiano, a potersi esprimere sulla validità di siffatte clausole, secondo un giudizio che – sul piano della validità sostanziale – terrà conto solo delle leggi di quegli Stati e non anche della legge dello Stato italiano.
V’è da chiedersi, dunque, quali implicazioni possano prodursi allorché l’autorità designata operi sistematicamente in contrasto con i princìpi costituzionali (“cardine” e “supremi”) sopra richiamati, ignorando quelli sostanziali che pongono limiti agli enti pubblici nella stipula dei contratti derivati ovvero quelli a garanzia del diritto di accesso al giudice, al giudice naturale e, più in generale, del principio di effettività della tutela giurisdizionale in rapporto a clausole di proroga della giurisdizione[45].
Un primo inquadramento della problematica può trovare risposta – forse anacronistica, ma che bene evidenzia la posta in gioco – in un risalente orientamento della giurisprudenza europea. Nel caso Erich Gasser GmbH c. MISAT srl (2003)[46], la Corte di Giustizia era chiamata a pronunciarsi sull’art. 21 della Convenzione di Bruxelles, volta a facilitare il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in seno alla CE. Tale articolo regolava la litispendenza, stabilendo che: «[q]ualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito». Alla Corte di Lussemburgo veniva chiesto di chiarire (terzo quesito interpretativo) se tale articolo dovesse «essere interpretato nel senso che si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente nel quale ha sede il giudice preventivamente adito è eccessivamente lunga». Gasser e il Regno Unito sostenevano che l’art. 21 doveva essere interpretato nel senso di escludere i procedimenti eccessivamente lunghi, in quanto incompatibili con l’art. 6 CEDU. La Misat, il governo italiano e la Commissione, sostenevano invece la tesi della piena applicabilità dell’art. 21, nonostante la durata eccessivamente lunga dei procedimenti giurisdizionali in uno degli Stati di cui trattasi. La Commissione in particolare, sottolineava che la Convenzione di Bruxelles «si basa sulla fiducia reciproca nonché sull’equivalenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti»[47] e che «non sarebbe conciliabile con la filosofia e gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles il fatto che i giudizi nazionali abbiano l’obbligo di rispettare le regole che disciplinano la litispendenza unicamente se ritengono che il giudice preventivamente adito statuisca entro un termine ragionevole»[48].
La Corte, facendo proprie le osservazioni della Commissione, ribadiva che «la Convenzione di Bruxelles si basa necessariamente sulla fiducia che gli Stati contraenti accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie. Questa fiducia reciproca ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenza, che tutti i giudici che rientrano nel campo di applicazione della convenzione sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte di questi stessi Stati alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione delle sentenze straniere a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie. È anche pacifico che detta convenzione mira così a garantire la certezza del diritto consentendo ai singoli di prevedere con sufficiente certezza il giudice competente»[49]. In conclusione, la Corte affermava che «[l]’art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 dev’essere interpretato nel senso che non si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga»[50].
Il mutato contesto entro cui il Giudice di Lussemburgo si è pronunciato e, in particolare, la sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della CDFUE inducono a domandarsi se oggi la Corte perverrebbe alle medesime conclusioni, anche alla luce della più recente e già citata giurisprudenza elaborata sugli artt. 2 e 19 TUE e art. 47 CDFUE[51], specie con riguardo agli altri requisiti del giusto processo e in particolare alla indipendenza e imparzialità e alla precostituzione del giudice. Detto altrimenti: la necessaria “fiducia reciproca” potrebbe ora essere messa in discussione nei confronti di paesi come la Polonia e l’Ungheria, come accade con riguardo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo[52]? E ancora: la cd. “presunzione di tutela equivalente”, formulata dalla Corte EDU nel 2005 nel caso Bosphorus[53] (cd. Bosphorus presumption)[54], potrebbe spingere la Corte di Giustizia a conclusioni opposte a quelle raggiunte nel 2003 al fine di adeguarsi agli standard della CEDU anche in virtù dell’art. 52 § 3 CDFUE?
Invero, con una recente pronuncia[55], il Giudice di Lussemburgo ha affermato che «il solo fatto che un’azione non sia giudicata dall’autorità giurisdizionale designata in un accordo attributivo di competenza e che, di conseguenza, non si statuisca su tale azione secondo il diritto dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale non può essere considerato una violazione del diritto a un equo processo, di gravità tale che il riconoscimento della decisione su detta azione sarebbe manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto»[56]. Si deve quindi desumere che per la Corte di Giustizia non vi è alcuna “sanzione” rispetto alla violazione degli artt. 25 e 31 Regolamento “Bruxelles I-bis”, donde la possibilità di fatto per il giudice nazionale, almeno nei casi di maggior rilievo per l’ordine pubblico, di avocare a sé il sindacato sulla clausola di proroga della giurisdizione anche in formale violazione della normativa eurounitaria?
Ancora, nella medesima sentenza, la Corte aggiunge che l’art. 45 § 1 di tale Regolamento «deve essere interpretato nel senso che esso non consente a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza ai sensi dell’articolo 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto»[57].
Siffatti pronunciamenti potrebbero incidere sugli orientamenti consolidati della Cassazione italiana già richiamati, inducendola a mettere in discussione la validità ex se di talune clausole di proroga della giurisdizione senza temere che ciò determini il mancato riconoscimento delle proprie pronunce nell’ordinamento straniero a cui la giurisdizione risulta essere stata prorogata?
In ordine al sindacato sulle clausole qui in esame merita inoltre di essere ricordata anche un’altra recente pronuncia della Corte di Giustizia[58] che, chiamata a interpretare l’art. 25 § 1 del Regolamento, ha elaborato una nozione autonoma di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», rilevando l’assenza di una definizione normativa a livello europeo e il mancato rinvio al diritto degli Stati membri per la definizione di tale nozione[59]. Se ne deve trarre che dalle esigenze di applicazione uniforme del diritto UE e dal principio di parità – in assenza di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri (?) – discende la necessità di una interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi in base al linguaggio corrente e al contesto[60]?
La Corte riafferma altresì la necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni dell’articolo 25, in quanto derogatorie della competenza generale del foro del convenuto stabilita dall’art. 4 del medesimo Regolamento, chiarendo che «oltre al riferimento alla nozione di nullità ‘dal punto di vista della validità sostanziale’, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede talune condizioni di validità specifiche degli accordi attributivi di competenza, sia sul piano sostanziale […] sia sul piano formale»[61]. E aggiunge di conseguenza che «tale nozione riguarda le cause generali di nullità del contratto, vale a dire, in particolare, i vizi del consenso, come l’errore, il dolo o la violenza, e l’incapacità di agire, cause che, a differenza delle condizioni di validità specifiche degli accordi attributivi di competenza, non sono disciplinate dal regolamento Bruxelles I bis, bensì dal diritto dello Stato membro le cui autorità sono designate»[62]. La Corte precisa, inoltre, che: «l’interpretazione della nozione di nullità ‘dal punto di vista della validità sostanziale’ di un accordo attributivo di competenza nel senso che essa riguarda unicamente la sua nullità sotto il profilo delle cause generali di nullità del contratto specifiche del diritto nazionale dell’autorità giurisdizionale designata da tale accordo è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis»[63]. In aggiunta, sotto un primo profilo, secondo il Giudice di Lussemburgo l’accordo ex art. 25 deve essere «sufficientemente preciso», quanto agli «elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per designare il giudice o i giudici ai quali intendono sottoporre le loro controversie»[64]. Sotto un secondo profilo, afferma che la valutazione del carattere asseritamente sbilanciato di un accordo attributivo di competenza passa attraverso l’interpretazione dell’art. 25, paragrafo 4, per il quale tali accordi non sono validi se non rispettano le condizioni di validità degli articoli 15, 19 o 23 del Regolamento. Si legge nella sentenza: «[o]rbene, da questi ultimi articoli risulta che resta valido un accordo attributivo di competenza che consenta alla parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro di adire autorità giurisdizionali diverse da quelle che sono in linea di principio competenti, in forza delle disposizioni delle sezioni da 3 a 5 del capo II di tale regolamento, in cui rientrano gli articoli in parola. Per contro, in virtù di tale articolo 25, paragrafo 4, un siffatto accordo è nullo quando prevede una deroga di competenza in favore dell’assicuratore, della controparte del consumatore o del datore di lavoro»[65]. Infine, richiamando il considerando n. 18 del medesimo Regolamento, la Corte ribadisce che «i contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro sono caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni degli articoli 15, 19 e 23 di tale regolamento mirano a correggere, facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali»[66].
In conclusione, la Corte risponde alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento «deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate non già alla luce dei criteri relativi alla cause di nullità ‘dal punto di vista sostanziale’ di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità a tale disposizione, bensì secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo»[67].
Resta da comprendere e chiarire se e in che modo il limite dell’ordine pubblico possa entrare in questa valutazione. Il che conduce ad esaminare il rimedio ex post previsto dall’art. 45 del Regolamento, il quale stabilisce, tra l’altro, che «su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto».
5. I rimedi ex post: i limiti alla riconoscibilità delle sentenze rese dalle giurisdizioni individuate sulla base delle clausole in discussione
La questione dei limiti alla riconoscibilità delle sentenze rese da giurisdizioni individuate mediante le clausole qui in esame è al fondo del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. proposto dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 16 gennaio 2025 e dichiarato inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 3 marzo 2025. La allora Prima Presidente ha ritenuto di non condividere la tesi della Corte territoriale secondo la quale la definizione di “ordine pubblico economico” non era mai stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità. La motivazione del provvedimento si fonda su una serie di pronunce rese in casi di nullità contrattuale derivante da violazioni di norme sanzionatorie penali, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico[68]; in materia fallimentare, in tema di “leasing” traslativo, nullità del contratto per contrarietà all’ordine pubblico economico spec. art. 1526 c.c.[69]; nullità della compravendita delle partecipazioni societarie conclusa nonostante il regime di inalienabilità di cui agli artt. 2343 e 2476 c.c.[70] e ancora in tema di fideiussione, la Corte di legittimità ha ritenuto che l’art. 1938 c.c. come mod. 1992 nel prevedere la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico[71].
La disamina degli arresti richiamati nel decreto solleva qualche dubbio sulla pertinenza degli stessi ai fini del chiarimento della nozione di “ordine pubblico economico” alla quale si riferiva la Corte territoriale[72]. Al riguardo, appare decisivo il passaggio della motivazione in cui si fornisce una definizione della nozione di tale limite, «integrante criterio di validità e compatibilità di modelli negoziali atipici con il complesso dei principi, in primo luogo costituzionali ed eurounitari, che ne integrano il contenuto, pur avendo carattere interno si riflette, tuttavia, a causa delle fonti che ne ordinano il contenuto anche sul parametro costituito dall’ordine pubblico internazionale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha dato ampia definizione e che è caratterizzato, peraltro, da un’intrinseca attitudine dinamica ad adeguarsi all’evoluzione complessivo dell’ordinamento interno, europeo e internazionale»[73].
Con specifico riferimento all’art. 45 del Regolamento “Bruxelles I-bis”, la Cassazione ha chiarito in effetti che il riferimento all’ordine pubblico ivi contenuto non corrisponde a quello interno, bensì a quello internazionale[74]. Da ciò si è fatta discendere la non condivisibilità della premessa da cui muoveva la Corte territoriale, circa la novità della questione definitoria di ordine pubblico economico ex art. 45. La relativa nozione viene difatti assunta alla stregua di una mera specificazione della più generale nozione di ordine pubblico internazionale, e in ogni caso è considerata già definita dalla giurisprudenza di legittimità[75]. La Prima Presidente riconosce che la perimetrazione dell’istituto non è mai stata effettuata in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri riguardanti la problematica specifica dei contratti di swap conclusi da enti territoriali nazionali, ma aggiunge che tale fenomeno è però stato affrontato dalle Sezioni Unite del 2020[76] e, più recentemente, da una pronuncia del 2024[77] che ne ha esteso i princìpi anche all’“interest rate swap” concluso da società private.
Ancora: l’affermazione di princìpi dalla nozione elastica qual è quella di ordine pubblico internazionale non appare coerente con la ratio del rinvio pregiudiziale. Per integrare il requisito della «novità della questione», infatti, non è richiesto «che il caso specifico abbia già trovato soluzione nomofilattica ad hoc.» Del resto, la verifica degli effetti della decisione straniera non può prescindere da un’analisi fattuale, che nella specie involge anche il profilo pubblicistico del pareggio di bilancio e della competenza dell’ente a indebitarsi ex art. 42 TUEL.
Quanto alla funzione del limite dell’ordine pubblico, è opportuno precisare che la Cassazione ha chiarito che lo stesso «opera non tanto con riferimento alle disposizioni applicate dal giudice straniero ai fini della soluzione della controversia, ma con riguardo alle conseguenze che la pronuncia resa sulla base di quelle disposizioni è in grado di produrre nel nostro ordinamento»[78].
5.1. Le conseguenze della costituzionalizzazione del limite dell’ordine pubblico internazionale ed europeo: “princìpi supremi” e “princìpi cardine” come argine insormontabile
Per la definizione della nozione di ordine pubblico nelle diverse dimensioni evocate (nazionale, europeo e internazionale) è necessario richiamare brevemente i criteri idonei a determinarne l’integrazione, la prevalenza ovvero a dirimerne eventuali conflitti. Centrale è qui il riferimento alla sentenza n. 1146 del 1988 con la quale la Corte costituzionale ha definitivamente consolidato la dottrina dei “princìpi supremi” come limite inderogabile all’ingresso nell’ordinamento di norme di altri ordinamenti.
Secondo la Suprema Corte di cassazione, la clausola generale dell’ordine pubblico, «rappresenta un meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna e di argine di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i principi ispiratori» dell’ordinamento costituzionale. Il concetto di ordine pubblico internazionale – sempre a dire del Giudice di legittimità – «si allarga ai valori condivisi dalla comunità internazionale e, in particolare, alla tutela dei diritti umani risultanti dal diritto dell’Unione Europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, avente lo stesso valore vincolante dei trattati istitutivi, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dato il fenomeno di osmosi che interessa i diritti fondamentali, garantiti in particolare dall’art. 2 Cost., e quelli che risultano dalle fonti internazionali»[79]. La Corte di cassazione non manca di sottolineare che «[a]lla funzione originaria dell’ordine pubblico internazionale, tesa a salvaguardare la coerenza interna dell’ordinamento italiano, si è via via affiancata una funzione promozionale, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, anche in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nonchè la loro armonizzazione fra gli ordinamenti»[80]. Tra questi si annovera il principio di tutela giurisdizionale effettiva, da intendersi come «diritto ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella specifica, unica, talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato»[81].
Non ci si può esimere, tuttavia, dal rilevare come ancora permanga una significativa confusione, specie tra i giudici comuni, in ordine alla definizione del contenuto e del perimetro della nozione di “ordine pubblico internazionale”[82]. Risultano emblematiche sotto questo aspetto proprio le pronunce sul riconoscimento delle sentenze straniere relative a contratti derivati stipulati dagli enti locali. Basti qui richiamare, ad esempio, la recente pronuncia del Tribunale di Milano n. 108 del 2026, nella quale si afferma che i princìpi di cui agli artt. 5, 81, 97, 114 e 119 Cost. non possono essere ricompresi nell’ambito della definizione di ordine pubblico internazionale, poiché «non è condivisibile attribuire alle norme suddette la valenza di principi di carattere universale, comuni ai diversi ordinamenti statali e, pertanto, suscettibili di integrare tale nozione».
Un siffatto assunto finisce per fraintendere quanto appena si è detto in ordine alla rilevanza delle fonti internazionali per la determinazione dei contenuti della nozione di ordine pubblico internazionale. La convergenza tra i sistemi giuridici – specie a livello sovranazionale – è infatti rivolta a consentire un innalzamento dei livelli di tutela, alla luce dell’integrazione dei diversi cataloghi dei diritti nazionali ed europei come interpretati dalle rispettive Corti. Ciò non esclude, invece, che l’ordine pubblico ‘costituzionalizzato’ continui a svolgere la sua funzione di filtro rispetto all’ingresso di valori incompatibili con i principi ispiratori dell’ordinamento costituzionale. Valori tra i quali – per le ragioni illustrate all’inizio di questo intervento – non può che ricomprendersi anche la tutela dei bilanci pubblici, per la sua intima connessione con il principio democratico.
6. Considerazioni conclusive e proposte
La ricostruzione proposta del complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, lungi dal condurre alla formulazione di vere e proprie conclusioni, consente tuttavia di delineare un possibile percorso attraverso il quale dare risposta ai molteplici dubbi di costituzionalità che solleva la sottoscrizione da parte di enti locali di derivati e, in essi, di clausole di proroga della giurisdizione nazionale.
La materia in esame appare invero saldamente presidiata da “principi cardine” sostanziali e “princìpi supremi” procedurali che ancora stentano però ad essere debitamente valorizzati dalle giurisdizioni interne allo scopo di erigere una barriera all’ingresso nell’ordinamento italiano di previsioni con esso incompatibili.
Con riguardo ai rimedi nell’ambito dei quali far valere tale forza di resistenza, si sono rappresentate le difficoltà connesse ad una anticipazione del sindacato in sede di valutazione della validità ex se delle clausole di proroga della giurisdizione da parte del giudice straniero, eurounitario e non, il quale dovrebbe applicare i parametri costituzionali italiani.
Non resta dunque che valorizzare a tal fine il giudizio interno per il riconoscimento delle sentenze rese dalle giurisdizioni straniere designate nelle clausole in discussione, avendo cura di proporre soluzioni interpretative conformi ai predetti principi ovvero di prospettare questioni di legittimità costituzionale così da investire la Corte costituzionale del relativo sindacato.
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2. Modalità di Citazione e riferimenti bibliografici
Il testo citato va tra virgolette basse, ossia «» (non “alte”) ed in corsivo con i riferimenti in nota, ad esempio: «questo è un testo citato»[83]. Le virgolette “alte” vanno usate solo per termini di uso “inconsueto”.
2.1. Dottrina – NB questo titolo usa lo stile “Titolo 2”
I riferimenti bibliografici vanno in nota. È opportuno seguire il seguente formato (per un esempio vedere la nota). Per i nomi degli autori è possibile usare il maiuscoletto, non è invece consentito l’uso del maiuscolo per tutte le lettere del nome o del cognome:
- libri: D.U. Galetta, L’autonomia procedurale degli Stati Membri dell’Unione europea, Paradise Lost?, Giappichelli, Torino, 2009.
- capitoli di libro: M. Sica, Cenni di giustizia amministrativa, in G. Greco, M. Cafagno, D.U. Galetta, M. Ramajoli, M. Sica, Argomenti di diritto amministrativo, vol. I, III Ed., Giuffrè, Milano, 2017;
- atti di convengo: G. Pastori, L’amministrazione per accordi nella recente progettazione legislativa, in F. Trimarchi (a cura di), Procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione. Atti del Convegno Messina-Taormina 25-26 febbraio 1988, Giuffrè, Milano, 1990
articoli su rivista: G. Bottino, Il nuovo articolo 97 della Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 2014.
2.2. Legislazione
Di seguito si riportano alcuni esempi della formattazione da usare per i riferimenti alla legislazione. Per Paesi od atti normativi diversi da quelli elencati occorre applicare gli stessi criteri.
2.2.1. Italia – NB questo titolo usa lo stile “Titolo 3”
l. n. 34/2008 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2007)
d.lgs. n. 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica)
d.l. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza), conv., con modifiche, nella l. n. 125/2008
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
Codice civile: c.c.
Codice di procedura civile: c.p.c.
2.2.2. Unione europea
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Direttiva 2019/1024/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione)
2.3. Giurisprudenza
Di seguito si riportano alcuni esempi della formattazione da usare per i riferimenti alla giurisprudenza. Per diverse giurisdizioni da quelle elencate, o Corti non presenti in elenco, occorre applicare gli stessi criteri.
2.3.1. Italia
Corte Cost., sent. (o ord.) 22 dicembre 1980, n. 188, p.to 1 del Cons. dir.
Cass. civ., s.u. 4 febbraio 2005, n. 2207
Cass. pen., s.u. 30 gennaio 2007, n. 4614
Cass. pen., 19 giugno 2008, n. 31171
Trib. Roma, 12 dicembre 2005, in Foro it., 2006, I, 123.
App. Torino, 23 maggio 2010, in Foro it., 2011, II, 123.
Trib. Varese, decr. 13 luglio 2010, in Fam. e dir., 2011, 98.
Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, in, SPI, 2004, 123.
T.A.R. Piemonte (sezione I), sentenza del 10 febbraio 2017, n. 80
Cons. St., 10 febbraio 2017, n. 80; se parere consultivo: Cons. St., parere del 10 febbraio 2017, n. 80
Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza del 10 febbraio 2017, n. 80
Corte dei Conti (III sezione Giurisdizionale centrale d’appello), sentenza del 10 febbraio 2017, n. 80; se parere consultivo: Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, delibera dell’8 febbraio 2017, n. 6/2017/SRCLIG
2.3.2. Unione europea
Corte giust., sentenza 14 novembre 2018, C-215/17, NKBM, ECLI:EU:C:2018:901, p.to 13.
Tribunale, sentenza 27 settembre 2005, T-134/03, Common Market Fertilizers/Commissione, ECLI:EU:T:2005:339, p.to 23.
- Cass. civ., s.u. 12 maggio 2020, n. 8770; sulla quale si tornerà più diffusamente al § 2. ↑
- Più in generale, sul rapporto tra principi costituzionali e contratti finanziari, e in specie contratti finanziari derivati, si veda D. Maffeis, I contratti del mercato finanziario, Giuffrè, Milano, 2024, passim. ↑
- F. Ragno, La saga dei contratti derivati stipulati dagli Enti pubblici territoriali italiani tra diritto interno e diritto internazionale privato, in Cuadernos De Derecho Transnacional, 2026, vol. 18, pp. 9 ss. ↑
- Sull’applicabilità dell’art. 25 cit. nel periodo transitorio successivo alla Brexit si vedano i chiarimenti in Corte giust., sentenza del 9 ottobre 2025, C‑540/24, Cabris lnvestments, ECLI:EU:C:2025:766. In argomento, si v. ancora F. Ragno, op. ult. cit., spec. pp. 11 ss. ↑
- Si v. supra, nota n. 1. La dottrina sia privatistica, sia pubblicistica ha, come è noto, riservato grande attenzione a tale pronuncia. Nella dottrina di diritto pubblico, nella prospettiva che qui viene in rilievo anche in relazione agli sviluppi giurisprudenziali immediatamente successivi, si veda, in particolare, G. Della Cananea, La Cassazione, i derivati e gli enti pubblici: verso una giurisprudenza costante, in Bilancio, Comunità, Persona, 1/2022, pp. 10 ss. Sulle ricadute della sentenza Cattolica sul contenuto del cd. ordine pubblico internazionale cfr. spec. A. Travi, Contratti degli enti locali per strumenti derivati e ordine pubblico internazionale, in Riv. dir. banc., 1/2024, pp. 117 ss. ↑
- Cass. civ., n. 8770 del 2020, cit., p.ti 8.1 e 8.2. ↑
- Ibidem. ↑
- Per un più ampio inquadramento delle pronunce si veda in particolare G. Rivosecchi, Il c.d. pareggio di bilancio tra corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione, in Rivista Aic, 3/2012, pubblicato online in data 18.9.2012; C. Buzzacchi, Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, in Rivista Aic, 4/2012, pubblicato online in data 23.10.2012. La dottrina costituzionalistica non valorizza, tuttavia, le specificità dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati sui princìpi costituzionali in materia di bilancio delle Regioni, che è colta limitatamente anche dalla dottrina giusprivatistica che si è occupata del tema: cfr. D. Bonaccorsi di Patti, La legittimazione a stipulare un contratto di swap e le regole di finanza locale: un’occasione (o un pretesto) per un’indagine nel mondo dei contratti derivati, in Resp. civ. prev., 5/2020, p. 140. ↑
- Corte cost., sent. 28 marzo 2012, n. 70, p.to 3.2 del Cons. dir. ↑
- Ibidem. ↑
- Corte cost., sent. 18 febbraio 2010, n. 52, passaggio citato anche in sent. n. 70 del 2012, cit. ↑
- Ibidem. ↑
- Sulla nuova funzione democratica delle regole di bilancio si veda, in particolare, C. Pinelli, Regole sul ripiano del disavanzo degli enti locali e principio di responsabilità di fronte agli elettori, in Giur cost., 2/2021, pp. 988 ss. ↑
- Corte cost, sent. 28 gennaio 2020, n. 4, p.to 6 del Cons. dir. ↑
- Corte cost., sent. 29 aprile 2021, n. 80, p.to 6.1 del Cons. dir. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibidem. ↑
- Corte cost., sent. n. 80 del 2021, cit., p.to 6.3 del Cons. dir.; nello stesso senso già la sent. n. 4 del 2020. ↑
- Corte cost., sent. n. 4 del 2020, cit., p.to 5 del Cons. dir.; analogamente, si v. Corte cost., sent. 5 marzo 2018, n. 49. ↑
- Si v. supra, § 2. ↑
- Sul punto sia consentito rinviare a B. Randazzo, Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights, Giappichelli, Torino, 2024. ↑
- Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238, p.to 3.4 del Cons. dir. ↑
- Corte cost. sent. 2 febbraio 1982, n. 18; nello stesso senso, si v. anche Corte cost., ord. 20 aprile 1978, n. 48, sent. 21 aprile 1989, n. 232, sent. 19 marzo 1996, n. 82, sent. n. 234 del 2014, cit., sent. 24 aprile 2022, n. 18 e sent. 9 dicembre 2022, n. 246. ↑
- Corte cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 98. ↑
- Ibidem. ↑
- Corte cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26; si v. anche Corte cost., sentt. 9 maggio 2014, n. 120, ord. 14 dicembre 2004, n. 386 e sent. 4 febbraio 2003, n. 29. ↑
- Corte cost., sent. n. 238 del 2014, cit., la quale con riguardo all’art. 11 Cost. richiama espressamente le sentt. 13 luglio 2007, n. 284, 18 aprile 1991, n. 168, 21 aprile 1989, n. 232, 8 giugno 1984, n. 170, 27 dicembre 1973, n. 183, mentre con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost. le sentt. 24 ottobre 2007, n. 349, 22 marzo 2001, n. 73, 29 gennaio 1996, n. 15 e 18 giugno 1979, n. 48. ↑
- Così Corte cost., sent. 28 maggio 2026, n. 92 e, analogamente, si v. sent. 29 dicembre 2025, n. 205. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibidem. ↑
- Corte cost., sent. 18 marzo 1957, n. 46; si v. anche Corte cost., sentt. 20 luglio 2021, n. 157, 24 aprile 2020, n. 80, 6 marzo 2019, n. 35, 13 luglio 2017, n. 178, 20 aprile 2012, n. 101, 16 aprile 2010, n. 139, 31 maggio 1996, n. 175, 8 giugno 1983, n. 149 e 14 novembre 1979, n. 127. Per la ricostruzione dei principi in oggetto si veda, volendo, B. Randazzo, A. Maglica, La disciplina generale delle class action italiane alla prova delle garanzie costituzionali ed europee, in Federalismi.it, 5/2025, pp. 156 ss., spec. p. 158. ↑
- La motivazione alla base del leading case del 1975 è illuminante, considerato che invero la lettera dell’art. 6 non garantisce espressamente il diritto di accesso al giudice: quest’ultimo deve comunque ritenersi implicitamente ricompreso nel contenuto del diritto a un giusto processo per non vanificare la portata delle garanzie ivi previste e dunque la sua effettività. Si v. anche, Corte EDU, Bellet c. Francia, 1995, § 36 e Nunes Dias c. Portogallo, 2003. ↑
- Si v., ex multis, Corte EDU, Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania, 2011, §§ 68-70. ↑
- Si v. es. Corte EDU, Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito, 1995, § 63 e Kreuz (n. 1) c. Polonia, 2001, § 60. ↑
- Si v. Corte EDU, Weissman e altri c. Romania, 2006, §§ 39-42. ↑
- Si v. Corte EDU, Suda c. Repubblica Ceca, 2010, §§ 48-49, e giurisprudenza ivi citata; Corte EDU, Tabbane c. Svizzera, 2016, §§ 26-27 e 30-31. ↑
- Secondo la Corte di Strasburgo: «It is difficult to believe that the company […], which is very active in the sector of civil engineering but also in that of private housing, would be obliged to accept arbitration clauses in order to exist as a construction company», dato che «a decision to renounce […] could have repercussions in terms of its turnover but probably not in terms of its capacity to thrive in the construction business». (così, sentenza Mutu e Pechstein c. Svizzera, 2018, § 107) ↑
- Si v. Corte EDU, Mutu e Pechstein c. Svizzera, cit. ↑
- Sulla necessità che la rinuncia alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice naturale sia il risultato di un consenso libero, consapevole e inequivoco, si v. Corte EDU, Tabbane c. Svizzera, 2016, §§ 25-27, Mutu e Pechstein c. Svizzera, 2018, § 149 e Ali Riza e altri c. Turchia, 2020 §§ 194-204; più di recente si v. Corte EDU, Grande Camera, Semenya c. Svizzera, 2025, §§ 195-205. ↑
- In virtù dell’art. 42, comma 2, lett. i) TUEL secondo il quale il Consiglio comunale ha competenza sulle «spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizio a carattere continuativo». Sulla delicata problematica, si v. M. Antonioli, Enti locali e legittimazione alla stipula dei contratti finanziari, in Riv. dir. banc., 2026, fasc. I, pp. 1 ss.; Id., Riflessioni in tema di contratti derivati ed enti pubblici, in D. Maffeis (a cura di), Swap tra banche e clienti: i contratti e le condotte, Giuffrè, Milano, 2014. ↑
- A partire da Corte giust., Grande Sezione, sentenza del 27 febbraio 2018, C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses contro Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117, p.ti 31, 40. La Corte di Lussemburgo ha chiarito che gli Stati membri, in virtù del principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, c. 1, TUE, sono tenuti a garantire, all’interno dei loro territori, l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione e pertanto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, essi «stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori» (ibidem, § 34 ss.). Si v. anche Corte giust., sentenza del 25 luglio 2018, C-216/18, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), ECLI:EU:C:2018:586, p.ti da 63 a 67. ↑
- Per approfondimenti al riguardo sia consentito rinviare a B. Randazzo, La nozione europea di Stato di diritto e la tutela integrata dei diritti fondamentali, in S. Del Gatto e G. Vesperini (a cura di), Manuale di diritto amministrativo europeo, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 51 ss. Per un più ampio inquadramento si v. D.-U. Galetta e J. Ziller, EU administrative Law, E. Elgar Publishing, 2025. ↑
- Così Cass. civ., s.u. 20 febbraio 2007, n. 3841, che richiama l’orientamento espresso già in Cass. civ., s.u. 25 settembre 1997, n. 9433. Più in generale sui limiti alla derogabilità della giurisdizione italiana in virtù di norme di diritto internazionale privato nazionale si veda F. Ragno, La saga dei contratti derivati, cit., pp. 16-17. ↑
- La questione – come invero gran parte delle problematiche relative al rapporto tra tutela giurisdizionale e principi costituzionali – è scarsamente indagata dalla dottrina costituzionalistica. Sulla centralità del diritto di accesso al giudice come elemento costitutivo delle garanzie costituzionali interne ed europee si veda, se si vuole, B. Randazzo, Access to justice, cit., passim. Si tratta, invece, di un problema classico per la dottrina di diritto internazionale privato, anche italiana: cfr., per tutti, già F.C. Villata, L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I, Cedam, Padova, 2012. ↑
- Corte giust., sentenza del 9 dicembre 2003, C-116/02, Erich Gasser GmbH contro MISAT srl, ECLI:EU:C:2003:657. ↑
- Ivi, p.to 67. ↑
- Ivi, p.to 68. ↑
- Ivi, p.to 72. ↑
- Ivi, p.to 3 del dispositivo. ↑
- Si v. supra, § 3.1. ↑
- In argomento, si veda K. Lenaerts, On Checks and Balances: The Rule of Law within the EU, in Columbia Journal of European Law, vol. 29, n. 2, 2023, pp. 25-61. ↑
- Corte EDU, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, 2005. ↑
- Al riguardo si veda, volendo, B. Randazzo, Access to justice, cit., pp. 115 ss. ↑
- Corte giust., sentenza 21 marzo 2024, C-90/22, Gjensidige, ECLI:EU:C:2024:252. ↑
- Ivi, p.to 75. ↑
- Ivi, p.to 76. ↑
- Corte giust., sentenza del 27 febbraio 2025, C-537/23, Società Italiana Lastre, ECLI:EU:C:2025:120; nello stesso senso si v., anche Corte giust., sentenza del 30 ottobre 2025, C-398/24, Pome, ECLI:EU:C:2025:843. ↑
- Ivi, p.to 30. La Corte sembra ignorare che il prosieguo della previsione che statuisce «secondo la legge di tale Stato membro». ↑
- Ivi, p.ti 30-33. ↑
- Ivi, p.to 35. ↑
- Ivi, p.to 36. ↑
- Ivi, p.to 37. ↑
- Ivi, p.ti 42-45. ↑
- Ivi, p.to 48. ↑
- Ivi, p.to 49. ↑
- Ivi, p.to 53. ↑
- Cass. civ., 5 agosto 2020, n. 16706. ↑
- Cass. civ., 15 settembre 2017, n. 21476. ↑
- Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 30020. ↑
- Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1520. ↑
- Sulla difficoltà di definire una nozione univoca di «ordine pubblico economico» dalla prospettiva del diritto pubblico si veda già G. Bianco, Costituzione economica e ordine pubblico economico, Utet, Milano, 2008. ↑
- Limitatamente all’ambito del diritto di famiglia (tutte in materia di adozione), si richiamano ad es. Cass. civ., 19 dicembre 2023, n. 35437; 31 maggio 2018, n. 14007 e s.u. 30 dicembre 2022, n. 38162; e spec. in ambito economico e contrattuale Cass. civ., 24 marzo 2023, n. 8462. ↑
- Cass. civ., 7 marzo 2023, n. 6723. ↑
- Cfr. ancora Cass. civ., n. 6723 del 2023, cit. ↑
- Cass. civ., s.u. 15 maggio 2020, n. 8770. ↑
- Cass. civ., 19 marzo 2024, n. 7368. ↑
- Cass. civ., s.u. n. 38162 del 2022, cit. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibidem. ↑
- Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255. ↑
- Sul rapporto tra ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno la dottrina è sterminata; si veda per tutti l’autorevole saggio G. Perlingieri, G. Zarra, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, ESI, Napoli, 2019. Sul tema, la dottrina costituzionale è invece molto più frammentaria. Sull’ordine pubblico internazionale si veda, in particolare, A. Longo, Ordine pubblico internazionale e lotta per la Costituzione. Spunti problematici alla luce di alcuni recenti approdi giurisprudenziali, in Dir. e soc., 3, 2017, pp.419. Più in generale sulla nozione costituzionale di ordine pubblico, cfr., tra i contributi monografici recenti, A. Ciervo, La metamorfosi dell’ordine pubblico nell’esperienza costituzionale italiana, Ed. Scientifica, Napoli, 2023. Ancora attuali sono inoltre le ricostruzioni concettuali proposte in L. Paladin, voce Ordine pubblico, in Nss. Dig. It., XII, 1995. ↑
- G. Greco, Giudizio sull’atto, giudizio sul rapporto: un aggiornamento sul tema, in Dir. Soc., 2, 2016, p. 204. ↑