Configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile: le regole per la costituzione di una CER e i benefici previsti

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<i>Le Comunità Energetiche, le FER e un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile</i> (2024)

Configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile: le regole per la costituzione di una CER e i benefici previsti

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Il crescente sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili incontra ostacoli legati alla necessità di un sempre maggiore sviluppo delle reti per trasportare l’energia prodotta lontano dai centri di consumo. Gli incentivi a consumare localmente l’energia rinnovabile combinano gli obiettivi ambientali con quello di riduzione del percorso dell’energia elettrica, a cui si affiancano innovativi obiettivi di coesione sociale tramite la costituzione di Comunità Energetiche.


Self-consumption configurations for renewable energy sharing: the rules for setting up a REC and the expected benefits
The growing development of electricity generation from renewable sources encounters obstacles related to the need for an ever- increasing development of grids to transport the energy produced far from the centers of consumption. The incentives to consume renewable energy produced locally combine environmental targets with the objective of reducing the path of electricity on the grids, accompanied by innovative objectives of social cohesion through the establishment of Energy Communities.
Sommario: 1. Il quadro normativo europeo e nazionale.- 2. Perché si incentiva l’autoconsumo.- 3. Le diverse forme di autoconsumo.- 4. L’energia elettrica autoconsumata.- 5. Gli incentivi.- 6. Il costo evitato di trasmissione.- 7. La costituzione di una CER.- 8. Conclusioni.

1. Il quadro normativo europeo e nazionale

La direttiva 2018/2001/UE del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, individua tre configurazioni di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

La prima, “autoconsumatore di energia rinnovabile”, è un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.

La seconda, “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, sono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini dell’autoconsumo e si trovano nello stesso edificio o condominio.

La terza, “comunità di energia rinnovabile”, è un soggetto giuridico:

  1. che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della sopracitata direttiva, ha recepito le tre configurazioni per l’autoconsumo indicate nella norma europea[1].

In particolare, per quanto riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili (nel seguito: CER), il d.lgs. n. 199/2021 conferma che «l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari» e aggiunge che «per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale».

2. Perché si incentiva l’autoconsumo

La Direttiva 2018/2001/UE prevede che: «Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell’autoconsumo di energia rinnovabile» (articolo 21, comma 6).

Il d.lgs. n. 199/2021, quindi, individua specifici «meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW» (art. 8, comma 1).

La spinta allo sviluppo dell’autoconsumo di energia elettrica – con particolare riguardo a quella prodotta da fonti rinnovabili – risponde alla necessità di fronteggiare alcune problematiche indotte sul sistema elettrico dalla diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i quali spesso vengono realizzati lontano dai centri di consumo, inducendo, così, ingenti opere di sviluppo e potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

Per contro, la produzione di energia elettrica distribuita sul territorio presenta alcuni vantaggi, primi fra tutti la riduzione delle distanze di trasporto e delle perdite di energia nelle reti.

L’autoconsumo, quindi, riduce i costi di trasporto dell’energia elettrica, ovvero, a parità di costi, permette un maggiore sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili[2].

Tra i vantaggi, la direttiva europea menziona anche «lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale»[3]. Su tali presupposti poggia la scelta di favorire l’autoconsumo, attraverso il riconoscimento di incentivi economici corrisposti a valere sull’energia autoconsumata.

3. Le diverse forme di autoconsumo

Per trasmettere il corretto segnale a ridurre il più possibile il trasporto di energia sulla rete, si è abbandonato il tipico schema incentivante adottato fino ad oggi, che premia la produzione di energia rinnovabile a prescindere da dove essa venga utilizzata; una configurazione di autoconsumo riceverà un incentivo economico proporzionale alla quota di energia rinnovabile prodotta e consumata all’interno della configurazione stessa.

Sono molteplici le configurazioni di autoconsumo riconosciute dal vigente complesso di norme.

Al classico autoconsumo “in sito” – un cliente finale che installa un impianto di produzione di energia elettrica all’interno del proprio sito di consumo, quindi senza interessare la rete pubblica – si sono aggiunte, in forza della recente normativa, altre forme di autoconsumo, denominato “diffuso”, vale a dire sistemi di condivisione locale dell’energia tramite l’utilizzo di porzioni della rete di distribuzione.

Ciò è consentito sia al consumatore individuale, il quale può utilizzare la rete di distribuzione per trasportare l’energia elettrica prodotta da un proprio sito di produzione ad un proprio sito di consumo, sia per gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente (in singoli edifici o in condomini), sia per agglomerati ancora più estesi di produttori e consumatori come le CER.

L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha raccolto la nuova disciplina per l’autoconsumo diffuso in un apposito Testo Integrato[4].

La caratteristica comune di tutte queste configurazioni è la vicinanza tra punto di produzione e punto di consumo, in modo da minimizzare il percorso dell’energia elettrica sulla rete.

Tale caratteristica è intrinsecamente soddisfatta per gli autoconsumatori singoli o in condominio, mentre per le comunità energetiche è necessario individuare un criterio di delimitazione territoriale degli utenti che possono fare parte della comunità.

Il d.lgs. n. 199/2021 consente la costituzione di una CER all’interno di una “zona di mercato”, cioè vaste aree costituite da regioni o raggruppamenti di regioni[5].

Tuttavia, lo stesso decreto limita l’accesso agli incentivi alla sola energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria[6], di fatto focalizzando l’interesse alla costituzione delle comunità entro il suddetto perimetro.

Le cabine primarie sono i punti di confine tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione e suddividono il territorio in porzioni decisamente più ridotte rispetto alle zone di mercato[7].

In Italia ci sono circa duemila cabine primarie, più numerose nelle zone densamente popolate. Sul sito web del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è presente la mappa interattiva che consente di identificare le aree sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale[8].

4. L’energia elettrica autoconsumata

Una CER è costituita da un gruppo di utenti che scambiano (prelevano o immettono) energia elettrica con la rete.

Pertanto, una CER è identificata una volta noti i punti di connessione alla rete di distribuzione che ne fanno parte. I punti di connessione sono di prelievo se si tratta di un consumatore, di immissione se si tratta di un produttore e sia di immissione che di prelievo se l’utenza connessa è un prosumer.

L’energia elettrica autoconsumata viene calcolata in ciascuna ora confrontando la somma dell’energia elettrica immessa in rete in tutti i punti di connessione della CER ubicati sotto la stessa cabina primaria (Eimm) con la somma dell’energia elettrica prelevata (Eprel) dal medesimo insieme di punti di connessione.

Il valore minimo tra i due rappresenta, in quell’ora, l’energia elettrica che è stata prodotta e consumata a livello locale, cioè senza transitare sulla rete di trasmissione.

Infatti, poiché i punti di connessione della CER presi in considerazione per il calcolo dell’energia autoconsumata sono, per definizione, sottesi alla medesima cabina primaria, l’energia elettrica immessa e prelevata in una data ora rimane confinata nella porzione di rete di distribuzione a cui tali punti sono allacciati, realizzando così l’obiettivo di limitare il percorso dell’energia elettrica tra punto di produzione e punto di consumo.

Nelle forme di autoconsumo “in sito”, l’energia elettrica autoconsumata non transita sulla rete e non è misurata direttamente.

Nelle forme di autoconsumo “diffuso”, invece, l’energia elettrica autoconsumata viene determinata partendo dalle misure di prelievo e immissione delle singole utenze.

Questo tipo di condivisione, detta anche “virtuale”, consente di mantenere inalterata l’esecuzione dei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica di ciascun membro della CER.

Ogni cliente finale acquista l’energia elettrica da un fornitore a sua scelta e ogni produttore vende l’energia elettrica con le modalità che preferisce, senza che la partecipazione alla CER ponga alcun tipo di vincolo al riguardo.

Inoltre, il modello di condivisione “virtuale” funziona senza la necessità di realizzare nuove connessioni o di installare nuove apparecchiature di misura[9].

Tuttavia, tale modello risulta incompatibile con quanto previsto dall’articolo 32, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 199/21: «l’Autorità individua le modalità con le quali i clienti domestici possano richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta dell’energia elettrica condivisa».

Questa disposizione, al momento non ancora attuata, andrebbe ad incidere sull’esecuzione dei contratti di fornitura ai clienti e, pertanto, richiederebbe un complesso sistema per gestire la differenza tra il prelievo misurato presso il POD[10] del cliente e il valore dell’energia elettrica al medesimo fatturata.

5. Gli incentivi

In attuazione del d.lgs. 199/2021, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto del 7 dicembre 2023, ha definito gli incentivi spettanti all’energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata nelle CER e nelle altre configurazioni per l’autoconsumo ammesse.

Lo stesso decreto disciplina anche, in attuazione del PNRR, l’erogazione di contributi in conto capitale (fino al 40 per cento dei costi ammissibili) per lo sviluppo delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Come accennato in precedenza, l’incentivo in “conto energia” di tipo feed in premium è riconosciuto all’energia elettrica condivisa da impianti e utenze di consumo facenti parte della CER, connessi alla rete di distribuzione sotto la stessa cabina primaria[11].

Il d.lgs. n. 199/2021 limita l’accesso all’incentivo agli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, entrati in esercizio in data successiva al 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 199/2021).

Il DM 7 dicembre 2023 ha aggiunto ulteriori condizioni, tra le quali spiccano le seguenti:

  1. le Comunità energetiche rinnovabili devono risultare già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio[12], e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
  2. le CER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedente il 55% dell’energia condivisa[13], «sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione».

La tariffa premio è riconosciuta per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto di produzione.

La tariffa premio è determinata in funzione di diverse variabili: potenza e ubicazione dell’impianto di produzione, prezzo zonale di vendita dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, cumulo con l’incentivo in conto capitale.

La formula per il calcolo dell’incentivo è:

I = P + max (0; 180 – Pz)

Dove:

  • Pz è il prezzo zonale orario di vendita dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso;
  • P è un incentivo funzione della potenza dell’impianto, pari a 60 €/MWh per impianti di potenza superiore a 600 kW, a 70 €/MWh per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, ed a 80 €/MWh per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW.

Inoltre, per gli impianti fotovoltaici l’incentivo è incrementato in alcune regioni, per tenere conto dei diversi livelli di insolazione del territorio italiano, sulla base della seguente tabella.

Infine, con lo scopo di evitare eccessive rendite economiche in caso di aumento imprevedibile dei prezzi di mercato, il DM 7 dicembre 2023 fissa anche un valore massimo alla tariffa premio, anch’esso articolato in funzione della potenza dell’impianto: 100 €/MWh per impianti di potenza superiore a 600 kW, 110 €/MWh per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, 120 €/MWh per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW.

Se l’impianto di produzione beneficia anche dell’incentivo in conto capitale, la tariffa premio viene decurtata secondo la seguente formula:

TP = I (1 – F), dove F varia linearmente tra 0 (in caso in cui non ci sia incentivo in conto capitale) e 0,5 per contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.

L’accesso agli incentivi sarà possibile fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

6. Il costo evitato di trasmissione

Oltre all’incentivo regolato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il d.lgs. n. 199/2021 affida all’ARERA il compito di individuare un ulteriore beneficio economico a favore delle configurazioni di autoconsumo, rappresentato dalle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete[14].

Nel TIAD, l’ARERA rileva che l’energia elettrica prodotta e consumata sulla rete sottesa ad una cabina primaria non transita sulla rete di trasmissione; pertanto, identifica nella parte unitaria variabile, espressa in €/MWh, della tariffa di trasmissione (TRASE), per i clienti connessi a reti di bassa tensione, la componente tariffaria non applicabile all’energia condivisa. Tale componente tariffaria rappresenta, dunque, il costo di trasporto che l’energia autoconsumata in una CER consente di evitare.

Si prevede che il GSE riconosca mensilmente alle CER il «contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata», pari al prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata e la componente tariffaria TRASE, che per il 2024 è pari a 10,57 €/MWh. Di norma, l’ARERA provvede ad aggiornare annualmente detta componente[15].

7. La costituzione di una CER

Nell’atto costitutivo di una CER dovranno essere indicate le diverse utenze (POD) che ne fanno parte. La mappa interattiva del GSE consente di verificare che le utenze appartenenti alla CER siano sottese alla medesima cabina primaria, condizione che deve essere rispettata per ottenere gli incentivi ministeriali e il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.

Le diverse condizioni da rispettare sono indicate all’articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 e all’articolo 3 del DM 7 dicembre 2023.

Tra di esse, vale la pena rimarcare che non possono fare parte di una CER le imprese per le quali la partecipazione alla CER costituisce l’attività commerciale e industriale principale[16]. Ciò in coerenza con il principio comunitario in base al quale l’obiettivo di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

Deve essere indicato il “referente” della comunità, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato.

Il referente presenta al GSE la richiesta di accesso al regime di autoconsumo diffuso e, qualora tale accesso venga concesso, stipula con il GSE un apposito contratto che regola l’erogazione dei contributi per l’autoconsumo diffuso (incentivi ministeriali e contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata).

Con la sottoscrizione del contratto, la CER acconsente a far accedere il GSE ai propri impianti per l’effettuazione di verifiche.

La connessione alla rete di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è regolata dall’ARERA con il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)[17].

Come ricordato in precedenza, la condivisione virtuale consente ai membri della CER di vendere e acquistare l’energia elettrica immessa e prelevata da ciascun POD secondo le normali procedure applicate a qualunque utente della rete.

Quindi i clienti finali potranno prelevare energia elettrica in forza di un contratto di fornitura erogato da un venditore liberamente scelto e i titolari di impianti di produzione potranno vendere l’energia elettrica immessa sottoscrivendo un contratto di vendita con un grossista o con il GSE.

8. Conclusioni

Merita apprezzamento l’intento di orientare l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in prossimità dei punti di consumo, perché affronta uno dei maggiori problemi dovuti alla proliferazione degli impianti rinnovabili, cioè le limitazioni dovute all’inadeguatezza della rete di trasporto.

Bisogna tenere presente, però, che questo sistema di incentivazione dell’autoconsumo non è applicabile agli impianti di grande dimensione, per i quali permane la necessità di incremento della capacità di trasporto delle reti.

Ma lo sviluppo di una CER non mira solo ad alleggerire i volumi di energia in transito sulle reti: innovativi principi di partecipazione a livello locale e di coesione sociale sono evocati dalle norme europee e nazionali.

Sarà interessante vedere come saranno recepiti in concreto questi principi e se davvero la CER sarà l’occasione per diffondere la cultura energetica tra i piccoli consumatori e le amministrazioni locali.

  1. Per una panoramica sul tema, si veda D. Moneta, M. Zulianello, V. Angelucci, Il recepimento delle comunità energetiche nella normativa italiana, in AEIT, 9/10, 2021.
  2. Si veda, tra gli altri, C. Bossi, R. Cicoria, B. Delfino, F. Fornari, S. Massucco, F. Silvestro, Problematiche e ruolo della generazione distribuita nell’evoluzione del sistema elettrico italiano, in La Termotecnica., 3, 2003.
  3. Direttiva 2018/2001/UE, considerato n. 65.
  4. Il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato con deliberazione ARERA 727/2022/R/eel.
  5. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Calabria, Centro Nord (Toscana e Marche), Centro Sud (Lazio, Abruzzo, Campania e Umbria), Nord (Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Sardegna, Sicilia e Sud (Molise, Puglia e Basilicata).
  6. Art. 8, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 199/2021.
  7. Per una più ampia panoramica sul tema, si veda F. Stevanato, D. Busetto, La tecnologia degli impianti in alta tensione, IML, Roma, 2016.
  8. https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie.
  9. Per maggiori informazioni sul modello virtuale, si veda L. Lo Schiavo, A. Galliani, A. Rossi, The «virtual» model for collective self-consumption in Italy, in S. Löbbe, F. Sioshansi, D. Robinson, Energy Communities. Customer-Centered, Market-Driven, Welfare-Enhancing, Academic Press, 2022, pp. 95-106.
  10. Point Of Delivery, il punto di connessione dell’utenza con la rete pubblica.
  11. Per approfondimenti sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si veda F. Luiso, I sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in Atti del Convegno Gli orizzonti delle fonti energetiche rinnovabili, Università di Siena, 24 gennaio 2020.
  12. Questo requisito potrebbe risultare non rispettato – perché non noto – per gli impianti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore del DM 7 dicembre 2023 (ovvero prima del 24 gennaio 2024). Le “Regole Operative” del GSE prevedono che, per tali impianti, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER.
  13. Percentuale che scende al 45% se la CER cumula la tariffa premio con il contributo in conto capitale.
  14. D.lgs. n. 199/2021, art. 32, comma 3, lett. a).
  15. Sull’argomento si veda anche A. Arena, G. Ciaccia, A. Galliani, Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile – orientamenti dell’ARERA, in Gestione Energia – FIRE, 2, 2020.
  16. D.lgs. n. 199/2021, art. 31, comma 1, lett. c).
  17. Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08.

 

Federico Luiso

Assistente del Presidente dell'ARERA presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.