1/2025

L’articolo esamina il contributo di Agustín Gordillo al Diritto, mettendo in luce il suo approccio metodologico ispirato alla logica della scoperta scientifica di Popper e al razionalismo critico. Gordillo concepisce il Diritto Amministrativo come un processo aperto, relazionale e in costante evoluzione, ponendo al centro i diritti umani come principi sovra-costituzionali operativi. La sua visione anticipa un modello di diritto amministrativo globale, capace di superare i confini statali e di rispondere in modo razionale e partecipativo alle sfide della modernità.


The article examines Agustín Gordillo’s contribution to law, highlighting his methodological approach inspired by Popper's logic of scientific discovery and critical rationalism. Gordillo envisions Administrative Law as an open, relational, and constantly evolving process, with human rights at its core as operative supra-constitutional principles. His vision anticipates a global model of administrative law, capable of transcending state boundaries and addressing modern challenges through rationality and participation.
Summary: 1. Come nascono le nuove idee?- 2. Il laboratorio di Augustin Gordillo: la logica della scoperta scientifica alla prova del problema amministrativo.- 3. L’idea della “sovra-costituzionalità operativa” dei diritti umani.- 4. Il Diritto amministrativo globale: una congettura.- 5. Il diritto amministrativo come “opera aperta”.- 6. Postilla.

1. Come nascono le nuove idee?

All’età di dodici anni Agustín Gordillo inizia a studiare le opere principali di Sigmund Freud, mosso dalla curiosità di comprendere l’animo umano e con l’obiettivo di capire “come funziona” la mente. Di lì a poco inizierà a coltivare anche l’interesse per la filosofia, la scienza politica e la letteratura.

Intraprende gli studi di Diritto nell’Università di Buenos Aires con la consapevolezza che sarebbe diventato professore universitario. L’unico dubbio era in quale materia avrebbe insegnato. Solo a conclusione del suo percorso universitario incontra la materia del Diritto amministrativo, alla quale approderà alcuni anni dopo quale docente.

La sua Introducción al Derecho e molte parti del suo Tratado de derecho administrativo sono dedicate al metodo in generale, inteso più propriamente quale teoria della conoscenza, e, in particolare, al metodo nel diritto.

Gordillo si dichiara espressamente “popperiano” e informa coerentemente la sua attività di ricercatore, la sua opera e il “suo” diritto amministrativo al metodo del razionalismo critico.

Fin dalle prime sue opere riaffiora, prendendo nuova luce, l’interesse per la psicologia, che è in Gordillo del tutto originale: mentre la gran parte della psicologia dedicava (a quel tempo) la propria attenzione allo studio delle patologie della mente, Gordillo – e qui il suo interesse per la psicologia si fonde con la teoria della conoscenza – è invece attratto dalla dinamica dei procedimenti creativi. Come nascono le nuove idee?

Da Logica della scoperta scientifica di Popper Gordillo trae alcune coordinate essenziali per mettere a punto la propria impostazione metodologica: la ricerca scientifica è una attività di soluzione di problemi che si svolge attraverso congetture e confutazioni. Essa non ha mai fine perché non può approdare alla verità oggettiva (che resta irraggiungibile), ma è un processo di continua approssimazione ideale alla stessa, che avanza (cresce) formulando ipotesi teoriche e, su tali basi, spiegazioni (rivedibili) esposte alla critica razionale e alla prova della falsificazione.

Il criterio falsificazionista mette in luce il carattere sempre provvisorio delle teorie scientifiche. In tale approccio la verità è un mero “ideale regolativo” (condiviso stipulativamente nella comunità scientifica), che informa (e rende possibile) l’azione degli scienziati e dà ad essa un senso. Un approccio fortemente anti-dogmatico, pertanto, che si ispira ai criteri della “società aperta”: «aperta a più valori, a più visioni del mondo filosofiche e a più fedi religiose, ad una molteplicità di proposte per la soluzione di problemi concreti e alla maggior quantità di critica. La società aperta è aperta al maggior numero possibile di idee e ideali differenti, e magari contrastanti. (…) La società aperta è chiusa solo agli intolleranti»[2].

Gordillo, lettore attento, è molto colpito anche da notazioni apparentemente marginali (e a quel tempo sottovalutate) della teoria stessa: quelle in cui Popper riconosce che spesso anche idee considerate “non razionali” possono aprire la strada a idee scientifiche e non vanno quindi considerate “insensate e non intellegibili”. La metafisica, l’extra-razionale, il giudizio estetico, possono ben svolgere un ruolo positivo nella attività scientifica: le teorie nascono sempre da “congetture”, che contengono anche elementi intuitivi, fantastici, non analizzabili razionalmente.

La questione, come è noto, sarà nei decenni successivi ripresa e ampiamente sviluppata da vari studiosi, in particolare da Thomas Kuhn, Imre Lakatos e Paul K. Feyerabend (allievi “eretici” di Popper) e da pensatori francesi come Gaston Bachelard ed Edgar Morin.

Non è un caso che Gordillo, guardando retrospettivamente al suo percorso di vita e di ricerca, dichiari che la sua tesi di dottorato – lavoro al quale aveva dedicato anni di studi profondi e meticolosi, miranti alla completezza, conclusa e discussa nel 1960, ma mai pubblicata – rappresentasse per lui «il più grande errore metodologico» della sua vita: aveva studiato tutto, ma la sua creatività era stata annullata[3].

2. Il laboratorio di Augustin Gordillo: la logica della scoperta scientifica alla prova del problema amministrativo

Da questa esperienza Gordillo trae spunto per affinare il suo metodo e ri-orientare il suo programma di ricerca e di azione. Spiega infatti che egli procede sempre dalla formulazione di una ipotesi di scritto, una prima stesura della idea di base, su cui lavora con successive limature e perfezionamenti per metterla a fuoco e via via distillarla («finché non c’è più niente da aggiungere o correggere»), sottoponendola poi al confronto dialogico e critico di suoi colleghi e, soprattutto, dei suoi studenti e dei suoi «amici professionali». Spiega poi come sulla base delle critiche e delle osservazioni ricevute egli torna al tavolo di lavoro: solo in questo momento inserisce l’ipotesi di base alla prova di uno studio sistematico e al confronto analitico e sequenziale con le altre tesi già presenti sul campo oggetto di indagine. Quando il lavoro è terminato, viene pubblicato. Ma Gordillo torna ad affinare lo stesso nelle successive edizioni dell’opera tenendo conto delle osservazioni critiche che sono seguite alla pubblicazione del testo, oltre che, ovviamente, dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico. Egli precisa, però, che non resta incatenato vita natural durante alla sua opera: la quale, infatti, si stacca dall’autore, ha una sua vita autonoma ed anche una sua storicità. Elaborata in un determinato contesto (storico, culturale, sociale, economico), porta con sé i caratteri e i limiti di quella contingenza e del sostrato di relazioni di senso di cui è espressione. Tuttavia, il testo, una volta consegnato alla dimensione pubblica, è oggetto di interpretazioni; evolve, di conseguenza, tanto la materia storica («i fatti, i valori e i principi giuridici, che sono l’impulso che riceviamo dal mondo», rileva Gordillo), tanto l’esistenza dell’autore e del lettore: «Credo che un libro valga per la riflessione che fa nascere nella mente dei lettori e non per quello che le sue pagine dicono. Il vostro pensiero è quello che vi sarà più utile. I vostri interventi sono fondamentali per la riflessione, sia per proporre argomenti diversi, sia per distruggere tutto quello che è stato scritto da me. Il dibattito e la refutazione sono parti necessarie dell’evoluzione del pensiero scientifico e del progresso della società. Questo è stato spiegato da Popper, ed io sono molto popperiano: È in questo senso che sono contento del libro, perché è stato concepito per far pensare»[4].

3. L’idea della “sovra-costituzionalità operativa” dei diritti umani

La formazione dei giuristi e, più in generale, di tutti gli operatori del diritto, non può essere limitata allo studio di dati normativi e di concetti giuridici (astratti e immutabili), ma deve essere plasmata a partire dall’analisi e dalla (ricerca di) soluzione di “casi concreti”: le situazioni problematiche che costituiscono l’essenza dinamica e vitale della convivenza (e insieme della conflittualità) sociale e, quindi, dell’esperienza giuridica.

Gordillo ricorda che, in tal senso, fu molto colpito da una notazione del professor Alessandro Nieto: dinanzi al problema concreto, è necessario disporsi con apertura ai caratteri, alle ragioni peculiari del caso, “dimenticando” tutto quello che si è studiato prima. Tale approccio è necessario – ribadisce con convinzione Gordillo – «per avere la mente fresca, cosciente, creativa: pronta a vedere il problema che si ha davanti!»).

Alcuni anni dopo Gordillo, già professore di Diritto amministrativo, concorre anche per l’affidamento dell’incarico di docenza in “Diritti umani”. Studia in profondità, ma evidentemente con la freschezza necessaria, questa nuova materia e arriva a formulare l’ipotesi della “sovra-costituzionalità operativa dei diritti umani”: “lo prendono per matto” – come ricorda lui –, ma ottiene la cattedra.

Egli aveva ben compreso la necessità di rifondare il Diritto (e in particolare il Diritto amministrativo) su nuove basi: non più sulla Sovranità degli Stati e sulla prevalenza degli Interessi Pubblici intesi come interessi degli Stati, ma sulla dignità umana e sui diritti fondamentali della persona. L’intera architettura dei pubblici poteri era da ripensare e da ricostruire giuridicamente in posizione subordinata e servente rispetto ai diritti e agli interessi generali “del” pubblico: i bisogni vitali delle persone e gli interessi fondamentali delle collettività umane, da armonizzare nella convivenza civile.

La posizione e il ruolo funzionali delle pubbliche amministrazioni risultavano radicalmente “capovolti”.

Negli stessi anni, in Italia, la dottrina costituzionalistica e amministrativista stava completando, sulla base della Costituzione repubblicana del 1948, un’opera di generale rilettura (che aveva avviato dagli anni ‘60) della disciplina e dello statuto dell’amministrazione per superare quella visione autoreferenziale ed autoritativa del fenomeno amministrativo che aveva caratterizzato tutta l’esperienza precedente. La dottrina stava comprendendo in primo luogo che il ruolo dell’amministrazione non fosse deducibile solo dalla lettura delle poche (e scarne) norme ad essa espressamente dedicate, ma doveva essere invece ricavato “leggendo tutta la Costituzione”. Quindi dall’intera disciplina costituzionale dei compiti assegnati ai pubblici poteri e dai principi fondanti l’ordinamento democratico, in primis il principio di uguaglianza “sostanziale” di cui all’art. 3, comma 2: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti (…) all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Ma Gordillo, a ben vedere, era già ben oltre le sopra indicate (e già di per sé estremamente importanti) acquisizioni: perché l’idea della “sovra-costituzionalità operativa” dei diritti umani, considerata insieme alla configurazione “razionalistico-critica” dei pubblici poteri, da egli proposta, apriva alla pubblica amministrazione e al suo diritto nuovi ambiti di intervento, spaziali e temporali.

Gordillo, con pochi tratti di penna, si proietta nel futuro, e fuori dai confini statali (fino a ieri ritenuti consustanziali al diritto amministrativo), anticipando di decenni alcuni dei mutamenti strutturali più significativi del diritto amministrativo. Un esempio al riguardo è offerto dal campo sempre più vasto delle “funzioni amministrative” disciplinate al di fuori dell’esperienza statuale, che coinvolgono congiuntamente apparati interni e enti sovranazionali (il richiamo più immediato è all’area delle funzioni comuni dell’Unione europea): un fenomeno che ha preso piede con più chiara insistenza proprio nell’ultimo trentennio, segnando una netta discontinuità rispetto al modo tradizionale di concepire la distribuzione multilivello dei compiti tra gli apparati amministrativi[5].

Il giurista italiano, ancora oggi, resta profondamente colpito dall’idea fulminante di Gordillo e, in particolare, dall’affermazione, così chiara e netta, da un lato, della anteriorità logica e giuridica dell’individuo e dei suoi diritti rispetto ai pubblici poteri; e, dall’altro, della protezione, di livello “sovra-costituzionale” e per giunta “operativa”, ad essi assegnata.

«I Trattati sui diritti umani e buona parte del Diritto globale – osserva Gordillo – entrano nel territorio del diritto amministrativo».

Norme meramente programmatiche? Niente affatto!

4. Il Diritto amministrativo globale: una congettura

Da questa prospettiva emerge con chiarezza la matrice costitutiva della concezione di Gordillo: le pubbliche amministrazioni sono “dispositivi” umani – improntati a razionalità pratica, strumentale e limitata – che servono a ricercare e (eventualmente) ad attuare in concreto soluzioni adeguate (motivate, imparziali, ragionate, ponderate, proporzionate, misurate, eque: buone) a “problemi” in cui è in gioco la soddisfazione di interessi fondamentali “del” pubblico, intesi nel senso già illustrato sopra.

L’essenza funzionale delle amministrazioni pubbliche si coglie, pertanto, nell’agire “per” la decisione: nell’attività conoscitiva e di indagine (prima) e (poi) decisionale: conoscere per decidere. Una funzione complessa che si svolge in più momenti e su diversi piani, a vari ordini di grandezza, livelli di gestione e scale di complessità, e per mezzo di atti, procedimenti e operazioni eterogenei; che è presa in considerazione e disciplinata in vari modi e forme (è oggetto di pluriqualificazione) dal diritto oggettivo, certamente.

Ma il “pattern” costitutivo di questo agire operazionale, globalmente rilevante per il diritto, appare individuabile, in ogni caso, come in una figura frattale, in una attività rivolta alla “soluzione di casi” e “situazioni problematiche”. Il pensiero, da Popper, corre immediatamente alla teoria dell’indagine di John Dewey e alla teoria della decisione e della razionalità limitata Herbert M. Simon, e ai contributi, di alcuni anni successivi, di illustri giuristi italiani quali Franco Levi, Franco Ledda e Antonio Romano Tassone.

L’impostazione lumeggiata da Gordillo è fatta propria anche dal diritto globale – in cui si sono sviluppati da tempo il diritto di partecipazione, l’obbligo di motivazione, il principio di trasparenza – e che ravvisa proprio nel principio di buona amministrazione il nucleo principale del diritto “amministrativo” globale.

Un punto merita di essere sottolineato: Gordillo ha sempre sostenuto con convinzione la tesi favorevole all’esistenza di un “diritto amministrativo globale”, ma non ha mancato di precisare, in piena coerenza con il suo metodo, che essa non è una “verità” né, all’estremo opposto, una banale presa di posizione su una mera questione di carattere terminologico.

Essa è, invece, un’ipotesi esplicativa: una congettura in senso popperiano. Ma la scelta di una fra una serie di teorie fra loro competitive, lungi dall’essere l’applicazione di un algoritmo, è un atto di preferenza; e ogni preferenza di una teoria su un’altra è a sua volta una congettura di ordine più alto.

Gordillo, infatti, ha cura di precisare e delimitare con grande attenzione i termini della sua adesione alla “congettura” del diritto amministrativo globale: «I would argue that global administrative law, in order to have meaning, must restrict itself to States that have the minimum qualities of Rechtsstaat, Ètat de Droit, Estado de Derecho, or rule of law, and that have enough control over their territory to impose the order for that rule of law to prevail. That may exclude a hundred or more independent or sovereign countries, at any given moment»[6].

L’impostazione sopra illustrata è adottata anche nell’accezione europea della locuzione “buona amministrazione”, sancita nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che con tale espressione indica l’oggetto di un diritto che ogni persona vanta nei confronti delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea. Secondo la disposizione in parola, l’amministrazione merita la qualificazione di buona (bonne, good, proper), in generale quando tratta le questioni che riguardano qualsiasi persona in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. Più in particolare, quando le sue decisioni sono motivate e la persona interessata è ascoltata prima che sia adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Inoltre, deve essere consentito l’accesso di ogni persona al fascicolo che la riguarda. A ciò si aggiunge che ad ogni persona deve essere assicurato il risarcimento dei danni provocati dagli organi e dalle istituzioni europee nell’esercizio delle loro funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

Degno di nota è, in particolare, il riferimento al diritto a un trattamento “equo” delle proprie questioni, che è ricollegato da un lato al concetto di fairness; dall’altro al divieto generale di operare trattamenti discriminatori, al principio di uguaglianza e al dovere di imparzialità; nonché ai principi di giustizia, del giusto procedimento e di proporzionalità.

La efficacia operativa della buona amministrazione – secondo Sabino Cassese[7] – si rivelerebbe addirittura «maggiore a livello sopranazionale e globale (…), per estensione, rispetto a quella del livello nazionale. Infatti, mentre nella dimensione domestica la buona amministrazione esaurisce i suoi effetti nei rapporti amministrazione nazionale – cittadino, nella dimensione ultra-nazionale lo stesso principio può applicarsi sia ai rapporti tra individui e amministrazioni ultra-nazionali, sia ai rapporti tra singoli e amministrazioni nazionali. In altre parole, in quest’ultima dimensione, la buona amministrazione è suscettibile di estendersi dal livello sopranazionale e globale a quello nazionale». Ciò consente alle persone «di beneficiare di più norme, disposte in sede nazionale, in sede sopranazionale e in sede globale, e di scegliere quelle più convenienti per la tutela dei suoi diritti». La partecipazione è garantita, infatti, sia nelle procedure di law-making, sia in quelle di regolazione, di adjudication e di risoluzione delle controversie.

5. Il diritto amministrativo come “opera aperta”

L’attività decisionale – nell’impostazione di Gordillo – è energia sempre in atto: è una ricerca che non ha mai fine. Per un verso perché, anche a voler prendere in considerazione singoli episodi di esercizio puntuale del potere, la stessa può estendersi anche al processo (laddove la procedura amministrativa non sia riuscita a risolvere la “sfida del caso”) e prolungarsi anche oltre (ove sia necessaria un’attività “di ponderazione” ulteriore della pubblica amministrazione) a valle della pronuncia del giudice.

Per altro verso, e più in generale, perché il diritto amministrativo – sottolinea Gordillo – è, e sarà sempre, un “diritto in formazione”: «esso è un diritto (costitutivamente) in fieri, che ha “carattere pretoriano” perché, in modo continuo e dinamico, è conformato (a livello locale, sovra-nazionale e globale) dai fatti, dai valori e dai principi giuridici, (…) che sono l’impulso che riceviamo dal mondo».

Invitato nel 2013 a tenere una relazione dal titolo “La Administración Pública del Siglo XXI. ¿Hacia un modelo sistémico, dinámico, flexible, integral y participativo?”, Gordillo intercetta efficacemente tutti i profili indicati nel tema assegnato concentrando la sua analisi sull’istituto della partecipazione, e sviluppando l’idea dell’attività amministrativa quale processo decisionale razionale. Approccio che gli consente di dissolvere immediatamente il (presunto) dilemma tra legalità ed efficienza dell’agire amministrativo che campeggiava nel campo di indagine.

La partecipazione è da favorire e rafforzare, a tutti i livelli, sia nei procedimenti discrezionali sia nei procedimenti vincolati, ma anche nei procedimenti di formazione della legge e in generale degli atti normativi, nonché di programmazione e di pianificazione e di localizzazione di opere pubbliche o di particolare complessità. Essa non dà luogo a un trade off: è un istituto che agevola il conseguimento dell’obiettivo dell’istruttoria appropriata e aiuta a decidere meglio, in modo (legittimo e al contempo) ragionato, dunque più intelligente, creativo e giusto. Essa va a beneficio di tutti: l’amministrazione, gli interessati, la collettività, i giudici, i decisori politici.

A tal proposito è utile rimarcare che con una serie di recenti importanti pronunce[8] la Corte costituzionale italiana ha preso posizione sul concetto di «riserva di procedimento amministrativo», nel tentativo di delimitare uno spazio proprio (costituzionalmente riservato) all’agire amministrativo. Il procedimento amministrativo è stato dalla Corte individuato quale strumento (di garanzia, di efficienza, di controllo giurisdizionale) da cui non si può prescindere tutte le volte in cui occorre acquisire, ponderare e confrontare interessi in conflitto. In altre parole, quando occorre esercitare un potere discrezionale per individuare la regola del caso concreto dinanzi a situazioni di vita ogni volta differenti, l’articolazione procedimentale è stata ritenuta «ineliminabile».

Tutti i “casi” che hanno dato origine alle sentenze della Corte sono caratterizzati da un elevato livello di complessità: localizzazione e realizzazione di impianti energetici; pianificazione di sistemi di smaltimento dei rifiuti; programmazione di interventi economici straordinari a favore del sistema sanitario; procedure di autorizzazione di opere di particolare complessità quali impianti fotovoltaici ed eolici di grande dimensione. Tutte fattispecie, cioè, che coinvolgono una massa rilevante di interessi pubblici e una pluralità di poteri, procedimenti, amministrazioni, da convogliare e raccordare in processi decisionali complessi unificati dal perseguimento di risultati unitari: operazioni amministrative. La Corte Costituzionale richiede che non sia pretermessa la «procedura amministrativa» richiesta dal caso: il processo decisionale adeguato. Ricorre pertanto a una sineddoche laddove si riferisce alla parte (il procedimento) per indicare invece il tutto (l’operazione).

L’attività amministrativa per la decisione consiste pertanto in un comportamento legale, razionale, relazionale: un agire formalizzato, che – come già illustrato poc’anzi prendendo spunto proprio dal pensiero del professor Gordillo – è manifestazione di razionalità pratica, limitata e situazionale (aderente ai fatti e allo scenario degli interessi in gioco), funzionale ad un’adeguata rilevazione della situazione problematica di realtà e alla traduzione congruente della stessa – sul piano giuridico – in problema amministrativo.

La buona amministrazione (sia essa locale, statale, sovranazionale, internazionale o globale) – in tale prospettiva – rileva quale precetto di ottimizzazione e di doverosa razionalizzazione dinamica dell’amministrazione in relazione ai risultati da soddisfare e ai caratteri del problema amministrativo.

In senso conforme, in Italia, si è espresso di recente anche il legislatore, nell’art. 1 del Codice dei contratti pubblici del 2023: «il principio del risultato costituisce attuazione (…) del principio del buon andamento (…)» (co. 3); «Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto» (co. 4).

Gli sviluppi più recenti della funzione amministrativa[9] mostrano una linea di tendenza che procede dalla (iniziale e risalente) “assenza” di rapporto alla “essenza” di rapporto.

Il paradigma di relazionalità caratterizza e conforma dall’interno la funzione amministrativa, la quale deve di regola trovare svolgimento, infatti, attraverso veri rapporti giuridici tra figure soggettive che si confrontano e dialogano in forme razionali nell’attività conoscitiva e nel processo decisionale.

Il senso più pregnante di tale generale linea evolutiva si può apprezzare proprio nel riconoscimento e nella garanzia della “relazione” quale essenza del fenomeno amministrativo, che riporta quest’ultimo in una dimensione vitale, rigenerativa e creativa, foggiata da regole, principi e valori che permettano l’organizzarsi delle relazioni stesse: la pubblica amministrazione come “opera aperta”.

6. Postilla

Prima di iscriversi all’università Agustín Gordillo aveva frequentato un laboratorio di orientamento professionale. Dai test di fine corso risultò chiaramente che egli aveva una spiccata attitudine per le arti plastiche e l’architettura. Cosa che – precisa Gordillo – non era di certo una “contro-indicazione” per studiare Diritto, cosa che egli aveva intenzione di fare, e infatti fece.

Cinco unidades de luz – il titolo prescelto per questo scritto – è un’opera del noto artista e architetto Juan Navarro Baltweg.

Si tratta di una rilettura della serie delle Boîte-en-Valise di Marcel Duchamp (o Rrose Sélavy): uno studio, attraverso materiali diversi, di come si trasmette la luce che è «La materia che è nell’occhio di chi osserva (…)». Ciò significa – come scrive Antonello Marotta, teorico dell’architettura e critico d’arte[10] – «introdurre il tempo nella ricezione della luce» e «ci consente di considerare l’architettura come un progetto costante di indagine, dove lo spazio non è già dato ma necessita di essere continuamente interrogato (…). La passione di Duchamp per gli scacchi (…), l’interesse per il gioco ci mostrano il bisogno di lavorare su regole che sono aperte ma non casuali, per quanto infinitamente potenziali (…). Alla base di questa filosofia (…) c’è l’idea di costruire una serie di procedure e restrizioni, legate alla struttura sintattica e grammaticale. Obiettivo quello di far scaturire dalla limitazione la fantasia. Il processo così ricercava in queste regole determinate il campo del possibile (…). Fare architettura è un processo mentale, trovare una soluzione chiara per risolvere un problema posto (…). Noi siamo bendati, e tutti i dati che riceviamo devono essere elaborati dalla mente (che aggiunge sempre qualcosa) mentre passiamo in rassegna tutte le possibili combinazioni che possono essere usate per trovare una soluzione corretta».

  1. Lo scritto è destinato agli Studi in memoria del Professor Agustín Gordillo. Data la sua peculiare natura di contributo “dedicato” e destinato a “Scritti in onore”, non è stato sottoposto alla consueta procedura di referaggio esterna.
  2. Tratto da Karl R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Vol. I, Platone totalitario, dalla p. IV di copertina.
  3. Cfr. Voz de nuestros juristas: Dr. Agustín Gordillo, Estrevista por el Prof. Dr. Jorge Fernández Ruíz, consultabile nel sito web della Fundaciòn Gordillo.
  4. Parole pronunciate dal professor Gordillo nell’Università Bocconi, a Milano, il 12 aprile 2013, a conclusione del suo intervento al seminario sul suo libro “L’Amministrazione Parallela”.
  5. Cfr. ampiamente D.U. Galetta, J. Ziller, EU Administrative Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2024.
  6. Così in Access to Justice, Legal Certainty and Economic Rationality, in G. Anthony, J.-B. Auby, J. Morison, T. Zwart (ed.), Values in global administrative law, Hart, Oxford (UK) – Portland, Oregon (USA), 2011, p. 363.
  7. S. Cassese, Il diritto alla buona amministrazione, in European Review of Public Law, vol. 21, n. 3, 2009. Pubblicato anche negli “Studi in onore di Alberto Romano”, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 105-113 (Testo della relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” per il 25° anniversario della legge sul “Sindic de Greuges” della Catalogna – Barcellona, 27 marzo 2009).
  8. Corte Cost., sent. nn. 69/2018, 28/2019, 116/2020, 121/2022, 186/2022.
  9. Si consenta il rinvio al mio lavoro D. D’Orsogna, Coalescenze della funzione amministrativa, in CERIDAP, 2, 2024, pp. 1 ss.
  10. Cfr. A. Marotta, Juan Navarro Baldweg. Intersezioni e confluenze, LetteraVentidue Edizioni, Siracusa, 2024, pp. 37, 39, 41.

 

Domenico D'Orsogna

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nella Università degli Studi di Sassari.