<i>Le Comunità Energetiche, le FER e un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile</i> (2024)

L’importanza dei sistemi di accumulo dell’energia è data dal fatto che contribuiscono all’obiettivo di assicurare la sicurezza del sistema elettrico e favoriscono l’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete elettrica. Il PNIEC del 2019 e il suo aggiornamento del 2023 evidenziano che lo sviluppo di un’adeguata capacità di accumulo è particolarmente rilevante nella prospettiva della crescita significativa delle fonti rinnovabili non programmabili. La normativa riguardante gli impianti di accumulo elettrochimico fa rinvio alla disciplina dettata con riguardo alle procedure autorizzative e agli altri procedimenti per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tuttavia, alcune semplificazioni amministrative potrebbero essere introdotte al fine di evitare duplicazioni di iter autorizzativi o procedimenti lunghi e costosi.


The authorization and other procedures for the construction of electrochemical energy storage plants
The importance of energy storage systems is connected to the fact that they contribute to the goal of ensuring the security of power supply and facilitate the integration of renewable energy sources into the power grid. The “Integrated National Energy and Climate Plan” (of December 2019 and its update 2023) highlights that the development of an adequate energy storage capacity is particularly relevant in the perspective of significant growth in production from unprogrammable renewable sources. The applicable legislation concerning the electrochemical energy storage plants refers to the law regarding the procedures for the construction and management of renewable energy power plants. However, to prevent the repetition of time-consuming and costly authorisation procedures some administrative simplifications might be introduced.
Sommario: 1. Note introduttive in tema di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di BESS.- 2. La rilevanza assunta nell’Unione europea dai sistemi di accumulo.- 3. Alcuni dati sui BESS.- 4. Il quadro normativo in tema di procedure autorizzative e di altri procedimenti per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico.- 5. La normativa applicabile ai procedimenti di autorizzazione di impianti di accumulo elettrochimico: a) alcune criticità derivanti dall’esenzione dalla sottoposizione a procedure di valutazione ambientale degli impianti stand alone.- 5.1. Segue: b) le misure compensative.- 6. Alcune considerazioni in ordine alla normativa vigente.

1. Note introduttive in tema di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di BESS

Com’è noto, le fonti di produzione di energia rinnovabili come nel caso degli impianti fotovoltaici e degli impianti eolici non sono programmabili, a causa delle variazioni di disponibilità, non essendo gli eventi e le condizioni controllabili e prevedibili, e possono determinare problemi di stabilità della frequenza del sistema elettrico. In altri termini, i limiti che presentano tali fonti sono individuabili soprattutto: i) nella limitata contemporaneità tra la disponibilità e la domanda di energia e nella scarsa adattabilità dei generatori termici nel ridurre la produzione; ii) nel fatto che l’energia in eccesso prodotta da tali fonti non può essere sfruttata, dal momento che per evitare che vi sia un sovraccarico sulla rete si deve procedere alla riduzione della produzione o del consumo di energia.

Attraverso lo stoccaggio dell’energia diviene possibile ovviare in parte a tali difficoltà, garantendo una maggiore flessibilità, controllando l’intermittenza e fornendo un’alimentazione ininterrotta alla rete. L’energia elettrica prelevata da una fonte di energia rinnovabile, dalla rete elettrica direttamente dalla centrale o da altre fonti può infatti essere accumulata mediante un processo che consente di convertirla in una forma stoccabile per usi futuri.

In definitiva, i sistemi di accumulo: i) contribuiscono all’obiettivo di assicurare la sicurezza del sistema elettrico garantendo la continuità del servizio anche nelle ore in cui la domanda di energia è più elevata e ii) favoriscono l’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete elettrica, valorizzando l’energia prodotta in eccesso nei momenti in cui la domanda è bassa[1].

Il procedimento di accumulo risulta vantaggioso dal punto di vista economico, dal momento che consente di immagazzinare energia in situazioni di bassa domanda energetica in cui si determina un abbassamento dei costi di generazione della stessa e di immetterla nella rete elettrica quando è necessario o quando il costo dell’energia aumenta[2].

Se la principale forma di accumulo di energia per molto tempo, ed in particolare a partire dagli inizi del ‘900, è stata costituita dai sistemi di pompaggio idroelettrici, con l’irrompere delle altre fonti rinnovabili si è avuta una crescente diffusione delle BESS (Battery Energy Storage Systems), sistemi di accumulo di energia tramite batteria, che costituiscono «un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza …»[3].

2. La rilevanza assunta nell’Unione europea dai sistemi di accumulo

La rilevanza del tema dei sistemi di accumulo emerge già dal Considerando 18 della Direttiva UE 2019/944 sul mercato elettrico, in cui si riconosce che «i mercati dell’energia elettrica differiscono da altri mercati, come quelli del gas naturale, perché comportano la commercializzazione di un prodotto che attualmente non è possibile stoccare agevolmente …».

Pertanto, l’attuale fisionomia dei mercati dell’energia elettrica risulta connessa anche alla mancanza di un diffuso sistema di impianti che permettono, su larga scala, di accumulare o stoccare l’energia elettrica prodotta.

Occorre poi considerare che, come è stato ben evidenziato nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) del dicembre 2019, lo sviluppo della capacità di accumulo costituisce un obiettivo che «è funzionale in primo luogo a un’efficace integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico, in modo da ridurre l’overgeneration, in coerenza con gli sviluppi di rete e in funzione dei fabbisogni di regolazione del gestore di rete». Inoltre, nel PNIEC si sottolinea che «un’adeguata capacità di accumulo (sia di tipo diffuso sia concentrato) assume … rilevanza nella prospettiva della crescita significativa delle fonti rinnovabili non programmabili e della conseguente maggiore esigenza di flessibilità, nonché del programmato phase out al 2025 della capacità termoelettrica a carbone»[4].

La rilevanza del tema è riscontrabile anche nel riferimento, contenuto sempre nel PNIEC 2019, alla normativa eurounitaria (i.e. alla Dir. UE 2019/944), che impone, in particolare, di tener conto del fatto che lo sviluppo dei sistemi di accumulo dovrà avvenire secondo logiche di mercato, limitando in tale ambito il ruolo dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione ai casi di fallimento di mercato.

Nell’aggiornamento del PNIEC del 2023 si è inoltre posto in rilievo come l’obiettivo di aumentare la sicurezza energetica nell’Unione europea – che è anche lo scopo principale della transizione energetica – deve realizzarsi accelerando lo sviluppo delle rinnovabili, l’efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell’energia[5].

Le principali linee di azione per lo sviluppo di detta capacità di stoccaggio sono individuate, sempre nell’Aggiornamento del PNIEC del 2023, anche tenuto conto della normativa nazionale di recepimento del diritto eurounitario, in particolare: i) nella ricerca in campo energetico, in cui viene considerato prioritario lo sviluppo, entro il 2030, tra gli ambiti tecnologici, anche di quello rappresentato dallo stoccaggio di energia elettrica mediante accumulatori innovativi; ii) nella semplificazione delle procedure autorizzative, differenziate per tipologia di impianti, mediante anche l’estensione del modello unico ai sistemi di accumulo di ridotte dimensioni; iii) nell’individuazione dell’accumulo quale elemento essenziale per l’integrazione delle FER e il contenimento dell’overgeneration; iv) in «un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, svolte da Terna e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali». Il funzionamento di tale sistema di approvvigionamento è in particolare disciplinato dall’art. 18, d.lgs. n. 210/2021[6] e dalla delibera di ARERA n. 247/2023, in cui sono contenute norme di dettaglio sui criteri e sulle condizioni riguardanti detto sistema.

Infine, occorre evidenziare come oggetto di specifica considerazione sia anche il collegamento tra i sistemi di accumulo/stoccaggio di energia e le CER e l’autoconsumo.

Al riguardo, si deve in particolare tener conto che, sempre nell’aggiornamento del PNIEC del 2023, che richiama sul punto il PNRR, M2C2 finanziamento 1.2., si prevede che specifiche risorse (pari a 2,2 miliardi di euro) sono destinate al finanziamento, in Comuni con meno di 5.000 abitanti per una potenza complessiva pari a 2 GW, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, che, per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico, possono anche essere combinate con sistemi di accumulo di energia[7].

Inoltre, all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 210/2021, in cui si delineano i tratti costitutivi delle comunità energetiche di cittadini, si precisa che le medesime comunità possono «partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia …».

3. Alcuni dati sui BESS

In Italia, in base ai dati raccolti da Anie Federazione (Federazione delle imprese di elettrotecnica ed elettronica di Confindustria) al 31 marzo 2023, le unità installate risultavano 311.189, per una potenza complessiva di 2.329 MW (con una concentrazione maggiore in Regione Lombardia, con 62.222 sistemi di accumulo per una potenza di 448 MW, in Regione Veneto con 44.661 unità per 330 MW e in Regione Emilia-Romagna con 240 MW).

Emerge, tuttavia, un disallineamento tra i dati raccolti da Anie Federazione e gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. Infatti, mentre nel PNIEC del dicembre 2019 si indicavano, in particolare, tra gli obiettivi da conseguire, la realizzazione di sistemi di accumulo nel medio periodo (2023) per quasi 1.000 MW in produzione tra idroelettrico ed elettrochimico, ed entro il 2030 di circa 6.000 MW tra pompaggi ed elettrochimico, i dati presentati da Anie Federazione il 31 marzo 2023 hanno reso evidente che si era determinato un enorme ritardo, considerato che per quanto concerne l’accumulo elettrochimico centralizzato erano stati realizzati impianti per appena 25 MW, quelli da pompaggio erano pari a zero MW e gli accumuli distribuiti risultavano pari a 2.304 MW, a fronte dei 4.000 previsti per il 2030.

Nell’aggiornamento del PNIEC 2023 si è, infine, indicato che, per quanto attiene alle iniziative rivolte al conseguimento degli obiettivi fissati nel PNIEC 2019, erano stati autorizzati 27 impianti di accumulo elettrochimico per una potenza complessiva di circa 1.400 MW, ma risultavano avviati solamente 3 cantieri per una quota pari a 240 MW[8].

Infine, come viene sottolineato nel Report EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) di giugno 2024 – che valuta i 40 paesi più attrattivi per gli investimenti e le opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili – la capacità dei BESS si stima che crescerà da 160 GWh a 1800 GWh entro il 2030, con un incremento di oltre 10 volte. L’Italia, che si classifica al 6° posto nell’indice mondiale, nel medesimo Report si prevede che possa realizzare uno sviluppo significativo dei BESS, ed in particolare che possa raggiungere l’obiettivo dei 71 GWh di capacità entro il 2030. I modelli di applicazione variano da quelli di mercato, con relativi rischi di prezzo e volume, a quelli fortemente infrastrutturali e regolamentati. Per questi ultimi, è necessaria una regolamentazione robusta: a tale scopo è stato avviato il modello di regolazione MACSE (Mercato a termine degli stoccaggi)[9].

4. Il quadro normativo in tema di procedure autorizzative e di altri procedimenti per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico

Occorre anzitutto tener conto che l’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 93/2011, che consentiva ai gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione (rectius in Italia a Terna Spa) di realizzare sistemi di accumulo diffusi mediante batterie, è stato abrogato dal d.lgs. n. 210/2021, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/944, con la conseguenza che attualmente lo sviluppo di sistemi di accumulo deve avvenire secondo logiche di mercato ed il ruolo dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione è limitato ai casi di fallimento di mercato.

Il quadro normativo riguardante gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è attualmente individuabile: nell’art. 1, commi 2 quater e 2 quinques del d.l. n. 7/2002, introdotti dall’art. 62, comma 1, d.l. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020, successivamente modificati dall’art. 31 del d.l. n. 77/2021 conv. dalla l. n. 108/2021, nonché dagli artt. 47 e 49 del d.l. n. 13/2023, conv. dalla l. n. 41/2023.

Da ultimo, con riguardo ai sistemi di accumulo elettrochimici in configurazione stand alone va segnalato che nell’aprile del 2024 è stata pubblicata la Guida operativa per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica[10].

La normativa testé indicata rinvia, sia pure introducendo alcune semplificazioni, alla disciplina dettata con riguardo alle procedure autorizzative e agli altri procedimenti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Più nello specifico, gli impianti di accumulo elettrochimico sono realizzabili in base alla presentazione di una PAS (procedura abilitativa semplificata comunale) di cui all’art. 6, d.lgs. n. 28/2011[11], là dove ricorrono le seguenti condizioni: 1) tali impianti sono ubicati: i) all’interno di aree dove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione; ii) all’interno di aree dove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o da fonti fossili che abbiano potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio; iii) presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione; 2) la realizzazione di tali impianti non comporta un’estensione delle aree stesse in cui vengono ubicati, né un aumento in altezza rispetto alla situazione preesistente riguardante i manufatti e gli edifici realizzati su tali aree, né richiede l’approvazione di una variante agli strumenti urbanistici adottati[12].

I criteri il cui soddisfacimento è richiesto quale presupposto per poter avviare la procedura semplificata, i.e. la PAS comunale, appaiono dunque individuabili nel fatto: i) che tutte le aree in cui vengono ubicati tali impianti siano brownfield; ii) non vi sia un’estensione delle aree che risultano già state utilizzate per altre attività industriali, ossia delle aree già trasformate a fini industriali; iii) la realizzazione dell’impianto non determini variazioni degli strumenti urbanistici e siano mantenuti i limiti di altezza già previsti con riferimento agli edifici e ai manufatti preesistenti[13].

Allorquando non risulta soddisfatto anche soltanto uno dei criteri indicati, la realizzazione dell’impianto di accumulo è condizionata all’ottenimento di un’autorizzazione unica (A.U.), ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate dalla Regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica[14].

Inoltre, la A.U. rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve essere richiesta per: i) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza uguale o maggiore a 300 MW termici in servizio; ii) gli impianti “stand-alone” (ossia connessi alla rete di trasmissione nazionale ma non posti al servizio di un impianto di produzione di energia elettrica), ubicati in aree non industriali ivi comprese le eventuali connessioni alla rete[15].

In tali due ipotesi[16], la necessità di acquisire l’autorizzazione unica, che determina un notevole aggravio sotto il profilo procedimentale per il privato realizzatore, sembra essere dettata dal fatto che: i) gli impianti di accumulo sono posti al servizio di impianti di produzione di energia non rinnovabile; o ii) tali impianti di accumulo sono ubicati in aree greenfield, con la conseguenza che per la loro realizzazione risulterà necessario apportare delle variazioni agli strumenti urbanistici vigenti.

Una disciplina sostanzialmente analoga quanto agli iter procedimentali da seguire, sia pure basata su presupposti diversi, è quella prevista con riguardo alla realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Tali impianti di accumulo sono qualificati come opere connesse agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sono autorizzati mediante: i) l’A.U. rilasciata dalla Regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, quando l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili deve essere realizzato[17]; ii) la procedura di modifica di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è stato già realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporta l’occupazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente[18]; iii) la PAS di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero è stato autorizzato ma non è ancora in esercizio.

Infine, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, costituisce attività libera e non richiede il rilascio di alcun titolo abilitativo[19], fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal d.lgs. n. 42/2004, nonché dei pareri, delle autorizzazioni o dei nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento[20].

Per quanto riguarda, infine, la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto, l’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 199/2021 prevede una disciplina autorizzativa che ricalca quella per gli impianti di accumulo elettrochimico di cui all’art. 1, comma 2 quater, del d.l. n. 7/2002[21].

5. La normativa applicabile ai procedimenti di autorizzazione di impianti di accumulo elettrochimico: a) alcune criticità derivanti dall’esenzione dalla sottoposizione a procedure di valutazione ambientale degli impianti stand alone

Il d.l. n. 7/2002, come modificato dal d.l. n. 76/2020, contenente una disciplina sulle procedure inerente alla realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, presenta alcuni profili di criticità.

Innanzitutto, occorre osservare che all’art. 1, comma 2 quinques del d.l. n. 7/2002, aggiunto dall’art. 31, comma 1, lett. a) del d.l. n. 77/2021, conv. dalla l. n. 108/2021, si stabilisce l’esenzione degli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand alone (ossia non integrati con un impianto di produzione di energia), delle relative opere di connessione alla rete elettrica ed infrastrutture dalla sottoposizione alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. A norma, infatti, del comma 2 quinques del d.l. n. 7/2002, «Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità … salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure».

La questione che al riguardo può porsi è individuabile nella perimetrazione delle ipotesi di esenzione dalla sottoposizione alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA ovvero se gli impianti esentati sono soltanto quelli di accumulo stand alone ovvero anche gli impianti di accumulo che non sono riconducibili a tale tipologia. Il dubbio sorge in ragione del richiamo, contenuto nell’art. 1, comma 2 quinques del d.l. n. 7/2002, al comma 2 quater lett. a), b) e d), in cui sono disciplinate anche altre ipotesi di impianti di accumulo elettrochimico e di opere di connessione, nonché infrastrutture.

A ben vedere, però, soltanto alla lett. b) viene indicata la tipologia degli impianti stand alone ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, di tal che sicuramente le tipologie di impianti indicate alle lett. a), b) (rectius: gli impianti di accumulo ubicati in aree occupate da impianti di produzione di energia alimentati da fonti fossili) e d) non appaiono riconducibili alla categoria degli impianti stand alone.

Per quanto la disposizione risulti piuttosto oscura, sembra potersi ritenere che, in base ad una interpretazione letterale della stessa, il rinvio citato – contenuto al comma 2 quinquies d.l. n. 7/2002 – sia limitato alle opere di «connessione alla rete elettrica» riguardanti tutti gli impianti di accumulo elettrochimico[22], non solo dunque quelli di tipo stand alone.

A ciò si aggiunga che, sempre al comma 2 quinques del d.l. n. 7/2002, là dove viene delineato il perimetro della sottrazione alla sottoposizione di procedure di valutazione ambientale, si aggiunge la seguente locuzione: «salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure» (rectius: di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA).

Tuttavia, per stabilire se tali opere di connessione tanto degli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand alone, quanto degli altri tipi di impianti di accumulo siano o meno sottoposte alle suddette procedure valutative ambientali, occorre richiamare altre disposizioni più recenti di quella qui in considerazione, il cui contenuto precettivo appare più ampio.

Tali disposizioni sono quelle contenute nei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 47, d.l. n. 13/2023, conv. dalla l. n. 41/2023, che appaiono sostanzialmente riproduttive delle previsioni di cui all’art. 6 del Reg. UE 2022/2577.

In base a dette disposizioni, fino al 30 giugno 2024 non vi era necessità di sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (VIA) non soltanto i progetti di impianti di energia rinnovabile, ma anche i i) «b) progetti di impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee» di cui al d.lgs. n. 199/2021, «contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposte positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» [23] ed ii) i progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposta ogni due anni da Terna Spa, ex art. 36, d.lgs. n. 93/2011, «già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (si v. il comma 1 ter dell’art. 47 d.lgs. cit.).

A ben vedere, in tali disposizioni si fa riferimento alla definizione di impianti di stoccaggio – a norma dell’art. 3, commi 6 e 7, d.lgs. n. 210/2021 lo stoccaggio consiste nel «differimento dell’utilizzo finale dell’energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero [nel]la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, [nel]lo stoccaggio di tale energia e [nel]la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero [nel]l’uso sotto forma di un altro vettore energetico» – in virtù della quale è possibile delineare una categoria ampia, nel cui novero appaiono riconducibili anche gli impianti di accumulo elettrochimici.

Pertanto, si può ritenere che il regime di esenzione dalla sottoposizione a valutazioni ambientali appare riferibile: i) agli impianti di stoccaggio – nel cui novero sono compresi anche quelli elettrochimici diversi da quelli stand alone – ubicati in aree idonee o nel Piano di sviluppo della rete della società Terna; ii) alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti di stoccaggio; iii) alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo delle rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie ad integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico (si v. l’art. 47, comma 1 ter, d.l. n. 13/2023).

Il predetto regime di esenzione si era previsto che risultasse: i) temporalmente circoscritto, atteso che il d.l. n. 13/2023 era destinato a rimanere in vigore fino al 30 giugno 2024 o al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2022/2577; ii) condizionato all’inclusione delle opere e delle infrastrutture nelle aree idonee o nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale; iii) limitato alle aree con riferimento alle quali fosse stata effettuata una VAS (valutazione ambientale strategica) positiva.

Ma vi è di più. Tali disposizioni confermano che i citati impianti di stoccaggio, nel cui novero – come si è detto – sono compresi gli impianti di accumulo diversi da quelli di tipo stand alone (rectius: quelli di cui alle lett. a), b), ad eccezione di quelli indicati in quest’ultima lettera come stand alone, e d) del comma 2 quater dell’art. 1, d.l. n. 7/2002), nonché le opere di connessione e le infrastrutture sopra menzionate, in ragione del venir meno del regime di esenzione dopo il 30 giugno 2024 o il termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2022/2577, sono di regola sottoponibili a valutazioni ambientali.

L’unica eccezione è costituita – come si è indicato – dagli impianti elettrochimici di tipo stand alone, considerato che anche le opere di connessione alla rete elettrica di tale tipologia di impianti non sembrerebbero esclusi dalla sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità, a norma del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2 quinques, d.l. n. 7/2002 e all’art. 47, commi 1 bis, lett. b) e 1 ter, d.l. n. 13/2023[24].

Si tratta dunque di un’esenzione limitata, la cui ratio non risulta chiara, dal momento che l’esclusione dalla sottoposizione a procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità, prevista soltanto con riferimento agli impianti di accumulo di tipo stand alone, è connessa non al fatto che, in relazione ai medesimi, sia già stata effettuata un’altra valutazione di carattere ambientale (come nelle ipotesi disciplinate dal comma 1 bis, lett. b e dal comma 1 ter dell’art. 47, d.l. n. 13/2023), bensì solamente alla circostanza che tali impianti non sono posti al servizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Oltretutto, se la sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità appare giustificata per le opere di connessione alla rete elettrica, nonché per eventuali opere civili, idriche, stradali, portuali ecc., in ragione del fatto che alcune di queste opere potrebbero essere comprese tra quelle indicate negli allegati alla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, occorre forse chiedersi se le stesse considerazioni possano essere riferite agli impianti di accumulo (senza che peraltro possa considerarsi rilevante il fatto che tali impianti siano o meno di tipo stand alone), dal momento che questi ultimi – che, in genere, sono composti da un insieme di container, di batterie assemblate, di power conversion system (PCS), trasformatori, sistemi di controllo integrato locale, servizi ausiliari, apparecchiature di manovra e protezione (compreso interruttore MT di interfaccia) e, in generale, da ogni apparecchiatura o sistema necessario al suo corretto e sicuro funzionamento – appaiono diversi dagli impianti di produzione di energia rinnovabile e non risultano ascrivibili alle opere contemplate dai sopra indicati allegati al Codice ambientale[25].

Si consideri, oltretutto, che nel contributo inviato dall’allora Ministro Cingolani alla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su «Semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa» del 30 aprile 2022, si evidenziava come, stante anche l’ambiguità della definizione di “stand alone” – che può essere declinata in senso “elettrico” o in senso “localizzativo” – fosse opportuno introdurre una modifica legislativa rivolta ad estendere l’esclusione da procedure ambientali a tutti i sistemi di accumulo elettrochimico[26].

5.1. Segue: b) le misure compensative

Altra questione di un certo rilievo in relazione al tema che qui ci occupa attiene alla possibilità o meno di riconoscere compensazioni ambientali, ad esempio, a favore di Comuni, nel cui territorio sono realizzati impianti di accumulo elettrochimici, in ragione dell’impatto ambientale generato dai medesimi [27].

A ben vedere, la questione che al riguardo deve porsi è se l’art. 1, comma 5, l. n. 239/2004[28] possa essere riferito anche alla realizzazione degli impianti di accumulo.

Come è stato riconosciuto dal giudice delle leggi, devono «ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene “compensato” dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente»[29].

È stato inoltre rilevato dai giudici amministrativi che nella testé richiamata pronunzia della Corte costituzionale del 2010 è stato riconosciuto che, in base all’art. 1, comma 5, l. n. 239/2004, le misure di compensazione e di riequilibrio sono ammesse «sul presupposto che il legislatore abbia vietato solamente che il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili sia condizionato a misure di compensazione patrimoniale»[30].

Il quadro normativo è stato successivamente completato con l’adozione delle Linee guida del 2010, aventi natura regolamentare[31] (si v. il D.M. del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico), in cui all’Allegato 2 sono indicati i criteri per la determinazione delle misure di compensazione. In particolare, tali Linee guida stabiliscono «che: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente; b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale»; d) le misure compensative sono «solo “eventuali” e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati». Inoltre, soggiunge la lettera h), «le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto»[32].

Si tratta, a ben vedere, di disposizioni che risultano applicabili (essendo dettate specificamente in relazione) ai casi di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di tal che non sembra che le stesse, al di fuori di un’espressa previsione di legge, possano essere riferite anche alla diversa ipotesi della realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico.

Oltretutto, a sostegno di tale esclusione può addursi anche il non rilevante impatto ambientale derivante dalla realizzazione degli impianti di accumulo[33].

Non lo stesso sembrerebbe però potersi sostenere con riguardo alle opere di connessione relative a tali impianti[34]. Si consideri, infatti, che al comma 3 dell’art. 1, d.l. n. 7/2002, là dove si prevede che la Regione può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati per l’individuazione di misure compensative e di riequilibrio ambientale, si fa riferimento anche alle opere di cui al comma 1, ovvero alle «opere connesse e [alle] infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi [impianti], ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’immissione in rete dell’energia prodotta». Si tratta di un complesso di opere ed infrastrutture il cui impatto ambientale e territoriale non sembra potersi escludere a priori, anche quando le stesse risultano funzionali alla realizzazione e all’esercizio di impianti di accumulo elettrochimico.

Inoltre, anche l’art. 1, comma 1, d.l. n. 7/2002 fa riferimento solamente alla realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW e ad interventi di modifica o ripotenziamento dei medesimi con riguardo ai quali deve acquisirsi l’A.U., senza in alcun modo considerare altresì la realizzazione di impianti di accumulo che richiede l’A.U.[35].

6. Alcune considerazioni in ordine alla normativa vigente

La normativa contenuta nel d.l. n. 7/2002, che stabilisce che la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico costituisce oggetto di una specifica autorizzazione, ovvero che la medesima risulta condizionata alla conclusione di altri iter procedimentali – ipotesi, queste, disciplinate, rispettivamente, dal d.lgs. n. 387/2003 (A.U.) e dal d.lgs. n. 28/2011 (PAS), che individuano differenti regimi in ragione della potenza dell’impianto, dell’alimentazione dei BESS, del fatto che la realizzazione degli impianti per le rinnovabili sia o meno già stata autorizzata, ma non sia ancora in esercizio (cfr. lett. c), nn. 1, 2 e 3) – come si è evidenziato, riprende sostanzialmente la disciplina legislativa prevista per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il fatto che la realizzazione di impianti di accumulo di una certa potenza debba sempre costituire oggetto di un iter procedimentale (i.e. quello previsto per acquisire l’A.U. ovvero quello da seguire nel caso di PAS) comporta, tuttavia, una duplicazione di attività amministrative, da svolgersi quasi sempre nell’ambito di conferenze di servizi, con tempi abbastanza lunghi e dall’esito non sempre certo[36].

Ed anche là dove è necessaria soltanto la PAS per la realizzazione di certi tipi di impianti di accumulo, occorre pur sempre tener presente che l’iter avviato, sulla base di tale titolo, varia a seconda che: i) la realizzazione dell’impianto necessiti o meno di ulteriori atti di assenso di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale, con riguardo agli ambiti attinenti ad interessi sensibili, indicati all’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990; ii) il privato richiedente alleghi o meno tali atti di assenso alla dichiarazione presentata al Comune. Com’è noto, nel caso in cui tali atti di assenso debbano essere acquisiti, ma non siano acquisiti d’ufficio dal Comune, il predetto ente locale dovrà indire una conferenza di servizi per l’acquisizione dei medesimi[37].

Al riguardo, dovrebbe allora considerarsi quanto era stato auspicato dal Ministro Cingolani, ovvero che tali procedimenti autorizzativi dovrebbero essere disciplinati da una norma speciale (risultando in proposito non sufficientemente specifiche le disposizioni in tema di conferenze di servizi contenute nella legge n. 241/1990), che non soltanto stabilisca quali sono i pareri vincolanti ed in che forma debbono essere resi nell’ambito della conferenza di servizi (pena l’inammissibilità dei medesimi), ma indichi anche i termini perentori per il loro rilascio.

Inoltre, quanto meno nelle ipotesi in cui la realizzazione degli impianti di accumulo è posta al servizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio, oppure là dove il medesimo è stato autorizzato ma non risulta ancora in esercizio, sarebbe stato opportuno introdurre delle misure di semplificazione più accentuate[38].

Parimenti potrebbe stabilirsi che, nell’ambito dell’iter autorizzativo o procedimentale da seguire per la realizzazione di un impianto FER, sia valutata anche la possibilità di realizzare impianti di accumulo da porre al servizio dei primi, che verrebbero in tal modo costruiti in un secondo momento ma secondo modalità semplificate.

In tal modo si eviterebbe una duplicazione di iter autorizzativi o procedimentali lunghi e costosi, in quanto verrebbe ad essere concentrato in un unico procedimento (i.e. quello rivolto alla realizzazione e all’esercizio di un impianto FER) anche la valutazione quanto meno di alcuni profili riguardanti la possibile realizzazione, in un secondo momento, di impianti di accumulo serventi rispetto a tali impianti FER, considerato peraltro che gli impianti di accumulo, in tali ipotesi, sono qualificati come opere connesse, ex art. 1, comma 2 quater, lett. c), d.l. n. 7/2002. E non par dubbio che proprio tale qualificazione sia prevista per agevolarne la realizzazione, dal momento che consente di chiedere l’attivazione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001.

Oltretutto, un aggravio procedimentale (evitabile), che comporta un allungamento dei tempi per la realizzazione e l’esercizio di impianti di accumulo connessi ad impianti FER, può considerarsi non propriamente in linea con gli obiettivi della politica dell’Unione europea inerenti alla massima diffusione delle energie rinnovabili, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla lotta ai cambiamenti climatici (art. 191 TFUE)[39].

  1. Si v. sul punto Camera dei deputati, XIX Legislatura, La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili, in Documentazione e ricerche, Roma, 27 giugno 2023, n. 47.
  2. Si v. C. Haisheng, C. Thang Ngoc, Y. Wei, T. Chunqing, L. Yongliang, D. Yulong, Progress in electrical energy storage system: a critical review, in Progress in Natural Science, 2009, vol. 19, p. 291 s.
  3. Si v. ARERA, Deliberazioni nn. 574/2014/R/eel, 642/2014/R/eel, 360/2015/R/eel e 786/2016/R/ee.
  4. Si v. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, PNIEC, dicembre 2019, p. 94-95.
  5. Si v. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, PNIEC, giugno 2023, p. 7.
  6. Si v. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, PNIEC, giugno 2023, p. 275, in cui si richiama l’art. 18 del d.lgs. n. 210/2021.
  7. Si v. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, PNIEC, giugno 2023, p. 172.
  8. Si v. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, PNIEC, Giugno 2023, p. 207.
  9. Si v. EY, RECAI, Will growing volatility see battery investment charge ahead or power down ?, June 2024, in www.ey.com.
  10. Reperibile in www.mase.gov.it.
  11. In tema si v., ex multis: F. Scattolin, Energie rinnovabili e paesaggio: le procedure abilitative semplificate, in Riv. giur. urb., 2023, p. 327 s., spec. 375, in cui l’A. mette in rilievo come l’ambigua natura giuridica della PAS abbia indotto il giudice amministrativo, nonostante la formulazione letterale dell’art. 6, d.lgs. n. 28/2011 evochi lo schema del silenzio assenso, a ricostruirla alla stregua di una segnalazione del privato relativa ad un’attività che trova titolo direttamente nella legge; G. La Rosa, La procedure semplificata per impianti FER: dalle esigenze di semplificazione ai dubbi applicativi, in AmbienteDiritto.it, 3, 2023, p. 1 s., che sottolinea come il riferimento alla conferenza di servizi decisoria e alla determinazione conclusiva della stessa risulti distonico rispetto alla natura della PAS, ed in particolare al potere (vincolato) attribuito, in tale ipotesi, al Comune.
  12. Va segnalato, al riguardo, che il Governo ha varato uno schema di decreto legislativo, recante «Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», in cui all’art. 1 viene precisato che le disposizioni ivi contenute disciplinano i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio anche di impianti di accumulo di energia da fonti rinnovabili, nonché «per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti», e «per le opere per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti», e all’art. 8 si introduce una nuova disciplina relativa alla procedura abilitativa semplificata. In particolare, alla lett. aa) dell’Allegato B, sezione I di tale schema di d.lgs. sono sottoposti al regime della PAS anche gli «impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree ove siano presenti, o risultino autorizzati, impianti di produzione di energia elettrica che abbiano potenza fino a 300 MW, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse ovvero aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati». La disposizione testé riportata, a ben vedere, ripropone sostanzialmente la disciplina già contenuta nell’art. 6, d.lgs. n. 28/2011.
  13. Tale previsione appare in linea con la giurisprudenza amministrativa, atteso che, come è stato anche di recente sottolineato dai giudici di Palazzo Spada, «l’effetto di variante degli strumenti urbanistici e la compatibilità ex lege con la destinazione agricola dell’area di localizzazione sono effetti che discendono unicamente dal ricorso al procedimento di autorizzazione unica: sono dunque effetti giuridici connessi alla forma del procedimento e non alla natura delle opere da autorizzare, proprio in ragione delle maggiori garanzie di partecipazione assicurate da tale procedimento rispetto alla PAS che è una dichiarazione della parte privata sul modello della DIA-SCIA» (si v. Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2024, n. 4233).
  14. Nello schema di decreto legislativo presentato dal Governo la disciplina dell’autorizzazione unica, contenuta nell’art. 9, risulta maggiormente improntata, rispetto a quella vigente, all’attuazione dei principi di semplificazione, di concentrazione amministrativa e di riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, nell’ambito del quale, là dove necessario, debbono essere acquisite anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
  15. Sebbene la disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo governativo sembrerebbe doversi applicare, ex art. 1, comma 1, soltanto ai sistemi di accumulo che sono posti al servizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve ritenersi che, come si desume dagli Allegati B e C del medesimo schema di d.lgs., l’ambito di applicazione risulti più esteso, dal momento che viene fatto riferimento ad interventi relativi ad impianti di accumulo abbinati ad impianti di produzione di energia elettrica, senza che sia specificato il tipo di fonte (se rinnovabile o meno).
  16. In disparte è da considerare il caso in cui gli impianti di accumulo di potenza maggiore o uguale a 300 MW siano ubicati all’interno di aree dove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, dal momento che si prevede che l’autorizzazione sia rilasciata ai sensi della disciplina vigente (si v. l’art. 1, comma 2 quater, lett. b), ultima parte, d.l. n. 7/2002).
  17. Alla lett. s) della sezione I e alla lett. p) della sezione II dell’Allegato C di tale schema di d.lgs. governativo si prevede che l’A.U. deve essere rilasciata, rispettivamente, dalla Regione o dalla Provincia delegata dalla Regione nel caso di interventi relativi a «impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica esistenti di potenza fino a 300 MW» (nonché ad «opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio» di tali impianti) e dallo Stato nei casi di «impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica esistenti, di potenza pari o superiore a 300 MW» (nonché di «opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio» dei predetti impianti).
  18. Nello schema di d.lgs. governativo non viene menzionata, come invece nell’art. 1, comma 1 quater, lett. c), n. 2, d.l. n. 7/2002, la circostanza secondo cui l’impianto di accumulo elettrochimico, in tale ipotesi, occupa nuove aree, atteso che alla lett. u) della sezione I e alla lett. u) della sezione II dell’Allegato C si prevede soltanto che l’A.U. deve essere richiesta, rispettivamente, alla Regione o alla Provincia delegata e allo Stato, nel caso di interventi relativi a: «modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione» e a «modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione».
  19. Nello schema di d.lgs. del Governo si prevede che sono sottoposti al regime dell’attività libera non soltanto gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW e le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili (si v. la lett. t della sezione I dell’Allegato A), ma anche gli interventi consistenti in «modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare all’interno dell’area occupata dal correlato impianto esistente, che non comportino, rispetto ai sistemi di accumulo esistenti o a progetti di sistemi di accumulo abilitati o autorizzati, aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20%, incrementi dell’altezza dei manufatti superiori al 10 %, né incrementi delle volumetrie superiori al 30%» (si v. la lett. l della sezione II dell’Allegato A).
  20. Con riguardo a tale ipotesi, sempre l’art. 1, comma 2 quater, lett. d), d.l. n. 7/2002 stabilisce che «i soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti».
  21. Più nello specifico: i) la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo; ii) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati all’interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante PAS di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011; iii) gli elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti i) e ii) sono autorizzati tramite A.U. rilasciata: a) dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all’art. 27 d.lgs. n. 152/2006, qualora tali progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale; b) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui sopra; iv) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati con l’A.U. di cui all’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, rilasciata: a) dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore; b) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a).
  22. Come si evince dall’elaborato n. 2 della Guida operativa del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato nel mese di aprile 2024 (reperibile in www.mase.gov.it), che richiama il Testo integrato delle connessioni attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARERA 99/2008), tali opere di connessione sono da individuarsi, in particolare, negli impianti di utenza per la connessione e negli impianti di rete per la connessione.
  23. Inoltre, sempre al comma 1 bis dell’art. 47, d.l. n. 13/2023 si contempla l’ulteriore ipotesi: «c) progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW».
  24. Peraltro, un’ulteriore conferma di ciò sembra potersi desumere dal fatto che nella Guida operativa per presentazione di istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico, pubblicata nel mese di aprile 2024 (reperibile al sito www.mase.gov.it), si prevede, al § 3, che alla medesima istanza debbano essere allegate le seguenti relazioni: paesaggistica (con foto-inserimenti e analisi vincolistica) ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.C.M. del 12.12.2005; archeologica, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; di impatto acustico ex l. n. 447/1995; di impatto elettromagnetico ex d.P.C.M. del 08.07.2003 e del D.M. del 29.05.2008; idrogeologica/idraulica; antincendio ai sensi del d.P.R. n. 151/2011.
  25. Tuttavia, nello schema di d.lgs. governativo, come nelle precedenti note si è riportato, il regime applicabili agli impianti di accumulo elettrochimico, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio varia in ragione essenzialmente del livello della potenza massima dei medesimi impianti espressa in MW.
  26. Si v. Ministero della Transizione ecologica, Contributo del Ministro della Transizione ecologica Prof. Roberto Cingolani alla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su «Semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa», Roma, 30 aprile 2022, 13. Opportunamente, dunque, il legislatore appare orientato a superare la già menzionata disciplina riguardante gli impiantì di accumulo stand alone, dal momento che le previsioni contenute nello schema di decreto legislativo governativo, per un verso non fanno più alcun cenno a detta distinzione, per l’altro considerano in modo unitario i regimi applicabili agli impianti di accumulo elettrochimico, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dei medesimi impianti.
  27. Per una ricostruzione degli interventi normativi e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di misure compensative ambientali, si v.: P. Mastellone, Legge di bilancio 2019 ed energie rinnovabili, in Giorn. dir. amm., 2019, p. 695 s.; A. Quaranta, Casi e soluzioni – misure di compensazione ambientale, in Ambiente & Sviluppo, 6, 2019, p. 509 s.
  28. A norma dell’art. 1, coma 5, l. n. 239/2004, «Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
  29. Si v. Corte Cost., sent. 26 marzo 2010, n. 119.
  30. Si v. Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2346.
  31. Si v. Corte Cost., sent. 21 ottobre 2011, n. 275.
  32. Si v. TAR Sicilia, Catania, 13 giugno 2023, n. 1849.
  33. Ed è questa probabilmente la ragione che ha indotto il MASE a prendere posizione al riguardo in un recente provvedimento di A.U. riguardante un impianto BESS in configurazione stand alone (si v. il Decreto Direttoriale n. 55/02/2024 del 2 febbraio 2024), da realizzarsi nel Comune di Fauglia, il quale aveva espresso parere favorevole, ma condizionato al rispetto di tre prescrizioni. In particolare, il MASE (si v. la nota prot. MASE n. 0106119 del 28.06.2023) ha fornito riscontro sulle prescrizioni contenute in tale parere, richiedendo chiarimenti sulle prescrizioni n. 1 e n. 2 e rappresentando, con riferimento alla prescrizione n. 3, che eventuali misure di compensazione territoriale sono da ritenersi estranee al procedimento autorizzativo e non possono costituire prescrizioni per il rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso nell’ambito del procedimento unico.
  34. Si v. sul punto a titolo esemplificativo il provvedimento del Direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica n. 55/2022, con cui è stata autorizzata IREN Energia Spa alla realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico a batteria, in cui emerge come sia necessaria una valutazione di natura ambientale, ex d.lgs. n. 152/2006, con riguardo alle opere di connessione alla rete elettrica.
  35. Tuttavia, occorre considerare che nello schema di d.lgs. governativo all’art. 9, comma 7 si prevede che, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, l’amministrazione procedente, su richiesta del soggetto proponente, può concedere un termine non superiore a 30 giorni per la sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla fase di consultazione pubblica, che può avere ad oggetto misure di mitigazione e compensazione ambientali necessarie anche al buon esito del medesimo accordo. Nella medesima disposizione si prevede altresì che «La sottoscrizione dell’accordo costituisce adesione alla realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di assenso e i pareri di competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della successiva fase autorizzatoria e del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. In caso di sottoscrizione dell’accordo ai sensi del presente comma, il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 10 è di novanta giorni. Il contenuto dell’accordo non è modificabile in sede di conferenza di servizi». Da tali disposizioni sembra potersi desumere: i) la riferibilità degli accordi contemplanti anche misure di mitigazione e di compensazione ambientali a tutte le ipotesi in cui deve acquisirsi una A.U. e i relativi progetti risultano sottoposti a valutazioni ambientali, compresi dunque i casi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili rientranti in tali ipotesi; ii) un forte incentivo all’utilizzo di tali accordi, dal momento che l’assenso prestato allo schema di accordo sostituisce gli atti di assenso e i pareri che debbono essere acquisiti e consente di concludere entro tempi certi la conferenza di servizi. Detto regime di favor verso la conclusione di accordi aventi ad oggetto misure di mitigazione e/o compensazione ambientale, si evince altresì dal comma 13 del medesimo art. 9 dello schema di d.lgs., là dove si riconosce che il provvedimento di A.U. può prevedere (e dunque essere condizionato al rispetto di) prescrizioni necessarie a «compensare le ricadute sul territorio, per aspetti ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica».
  36. In termini critici in ordine alla disciplina vigente applicabile alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si v. B. Tonoletti, Le procedure autorizzative per le fonti rinnovabili di energia e il rapporto tra obiettivi di decarbonizzazione e tutela di altri interessi pubblici, in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), L’attuazione dell’European Green Deal: i mercati dell’energia e il ruolo delle istituzioni e delle imprese. Atti del convegno aiden – Milano, 10 febbraio 2022, Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 124 s.
  37. Peraltro, sulla problematica qualificazione di tale conferenza come decisoria o meno si v. G. La Rosa, La procedura abilitativa semplificata per impianti FER: dalle esigenze di semplificazione ai dubbi applicativi, cit., p. 9 s., spec. p. 18, ad avviso del quale «il riferimento alla conferenza di servizi di cui all’art. 6 deve essere inteso non già quale conferenza di servizi decisoria, ma quale conferenza di servizi ex art. 19-bis, […] quale meccanismo di mera concentrazione di regimi amministrativi, i quali, tuttavia, restano giuridicamente e cronologicamente distinti». Occorre però considerare che all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, si stabilisce che «il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241».
  38. All’art. 1, comma 3, ultima parte dello schema di d.lgs. governativo, si prevede che le Regioni possono «stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto».
  39. Si consideri che anche i giudici delle leggi (si v. ex multis: Corte Cost., sent. 20 giugno 2018, n. 177, e sent. 23 febbraio 2023, n. 27) hanno più volte sottolineato come l’obiettivo della massima diffusione delle fonti rinnovabili presupponga che la procedura amministrativa autorizzativa si ispiri a canoni di semplificazione e di rapidità per la realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti. Il quadro indicato dai giudici della Consulta si può ritenere che trovi ora un completamento nella considerazione che, come si è argomentato, anche gli impianti di accumulo debbono essere considerati uno strumento essenziale rivolto a garantire l’obiettivo della massima diffusione delle fonti rinnovabili. Da ultimo, all’art. 1, comma 2 dello schema di d.lgs. governativo si prevede che la normativa ivi contenuta «persegue la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria».

 

Andrea Maltoni

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Milano.